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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15136/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 15136 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 HENRIQUE Parte_1 Parte_2 1\ Parte_3
3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 20.10.2023
Dott. IO SS 1
1. nato ad [...]/PR Brasile il Parte_5
19.12.1987 (codice fiscale brasiliano residente in [...]P.IVA_1 Efcco n. 1256, quartiere Pinheirinho, São Mateus do Sul, Stato del Paraná, Brasile; 2. nato a [...]/PR Brasile il 18.11.2020 Controparte_2 (codice fiscale brasiliano ) minorenne, rappresentato P.IVA_2 processualmente dai genitori esercenti la potestà Parte_5
come sopra generalizzato, e
[...] Controparte_3
nata a [...]/PR - Brasile il 27.01.1991
[...] (codice fiscale brasiliano ) residente in [...]n. P.IVA_3 1256, quartiere Pinheirinho, São Mateus do Sul, Stato del Paraná, Brasile;
3. nata ad [...]/PR Brasile il Parte_4
17.08.1994 (codice fiscale brasiliano residente in [...]P.IVA_4 Mutum n. 42, quartiere Vila Aratimbo, Arapongas, Stato del Paraná, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani jure sanguinis
[...]
nato a [...]/PR Brasile il 19.12.1987, Parte_5 CP_2
nato a [...]/PR Brasile il 18.11.2020,
[...] Parte_4 nata a [...]/PR Brasile il 17.08.1994;
[...]
- conseguentemente ordinare al e, per esso all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedure alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o o Persona_1 Persona_2 ED , cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di Pt_4 [...] e emigrato in Brasile ove, in data 17.12.1910, contraeva Per_3 Per_4 matrimonio con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Persona_5 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal loro matrimonio nasceva:
• a Barra Bonita/SP, l'08.09.1915, il quale contraeva Parte_6 matrimonio con a Bocaiuva/SP il 06.12.1943 e Persona_6 dalla loro unione nasceva:
➢ a Bocaiuva/SP, l'08.05.1942, il quale contraeva Parte_7 matrimonio con il 22.06.1963, a Arapongas/PR Persona_7
e dalla loro unione nasceva:
✓ ad Arapongas/PR, il 12.04.1964, il quale Parte_8 contraeva matrimonio con il Persona_8 25.06.1987, a Arapongas/PR e dalla loro unione nascevano:
Dott. IO SS 2
❖ ad Arapongas/PR, il 19.12.1987, Parte_5
odierno ricorrente, il quale contraeva
[...] matrimonio con il Controparte_3 13.01.2017, ad Arapongas/PR e dalla loro unione nasceva:
▪ a Curitiba/PR, il 18.11.2020, Controparte_2
, odierno ricorrente;
[...]
❖ ad Arapongas/PR, il 17.08.1994, Parte_4
odierna ricorrente;
[...]
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze
Dott. IO SS 3
formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
Dott. IO SS 4
comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025.
IL GOP
Dott. IO SS
Dott. IO SS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 15136 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 HENRIQUE Parte_1 Parte_2 1\ Parte_3
3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 20.10.2023
Dott. IO SS 1
1. nato ad [...]/PR Brasile il Parte_5
19.12.1987 (codice fiscale brasiliano residente in [...]P.IVA_1 Efcco n. 1256, quartiere Pinheirinho, São Mateus do Sul, Stato del Paraná, Brasile; 2. nato a [...]/PR Brasile il 18.11.2020 Controparte_2 (codice fiscale brasiliano ) minorenne, rappresentato P.IVA_2 processualmente dai genitori esercenti la potestà Parte_5
come sopra generalizzato, e
[...] Controparte_3
nata a [...]/PR - Brasile il 27.01.1991
[...] (codice fiscale brasiliano ) residente in [...]n. P.IVA_3 1256, quartiere Pinheirinho, São Mateus do Sul, Stato del Paraná, Brasile;
3. nata ad [...]/PR Brasile il Parte_4
17.08.1994 (codice fiscale brasiliano residente in [...]P.IVA_4 Mutum n. 42, quartiere Vila Aratimbo, Arapongas, Stato del Paraná, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani jure sanguinis
[...]
nato a [...]/PR Brasile il 19.12.1987, Parte_5 CP_2
nato a [...]/PR Brasile il 18.11.2020,
[...] Parte_4 nata a [...]/PR Brasile il 17.08.1994;
[...]
- conseguentemente ordinare al e, per esso all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedure alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o o Persona_1 Persona_2 ED , cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di Pt_4 [...] e emigrato in Brasile ove, in data 17.12.1910, contraeva Per_3 Per_4 matrimonio con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Persona_5 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal loro matrimonio nasceva:
• a Barra Bonita/SP, l'08.09.1915, il quale contraeva Parte_6 matrimonio con a Bocaiuva/SP il 06.12.1943 e Persona_6 dalla loro unione nasceva:
➢ a Bocaiuva/SP, l'08.05.1942, il quale contraeva Parte_7 matrimonio con il 22.06.1963, a Arapongas/PR Persona_7
e dalla loro unione nasceva:
✓ ad Arapongas/PR, il 12.04.1964, il quale Parte_8 contraeva matrimonio con il Persona_8 25.06.1987, a Arapongas/PR e dalla loro unione nascevano:
Dott. IO SS 2
❖ ad Arapongas/PR, il 19.12.1987, Parte_5
odierno ricorrente, il quale contraeva
[...] matrimonio con il Controparte_3 13.01.2017, ad Arapongas/PR e dalla loro unione nasceva:
▪ a Curitiba/PR, il 18.11.2020, Controparte_2
, odierno ricorrente;
[...]
❖ ad Arapongas/PR, il 17.08.1994, Parte_4
odierna ricorrente;
[...]
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze
Dott. IO SS 3
formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
Dott. IO SS 4
comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025.
IL GOP
Dott. IO SS
Dott. IO SS 5