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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 7018/2024 promosso da:
, con l'avv. Francesco Zei Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Carlotta Barbetti Controparte_1
Resistente con l'intervento dell'avv. MARIA FRANCESCA DEL GROSSO in qualità di curatrice speciale del minore e del P.M. Persona_1
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: per il ricorrente, “conferma le conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”;
pagina 1 di 14 per la resistente, “conferma le conclusioni di cui alle note depositate il 20.11.2024 con due lievi modifiche ossia prevedere che in alternativa alla frequenza del Centro Diurno, il minore possa frequentare il gruppo che sta cercando di individuare e che il CP_2
contributo di mantenimento venga ripristinato in euro 300,00 o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia dalla data del ricorso, non avendo il padre documentato le spese fatte valere e ritenendo che l'IMU non sia stato pagato dallo stesso perché c'è l'esonero quando l'appartamento è occupato da un figlio minore ”; per l'intervenuta avv. Maria Francesca Del Grosso: “ribadisce le conclusioni di cui alla nota di trattazione per l'udienza del 27.11.2024, segnalando la necessità che il minore resti affidato ai Servizi Sociali di Pontassieve a cui conferire ampie deleghe sotto il profilo scolastico, sanitario e amministrativo nonché mandato a regolamentare il calendario e la frequentazione paritaria tra i genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.06.2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale, in parziale modifica del decreto n. cron. 2009/2022 del 22.09.2022 (RG
2588/2021) emesso dal Tribunale di Firenze che aveva previsto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, un contributo di € 300,00 a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio, e la regolamentazione della frequentazione padre figlio, di disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso di sè, con assegnazione allo stesso della ex casa familiare per ivi dimorare con il figlio, di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al pagamento del contributo al mantenimento per il minore, di porre a carico della madre il pagamento di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio di € 150,00, di regolamentare infine la Persona_1
frequentazione madre-figlio conformemente alle pattuizioni inter partes raggiunte riguardo ai tempi e modalità di visita padre-figlio. Il ricorrente ha dato atto infatti che, successivamente alla definizione della prima regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, a seguito della segnalazione del Servizio Sociale, ha disposto in via provvisoria l'affidamento del minore al Servizio
pagina 2 di 14 Sociale SDS Fiorentina Sud Est, con collocamento presso il padre e con mandato al
Servizio Sociale di predisporre la frequentazione tra e la madre mediante incontri in Per_1
forma osservata ed alla presenza di operatore, con possibilità di procedere poi ad incontri liberi. In considerazione dello stabile collocamento prevalente del figlio minore
[...]
presso il padre, così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze Persona_1
con decreto del 22.05.2024, il ricorrente ha chiesto pertanto all'intestato Tribunale la modifica di quanto precedentemente dallo stesso deciso con il decreto n. cron. 2009/2022 del 22/09/2022 (RG 2588/2021).
2. Con comparsa depositata il 18.07.2024 si è costituita in giudizio per la fase cautelare l'avv. Maria Francesca Del Grosso in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
già nominata dal Tribunale per i Minorenni, rappresentando come le vicende del
[...]
nucleo familiare siano state oggetto, negli anni, di molteplici procedure, sia dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Firenze che dinanzi al Tribunale Ordinario. In seguito a due decreti del Tribunale per i Minorenni, il primo nel 2016 ed il secondo nel 2019, che hanno disposto, e poi confermato, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali di Pontassieve in ragione della perdurante conflittualità tra i genitori e la predisposizione di varie misure di sostegno, sia in supporto del minore che dei genitori, questi ultimi si sono infine rivolti al
Tribunale Ordinario chiedendo di recepire l'accordo raggiunto dagli stessi in merito all'affidamento e mantenimento del figlio minore, accordo del quale, peraltro, il Servizio
Sociale affidatario del minore sarebbe venuto a conoscenza solo dopo la sua formalizzazione. La situazione di apparente equilibrio, però si sarebbe poi interrotta a gennaio 2024 a causa di condotte inadeguate del minore denunciate dalla madre in un clima di crescente conflitto tra la medesima ed il figlio. In considerazione di tali eventi il Servizio
Sociale che segue da tempo il nucleo, convocati i genitori, avrebbe con loro concordato il collocamento di presso il padre, nonché l'attivazione e prosecuzione di varie misure Per_1
di sostegno. In data 26 gennaio 2024, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze ha quindi chiesto la riapertura del procedimento ed il Tribunale per i Minorenni ha poi dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Pontassieve cui ha conferito delega scolastica e sanitaria, il collocamento del figlio presso il padre ed incontri osservati madre – figlio. Infine, il 17.06.2024, il padre del minore ha adito il Tribunale ordinario con pagina 3 di 14 ricorso ai sensi degli artt. 473 bis n. 12 e n. 47 c.p.c. per la modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del figlio in considerazione dell'asserito stabile collocamento prevalente del figlio presso il padre, così come disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze con il provvedimento del 22.05.2024. La curatrice speciale ha quindi chiesto, previa riunione del presente procedimento con il giudizio n. 332/2024 r.g. pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze, di confermare i provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni, ovvero disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale di
Pontassieve con ogni più ampia delega sanitaria, scolastica ed amministrativa, fermo, allo stato, il collocamento presso il padre, conferire il mandato al medesimo Servizio, in unione con , e NPI di riferimento, di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
orientamento e monitoraggio in corso, comprensivi della modulazione della frequentazione del minore con la madre per un tempo significativo e con modalità progressivamente libere fino al graduale ripristino del collocamento presso la stessa madre, se accettato dal minore e ritenuto conforme al suo interesse, previa valutazione, in ogni caso, da parte dell' . CP_2
3. Con comparsa depositata il 19.07.2024 si è costituita nella fase cautelare la madre la quale ha contestato i fatti posti a fondamento del ricorso, Controparte_1 asseritamente non corrispondenti al vero ed ha eccepito l'inammissibilità e la totale infondatezza di questo. Ha dedotto che non sarebbero emerse criticità della madre e che anche il minore, ascoltato dal Giudice minorile all'udienza del 22.05.2024, avrebbe espresso il proprio desiderio di tornare a casa dalla madre. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre la madre ha evidenziato come lo stesso avrebbe già autonomamente sospeso il versamento del contributo privando, di fatto, la madre delle risorse necessarie per far fronte alle spese ordinarie per la casa, che
è anche la residenza di e l'ambiente in cui egli ha vissuto dalla nascita, ma anche Per_1
altre spese che servono per lo svolgimento del suo ruolo genitoriale ed alle spese straordinarie necessarie per il figlio. Ha quindi rappresentato la propria condizione di indigenza, avendo come unica entrata economica l'Assegno di Inclusione pari ad € 244,00, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda del ricorrente priverebbe la madre dei mezzi minimi necessari per provvedere ai bisogni ordinari del figlio nonché la priverebbe di una provvista per poter anticipare le spese straordinarie, in teoria a carico del padre al 100% in base all'accordo tra le parti del 2022 ma di fatto, spesso, da questo non pagina 4 di 14 sostenute. Pertanto, la situazione di assoluta indigenza della madre e la persistenza di obblighi economici a suo carico, comporterebbe il necessario rigetto della domanda di revoca.
