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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
FR ELIANA, RE
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1073/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11746/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076537375000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6437/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
Resistente/Appellato: D.P. 2 NAPOLI:ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto IRPEF anno 2016 eccependo la prescrizione del credito.
In giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP 2 evidenziando la legittimità del proprio operato, la ritualità della notifica e, quindi, l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di Primo Grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente, con il proposto appello, lamenta che in primo grado sia stata ritenuta valida la notifica della cartella esattoriale, contestando in particolare che la notifica era stata eseguita con il rito c.d. dell'irreperibilità assoluta.
A sostegno dell'unico motivo di appello, l'appellante produce nuovamente in giudizio il certificato di residenza storica al fine di dimostrare che il Ricorrente_1 non ha mai cambiato residenza e, quindi, al più poteva venire in rilievo l'irreperibilità relativa non essendo stato reperito all'indirizzo di via Indirizzo_1 del Comune di Napoli.
Con proprie controdeduzioni si costituisce l'Ufficio chiedendo al conferma della sentenza impugnata e, con successive memorie di replica, il contribuente insiste per l'accoglimento dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202390352659210200 notificata in data 1/12/2023, relativa alla cartella n.
07120190076537375000 per IRPEF anno 2016.
La Corte di primo grado, nel respingere il ricorso, valutava come la cartella di pagamento, atto prodromico all'intimazione impugnata, fosse stata correttamente notificata in data 23/01/2020 a mezzo ufficiale giudiziario nelle forme del combinato disposto degli artt. 26, comma 4 del DPR 602/73 e 60, comma 1 lett. e) del DPR
600/73, ricorrendo l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta.
La descritta valutazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale, già prodotta in primo grado, si evince che la notifica
è stata effettuata all'indirizzo di Via Indirizzo_1 nel Comune di Napoli ove, in data 21.01.2020, Ricorrente_1 non è stato rinvenuto. Non risultano effettuati altri accessi in altri giorni e in altri orari e, inoltre, nessuna ricerca anagrafica è stata effettuata per rintracciare Ricorrente_1. Nel giudizio di primo grado, il contribuente allega il certificato di residenza storico del contribuente da cui risulta che il predetto risiede in Napoli alla via Indirizzo_1
. Ciò posto, l'assenza del Ricorrente_1 dal luogo di residenza poteva, al più, qualificarsi come temporanea e, pertanto, era necessario attivare la procedura di notificazione prevista dalla c.d. irreperibilità relativa.
In particolare, sarebbe stato necessario depositare la cartella esattoriale in plico chiuso presso la casa comunale e, quindi, dare comunicazione dell'avvenuto deposito al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al fine di consentire il ritiro della cartella stessa.
Nulla di tutto questo risulta essere stato effettuato.
La predetta notifica non può considerarsi perfezionata con la rilevante conseguenza che essa è affetta da invalidità che rende l'atto viziato.
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, l'originario ricorso va accolto, con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante con attribuzione al difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della contribuente. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 per il primo grado ed in Euro
1940,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
FR ELIANA, RE
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1073/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11746/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076537375000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6437/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
Resistente/Appellato: D.P. 2 NAPOLI:ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto IRPEF anno 2016 eccependo la prescrizione del credito.
In giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP 2 evidenziando la legittimità del proprio operato, la ritualità della notifica e, quindi, l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di Primo Grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente, con il proposto appello, lamenta che in primo grado sia stata ritenuta valida la notifica della cartella esattoriale, contestando in particolare che la notifica era stata eseguita con il rito c.d. dell'irreperibilità assoluta.
A sostegno dell'unico motivo di appello, l'appellante produce nuovamente in giudizio il certificato di residenza storica al fine di dimostrare che il Ricorrente_1 non ha mai cambiato residenza e, quindi, al più poteva venire in rilievo l'irreperibilità relativa non essendo stato reperito all'indirizzo di via Indirizzo_1 del Comune di Napoli.
Con proprie controdeduzioni si costituisce l'Ufficio chiedendo al conferma della sentenza impugnata e, con successive memorie di replica, il contribuente insiste per l'accoglimento dell'appello.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202390352659210200 notificata in data 1/12/2023, relativa alla cartella n.
07120190076537375000 per IRPEF anno 2016.
La Corte di primo grado, nel respingere il ricorso, valutava come la cartella di pagamento, atto prodromico all'intimazione impugnata, fosse stata correttamente notificata in data 23/01/2020 a mezzo ufficiale giudiziario nelle forme del combinato disposto degli artt. 26, comma 4 del DPR 602/73 e 60, comma 1 lett. e) del DPR
600/73, ricorrendo l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta.
La descritta valutazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale, già prodotta in primo grado, si evince che la notifica
è stata effettuata all'indirizzo di Via Indirizzo_1 nel Comune di Napoli ove, in data 21.01.2020, Ricorrente_1 non è stato rinvenuto. Non risultano effettuati altri accessi in altri giorni e in altri orari e, inoltre, nessuna ricerca anagrafica è stata effettuata per rintracciare Ricorrente_1. Nel giudizio di primo grado, il contribuente allega il certificato di residenza storico del contribuente da cui risulta che il predetto risiede in Napoli alla via Indirizzo_1
. Ciò posto, l'assenza del Ricorrente_1 dal luogo di residenza poteva, al più, qualificarsi come temporanea e, pertanto, era necessario attivare la procedura di notificazione prevista dalla c.d. irreperibilità relativa.
In particolare, sarebbe stato necessario depositare la cartella esattoriale in plico chiuso presso la casa comunale e, quindi, dare comunicazione dell'avvenuto deposito al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al fine di consentire il ritiro della cartella stessa.
Nulla di tutto questo risulta essere stato effettuato.
La predetta notifica non può considerarsi perfezionata con la rilevante conseguenza che essa è affetta da invalidità che rende l'atto viziato.
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, l'originario ricorso va accolto, con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante con attribuzione al difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della contribuente. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 per il primo grado ed in Euro
1940,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore