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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: - RO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettOsentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2546 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/11/2025 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sassone, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento nei confronti di ND GG, ha rigettato l'opposizione formulata nell'interesse del suddetto avverso l'ordinanza con la quale si era disposta ex art. 676 cod. proc. pen. la confisca della somma in sequestro di euro 304.390,00, quale profitto del reato di riciclaggio contestato al suddetto al capo 16) dell'imputazione di cui alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, per detto reato e per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 18) di imputazione, nei confronti del suddetto in data 12/12/2024 e divenuta irrevocabile il 28/12/2024. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione GG, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 648 -quater cod. pen., nella parte in cui si è disposta la confisca del profitto e/o del prodotto del delitto di riciclaggio contestato al capo 16) della rubrica, in difetto di individuazione del profitto o del prodotto del reato conseguito dal ricorrente. La difesa lamenta che col provvedimento impugnato si è confermata la confisca disposta in sede esecutiva, a seguito di sentenza di applicazione per delitto di riciclaggio oltre che per delitto tributario, in relazione al valore dell'intera operazione di riciclaggio compiuta e non in relazione al vantaggio effettivamente conseguito da ND GG. Rileva che, nel rigettare l'opposizione, il Giudice dell'esecuzione ha fatto leva su un indirizzo giurisprudenziale - che ha affermato essere costante e non in contrasto con la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024 che, nell'affrontare il tema dell'applicabilità o meno del principio solidaristico in caso di più concorrenti nel medesimo reato, non si sofferma sul tema dell'oggetto della confisca nel particolare reato di riciclaggio - secondo cui in tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e 'non appartenenti a quest'ultimo. Osserva che non solo l'indirizzo giurisprudenziale menzionato è solo uno dei due indirizzi esegetici al riguardo, ma che il provvedimento trascura, altresì, i principi di proporzionalità e di colpevolezza, di certo operanti anche in caso di confisca ex art. 648 -quater cod. pen. Evidenzia che: - il giudizio di merito concerneva l'esistenza di un'associazione per delinquere (di cui non era partecipe GG), organizzata e diretta da Decimo LA, 1 finalizzata a commettere una serie di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché ad emettere fatture per operazioni inesistenti, a loro volta strumentali alla consumazione degli ulteriori reati di riciclaggio e di autoriciclaggio concernenti i proventi illeciti dei favoreggiamenti dell'immigrazione clandestina;
- a tale associazione partecipavano anche LO AS e AN AS con il compito esclusivo di impiegare e riciclare, anche attraverso una propria autonoma sottorete di riciclatori e a fronte dell'emissione di false fatture di copertura, i proventi illeciti derivanti dai reati di favoreggiamento commessi dagli altri sodali;
- ai suddetti, al capo 4) di imputazione, veniva attribuito il concorso in una serie di delitti di riciclaggio consistiti nel ricevere da LA periodici e consistenti importi di denaro contante derivante dai reati di favoreggiamento a cui non concorrevano e nel consegnare detto denaro a molteplici ditte o società, tra le quali la Cooperativa Agricola GG s.r.I., legalmente rappresentata da GG, che a loro volta provvedevano a riconsegnarlo ai Catone, come precisato per GG al capo di imputazione 16). Rileva il ricorrente che per precipua opzione dell'organo inquirente, dunque, la fattispecie ex artt. 110 e 648-bis cod. pen. risulta articolata nel capo 4) attinente alla sola posizione dei AS e in una serie di altri capi relativi agli altri soggetti che ricevevano dai AS somme di provenienza delittuosa e provvedevano alla loro restituzione, simulando operazioni commerciali inesistenti, tra cui GG al quale, al capo 16), era ascritto il delitto di riciclaggio sostanziatosi nella ricezione di periodiche somme di denaro dai AS nell'arco degli anni compreso tra il 2022 e il 2024, per complessivi euro 304.390,00, e nel successivo versamento di somme di pari importo in favore della società AS C. s.r.l. a fronte dell'emissione da parte di quest'ultima di fatture per operazioni inesistenti (utilizzate da GG in dichiarazione dei redditi e contestate al capo 18) della rubrica). Il difensore evidenzia come non sia condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità su cui fa leva l'ordinanza impugnata, che ritiene che il riferimento dell'art. 648- quater cod. pen., oltre che al prezzo del reato, anche al prodotto e al profitto del riciclaggio debba indurre ad individuare l'intento del legislatore in quello di colpire l'illecito ben al di là del mero utile del riciclatore, in quanto trascura che detto articolo è applicabile a molteplici fattispecie di reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee a configurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi in cui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienza delittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziarie (il primo risponderà di autoriciclaggio e i secondi dei reati di riciclaggio e reimpiego). Rileva, quindi, come il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" sia dovuto al fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento" delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo, profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazione al fatto-reato singolarmente ascrivibile. Aggiunge che se si reputasse di poter confiscare a tutti i correi sia il prezzo, sia il profitto, sia il prodotto Cik 2 del reato, si arriverebbe al paradosso di sottrarre una somma di denaro di gran lunga superiore a quella globalmente generata dall'illecito. Passando alla disamina del caso in esame, osserva che GG non tratteneva il prodotto del reato dal momento che le somme ricevute venivano nuovamente bonificate, "ripulite", ai AS, ma conseguiva solo l'indiretto vantaggio economico derivante dall'emissione da parte della società dei AS di fatture per operazioni inesistenti che generavano un credito di imposta (che, peraltro, GG risulta avere già restituito estinguendo il proprio debito tributario per potere accedere al patteggiamento). Rileva che la predisposizione di un'unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o "prodotto" del reato;
e che tali considerazioni sono state condivise da altro, contrapposto, orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente, secondo cui la confisca del profitto del reato di riciclaggio è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non può estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e della proporzionalità. Lamenta, quindi, la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha indiscriminatamente esteso la misura patrimoniale alla totalità delle somme utilizzate per commettere il delitto di riciclaggio, prescindendo dagli effetti vantaggiosi conseguiti e in particolare non individuando la specifica entità del profitto derivato al GG dalla commissione del delitto di riciclaggio. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 110, 648-bis e 648 -quater cod. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta insussistente un'ipotesi di concorso di persone nel reato e, di conseguenza, è stata esclusa l'operatività dei principi in tema di solidarietà passiva tra i correi e di proporzionalità nella determinazione delle somme da confiscare. Osserva la difesa che erra il Giudice dell'esecuzione nel momento in cui afferma che nel caso in esame non ricorrerebbe un'ipotesi di concorso di persone in quanto la condotta sarebbe ascrivibile esclusivamente a GG, e, dunque, non troverebbero applicazione i principi espressi da Sez. U, n. 13783 del 26 settembre 2024. A tale riguardo valorizza la stessa formulazione del capo 16) della rubrica - "in concorso con AS LO e AN (come da separata imputazione di cui al capo 4 che precede)" - e rileva che il fatto che l'Ufficio di Procura abbia deciso di "spacchettare" le condotte di riciclaggio relative alle medesime somme di denaro in plurimi capi di imputazione non autorizza l'esclusione del concorso dei AS con GG nel reato di riciclaggio e dell'applicazione dei principi affermati da detta pronuncia in tema di solidarietà passiva tra i correi, quali i principi di colpevolezza e di proporzionalità. Rileva che con riguardo a tale ultimo principio il G.i.p., nell'affermarne il rispetto, non considera che per le Sezioni Unite occorre 3 individuare il peso e il quantum di vantaggio in concreto conseguito, non potendo ritenersi sufficiente il riferimento al valore complessivo dell'operazione illecita. Ci si duole che a GG sia stato confiscato l'intero provento del reato di riciclaggio ascritto in concorso con i AS, nonostante tale somma sia confluita integralmente sui conti correnti dei AS, non sia stato corrisposto al GG alcun importo quale prezzo del reato, l'unico vantaggio conseguito sia di natura indiretta e sia stato interamente restituito all'erario. Il difensore alla luce delle suddette censure insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa deposita memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, lamentando la tardiva trasmissione della stessa a cura della cancelleria e, comunque, contestandone le argomentazioni e insistendo sull'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen. che stabilisce, al primo comma, che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto" e, al secondo comma, che "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato". Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, invero, a seguito di sentenza di applicazione della pena per riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha disposto, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., nei confronti di ND GG la confisca delle somme di denaro già in sequestro per un ammontare complessivo di euro 304.390,00, rilevando che «anche a voler escludere che tale importo possa essere qualificato quale profitto del reato, esso integrerebbe in ogni caso, la nozione di prodotto del reato di riciclaggio, trattandosi di somme oggetto di "trasformazione" finalizzata alla reimmissione nel circuito lecito dell'economia». Tale confisca è, poi, stata confermata in sede di opposizione sempre dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in diversa persona fisica, che, a fronte del rilievo difensivo, riproposto in questa sede, col quale si censura l'estensione della confisca al valore dell'intera operazione di riciclaggio compiuta, piuttosto che al solo vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito da GG, ha ritenuto corretta la decisione assunta nel provvedimento opposto, in quanto presa sulla scia di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema 4 .77Utf i di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo. Il Giudice a quo ha, pertanto, ritenuto condivisibile detto orientamento, ripercorrendo le argomentazioni a riguardo di Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816, che fa leva sul riferimento della norma alla confisca di "un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato". Riferimento che, secondo detta pronuncia, non vi sarebbe stato se l'intento del legislatore fosse stato quello di consentire la confisca del sole utilità economiche proprie del riciclatore, nel qual caso il riferimento sarebbe stato solo al "prezzo del reato" e non anche al "profitto" (intero valore illecito conseguito grazie all'opera mistificatoria del riciclatore) ovvero al "prodotto" (che in detto delitto altro non rappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta in essere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta sul denaro, della cui provenienza illecita si miri a far perdere le tracce). Il Collegio ritiene, invece, non condivisibile detta impostazione, in quanto trascura, come evidenziato dal ricorrente, che l'art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispecie di reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee a configurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi in cui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienza delittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziarie (il primo risponderà di autoriciclaggio e i secondi dei reati di riciclaggio e reimpiego); e che il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" è dovuto al fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento" delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo, profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazione al fatto-reato singolarmente ascrivibile. Di ciò, invece, si fa carico il contrapposto orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente e assolutamente condivisibile, anche se più risalente, secondo cui la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083: in applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa). Si è, inoltre, affermato che in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 5 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364: nella specie, la Corte ha demandato al giudice di rinvio di individuare in che misura gli imputati si siano avvantaggiati dell'attività di riciclaggio, in ossequio ai principi eurounitari di proporzionalità e di corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato). Il Giudice nell'irrogare la confisca obbligatoria per il riciclaggio non può, dunque, sottrarsi al dovere di determinare esattamente il vantaggio patrimoniale che sia derivato dall'attività delittuosa, qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misura entro la quale l'autore ne abbia tratto beneficio. L'assunto ha trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia — n. 7 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2641, comma 1, cod. civ., nella parte in cui tale disposizione prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, rilevando che «la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena». E ha ravvisato, quindi, la lesione del principio della personalità della responsabilità penale nell'automatismo sanzionatorio che impone all'organo giurisdizionale di irrogare la confisca, anche in assenza di un vantaggio patrimoniale effettivo ricavato dall'autore dell'illecito. Tale pronuncia, seppure afferente alla diversa materia dei reati societari, rileva anche per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen., prestando l'interpretazione avallata dal Giudice a quo il fianco alle medesime censure che hanno condotto la Consulta a ravvisare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ. Motivo ulteriore per aderire all'opposto orientamento, in linea con una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame e anche con i principi affermati da Sez. U, n. 13783 del 26 settembre 2024, che sono assolutamente pertinenti al caso in esame. Detta pronuncia non solo rileva che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in.presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), e che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria ed al tempo stesso sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03); aggiunge anche che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata 6 individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). Il Giudice dell'esecuzione ha trascurato che la predisposizione di un'unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o "prodotto" del reato;