4. Sentite le parti ed i loro procuratori all'udienza del 24.07.2024 il Giudice delegato, con successivo provvedimento del 26.07.2024, essendo intervenuto un mutamento delle circostanze fattuali rispetto alla regolamentazione stabilita con provvedimento del
Tribunale di Firenze cron. 2009/2022 ha parzialmente accolto la richiesta del ricorrente disponendo la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio già Persona_1 disposto a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 80,00 mensili a partire dal deposito del ricorso. Ha quindi chiesto al Tribunale per i Minorenni di Firenze di trasmettere atti e documenti relativi al procedimento relativo al minore sub RG 332/2024 ed ai Servizi Sociali ed territorialmente competenti di inviare relazione aggiornata CP_2
relativa ai rapporti genitori-minore e alle condizioni socio-familiari del minore. Sussistendo già limitazioni della responsabilità genitoriale, ha confermato la nomina della curatrice speciale per il minore avv. Maria Francesca Del Grosso.
5. Il giudizio è proseguito, quindi, con la costituzione delle parti anche nel merito.
Con comparsa di costituzione integrativa si è costituita l'avv. Maria Francesca Del Grosso quale curatrice speciale del minore che ha rappresentato le fragilità personali e familiari di e la necessità imprescindibile che questo sia supportato nel percorso di Persona_1
crescita ed autonomia personale. Ha evidenziato come la conflittualità tra i genitori sia molto evidente e come le loro fragilità, talora, si traducano in una grave difficoltà a comprendere e a far fronte ai bisogni del figlio. In relazione a questi profili, ha sottolineato l'assoluta esigenza di inserire il minore in un centro educativo diurno e nel gruppo di riabilitazione cui è stato indirizzato dall' di riferimento, al fine di accrescere la sua CP_2
autonomia da entrambi i genitori e le relazioni con i pari. Ha chiesto di far proseguire gli interventi in essere di sostegno, orientamento e monitoraggio della situazione personale e familiare di e magari di implementarli con le ulteriori misure di sostegno al Persona_1
nucleo familiare e alla genitorialità che i servizi riterranno di suggerire. Tenuto conto dei bisogni crescenti del ragazzo, in ragione dell'età, della sua certificazione per DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) e delle situazioni di disagio emerse (apprendimenti pagina 5 di 14 scolastici, comportamento e rendimento scolastico, socializzazione, relazioni con gli adulti e con i pari, avvicinamento al modo delle droghe, uso improprio del cellulare etc.) e attese le perduranti fragilità di entrambi i genitori che necessitano di essere costantemente supportati per comprendere e far fronte alle esigenze del figlio, la curatrice speciale ha chiesto la conferma dell'affidamento del minore al Servizio sociale SDS fiorentina Sud Est, con delega scolastica e sanitaria al Servizio affidatario e mandato al medesimo servizio in unione con , e NPI di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
orientamento e monitoraggio in corso, il graduale ripristino del collocamento del minore presso la madre, con la quale risiedere in Pontassieve (FI), nella casa familiare, che andrà a lei assegnata, e la progressiva introduzione di un regime di frequentazione paritaria con i genitori, secondo il calendario che sarà stabilito dal Servizio sociale affidatario in base agli orari di lavoro del padre (e anche della madre quando la stessa avrà reperito un'occupazione) e agli impegni scolastici e socio-educativi del figlio, tenuto conto della condizione di quest'ultimo ed, in ogni caso, in collaborazione con l' e la NPI di CP_2
riferimento. Ha chiesto, infine di confermare la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 80,00 Persona_1
mensili.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale si è costituita nel merito la resistente chiedendo il rigetto della domanda avversaria per due Controparte_1
principali ragioni: 1) il buon andamento degli incontri protetti madre/figlio e i risultati parziali degli esami del SER.D avrebbero fatto venir meno le ragioni che avevano determinato lo spostamento della collocazione di . La frequentazione della madre Per_1 dall'inizio di agosto 2024, infatti, si sarebbe ampliata tanto da essere pari a quella del padre
(di giorno con la madre e di notte col padre) ma maggiormente onerosa per la madre che si fa carico di tutti i pasti;
2) la situazione economica di entrambi i genitori sarebbe mutata in meglio (il sarebbe passato da un reddito di € 12.000,00 nel 2022 ad € 18.000,00 con Per_1
l'ultima dichiarazione dei redditi, mentre la da giugno 2024 percepirebbe € 244,00 CP_1
al mese di assegno di inclusione, contributo però a termine) e ciò non giustificherebbe la diminuzione o la revoca dell'assegno a carico del padre, bensì la conferma degli accordi presi dalle parti nel 2022. Ha riferito, poi, che il minore chiederebbe insistentemente di tornare a casa dalla madre e che i turni di lavoro del padre non gli consentirebbero di pagina 6 di 14 occuparsi adeguatamente degli impegni quotidiani del figlio (compiti scolastici, visite mediche, centro diurno) e ciò giustificherebbe di per sé la necessità di ritornare al calendario concordato tra le parti nel 2022, mai contestato dal padre fino a dicembre 2023, che prevedeva che il padre frequentasse il figlio per due pomeriggi alla settimana oltre alla domenica e anche il sabato con eventuale pernotto se il padre era libero. Ha evidenziato le fragilità del minore, che avrebbe un profilo cognitivo disomogeneo e caratterizzato da bassa autostima e disturbi nell'apprendimento, con la necessità per i genitori di adottare metodi di sostegno specifici e attenzioni non solo nei compiti a casa. Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di stabilire l'affidamento di a entrambi i genitori o, in subordine al Persona_1
Servizio Sociale, ristabilire la collocazione prevalente di presso la madre, Persona_1 confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, stabilire che il minore stia col padre con la frequenza precedentemente concordata tra le parti nel 2022 non essendo sopravvenute circostanze atte a modificare tale regime, confermare la presa in carico del minore da parte dell' e dalla neuropsichiatria per il sostegno che sarà ritenuto CP_2
necessario, prevedere la frequenza del centro diurno a Villa Lorenzi tre volte alla settimana, ed eventualmente un'attività sportiva a scelta del minore, ristabilire a carico del padre la misura del mantenimento in € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese, con conferma della modalità precedentemente concordata tra le parti stante il miglioramento delle condizioni di entrambe le parti, assegnare alla madre il 100% dell'Assegno Unico
Universale per il figlio, confermare che le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico del padre al 100% come da accordo precedente, stante la assenza di variazioni in peius per il padre.
6. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire alle parti il deposito di documenti e delle memorie ex art. 473 bis 17.
Il ricorrente, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 ha insistito nelle domande già formulate contestando la rappresentazione dello stato dei rapporti madre-figlio offerta dalla resistente atteso che, al contrario, trascorrerebbe con la madre il pranzo del martedì ed Persona_1
il pomeriggio del martedì stesso, la intera giornata del sabato (inclusi pranzo e cena) e la domenica pomeriggio con la relativa cena (quindi 4 pasti a carico della madre nell'arco di una intera settimana). I residui giorni sarebbero trascorsi da presso il centro diurno Per_1
(lunedì, mercoledì e venerdì) e con il padre che (compatibilmente con i suoi impegni pagina 7 di 14 lavorativi) trascorrerebbe con lui tutte le sere (e cene) dal lunedì al venerdì compresi, nonché il pranzo ed il pomeriggio del giovedì e la mattina della domenica, pranzo incluso.
Tale quadro, quindi, imporrebbe l'accoglimento delle richieste economiche avanzate dal padre. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, con assegnazione a questo della ex Persona_1 casa familiare, di revocare l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento dell' Per_1
assegno di mantenimento mensile per il figlio, di porre a carico della il pagamento CP_1
di un assegno di mantenimento mensile ordinario per il figlio da Persona_1
corrispondersi in favore del padre entro il giorno 5 di ogni mese quantificato nella misura di
€ 150,00, disporre che le pattuizioni inter partes raggiunte riguardo ai tempi e modalità di visita padre-figlio siano assegnate alla frequentazione madre-figlio.
La curatrice speciale, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 ha rappresentato che, diversamente da quanto riportato dalla difesa del padre, il ragazzo trascorrerebbe buona parte della giornata con la madre, quando è libero dagli impegni scolastici e che gli operatori non avrebbero segnalato alcuna criticità al riguardo. Il minore sembrerebbe sereno e tenere una condotta adeguata. Perdurando però la complessità della situazione personale e familiare del minore, la curatrice speciale ha insistito per la conferma dell'affidamento al
Servizio Sociale con il mantenimento delle misure di sostegno in essere, magari implementandole, per il graduale ripristino del collocamento del minore presso la madre con assegnazione a questa della casa familiare e per la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 80,00 mensili. Persona_1
Con memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 la resistente , insistendo nelle richieste già CP_1
formulate, ha proposto un calendario di frequentazione genitori-figlio, proposto già dal
Servizio Sociale ma con qualche correttivo, che avrebbe il vantaggio di tenere conto del tempo libero del padre e delle necessità di stabilità del figlio e che indica come segue: il lunedì, martedì, mercoledì starà con la madre, il giovedì e venerdì col padre e Persona_1
sabato e domenica permanenza e pernotti con la madre salvo che il padre non sia libero dal lavoro. In tesi ha chiesto che venga stabilito il calendario proposto dal Servizio Sociale ovvero lunedì, mercoledì giovedì con il padre, martedì venerdì sabato con la madre, la domenica con la madre salvo che il padre non sia libero dal lavoro.
pagina 8 di 14 Il giudizio è ulteriormente proseguito in via istruttoria con il deposito da parte dei Servizi incaricati delle richieste relazioni (04/09.10.2024). Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con sentenza del 27 settembre 2024 n. 197, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ragione della sopraggiunta competenza del Tribunale ordinario di Firenze cui infatti ha trasmesso il fascicolo, confermando in via provvisoria ed urgente i provvedimenti già assunti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive richieste, soprattutto in riferimento al calendario relativo ai tempi e alle modalità di frequentazione di con i genitori, condiviso dal Servizio Sociale con questi Persona_1 ultimi nell'incontro del 4 ottobre, e relative modifiche. In particolare, la curatrice speciale, con note del 18.11.2024, ha dedotto che la richiesta della madre di integrazione dei tempi di permanenza di presso la stessa ove fosse accolta porterebbe ad una regolamentazione Per_1
della frequentazione del ragazzo con i genitori poco funzionale al mantenimento e consolidamento del rapporto con la figura paterna nonché al percorso intrapreso da Per_1
di crescita personale e autonomia, in particolare dal nucleo materno. La richiesta di parte ricorrente, invece, che ha chiesto di confermare il piano concordato con il Servizio Sociale
“tranne il venerdì pomeriggio”, giorno nel quale potrebbe stare con il padre Per_1
“dall'uscita del centro diurno sino alla mattina successiva, quando potrà andare a casa della madre” potrebbe essere condivisibile, a condizione che il padre assuma l'onere di riprendere ogni venerdì all'uscita dal centro diurno Villa Lorenzi, valutando Per_1
l'effettiva possibilità di conciliare detto impegno con le proprie esigenze.
L'istruttoria è stata ulteriormente approfondita dal Giudice mediante l'audizione del minore per l'udienza del 27.01.2025 avvalendosi dell'ausiliario dott.ssa Persona_2
All'udienza del 10.03.2025, infine, le parti hanno concluso come sopra riportato ed il
Giudice ha rimesso la decisione al Tribunale.
7. In ordine all'affidamento del figlio minore il Tribunale rileva la perdurante Persona_1
complessità della situazione personale e familiare del minore, caratterizzata da una elevata conflittualità tra i genitori, i quali manifestano gravi difficoltà a comprendere e a far fronte ai bisogni del figlio, a causa delle loro fragilità personali e caratteriali e delle questioni economiche (aventi ad oggetto l'assegnazione dalla casa familiare, il mantenimento del minore e la titolarità dell'assegno unico universale), che talora diventano preponderanti. A
pagina 9 di 14 ciò si aggiungano le fragilità personali del ragazzo come risulta dalla relazione del 15 maggio 2024, prot. n. 31682 a firma della dott.ssa , agli atti del procedimento Per_3 dinanzi al Giudice minorile, “la madre si è mostrata concentrata principalmente sugli aspetti di disregolazione comportamentale, relativi al sospetto pregresso uso di sostanze di
K. e alle modalità relazionali padre-figlio, rispetto alle difficoltà in ambito scolastico e emotivo-relazionale – adattivo di che fatica a riconoscere in maniera differenziata Per_1 da se stessa”. Quanto al padre, la psicologa dell' ha rilevato come dimostri CP_2
“interesse e preoccupazione per , riconoscendo le difficoltà del figlio, a volte in Per_1
maniera critica;
si mostra spesso in affanno dal punto di vista organizzativo e logistico rispetto al lavoro e alla recente collocazione del figlio presso di sé, anche apertamente davanti a non sempre adottando filtri”. Con riferimento a sono stati Per_1 Persona_1 evidenziati “sentimenti di vuoto, solitudine e inutilità, percezione di essere di peso rispetto alle fragilità che percepisce nelle figure genitoriali, rabbia e senso di solitudine, scarsa direzionalità futura, con adesività di superficie agli standard del mondo dei pari”. Inoltre, sempre in riferimento a la consulenza NPI ha evidenziato “scarsa Persona_1
propensione alla metacognizione/insight con verosimili ricadute sulle abilità sociali ed affettivo-relazionali; possibili tratti simil Asperger / schizoidi di personalità con ricadute sul funzionamento emozionale e sociale associate a difficile contesto relazionale familiare”. In ragione di tali valutazioni, il servizio specialistico ha segnalato la necessità di attuare “un progetto di valutazione multiprofessionale di monitoraggio NPI, supporto psicologico e valutazione educativa per finalizzata anche all'eventuale Per_1
partecipazione del ragazzo ad interventi riabilitativi – educativi per le abilità adattive e relazionali, in setting di gruppo” e, al contempo, ha ravvisato l'utilità di proseguire “gli incontri di counseling per la genitorialità e di raccordo sugli interventi in corso per il minore”. Nel complesso si osserva, pertanto, una profonda difficoltà di comunicazione della coppia genitoriale che non appare in grado, almeno in questo momento, di collaborare attivamente alla gestione condivisa del figlio. Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ritiene che l'affidamento del figlio vada mantenuto al Servizio Sociale di Pontassieve SDS
Fiorentina Sud Est, che dovrà accompagnare i genitori ad un miglioramento della comunicazione, condivisione e confronto nelle principali scelte educative. La supervisione del Servizio Sociale sarà fondamentale per supportare il nucleo e realizzare quegli pagina 10 di 14 interventi che sono stati proposti al fine di superare il disorientamento del figlio in conseguenza delle condotte e carenze genitoriali. Al Servizio Sociale affidatario, pertanto, dovrà essere mantenuta la delega sanitaria, scolastica e amministrativa, come già in esecuzione. Quanto al collocamento del minore si dispone che lo stesso sia collocato presso la madre, stante la consuetudine di vita ad oggi rappresentata, alla quale viene conseguentemente assegnata la casa familiare. Il collocamento presso la madre, peraltro richiesto con insistenza dal ragazzo, appare idoneo a garantire a la stabilità di Persona_1
cui egli necessita, anche sulla scorta delle valutazioni pervenute dalla UFSMIA/NPI di riferimento.
8. In ordine al regime di frequentazione genitori-figlio, nel rispetto del principio di bigenitorialità, delle primarie esigenze del minore e nell'ottica di favorire il sereno recupero dei rapporti con il figlio, si dispone che la frequentazione avvenga secondo il seguente calendario predisposto dal Servizio Sociale e con la modifica indicata dalla curatrice speciale: il lunedì, dopo il centro diurno, verrà accompagnato dal padre dove Persona_1
arriverà alle 19.00 e dove pernotterà, il martedì pranzerà dalla madre, seguirà Persona_1 quindi l'educatrice dalle ore 14 alle 16 e poi andrà dalla madre presso la quale pernotterà, il mercoledì (uguale al lunedì) dopo il centro diurno verrà accompagnato dal Persona_1 padre dove arriverà alle 19.00 e dove pernotterà, il giovedì dopo l'educatrice Persona_1
dalle 14 alle 16, andrà dal padre dove pernotterà, il venerdì verrà ripreso Persona_1 all'uscita del centro diurno dal padre e starà con questo, compreso il pernottamento, il sabato e la domenica starà con la madre, compreso il pernottamento, ma se il Persona_1
padre la domenica sarà libero da impegni lavorativi trascorrerà qualche ora Persona_1
con lui. In questa prospettiva, quindi, trascorrerebbe con il padre un tempo Persona_1
pressoché equivalente a quello con la madre, continuando a rafforzare il rapporto con detto genitore e a fare esperienze nuove e diverse rispetto a quelle rese possibili dal nucleo materno.
9. Quanto alle questioni economiche, tenuto conto della situazione economica prospettata dal padre, che ha dichiarato di lavorare come portiere - centralista e guadagnare al mese €
1.000,00-1.200,00, che tutte le spese sono a suo carico, comprese le bollette della resistente, le spese di condominio dell'abitazione familiare e le spese della macchina, e dalla madre, che ha dichiarato di avere come entrata solo l'assegno di inclusione pari ad € 244,00 al pagina 11 di 14 mese, di essere ammessa al PSS, di essere in cerca di lavoro tramite il progetto Ati di
Artemisia e tramite il percorso dell'assegno di inclusione e di frequentare diversi corsi funzionali al lavoro, il Tribunale dispone l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 80,00 mensili, come già stabilito da Persona_1 questo Tribunale nell'ordinanza n. cronol. 3851/2024 del 26/07/2024 e che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno in ragione dei tempi paritari di frequentazione.
10. Rilevate le perduranti criticità in ordine ai rapporti familiari ed allo sviluppo e crescita del figlio minore, così come chiaramente rappresentato sia dalla curatrice speciale che da tutti i Servizi intervenuti, il Tribunale conferma il mandato al Servizio Sociale, in unione con , e NPI di riferimento, di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
valutazione e monitoraggio in corso, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell' e della NPI per il monitoraggio della sua condizione e sostegno psicologico, CP_2
della presa in carico dei genitori da parte della per sostegno alla capacità CP_2
genitoriale e per lo svolgimento di un percorso mirato alla riduzione della conflittualità e alla comprensione dei bisogni del figlio, della prosecuzione del servizio educativo domiciliare, dell'inserimento del minore in centri socio-educativi almeno tre volte alla settimana e nelle ulteriori attività di socializzazione individuate dal Servizio sociale affidatario. Dispone, infine, la vigilanza del Giudice Tutelare come indicato nel dispositivo.
11. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite dovranno essere compensate tra le parti e compensate tra le parti e la curatrice speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- dispone la conferma dell'affidamento del minore al Servizio Sociale Persona_1
di Pontassieve SDS Fiorentina Sud Est con ogni più ampia delega sanitaria, scolastica ed amministrativa, e con collocazione prevalente del minore presso la madre;
- assegna la casa familiare alla madre la quale continuerà ad abitarvi con il figlio;
- dispone l'introduzione del seguente regime di frequentazione genitori-figlio: il lunedì, dopo il centro diurno, verrà accompagnato dal padre dove arriverà alle 19.00 Persona_1
e dove pernotterà, il martedì pranzerà dalla madre, seguirà quindi l'educatrice Persona_1
pagina 12 di 14 dalle ore 14 alle 16 e poi andrà dalla madre presso la quale pernotterà, il mercoledì (uguale al lunedì) dopo il centro diurno verrà accompagnato dal padre dove arriverà Persona_1 alle 19.00 e dove pernotterà, il giovedì dopo l'educatrice dalle 14 alle 16, Persona_1 andrà dal padre dove pernotterà, il venerdì verrà ripreso all'uscita del centro Persona_1
diurno dal padre e starà con questo, compreso il pernottamento, il sabato e la domenica starà con la madre, compreso il pernottamento, ma se il padre la domenica Persona_1
sarà libero da impegni lavorativi trascorrerà qualche ora con lui Persona_1
- pone a carico del padre il versamento della somma di € 80,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore da corrispondere alla madre entro il Persona_1 giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dà mandato al Servizio Sociale di proseguire, in unione con , e NPI di CP_2 CP_3
riferimento, con gli interventi di sostegno, valutazione e monitoraggio in corso, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell' e della NPI per il CP_2
monitoraggio della sua condizione e sostegno psicologico, della presa in carico dei genitori da parte della per sostegno alla capacità genitoriale e per lo svolgimento di un CP_2
percorso mirato alla riduzione della conflittualità e alla comprensione dei bisogni del figlio, della prosecuzione del servizio educativo domiciliare, dell'inserimento del minore in centri socio-educativi almeno tre volte alla settimana e nelle ulteriori attività di socializzazione individuate dal Servizio sociale affidatario;
- dà mandato ad di proseguire la presa in carico del minore per l'osservazione ed CP_2
il sostegno psicologico, nonché per ogni ulteriore necessario intervento terapeutico e di supporto, anche educativo e scolastico,
- dà mandato all' di proseguire la presa in carico dei due genitori per un percorso CP_2
di rafforzamento delle capacità genitoriali;
- i Servizi Sociali incaricati, l' e l' dovranno riferire al Giudice Tutelare CP_2 CP_3
territorialmente competente che si incarica della vigilanza mediante relazioni da trasmettere ogni quattro mesi (30 aprile – 31 agosto - 31 dicembre);
- compensa tra le parti e tra le parti e il curatore speciale le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
pagina 13 di 14 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 7018/2024 promosso da:
, con l'avv. Francesco Zei Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Carlotta Barbetti Controparte_1
Resistente con l'intervento dell'avv. MARIA FRANCESCA DEL GROSSO in qualità di curatrice speciale del minore e del P.M. Persona_1
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: per il ricorrente, “conferma le conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”;
pagina 1 di 14 per la resistente, “conferma le conclusioni di cui alle note depositate il 20.11.2024 con due lievi modifiche ossia prevedere che in alternativa alla frequenza del Centro Diurno, il minore possa frequentare il gruppo che sta cercando di individuare e che il CP_2
contributo di mantenimento venga ripristinato in euro 300,00 o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia dalla data del ricorso, non avendo il padre documentato le spese fatte valere e ritenendo che l'IMU non sia stato pagato dallo stesso perché c'è l'esonero quando l'appartamento è occupato da un figlio minore ”; per l'intervenuta avv. Maria Francesca Del Grosso: “ribadisce le conclusioni di cui alla nota di trattazione per l'udienza del 27.11.2024, segnalando la necessità che il minore resti affidato ai Servizi Sociali di Pontassieve a cui conferire ampie deleghe sotto il profilo scolastico, sanitario e amministrativo nonché mandato a regolamentare il calendario e la frequentazione paritaria tra i genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.06.2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale, in parziale modifica del decreto n. cron. 2009/2022 del 22.09.2022 (RG
2588/2021) emesso dal Tribunale di Firenze che aveva previsto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, un contributo di € 300,00 a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio, e la regolamentazione della frequentazione padre figlio, di disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso di sè, con assegnazione allo stesso della ex casa familiare per ivi dimorare con il figlio, di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al pagamento del contributo al mantenimento per il minore, di porre a carico della madre il pagamento di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio di € 150,00, di regolamentare infine la Persona_1
frequentazione madre-figlio conformemente alle pattuizioni inter partes raggiunte riguardo ai tempi e modalità di visita padre-figlio. Il ricorrente ha dato atto infatti che, successivamente alla definizione della prima regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, a seguito della segnalazione del Servizio Sociale, ha disposto in via provvisoria l'affidamento del minore al Servizio
pagina 2 di 14 Sociale SDS Fiorentina Sud Est, con collocamento presso il padre e con mandato al
Servizio Sociale di predisporre la frequentazione tra e la madre mediante incontri in Per_1
forma osservata ed alla presenza di operatore, con possibilità di procedere poi ad incontri liberi. In considerazione dello stabile collocamento prevalente del figlio minore
[...]
presso il padre, così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze Persona_1
con decreto del 22.05.2024, il ricorrente ha chiesto pertanto all'intestato Tribunale la modifica di quanto precedentemente dallo stesso deciso con il decreto n. cron. 2009/2022 del 22/09/2022 (RG 2588/2021).
2. Con comparsa depositata il 18.07.2024 si è costituita in giudizio per la fase cautelare l'avv. Maria Francesca Del Grosso in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
già nominata dal Tribunale per i Minorenni, rappresentando come le vicende del
[...]
nucleo familiare siano state oggetto, negli anni, di molteplici procedure, sia dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Firenze che dinanzi al Tribunale Ordinario. In seguito a due decreti del Tribunale per i Minorenni, il primo nel 2016 ed il secondo nel 2019, che hanno disposto, e poi confermato, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali di Pontassieve in ragione della perdurante conflittualità tra i genitori e la predisposizione di varie misure di sostegno, sia in supporto del minore che dei genitori, questi ultimi si sono infine rivolti al
Tribunale Ordinario chiedendo di recepire l'accordo raggiunto dagli stessi in merito all'affidamento e mantenimento del figlio minore, accordo del quale, peraltro, il Servizio
Sociale affidatario del minore sarebbe venuto a conoscenza solo dopo la sua formalizzazione. La situazione di apparente equilibrio, però si sarebbe poi interrotta a gennaio 2024 a causa di condotte inadeguate del minore denunciate dalla madre in un clima di crescente conflitto tra la medesima ed il figlio. In considerazione di tali eventi il Servizio
Sociale che segue da tempo il nucleo, convocati i genitori, avrebbe con loro concordato il collocamento di presso il padre, nonché l'attivazione e prosecuzione di varie misure Per_1
di sostegno. In data 26 gennaio 2024, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze ha quindi chiesto la riapertura del procedimento ed il Tribunale per i Minorenni ha poi dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Pontassieve cui ha conferito delega scolastica e sanitaria, il collocamento del figlio presso il padre ed incontri osservati madre – figlio. Infine, il 17.06.2024, il padre del minore ha adito il Tribunale ordinario con pagina 3 di 14 ricorso ai sensi degli artt. 473 bis n. 12 e n. 47 c.p.c. per la modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del figlio in considerazione dell'asserito stabile collocamento prevalente del figlio presso il padre, così come disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze con il provvedimento del 22.05.2024. La curatrice speciale ha quindi chiesto, previa riunione del presente procedimento con il giudizio n. 332/2024 r.g. pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze, di confermare i provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni, ovvero disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale di
Pontassieve con ogni più ampia delega sanitaria, scolastica ed amministrativa, fermo, allo stato, il collocamento presso il padre, conferire il mandato al medesimo Servizio, in unione con , e NPI di riferimento, di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
orientamento e monitoraggio in corso, comprensivi della modulazione della frequentazione del minore con la madre per un tempo significativo e con modalità progressivamente libere fino al graduale ripristino del collocamento presso la stessa madre, se accettato dal minore e ritenuto conforme al suo interesse, previa valutazione, in ogni caso, da parte dell' . CP_2
3. Con comparsa depositata il 19.07.2024 si è costituita nella fase cautelare la madre la quale ha contestato i fatti posti a fondamento del ricorso, Controparte_1 asseritamente non corrispondenti al vero ed ha eccepito l'inammissibilità e la totale infondatezza di questo. Ha dedotto che non sarebbero emerse criticità della madre e che anche il minore, ascoltato dal Giudice minorile all'udienza del 22.05.2024, avrebbe espresso il proprio desiderio di tornare a casa dalla madre. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre la madre ha evidenziato come lo stesso avrebbe già autonomamente sospeso il versamento del contributo privando, di fatto, la madre delle risorse necessarie per far fronte alle spese ordinarie per la casa, che
è anche la residenza di e l'ambiente in cui egli ha vissuto dalla nascita, ma anche Per_1
altre spese che servono per lo svolgimento del suo ruolo genitoriale ed alle spese straordinarie necessarie per il figlio. Ha quindi rappresentato la propria condizione di indigenza, avendo come unica entrata economica l'Assegno di Inclusione pari ad € 244,00, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda del ricorrente priverebbe la madre dei mezzi minimi necessari per provvedere ai bisogni ordinari del figlio nonché la priverebbe di una provvista per poter anticipare le spese straordinarie, in teoria a carico del padre al 100% in base all'accordo tra le parti del 2022 ma di fatto, spesso, da questo non pagina 4 di 14 sostenute. Pertanto, la situazione di assoluta indigenza della madre e la persistenza di obblighi economici a suo carico, comporterebbe il necessario rigetto della domanda di revoca.
4. Sentite le parti ed i loro procuratori all'udienza del 24.07.2024 il Giudice delegato, con successivo provvedimento del 26.07.2024, essendo intervenuto un mutamento delle circostanze fattuali rispetto alla regolamentazione stabilita con provvedimento del
Tribunale di Firenze cron. 2009/2022 ha parzialmente accolto la richiesta del ricorrente disponendo la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio già Persona_1 disposto a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 80,00 mensili a partire dal deposito del ricorso. Ha quindi chiesto al Tribunale per i Minorenni di Firenze di trasmettere atti e documenti relativi al procedimento relativo al minore sub RG 332/2024 ed ai Servizi Sociali ed territorialmente competenti di inviare relazione aggiornata CP_2
relativa ai rapporti genitori-minore e alle condizioni socio-familiari del minore. Sussistendo già limitazioni della responsabilità genitoriale, ha confermato la nomina della curatrice speciale per il minore avv. Maria Francesca Del Grosso.
5. Il giudizio è proseguito, quindi, con la costituzione delle parti anche nel merito.
Con comparsa di costituzione integrativa si è costituita l'avv. Maria Francesca Del Grosso quale curatrice speciale del minore che ha rappresentato le fragilità personali e familiari di e la necessità imprescindibile che questo sia supportato nel percorso di Persona_1
crescita ed autonomia personale. Ha evidenziato come la conflittualità tra i genitori sia molto evidente e come le loro fragilità, talora, si traducano in una grave difficoltà a comprendere e a far fronte ai bisogni del figlio. In relazione a questi profili, ha sottolineato l'assoluta esigenza di inserire il minore in un centro educativo diurno e nel gruppo di riabilitazione cui è stato indirizzato dall' di riferimento, al fine di accrescere la sua CP_2
autonomia da entrambi i genitori e le relazioni con i pari. Ha chiesto di far proseguire gli interventi in essere di sostegno, orientamento e monitoraggio della situazione personale e familiare di e magari di implementarli con le ulteriori misure di sostegno al Persona_1
nucleo familiare e alla genitorialità che i servizi riterranno di suggerire. Tenuto conto dei bisogni crescenti del ragazzo, in ragione dell'età, della sua certificazione per DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) e delle situazioni di disagio emerse (apprendimenti pagina 5 di 14 scolastici, comportamento e rendimento scolastico, socializzazione, relazioni con gli adulti e con i pari, avvicinamento al modo delle droghe, uso improprio del cellulare etc.) e attese le perduranti fragilità di entrambi i genitori che necessitano di essere costantemente supportati per comprendere e far fronte alle esigenze del figlio, la curatrice speciale ha chiesto la conferma dell'affidamento del minore al Servizio sociale SDS fiorentina Sud Est, con delega scolastica e sanitaria al Servizio affidatario e mandato al medesimo servizio in unione con , e NPI di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
orientamento e monitoraggio in corso, il graduale ripristino del collocamento del minore presso la madre, con la quale risiedere in Pontassieve (FI), nella casa familiare, che andrà a lei assegnata, e la progressiva introduzione di un regime di frequentazione paritaria con i genitori, secondo il calendario che sarà stabilito dal Servizio sociale affidatario in base agli orari di lavoro del padre (e anche della madre quando la stessa avrà reperito un'occupazione) e agli impegni scolastici e socio-educativi del figlio, tenuto conto della condizione di quest'ultimo ed, in ogni caso, in collaborazione con l' e la NPI di CP_2
riferimento. Ha chiesto, infine di confermare la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 80,00 Persona_1
mensili.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale si è costituita nel merito la resistente chiedendo il rigetto della domanda avversaria per due Controparte_1
principali ragioni: 1) il buon andamento degli incontri protetti madre/figlio e i risultati parziali degli esami del SER.D avrebbero fatto venir meno le ragioni che avevano determinato lo spostamento della collocazione di . La frequentazione della madre Per_1 dall'inizio di agosto 2024, infatti, si sarebbe ampliata tanto da essere pari a quella del padre
(di giorno con la madre e di notte col padre) ma maggiormente onerosa per la madre che si fa carico di tutti i pasti;
2) la situazione economica di entrambi i genitori sarebbe mutata in meglio (il sarebbe passato da un reddito di € 12.000,00 nel 2022 ad € 18.000,00 con Per_1
l'ultima dichiarazione dei redditi, mentre la da giugno 2024 percepirebbe € 244,00 CP_1
al mese di assegno di inclusione, contributo però a termine) e ciò non giustificherebbe la diminuzione o la revoca dell'assegno a carico del padre, bensì la conferma degli accordi presi dalle parti nel 2022. Ha riferito, poi, che il minore chiederebbe insistentemente di tornare a casa dalla madre e che i turni di lavoro del padre non gli consentirebbero di pagina 6 di 14 occuparsi adeguatamente degli impegni quotidiani del figlio (compiti scolastici, visite mediche, centro diurno) e ciò giustificherebbe di per sé la necessità di ritornare al calendario concordato tra le parti nel 2022, mai contestato dal padre fino a dicembre 2023, che prevedeva che il padre frequentasse il figlio per due pomeriggi alla settimana oltre alla domenica e anche il sabato con eventuale pernotto se il padre era libero. Ha evidenziato le fragilità del minore, che avrebbe un profilo cognitivo disomogeneo e caratterizzato da bassa autostima e disturbi nell'apprendimento, con la necessità per i genitori di adottare metodi di sostegno specifici e attenzioni non solo nei compiti a casa. Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di stabilire l'affidamento di a entrambi i genitori o, in subordine al Persona_1
Servizio Sociale, ristabilire la collocazione prevalente di presso la madre, Persona_1 confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, stabilire che il minore stia col padre con la frequenza precedentemente concordata tra le parti nel 2022 non essendo sopravvenute circostanze atte a modificare tale regime, confermare la presa in carico del minore da parte dell' e dalla neuropsichiatria per il sostegno che sarà ritenuto CP_2
necessario, prevedere la frequenza del centro diurno a Villa Lorenzi tre volte alla settimana, ed eventualmente un'attività sportiva a scelta del minore, ristabilire a carico del padre la misura del mantenimento in € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese, con conferma della modalità precedentemente concordata tra le parti stante il miglioramento delle condizioni di entrambe le parti, assegnare alla madre il 100% dell'Assegno Unico
Universale per il figlio, confermare che le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico del padre al 100% come da accordo precedente, stante la assenza di variazioni in peius per il padre.
6. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire alle parti il deposito di documenti e delle memorie ex art. 473 bis 17.
Il ricorrente, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 ha insistito nelle domande già formulate contestando la rappresentazione dello stato dei rapporti madre-figlio offerta dalla resistente atteso che, al contrario, trascorrerebbe con la madre il pranzo del martedì ed Persona_1
il pomeriggio del martedì stesso, la intera giornata del sabato (inclusi pranzo e cena) e la domenica pomeriggio con la relativa cena (quindi 4 pasti a carico della madre nell'arco di una intera settimana). I residui giorni sarebbero trascorsi da presso il centro diurno Per_1
(lunedì, mercoledì e venerdì) e con il padre che (compatibilmente con i suoi impegni pagina 7 di 14 lavorativi) trascorrerebbe con lui tutte le sere (e cene) dal lunedì al venerdì compresi, nonché il pranzo ed il pomeriggio del giovedì e la mattina della domenica, pranzo incluso.
Tale quadro, quindi, imporrebbe l'accoglimento delle richieste economiche avanzate dal padre. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, con assegnazione a questo della ex Persona_1 casa familiare, di revocare l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento dell' Per_1
assegno di mantenimento mensile per il figlio, di porre a carico della il pagamento CP_1
di un assegno di mantenimento mensile ordinario per il figlio da Persona_1
corrispondersi in favore del padre entro il giorno 5 di ogni mese quantificato nella misura di
€ 150,00, disporre che le pattuizioni inter partes raggiunte riguardo ai tempi e modalità di visita padre-figlio siano assegnate alla frequentazione madre-figlio.
La curatrice speciale, con memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 ha rappresentato che, diversamente da quanto riportato dalla difesa del padre, il ragazzo trascorrerebbe buona parte della giornata con la madre, quando è libero dagli impegni scolastici e che gli operatori non avrebbero segnalato alcuna criticità al riguardo. Il minore sembrerebbe sereno e tenere una condotta adeguata. Perdurando però la complessità della situazione personale e familiare del minore, la curatrice speciale ha insistito per la conferma dell'affidamento al
Servizio Sociale con il mantenimento delle misure di sostegno in essere, magari implementandole, per il graduale ripristino del collocamento del minore presso la madre con assegnazione a questa della casa familiare e per la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 80,00 mensili. Persona_1
Con memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 la resistente , insistendo nelle richieste già CP_1
formulate, ha proposto un calendario di frequentazione genitori-figlio, proposto già dal
Servizio Sociale ma con qualche correttivo, che avrebbe il vantaggio di tenere conto del tempo libero del padre e delle necessità di stabilità del figlio e che indica come segue: il lunedì, martedì, mercoledì starà con la madre, il giovedì e venerdì col padre e Persona_1
sabato e domenica permanenza e pernotti con la madre salvo che il padre non sia libero dal lavoro. In tesi ha chiesto che venga stabilito il calendario proposto dal Servizio Sociale ovvero lunedì, mercoledì giovedì con il padre, martedì venerdì sabato con la madre, la domenica con la madre salvo che il padre non sia libero dal lavoro.
pagina 8 di 14 Il giudizio è ulteriormente proseguito in via istruttoria con il deposito da parte dei Servizi incaricati delle richieste relazioni (04/09.10.2024). Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con sentenza del 27 settembre 2024 n. 197, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ragione della sopraggiunta competenza del Tribunale ordinario di Firenze cui infatti ha trasmesso il fascicolo, confermando in via provvisoria ed urgente i provvedimenti già assunti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive richieste, soprattutto in riferimento al calendario relativo ai tempi e alle modalità di frequentazione di con i genitori, condiviso dal Servizio Sociale con questi Persona_1 ultimi nell'incontro del 4 ottobre, e relative modifiche. In particolare, la curatrice speciale, con note del 18.11.2024, ha dedotto che la richiesta della madre di integrazione dei tempi di permanenza di presso la stessa ove fosse accolta porterebbe ad una regolamentazione Per_1
della frequentazione del ragazzo con i genitori poco funzionale al mantenimento e consolidamento del rapporto con la figura paterna nonché al percorso intrapreso da Per_1
di crescita personale e autonomia, in particolare dal nucleo materno. La richiesta di parte ricorrente, invece, che ha chiesto di confermare il piano concordato con il Servizio Sociale
“tranne il venerdì pomeriggio”, giorno nel quale potrebbe stare con il padre Per_1
“dall'uscita del centro diurno sino alla mattina successiva, quando potrà andare a casa della madre” potrebbe essere condivisibile, a condizione che il padre assuma l'onere di riprendere ogni venerdì all'uscita dal centro diurno Villa Lorenzi, valutando Per_1
l'effettiva possibilità di conciliare detto impegno con le proprie esigenze.
L'istruttoria è stata ulteriormente approfondita dal Giudice mediante l'audizione del minore per l'udienza del 27.01.2025 avvalendosi dell'ausiliario dott.ssa Persona_2
All'udienza del 10.03.2025, infine, le parti hanno concluso come sopra riportato ed il
Giudice ha rimesso la decisione al Tribunale.
7. In ordine all'affidamento del figlio minore il Tribunale rileva la perdurante Persona_1
complessità della situazione personale e familiare del minore, caratterizzata da una elevata conflittualità tra i genitori, i quali manifestano gravi difficoltà a comprendere e a far fronte ai bisogni del figlio, a causa delle loro fragilità personali e caratteriali e delle questioni economiche (aventi ad oggetto l'assegnazione dalla casa familiare, il mantenimento del minore e la titolarità dell'assegno unico universale), che talora diventano preponderanti. A
pagina 9 di 14 ciò si aggiungano le fragilità personali del ragazzo come risulta dalla relazione del 15 maggio 2024, prot. n. 31682 a firma della dott.ssa , agli atti del procedimento Per_3 dinanzi al Giudice minorile, “la madre si è mostrata concentrata principalmente sugli aspetti di disregolazione comportamentale, relativi al sospetto pregresso uso di sostanze di
K. e alle modalità relazionali padre-figlio, rispetto alle difficoltà in ambito scolastico e emotivo-relazionale – adattivo di che fatica a riconoscere in maniera differenziata Per_1 da se stessa”. Quanto al padre, la psicologa dell' ha rilevato come dimostri CP_2
“interesse e preoccupazione per , riconoscendo le difficoltà del figlio, a volte in Per_1
maniera critica;
si mostra spesso in affanno dal punto di vista organizzativo e logistico rispetto al lavoro e alla recente collocazione del figlio presso di sé, anche apertamente davanti a non sempre adottando filtri”. Con riferimento a sono stati Per_1 Persona_1 evidenziati “sentimenti di vuoto, solitudine e inutilità, percezione di essere di peso rispetto alle fragilità che percepisce nelle figure genitoriali, rabbia e senso di solitudine, scarsa direzionalità futura, con adesività di superficie agli standard del mondo dei pari”. Inoltre, sempre in riferimento a la consulenza NPI ha evidenziato “scarsa Persona_1
propensione alla metacognizione/insight con verosimili ricadute sulle abilità sociali ed affettivo-relazionali; possibili tratti simil Asperger / schizoidi di personalità con ricadute sul funzionamento emozionale e sociale associate a difficile contesto relazionale familiare”. In ragione di tali valutazioni, il servizio specialistico ha segnalato la necessità di attuare “un progetto di valutazione multiprofessionale di monitoraggio NPI, supporto psicologico e valutazione educativa per finalizzata anche all'eventuale Per_1
partecipazione del ragazzo ad interventi riabilitativi – educativi per le abilità adattive e relazionali, in setting di gruppo” e, al contempo, ha ravvisato l'utilità di proseguire “gli incontri di counseling per la genitorialità e di raccordo sugli interventi in corso per il minore”. Nel complesso si osserva, pertanto, una profonda difficoltà di comunicazione della coppia genitoriale che non appare in grado, almeno in questo momento, di collaborare attivamente alla gestione condivisa del figlio. Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ritiene che l'affidamento del figlio vada mantenuto al Servizio Sociale di Pontassieve SDS
Fiorentina Sud Est, che dovrà accompagnare i genitori ad un miglioramento della comunicazione, condivisione e confronto nelle principali scelte educative. La supervisione del Servizio Sociale sarà fondamentale per supportare il nucleo e realizzare quegli pagina 10 di 14 interventi che sono stati proposti al fine di superare il disorientamento del figlio in conseguenza delle condotte e carenze genitoriali. Al Servizio Sociale affidatario, pertanto, dovrà essere mantenuta la delega sanitaria, scolastica e amministrativa, come già in esecuzione. Quanto al collocamento del minore si dispone che lo stesso sia collocato presso la madre, stante la consuetudine di vita ad oggi rappresentata, alla quale viene conseguentemente assegnata la casa familiare. Il collocamento presso la madre, peraltro richiesto con insistenza dal ragazzo, appare idoneo a garantire a la stabilità di Persona_1
cui egli necessita, anche sulla scorta delle valutazioni pervenute dalla UFSMIA/NPI di riferimento.
