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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/10/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1510/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
AN, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 20.12.1980 e residente in 42
Richardson Street, Wakefield, MA 01880 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 24.02.1941 e residente in 76 Bay View Drive,
Swampscott, MA (Stati Uniti d'America); P.IVA_1
(C.F. ), alla nascita Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
nata a [...], New Hampshire (Stati Uniti d'America) il 16.06.1943 e
[...]
residente in 76 Bay View Drive, Swampscott, MA 01907-2651 (Stati Uniti d'America), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Permunian (C.F.
) del Foro di Rovigo, unitamente e disgiuntamente all' Avv. CodiceFiscale_4
(C.F. ) del Foro di Bologna e presso lo Parte_5 CodiceFiscale_5
studio dell'Avv. Marco Permunian elettivamente domiciliati,
ricorrenti
E (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
IN (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._6
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
e iure matrimonii. A fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuavano nel sig. , altrimenti conosciuto come o Controparte_2 CP_2 [...]
o , nato a [...] il [...], il loro avo italiano;
CP_3 Controparte_4
esponevano, quindi: che l'anzidetto avo sposava la sig.ra
[...]
nel 1908 a DI RG (FG); che i due, Controparte_5
emigrati in America, generavano la sig.ra altrimenti Persona_1
conosciuta come , nata il [...] a [...] – Stati Persona_2
Uniti d'America); che il sig. acquisiva la cittadinanza Controparte_2
statunitense in data 05.10.1953, quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età; che, in data 18.06.1939, la sig.ra contraeva matrimonio a Persona_1
VE (Massachusetts – Stati Uniti d'America) con il sig. che, in Parte_2
costanza di tali nozze, nasceva il ricorrente in data 24.02.1941 Parte_2
a Boston (Massachusetts – Stati Uniti d'America); che quest'ultimo convolava a nozze, in data 17.09.1976 a ES (New Hampshire – Stati Uniti d'America), con la ricorrente nata a [...] – Stati Uniti Parte_4
d'America) il 16.06.1943; che, in seguito al matrimonio, la sig.ra Parte_4
mutava il proprio nome in che dalle predette nozze nasceva, in Parte_3
data 20.12.1980, il ricorrente a AN (Massachusetts – Parte_1 Stati Uniti d'America); che quest'ultimo, in data 04.06.2013, contraeva matrimonio a
AN SC (California – Stati Uniti d'America) con la sig.ra ; Controparte_6
che, con sentenza di divorzio emessa dalla Corte Superiore della California – Contea di AN SC, in data 06.07.2015, veniva dichiarata cessata l'unione matrimoniale di cui sopra;
che, in data 13.02.2021, il ricorrente contraeva Parte_1
nuovamente matrimonio con la sig.ra a SS (California – Controparte_7
Stati Uniti d'America).
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel
Comune di IN (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In ordine alla domanda di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis formulata dai signori e Pt_2 Parte_1 Parte_1
deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, considerato che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; in questi casi, infatti, l'autorità amministrativa non può fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente. Di contro, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente , basandosi sul matrimonio contratto con il sig. Parte_4 [...]
(richiedente iure sanguinis), va dichiarata inammissibile per difetto Parte_2
di interesse ad agire. Difatti, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, anche se fondate sul meccanismo di acquisizione automatica previsto prima dell'entrata in vigore della L. n. 123 del 1983, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre o post L. n. 123 del 1983), vanno previamente proposte alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del
07.03.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (v. Trib. Brescia,
n. 3423 del 2025; Trib. L'Aquila, n. 326 del 2025). Sicché, potendo il bene della vita essere ottenuto tramite l'attività della p.a., il ricorso presentato direttamente all'autorità giudiziaria risulta, come nel caso di specie, inammissibile per carenza di interesse ad agire. In effetti, prima dell'intervento della p.a., il diritto soggettivo alla cittadinanza iure matrimonii non risulta né contestato né negato e, quindi, non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice;
ciò diversamente da quanto accade per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, attesa la denegata giustizia che l'ormai noto fenomeno delle liste d'attesa crea e considerata, nei casi di discendenza in via materna, l'impossibilità per l'autorità amministrativa di applicare gli orientamenti giurisprudenziali elaborati in materia. Secondo l'odierna ricorrente, dovrebbe applicarsi al caso de quo l'art. 10 della L. 13 giugno 1912, n. 555 che, stabilendo testualmente che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche da vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”, prevedeva che le donne straniere coniugate con cittadini italiani, prima del 21 aprile 1983, acquistassero la cittadinanza in modo automatico, per effetto del matrimonio;
tuttavia, in seguito alla storica pronuncia n. 490 del 1988 della Corte Costituzionale, né la perdita né l'acquisto della cittadinanza italiana sono automatici, ma occorre che venga presentata apposita istanza volta a formalizzare la volontà della donna di divenire cittadina italiana. Peraltro, giova evidenziare che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del sig.
quale elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della Parte_2
cittadinanza invocata dalla sig.ra , non potrebbe dirsi definitivamente Parte_4
acquisito. Per i motivi appena esposti, la domanda della sig.ra è Parte_4
inammissibile, benché il matrimonio con il sig. sia stato Pt_2 Parte_1
celebrato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 123/1983, mancando la dimostrazione, da parte della stessa, che la domanda in via amministrativa sia stata presentata e sia stata respinta o rimasta inesitata.
