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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 19.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1103/2025 R.G. Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Feliciano Fani con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/1/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno di invalidità civile maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 27/6/2024 (cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 20/5/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 19.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1103/2025 R.G. Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Feliciano Fani con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/1/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno di invalidità civile maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 27/6/2024 (cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 20/5/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)