8. In ordine al regime di frequentazione genitori-figlio, nel rispetto del principio di bigenitorialità, delle primarie esigenze del minore e nell'ottica di favorire il sereno recupero dei rapporti con il figlio, si dispone che la frequentazione avvenga secondo il seguente calendario predisposto dal Servizio Sociale e con la modifica indicata dalla curatrice speciale: il lunedì, dopo il centro diurno, verrà accompagnato dal padre dove Persona_1
arriverà alle 19.00 e dove pernotterà, il martedì pranzerà dalla madre, seguirà Persona_1 quindi l'educatrice dalle ore 14 alle 16 e poi andrà dalla madre presso la quale pernotterà, il mercoledì (uguale al lunedì) dopo il centro diurno verrà accompagnato dal Persona_1 padre dove arriverà alle 19.00 e dove pernotterà, il giovedì dopo l'educatrice Persona_1
dalle 14 alle 16, andrà dal padre dove pernotterà, il venerdì verrà ripreso Persona_1 all'uscita del centro diurno dal padre e starà con questo, compreso il pernottamento, il sabato e la domenica starà con la madre, compreso il pernottamento, ma se il Persona_1
padre la domenica sarà libero da impegni lavorativi trascorrerà qualche ora Persona_1
con lui. In questa prospettiva, quindi, trascorrerebbe con il padre un tempo Persona_1
pressoché equivalente a quello con la madre, continuando a rafforzare il rapporto con detto genitore e a fare esperienze nuove e diverse rispetto a quelle rese possibili dal nucleo materno.
9. Quanto alle questioni economiche, tenuto conto della situazione economica prospettata dal padre, che ha dichiarato di lavorare come portiere - centralista e guadagnare al mese €
1.000,00-1.200,00, che tutte le spese sono a suo carico, comprese le bollette della resistente, le spese di condominio dell'abitazione familiare e le spese della macchina, e dalla madre, che ha dichiarato di avere come entrata solo l'assegno di inclusione pari ad € 244,00 al pagina 11 di 14 mese, di essere ammessa al PSS, di essere in cerca di lavoro tramite il progetto Ati di
Artemisia e tramite il percorso dell'assegno di inclusione e di frequentare diversi corsi funzionali al lavoro, il Tribunale dispone l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 80,00 mensili, come già stabilito da Persona_1 questo Tribunale nell'ordinanza n. cronol. 3851/2024 del 26/07/2024 e che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno in ragione dei tempi paritari di frequentazione.
10. Rilevate le perduranti criticità in ordine ai rapporti familiari ed allo sviluppo e crescita del figlio minore, così come chiaramente rappresentato sia dalla curatrice speciale che da tutti i Servizi intervenuti, il Tribunale conferma il mandato al Servizio Sociale, in unione con , e NPI di riferimento, di proseguire con gli interventi di sostegno, CP_2 CP_3
valutazione e monitoraggio in corso, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell' e della NPI per il monitoraggio della sua condizione e sostegno psicologico, CP_2
della presa in carico dei genitori da parte della per sostegno alla capacità CP_2
genitoriale e per lo svolgimento di un percorso mirato alla riduzione della conflittualità e alla comprensione dei bisogni del figlio, della prosecuzione del servizio educativo domiciliare, dell'inserimento del minore in centri socio-educativi almeno tre volte alla settimana e nelle ulteriori attività di socializzazione individuate dal Servizio sociale affidatario. Dispone, infine, la vigilanza del Giudice Tutelare come indicato nel dispositivo.
11. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite dovranno essere compensate tra le parti e compensate tra le parti e la curatrice speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- dispone la conferma dell'affidamento del minore al Servizio Sociale Persona_1
di Pontassieve SDS Fiorentina Sud Est con ogni più ampia delega sanitaria, scolastica ed amministrativa, e con collocazione prevalente del minore presso la madre;
- assegna la casa familiare alla madre la quale continuerà ad abitarvi con il figlio;
- dispone l'introduzione del seguente regime di frequentazione genitori-figlio: il lunedì, dopo il centro diurno, verrà accompagnato dal padre dove arriverà alle 19.00 Persona_1
e dove pernotterà, il martedì pranzerà dalla madre, seguirà quindi l'educatrice Persona_1
pagina 12 di 14 dalle ore 14 alle 16 e poi andrà dalla madre presso la quale pernotterà, il mercoledì (uguale al lunedì) dopo il centro diurno verrà accompagnato dal padre dove arriverà Persona_1 alle 19.00 e dove pernotterà, il giovedì dopo l'educatrice dalle 14 alle 16, Persona_1 andrà dal padre dove pernotterà, il venerdì verrà ripreso all'uscita del centro Persona_1
diurno dal padre e starà con questo, compreso il pernottamento, il sabato e la domenica starà con la madre, compreso il pernottamento, ma se il padre la domenica Persona_1
sarà libero da impegni lavorativi trascorrerà qualche ora con lui Persona_1
- pone a carico del padre il versamento della somma di € 80,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore da corrispondere alla madre entro il Persona_1 giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dà mandato al Servizio Sociale di proseguire, in unione con , e NPI di CP_2 CP_3
riferimento, con gli interventi di sostegno, valutazione e monitoraggio in corso, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell' e della NPI per il CP_2
monitoraggio della sua condizione e sostegno psicologico, della presa in carico dei genitori da parte della per sostegno alla capacità genitoriale e per lo svolgimento di un CP_2
percorso mirato alla riduzione della conflittualità e alla comprensione dei bisogni del figlio, della prosecuzione del servizio educativo domiciliare, dell'inserimento del minore in centri socio-educativi almeno tre volte alla settimana e nelle ulteriori attività di socializzazione individuate dal Servizio sociale affidatario;
- dà mandato ad di proseguire la presa in carico del minore per l'osservazione ed CP_2
il sostegno psicologico, nonché per ogni ulteriore necessario intervento terapeutico e di supporto, anche educativo e scolastico,
- dà mandato all' di proseguire la presa in carico dei due genitori per un percorso CP_2
di rafforzamento delle capacità genitoriali;
- i Servizi Sociali incaricati, l' e l' dovranno riferire al Giudice Tutelare CP_2 CP_3
territorialmente competente che si incarica della vigilanza mediante relazioni da trasmettere ogni quattro mesi (30 aprile – 31 agosto - 31 dicembre);
- compensa tra le parti e tra le parti e il curatore speciale le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
pagina 13 di 14 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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