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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 741/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 741/2025, promossa con ricorso depositato il 24.2.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana cod. fisc. C.F._1
residente in [...] Novembre n. 1 con l'Avv. Federica Garbellano
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 11/01/1993 cittadino: italiano cod. fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv. ti Jennifer Brancé e Eleonora Mazzei
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Galliate Lombardo (VA) in data 8 luglio 2024,
(anno 2024 atto n. 2 parte I) separati consensualmente con sentenza n. 251/2025 del 16.05.2025, passata in giudicato il 16.06.2025 con i seguenti figli minorenni: nata il [...] a [...]; Persona_1 pagina1 di 6 nata il [...] a [...]_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17/4/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 16/6/2025 la sentenza di separazione n. 251/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1) Richiamate le condizioni di separazione che debbono intendersi qui espressamente Pers richiamate e trascritte per quanto compatibili, si ribadisce che i figli minori ed
[...] sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Persona_2 ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relativamente alla salute, all'istruzione, all'educazione degli stessi, prevista collocazione degli stessi presso la residenza della madre;
2) il sig. è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i Pt_2 figli la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versarsi a favore della madre a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'ottobre 2024, con espressa rinuncia all'erogazione in misura del 50% dell'assegno unico il quale viene erogato integralmente -100%- ed esclusivamente a favore della madre, sig.ra . Parte_1
In particolare e per quanto di interesse, le condizioni riportate nella sentenza di separazione risultano essere le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati 'di letto, mensa ed abitazione' con reciproco rispetto;
al riguardo, si precisa che il signor - su accordo con la signora - ha Pt_2 Parte_1 già lasciato da agosto 2024 la casa coniugale.
Pers 2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano;
in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni pagina2 di 6 degli stessi. Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare nello svolgimento del loro ruolo genitoriale e a garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
3) I figli minori vengono collocati presso la residenza della madre attualmente fissata in Galliate Lombardo (VA), via IV Novembre n. 1, in un'unità immobiliare che costituiva la casa famigliare e detenuta dai coniugi in forza di regolare contratto di locazione intestato al solo signor Considerata, peraltro, la manifestata intenzione della signora Pt_2
di trasferirsi altrove, il signor ha già provveduto ad inviare formale Parte_1 Pt_2 disdetta del predetto contratto a parte locatrice. La sig.ra si impegna a Parte_1 rimanere in tale unità immobiliare sino alla scadenza del contratto, prevista per luglio 2025 e, sino ad allora, in via sostitutiva rispetto al pagamento del contributo al mantenimento dei figli, il sig. si farà carico del pagamento del canone locatizio. Pt_2
4) Il padre potrà vedere anche quotidianamente i figli, compatibilmente con le esigenze, per un verso, lavorative dei genitori e, per altro verso, scolastiche, ludiche e, in genere, di vita degli stessi figli e previo accordo anche solo telefonico con la madre;
in ogni caso, egli trascorrerà con loro quantomeno un fine settimana a cadenza alternata a partire dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (o dalla mattina, in caso di sospensione dell'attività didattica), riportandoli presso la casa familiare la domenica sera, prima dell'ora di cena. Infrasettimanalmente, il padre potrà tenere con sé i figli una volta a settimana, nella giornata di martedì, quando il weekend della settimana interessata è di competenza del padre;
due volte a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, quando il weekend è, invece, di competenza della madre. I genitori concordano che dalle visite infrasettimanali paterne, nel solo periodo scolastico, sia escluso il pernottamento dei minori al di fuori della casa familiare, salvo diverso accordo dei genitori. In ogni caso, i coniugi si impegnano sin d'ora a rivedere tale previsione, includendo gradualmente il pernotto, in rapporto al percorso di crescita dei figli e alle esigenze degli stessi.
