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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/11/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2397/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2397/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa in Parte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/09/1965, elettivamente domiciliato presso l'Avv. che lo rappresenta e Parte_1
difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 15/03/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
1997; - che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo, il 22/10/2003 e Persona_1 Per_2
, a Cuneo, il 04/07/2006;
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, meglio specificandole in ragione della sopravvenuta maggiore età anche del figlio . Persona_2
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, oramai entrambi maggiorenni, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., domanda che non risulta, allo stato, procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 (sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte), il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 15/03/1997, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1997;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate e meglio riportate nelle note di trattazione scritta depositate in data
23/10/2024, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2397/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa in Parte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/09/1965, elettivamente domiciliato presso l'Avv. che lo rappresenta e Parte_1
difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 15/03/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
1997; - che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo, il 22/10/2003 e Persona_1 Per_2
, a Cuneo, il 04/07/2006;
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, meglio specificandole in ragione della sopravvenuta maggiore età anche del figlio . Persona_2
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, oramai entrambi maggiorenni, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., domanda che non risulta, allo stato, procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 (sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte), il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 15/03/1997, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1997;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate e meglio riportate nelle note di trattazione scritta depositate in data
23/10/2024, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi