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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2891 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 16/03/1972,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 21/02/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina GIUSTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, inviando la sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
di OS (VI) affinché provveda alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio
(celebrato in OS (VI) in data 09/10/1993) trascritto nel Registro dello Stato
Civile di OS (VI) al n. 67, Parte 2, Serie A, Anno 1994, alle seguenti sintetiche concordate condizioni:
a) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) il padre potrà vedere e stare con la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e di salute e della figlia stessa, e considerata l'età della stessa, 17 anni, le modalità saranno prese direttamente tra padre e figlia.
c) comunque il padre potrà stare con la figlia un fine settimana a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola e sino alle ore 20.30 della domenica;
due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30: sette giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni iI
giorno di Natale ovvero quello di Capodanno;
due giorni in periodo pasquale ad anni alterni Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo: due settimane. anche non consecutive nel periodo estivo da concordare sempre tra i genitori almeno due mesi prima e comunque entro il 1° maggio di ciascun anno;
la IG.ra avrà facoltà di passare con la figlia il giorno del Parte_1 Per_1
2 proprio compleanno e la festa della mamma, come il giorno del compleanno del IG. e la festa del papà, la figlia trascorrerà dette ricorrenze con il Pt_2
padre; il giorno del compleanno della figlia verrò equamente suddiviso, Per_1
o entrambi i genitori festeggeranno insieme il compleanno;
d) il IG. provvederà al versamento dell'assegno di Parte_2
mantenimento per la figlia di € 350,00 che verserà entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese sul conto corrente della IG.ra La somma anzidetta Parte_1
verrà rivalutata a partire dal mese di gennaio 2025 secondo gli indici ISTAT;
e) Le spese straordinarie necessarie per la figlia dovranno essere Per_1
corrisposte al 50% dai genitori (mediche (specialistiche non coperte dal SSN,
tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive,
ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori) affrontate nell'interesse della minore, come da protocollo in uso al
Tribunale di Vicenza;
f) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROSA' (VI) in data
09/10/1994.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/01/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna pretesa è stata avanzata dalle parti l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
5 e da in ROSA' (VI) il 09/10/1994 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI) al n. 67, parte
II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2891 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 16/03/1972,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 21/02/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina GIUSTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, inviando la sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
di OS (VI) affinché provveda alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio
(celebrato in OS (VI) in data 09/10/1993) trascritto nel Registro dello Stato
Civile di OS (VI) al n. 67, Parte 2, Serie A, Anno 1994, alle seguenti sintetiche concordate condizioni:
a) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) il padre potrà vedere e stare con la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e di salute e della figlia stessa, e considerata l'età della stessa, 17 anni, le modalità saranno prese direttamente tra padre e figlia.
c) comunque il padre potrà stare con la figlia un fine settimana a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola e sino alle ore 20.30 della domenica;
due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30: sette giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni iI
giorno di Natale ovvero quello di Capodanno;
due giorni in periodo pasquale ad anni alterni Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo: due settimane. anche non consecutive nel periodo estivo da concordare sempre tra i genitori almeno due mesi prima e comunque entro il 1° maggio di ciascun anno;
la IG.ra avrà facoltà di passare con la figlia il giorno del Parte_1 Per_1
2 proprio compleanno e la festa della mamma, come il giorno del compleanno del IG. e la festa del papà, la figlia trascorrerà dette ricorrenze con il Pt_2
padre; il giorno del compleanno della figlia verrò equamente suddiviso, Per_1
o entrambi i genitori festeggeranno insieme il compleanno;
d) il IG. provvederà al versamento dell'assegno di Parte_2
mantenimento per la figlia di € 350,00 che verserà entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese sul conto corrente della IG.ra La somma anzidetta Parte_1
verrà rivalutata a partire dal mese di gennaio 2025 secondo gli indici ISTAT;
e) Le spese straordinarie necessarie per la figlia dovranno essere Per_1
corrisposte al 50% dai genitori (mediche (specialistiche non coperte dal SSN,
tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive,
ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori) affrontate nell'interesse della minore, come da protocollo in uso al
Tribunale di Vicenza;
f) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROSA' (VI) in data
09/10/1994.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/01/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna pretesa è stata avanzata dalle parti l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
5 e da in ROSA' (VI) il 09/10/1994 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI) al n. 67, parte
II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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