Quanto alla posizione dei signori e Parte_2 Parte_1
va, nel merito, richiamata la complessa evoluzione normativa e
[...]
giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de
L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato
Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
“proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Sulla scorta della documentazione prodotta, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti e siano diretti discendenti del Parte_2 Parte_1
sig. , nato a [...] il [...]. Nello specifico, è Controparte_2
stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra l'anzidetto avo e la sig.ra
è nata la sig.ra conosciuta come Controparte_5 Persona_1
; da quest'ultima nasceva, poi, il richiedente Persona_2 Parte_2
nipote dell'ascendente (nonno materno). Successivamente, Controparte_2 dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra nasceva Parte_2 Parte_4
il ricorrente Parte_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadino americano, conferita nel Controparte_2
1953 (v. doc. n. 7 e doc. n. 8) e intervenuta quando la figlia aveva già Persona_2
ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione del padre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del capostipite è intervenuta nel 1953 quando la figlia aveva già circa Per_2
trentasette anni;
pertanto, avendo l'avo conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato
e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma
3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra , detta Persona_1
ha conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da Per_2
parte del padre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al figlio Per_2
e al nipote odierni istanti. Pertanto, Parte_2 Parte_1
la domanda avanzata da questi ultimi va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti. Ritiene il Tribunale di compensare integralmente le spese tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e altresì valutata l'impossibilità per il costituito di provvedere sulle domande di riconoscimento della CP_1
cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1510/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposta dalla sig.ra Parte_3
2. in accoglimento del ricorso proposto dai signori e Parte_2
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento Parte_1
dello status di cittadini italiani e ordina al , e per esso Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
IN, 13 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1510/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
AN, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 20.12.1980 e residente in 42
Richardson Street, Wakefield, MA 01880 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 24.02.1941 e residente in 76 Bay View Drive,
Swampscott, MA (Stati Uniti d'America); P.IVA_1
(C.F. ), alla nascita Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
nata a [...], New Hampshire (Stati Uniti d'America) il 16.06.1943 e
[...]
residente in 76 Bay View Drive, Swampscott, MA 01907-2651 (Stati Uniti d'America), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Permunian (C.F.
) del Foro di Rovigo, unitamente e disgiuntamente all' Avv. CodiceFiscale_4
(C.F. ) del Foro di Bologna e presso lo Parte_5 CodiceFiscale_5
studio dell'Avv. Marco Permunian elettivamente domiciliati,
ricorrenti
E (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
IN (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._6
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
e iure matrimonii. A fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuavano nel sig. , altrimenti conosciuto come o Controparte_2 CP_2 [...]
o , nato a [...] il [...], il loro avo italiano;
CP_3 Controparte_4
esponevano, quindi: che l'anzidetto avo sposava la sig.ra
[...]
nel 1908 a DI RG (FG); che i due, Controparte_5
emigrati in America, generavano la sig.ra altrimenti Persona_1
conosciuta come , nata il [...] a [...] – Stati Persona_2
Uniti d'America); che il sig. acquisiva la cittadinanza Controparte_2
statunitense in data 05.10.1953, quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età; che, in data 18.06.1939, la sig.ra contraeva matrimonio a Persona_1
VE (Massachusetts – Stati Uniti d'America) con il sig. che, in Parte_2
costanza di tali nozze, nasceva il ricorrente in data 24.02.1941 Parte_2
a Boston (Massachusetts – Stati Uniti d'America); che quest'ultimo convolava a nozze, in data 17.09.1976 a ES (New Hampshire – Stati Uniti d'America), con la ricorrente nata a [...] – Stati Uniti Parte_4
d'America) il 16.06.1943; che, in seguito al matrimonio, la sig.ra Parte_4
mutava il proprio nome in che dalle predette nozze nasceva, in Parte_3
data 20.12.1980, il ricorrente a AN (Massachusetts – Parte_1 Stati Uniti d'America); che quest'ultimo, in data 04.06.2013, contraeva matrimonio a
AN SC (California – Stati Uniti d'America) con la sig.ra ; Controparte_6
che, con sentenza di divorzio emessa dalla Corte Superiore della California – Contea di AN SC, in data 06.07.2015, veniva dichiarata cessata l'unione matrimoniale di cui sopra;
che, in data 13.02.2021, il ricorrente contraeva Parte_1
nuovamente matrimonio con la sig.ra a SS (California – Controparte_7
Stati Uniti d'America).
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel
Comune di IN (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In ordine alla domanda di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis formulata dai signori e Pt_2 Parte_1 Parte_1
deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, considerato che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; in questi casi, infatti, l'autorità amministrativa non può fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente. Di contro, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente , basandosi sul matrimonio contratto con il sig. Parte_4 [...]
(richiedente iure sanguinis), va dichiarata inammissibile per difetto Parte_2
di interesse ad agire. Difatti, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, anche se fondate sul meccanismo di acquisizione automatica previsto prima dell'entrata in vigore della L. n. 123 del 1983, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre o post L. n. 123 del 1983), vanno previamente proposte alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del
07.03.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (v. Trib. Brescia,
n. 3423 del 2025; Trib. L'Aquila, n. 326 del 2025). Sicché, potendo il bene della vita essere ottenuto tramite l'attività della p.a., il ricorso presentato direttamente all'autorità giudiziaria risulta, come nel caso di specie, inammissibile per carenza di interesse ad agire. In effetti, prima dell'intervento della p.a., il diritto soggettivo alla cittadinanza iure matrimonii non risulta né contestato né negato e, quindi, non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice;
ciò diversamente da quanto accade per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, attesa la denegata giustizia che l'ormai noto fenomeno delle liste d'attesa crea e considerata, nei casi di discendenza in via materna, l'impossibilità per l'autorità amministrativa di applicare gli orientamenti giurisprudenziali elaborati in materia. Secondo l'odierna ricorrente, dovrebbe applicarsi al caso de quo l'art. 10 della L. 13 giugno 1912, n. 555 che, stabilendo testualmente che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche da vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”, prevedeva che le donne straniere coniugate con cittadini italiani, prima del 21 aprile 1983, acquistassero la cittadinanza in modo automatico, per effetto del matrimonio;
tuttavia, in seguito alla storica pronuncia n. 490 del 1988 della Corte Costituzionale, né la perdita né l'acquisto della cittadinanza italiana sono automatici, ma occorre che venga presentata apposita istanza volta a formalizzare la volontà della donna di divenire cittadina italiana. Peraltro, giova evidenziare che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del sig.
quale elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della Parte_2
cittadinanza invocata dalla sig.ra , non potrebbe dirsi definitivamente Parte_4
acquisito. Per i motivi appena esposti, la domanda della sig.ra è Parte_4
inammissibile, benché il matrimonio con il sig. sia stato Pt_2 Parte_1
celebrato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 123/1983, mancando la dimostrazione, da parte della stessa, che la domanda in via amministrativa sia stata presentata e sia stata respinta o rimasta inesitata.
Quanto alla posizione dei signori e Parte_2 Parte_1
va, nel merito, richiamata la complessa evoluzione normativa e
[...]
giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de
L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato
Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
“proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Sulla scorta della documentazione prodotta, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti e siano diretti discendenti del Parte_2 Parte_1
sig. , nato a [...] il [...]. Nello specifico, è Controparte_2
stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra l'anzidetto avo e la sig.ra
è nata la sig.ra conosciuta come Controparte_5 Persona_1
; da quest'ultima nasceva, poi, il richiedente Persona_2 Parte_2
nipote dell'ascendente (nonno materno). Successivamente, Controparte_2 dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra nasceva Parte_2 Parte_4
il ricorrente Parte_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadino americano, conferita nel Controparte_2
1953 (v. doc. n. 7 e doc. n. 8) e intervenuta quando la figlia aveva già Persona_2
ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione del padre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del capostipite è intervenuta nel 1953 quando la figlia aveva già circa Per_2
trentasette anni;
pertanto, avendo l'avo conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato
e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma
3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra , detta Persona_1
ha conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da Per_2
parte del padre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al figlio Per_2
e al nipote odierni istanti. Pertanto, Parte_2 Parte_1
la domanda avanzata da questi ultimi va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti. Ritiene il Tribunale di compensare integralmente le spese tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e altresì valutata l'impossibilità per il costituito di provvedere sulle domande di riconoscimento della CP_1
cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1510/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposta dalla sig.ra Parte_3
2. in accoglimento del ricorso proposto dai signori e Parte_2
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento Parte_1
dello status di cittadini italiani e ordina al , e per esso Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
IN, 13 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.