In relazione al concreto esercizio del diritto di visita, l'accompagnamento dei figli presso la residenza del padre infrasettimanalmente, ad ore 17.15, e nei periodi di sua competenza avverrà a cura della madre, mentre del ri-accompagnamento presso la casa di quest'ultima, dopo la permanenza dal padre, si farà carico il padre medesimo, ad ore 20.30 dopo le visite dei giorni feriali (già assolto l'incombente della cena dei figli) e ad ore 18.30 nella giornata di domenica o nei periodi festivi o di vacanza, così da consentire che possano essere effettuati per tempo gli adempimenti serotini di cena e bagno.
Il signor si impegna a sentire ogni sera i figli ad ore 19.45 mediante contatto Pt_2 telefonico;
parallelamente, la madre, in occasione dei periodi di permanenza dei figli presso il padre, li potrà contattare alle ore 16.00; le parti si impegnano sin d'ora a favorire tale rispettivo contatto telefonico, ovviamente nel rispetto delle esigenze e delle necessità della prole, e ad evitare una eccessiva intromissione nell'altrui sfera gestionale dei figli.
5) Con riguardo alle festività e ai ponti, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, i genitori prevedono di attenersi al criterio dell'alternanza, precisandosi che, in coincidenza con i relativi giorni, i diritti di visita paterni o, specularmente, l'ordinaria permanenza degli stessi presso la residenza materna verrà sospesa e, quindi, ripresa una volta concluso il relativo periodo di festività e/o di ponti. pagina3 di 6 I giorni dei compleanni dei figli, nell'impossibilità/inopportunità di organizzare un unico festeggiamento famigliare, competeranno ad anni alterni a ciascuno dei genitori;
la festa della mamma verrà trascorsa con la signora , quella del papà con il signor Parte_1
il tutto, salvo diversi accordi. Pt_2
6) Con riferimento alle vacanze natalizie, le stesse verranno idealmente suddivise in due periodi: l'uno, dalla fine della scuola e sino al 31 dicembre;
l'altro, dal 1° gennaio e sino alla ripresa dell'attività scolastica e anche in tale caso, di anno in anno, i genitori si alterneranno ciascuno in uno dei due suddetti periodi. Peraltro, coincidendo la vigilia di Natale con il compleanno della signora , i genitori concordano che i figli Parte_1 trascorrano sempre l'intera giornata con la madre (parallelamente lo stesso viene sin d'ora concordato e previsto con riferimento al compleanno del padre l'11 gennaio) e, pertanto, la consueta alternanza verrà trasferita sulle giornate rispettivamente del Natale e di Santo Stefano. In merito, si specifica che il genitore che trascorrerà Santo Stefano coi figli godrà per intero del primo periodo (dalla fine della scuola e sino al 31 dicembre, fatta eccezione per quanto previsto per il 24 e il 25 dicembre), mentre all'altro genitore competerà il secondo periodo.
I genitori stabiliscono che, quando i figli trascorrono la giornata del Santo Natale con la madre, il padre possa, comunque, sempre passare con loro presso la sua residenza un paio di ore prima del pranzo, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si precisa che la giornata del Santo Natale 2024 è stata trascorsa con il padre.
7) Anche in merito alle vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si prevede la loro suddivisione in due periodi (l'uno dalla fine della scuola e sino a Pasqua compresa, l'altro dal Lunedì dell'Angelo e sino alla ripresa dell'attività scolastica) con alternanza annuale dei genitori in uno di tali periodi. Si prevede sin d'ora che la giornata di Pasqua 2025 (e, quindi, il primo periodo) verrà trascorso con la madre.
8) Relativamente alle vacanze estive, i genitori concordano che i figli minori trascorrano due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, con impegno degli stessi di comunicarsi il rispettivo periodo di ferie possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno e, in ogni caso, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione di tale periodo.
9) In via generale, si specifica che i costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Resta, inoltre, fermo l'onere per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente e con anticipo la destinazione e la località in cui temporaneamente si troverà la prole, ivi incluso un recapito telefonico, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso, avendo, altresì, cura nei reciproci periodi di spettanza che i minori mantengano quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
10) Inoltre, si stabilisce sin d'ora che, nell'esclusivo interesse della prole a vedere compiutamente rispettato il principio di bi-genitorialità, la madre (salvo diverse intese e con facoltà di recupero - previamente concordato - dello spazio di visita eventualmente non goduto dal padre coi figli) eviterà di fissare appuntamenti e/o incombenti di qualsiasi genere relativi ai figli negli spazi di competenza del signor Pt_2
pagina4 di 6 11) i genitori si impegnano ad evitare di far conoscere ai propri figli i rispettivi eventuali e futuri partner per un tempo congruo che le parti quantificano in sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo che gli stessi non concordino una deroga a tale termine;
12) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versarsi a favore della madre a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]), anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita.
13) il signor rinuncia all'erogazione in misura del 50% dell'assegno unico, il Pt_2 quale verrà erogato integralmente -100%- ed esclusivamente a favore della madre;
14) i coniugi si faranno, altresì, carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” all'uopo emesse dal Tribunale di Varese in data 1.2.2018, che devono intendersi qui espressamente ed integralmente richiamate e trascritte. I rispettivi legali si impegnano sin d'ora ad allegarne una copia alla sentenza che verrà emessa dall'intestato Tribunale a definizione della presente procedura, in occasione della sua comunicazione al cliente. I coniugi, pertanto, faranno riferimento alle predette Linee Guida non solo per l'individuazione della tipologia di spesa, ma anche per le modalità della relativa richiesta, delle tempistiche di rimborso, delle relative detrazioni fiscali e/o deduzioni, del godimento di eventuali rimborsi e/o sussidi pubblici.
15) I coniugi stabiliscono che il signor dovrà restituire alla signora Pt_2 Parte_1 la somma pari ad € 1.104,80 (con importi mensili pari ad € 100.00, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo), versata dalla moglie a favore dell'ACI-Automobile Club Italia a saldo dei bolli auto arretrati (e relative sanzioni) non pagati a far data dal 2020 in relazione alla autovettura modello Tipo marca Fiat, targata FL984NP, intestata alla stessa signora , ma utilizzata esclusivamente dal signor (il quale, Parte_1 Pt_2 peraltro, ne ha già rimesso la piena disponibilità alla moglie, provvedendo a restituirgliela sin dal mese di settembre 2024).
16) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti: la signora Parte_3 svolge attività dipendente di estetista con contratto a chiamata a tempo indeterminato al 60%, con uno stipendio mensile che varia da circa € 950,00 a circa € 1.200,00; il signor svolge attività di operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato Pt_2
e con uno stipendio mensile di circa € 1.900,00.
17) Al fine di regolare e definire le pendenze e gli impegni di ordine economico che i coniugi avevano contratto in costanza di matrimonio, i ricorrenti stabiliscono che la signora si farà carico in via esclusiva delle rate di restituzione del seguente Parte_1 prestito:
-Prestito personale SMART DIGITAL di € 10.000,00 per importo totale del credito pari alla somma di € 9.984,00 erogato dalla con intermediazione del Controparte_1 credito di con durata ammortamento per n. 48 mesi corrispondenti Controparte_2
a n. 48 rate da pagare, ciascuna di importo pari ad € 252,67-piano di ammortamento con pagina5 di 6 prima rata il 15/07/2024 e ultima rata 15/06/2028- importo totale dovuto € 12.241,69, prestito contratto per sostenere le spese di matrimonio;
Il signor si farà, invece, carico dei seguenti prestiti: Pt_2
-Prestito personale di € 4.000,00 erogato da con durata n. 20 rate da € CP_3
200,00 ciascuna, con prima rata a far data dal 30.08.2024 e ultima data 30.03.2026;
-pagamento rateale acquisti per un importo mensile pari ad € 60,00 a far data CP_4 dal 27.02.2023 per un importo totale di € 2.000,00.
18) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in Galliate Lombardo (VA) in data 08/07/2024, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Galliate Lombardo, (anno 2024 atto n. 2 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 741/2025, promossa con ricorso depositato il 24.2.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana cod. fisc. C.F._1
residente in [...] Novembre n. 1 con l'Avv. Federica Garbellano
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 11/01/1993 cittadino: italiano cod. fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv. ti Jennifer Brancé e Eleonora Mazzei
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Galliate Lombardo (VA) in data 8 luglio 2024,
(anno 2024 atto n. 2 parte I) separati consensualmente con sentenza n. 251/2025 del 16.05.2025, passata in giudicato il 16.06.2025 con i seguenti figli minorenni: nata il [...] a [...]; Persona_1 pagina1 di 6 nata il [...] a [...]_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17/4/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 16/6/2025 la sentenza di separazione n. 251/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1) Richiamate le condizioni di separazione che debbono intendersi qui espressamente Pers richiamate e trascritte per quanto compatibili, si ribadisce che i figli minori ed
[...] sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Persona_2 ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relativamente alla salute, all'istruzione, all'educazione degli stessi, prevista collocazione degli stessi presso la residenza della madre;
2) il sig. è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i Pt_2 figli la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versarsi a favore della madre a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'ottobre 2024, con espressa rinuncia all'erogazione in misura del 50% dell'assegno unico il quale viene erogato integralmente -100%- ed esclusivamente a favore della madre, sig.ra . Parte_1
In particolare e per quanto di interesse, le condizioni riportate nella sentenza di separazione risultano essere le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati 'di letto, mensa ed abitazione' con reciproco rispetto;
al riguardo, si precisa che il signor - su accordo con la signora - ha Pt_2 Parte_1 già lasciato da agosto 2024 la casa coniugale.
Pers 2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano;
in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni pagina2 di 6 degli stessi. Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare nello svolgimento del loro ruolo genitoriale e a garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
3) I figli minori vengono collocati presso la residenza della madre attualmente fissata in Galliate Lombardo (VA), via IV Novembre n. 1, in un'unità immobiliare che costituiva la casa famigliare e detenuta dai coniugi in forza di regolare contratto di locazione intestato al solo signor Considerata, peraltro, la manifestata intenzione della signora Pt_2
di trasferirsi altrove, il signor ha già provveduto ad inviare formale Parte_1 Pt_2 disdetta del predetto contratto a parte locatrice. La sig.ra si impegna a Parte_1 rimanere in tale unità immobiliare sino alla scadenza del contratto, prevista per luglio 2025 e, sino ad allora, in via sostitutiva rispetto al pagamento del contributo al mantenimento dei figli, il sig. si farà carico del pagamento del canone locatizio. Pt_2
4) Il padre potrà vedere anche quotidianamente i figli, compatibilmente con le esigenze, per un verso, lavorative dei genitori e, per altro verso, scolastiche, ludiche e, in genere, di vita degli stessi figli e previo accordo anche solo telefonico con la madre;
in ogni caso, egli trascorrerà con loro quantomeno un fine settimana a cadenza alternata a partire dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (o dalla mattina, in caso di sospensione dell'attività didattica), riportandoli presso la casa familiare la domenica sera, prima dell'ora di cena. Infrasettimanalmente, il padre potrà tenere con sé i figli una volta a settimana, nella giornata di martedì, quando il weekend della settimana interessata è di competenza del padre;
due volte a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, quando il weekend è, invece, di competenza della madre. I genitori concordano che dalle visite infrasettimanali paterne, nel solo periodo scolastico, sia escluso il pernottamento dei minori al di fuori della casa familiare, salvo diverso accordo dei genitori. In ogni caso, i coniugi si impegnano sin d'ora a rivedere tale previsione, includendo gradualmente il pernotto, in rapporto al percorso di crescita dei figli e alle esigenze degli stessi.
In relazione al concreto esercizio del diritto di visita, l'accompagnamento dei figli presso la residenza del padre infrasettimanalmente, ad ore 17.15, e nei periodi di sua competenza avverrà a cura della madre, mentre del ri-accompagnamento presso la casa di quest'ultima, dopo la permanenza dal padre, si farà carico il padre medesimo, ad ore 20.30 dopo le visite dei giorni feriali (già assolto l'incombente della cena dei figli) e ad ore 18.30 nella giornata di domenica o nei periodi festivi o di vacanza, così da consentire che possano essere effettuati per tempo gli adempimenti serotini di cena e bagno.
Il signor si impegna a sentire ogni sera i figli ad ore 19.45 mediante contatto Pt_2 telefonico;
parallelamente, la madre, in occasione dei periodi di permanenza dei figli presso il padre, li potrà contattare alle ore 16.00; le parti si impegnano sin d'ora a favorire tale rispettivo contatto telefonico, ovviamente nel rispetto delle esigenze e delle necessità della prole, e ad evitare una eccessiva intromissione nell'altrui sfera gestionale dei figli.
5) Con riguardo alle festività e ai ponti, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, i genitori prevedono di attenersi al criterio dell'alternanza, precisandosi che, in coincidenza con i relativi giorni, i diritti di visita paterni o, specularmente, l'ordinaria permanenza degli stessi presso la residenza materna verrà sospesa e, quindi, ripresa una volta concluso il relativo periodo di festività e/o di ponti. pagina3 di 6 I giorni dei compleanni dei figli, nell'impossibilità/inopportunità di organizzare un unico festeggiamento famigliare, competeranno ad anni alterni a ciascuno dei genitori;
la festa della mamma verrà trascorsa con la signora , quella del papà con il signor Parte_1
il tutto, salvo diversi accordi. Pt_2
6) Con riferimento alle vacanze natalizie, le stesse verranno idealmente suddivise in due periodi: l'uno, dalla fine della scuola e sino al 31 dicembre;
l'altro, dal 1° gennaio e sino alla ripresa dell'attività scolastica e anche in tale caso, di anno in anno, i genitori si alterneranno ciascuno in uno dei due suddetti periodi. Peraltro, coincidendo la vigilia di Natale con il compleanno della signora , i genitori concordano che i figli Parte_1 trascorrano sempre l'intera giornata con la madre (parallelamente lo stesso viene sin d'ora concordato e previsto con riferimento al compleanno del padre l'11 gennaio) e, pertanto, la consueta alternanza verrà trasferita sulle giornate rispettivamente del Natale e di Santo Stefano. In merito, si specifica che il genitore che trascorrerà Santo Stefano coi figli godrà per intero del primo periodo (dalla fine della scuola e sino al 31 dicembre, fatta eccezione per quanto previsto per il 24 e il 25 dicembre), mentre all'altro genitore competerà il secondo periodo.
I genitori stabiliscono che, quando i figli trascorrono la giornata del Santo Natale con la madre, il padre possa, comunque, sempre passare con loro presso la sua residenza un paio di ore prima del pranzo, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si precisa che la giornata del Santo Natale 2024 è stata trascorsa con il padre.
7) Anche in merito alle vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si prevede la loro suddivisione in due periodi (l'uno dalla fine della scuola e sino a Pasqua compresa, l'altro dal Lunedì dell'Angelo e sino alla ripresa dell'attività scolastica) con alternanza annuale dei genitori in uno di tali periodi. Si prevede sin d'ora che la giornata di Pasqua 2025 (e, quindi, il primo periodo) verrà trascorso con la madre.
8) Relativamente alle vacanze estive, i genitori concordano che i figli minori trascorrano due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, con impegno degli stessi di comunicarsi il rispettivo periodo di ferie possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno e, in ogni caso, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione di tale periodo.
9) In via generale, si specifica che i costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Resta, inoltre, fermo l'onere per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente e con anticipo la destinazione e la località in cui temporaneamente si troverà la prole, ivi incluso un recapito telefonico, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso, avendo, altresì, cura nei reciproci periodi di spettanza che i minori mantengano quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
10) Inoltre, si stabilisce sin d'ora che, nell'esclusivo interesse della prole a vedere compiutamente rispettato il principio di bi-genitorialità, la madre (salvo diverse intese e con facoltà di recupero - previamente concordato - dello spazio di visita eventualmente non goduto dal padre coi figli) eviterà di fissare appuntamenti e/o incombenti di qualsiasi genere relativi ai figli negli spazi di competenza del signor Pt_2
pagina4 di 6 11) i genitori si impegnano ad evitare di far conoscere ai propri figli i rispettivi eventuali e futuri partner per un tempo congruo che le parti quantificano in sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo che gli stessi non concordino una deroga a tale termine;
12) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versarsi a favore della madre a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]), anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat-costo vita.
13) il signor rinuncia all'erogazione in misura del 50% dell'assegno unico, il Pt_2 quale verrà erogato integralmente -100%- ed esclusivamente a favore della madre;
14) i coniugi si faranno, altresì, carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” all'uopo emesse dal Tribunale di Varese in data 1.2.2018, che devono intendersi qui espressamente ed integralmente richiamate e trascritte. I rispettivi legali si impegnano sin d'ora ad allegarne una copia alla sentenza che verrà emessa dall'intestato Tribunale a definizione della presente procedura, in occasione della sua comunicazione al cliente. I coniugi, pertanto, faranno riferimento alle predette Linee Guida non solo per l'individuazione della tipologia di spesa, ma anche per le modalità della relativa richiesta, delle tempistiche di rimborso, delle relative detrazioni fiscali e/o deduzioni, del godimento di eventuali rimborsi e/o sussidi pubblici.
15) I coniugi stabiliscono che il signor dovrà restituire alla signora Pt_2 Parte_1 la somma pari ad € 1.104,80 (con importi mensili pari ad € 100.00, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo), versata dalla moglie a favore dell'ACI-Automobile Club Italia a saldo dei bolli auto arretrati (e relative sanzioni) non pagati a far data dal 2020 in relazione alla autovettura modello Tipo marca Fiat, targata FL984NP, intestata alla stessa signora , ma utilizzata esclusivamente dal signor (il quale, Parte_1 Pt_2 peraltro, ne ha già rimesso la piena disponibilità alla moglie, provvedendo a restituirgliela sin dal mese di settembre 2024).
16) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti: la signora Parte_3 svolge attività dipendente di estetista con contratto a chiamata a tempo indeterminato al 60%, con uno stipendio mensile che varia da circa € 950,00 a circa € 1.200,00; il signor svolge attività di operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato Pt_2
e con uno stipendio mensile di circa € 1.900,00.
17) Al fine di regolare e definire le pendenze e gli impegni di ordine economico che i coniugi avevano contratto in costanza di matrimonio, i ricorrenti stabiliscono che la signora si farà carico in via esclusiva delle rate di restituzione del seguente Parte_1 prestito:
-Prestito personale SMART DIGITAL di € 10.000,00 per importo totale del credito pari alla somma di € 9.984,00 erogato dalla con intermediazione del Controparte_1 credito di con durata ammortamento per n. 48 mesi corrispondenti Controparte_2
a n. 48 rate da pagare, ciascuna di importo pari ad € 252,67-piano di ammortamento con pagina5 di 6 prima rata il 15/07/2024 e ultima rata 15/06/2028- importo totale dovuto € 12.241,69, prestito contratto per sostenere le spese di matrimonio;
Il signor si farà, invece, carico dei seguenti prestiti: Pt_2
-Prestito personale di € 4.000,00 erogato da con durata n. 20 rate da € CP_3
200,00 ciascuna, con prima rata a far data dal 30.08.2024 e ultima data 30.03.2026;
-pagamento rateale acquisti per un importo mensile pari ad € 60,00 a far data CP_4 dal 27.02.2023 per un importo totale di € 2.000,00.
18) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in Galliate Lombardo (VA) in data 08/07/2024, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Galliate Lombardo, (anno 2024 atto n. 2 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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