e che detta confisca nei confronti del singolo concorrente non può estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità. Detto Giudice ha, inoltre, errato - dovendosi ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso - nel ritenere insussistente nel caso in esame il concorso di persone nel reato tra i AS e di conseguenza non applicabili i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata. Quanto al primo profilo, è la stessa formulazione del capo 16) della rubrica - "in concorso con AS LO e AN (come da separata imputazione di cui al capo 4 che precede)" - che fa ritenere il concorso dei tre nel riciclaggio. Come attentamente rilevato nel ricorso, il fatto che l'Ufficio di Procura abbia deciso di "spacchettare" le condotte di riciclaggio relative alle medesime somme di denaro in plurimi capi di imputazione non consente di escludere il concorso dei AS con GG nel riciclaggio dell'intera somma indebitamente confiscata in danno di quest'ultimo, peraltro in modo contraddittorio in quanto, pur dandosi atto dell'imputabilità anche a LO e AN AS della complessiva operazione, si parla di segmento di condotta ascrivibile al solo GG avente però ad oggetto l'intera somma oggetto di riciclaggio. Né può escludersi l'applicazione dei principi di colpevolezza e di proporzionalità, con conseguente individuazione del peso e del quantum di vantaggio in concreto conseguito da ciascuno. Infine, nessun rilievo è stato attribuito al fatto, pur documentato, dell'avvenuto adempimento del debito tributario da parte di GG in data antecedente la sentenza di patteggia mento. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto fissati.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
lettOsentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2546 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/11/2025 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sassone, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento nei confronti di ND GG, ha rigettato l'opposizione formulata nell'interesse del suddetto avverso l'ordinanza con la quale si era disposta ex art. 676 cod. proc. pen. la confisca della somma in sequestro di euro 304.390,00, quale profitto del reato di riciclaggio contestato al suddetto al capo 16) dell'imputazione di cui alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, per detto reato e per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 18) di imputazione, nei confronti del suddetto in data 12/12/2024 e divenuta irrevocabile il 28/12/2024. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione GG, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 648 -quater cod. pen., nella parte in cui si è disposta la confisca del profitto e/o del prodotto del delitto di riciclaggio contestato al capo 16) della rubrica, in difetto di individuazione del profitto o del prodotto del reato conseguito dal ricorrente. La difesa lamenta che col provvedimento impugnato si è confermata la confisca disposta in sede esecutiva, a seguito di sentenza di applicazione per delitto di riciclaggio oltre che per delitto tributario, in relazione al valore dell'intera operazione di riciclaggio compiuta e non in relazione al vantaggio effettivamente conseguito da ND GG. Rileva che, nel rigettare l'opposizione, il Giudice dell'esecuzione ha fatto leva su un indirizzo giurisprudenziale - che ha affermato essere costante e non in contrasto con la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024 che, nell'affrontare il tema dell'applicabilità o meno del principio solidaristico in caso di più concorrenti nel medesimo reato, non si sofferma sul tema dell'oggetto della confisca nel particolare reato di riciclaggio - secondo cui in tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e 'non appartenenti a quest'ultimo. Osserva che non solo l'indirizzo giurisprudenziale menzionato è solo uno dei due indirizzi esegetici al riguardo, ma che il provvedimento trascura, altresì, i principi di proporzionalità e di colpevolezza, di certo operanti anche in caso di confisca ex art. 648 -quater cod. pen. Evidenzia che: - il giudizio di merito concerneva l'esistenza di un'associazione per delinquere (di cui non era partecipe GG), organizzata e diretta da Decimo LA, 1 finalizzata a commettere una serie di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché ad emettere fatture per operazioni inesistenti, a loro volta strumentali alla consumazione degli ulteriori reati di riciclaggio e di autoriciclaggio concernenti i proventi illeciti dei favoreggiamenti dell'immigrazione clandestina;
- a tale associazione partecipavano anche LO AS e AN AS con il compito esclusivo di impiegare e riciclare, anche attraverso una propria autonoma sottorete di riciclatori e a fronte dell'emissione di false fatture di copertura, i proventi illeciti derivanti dai reati di favoreggiamento commessi dagli altri sodali;
- ai suddetti, al capo 4) di imputazione, veniva attribuito il concorso in una serie di delitti di riciclaggio consistiti nel ricevere da LA periodici e consistenti importi di denaro contante derivante dai reati di favoreggiamento a cui non concorrevano e nel consegnare detto denaro a molteplici ditte o società, tra le quali la Cooperativa Agricola GG s.r.I., legalmente rappresentata da GG, che a loro volta provvedevano a riconsegnarlo ai Catone, come precisato per GG al capo di imputazione 16). Rileva il ricorrente che per precipua opzione dell'organo inquirente, dunque, la fattispecie ex artt. 110 e 648-bis cod. pen. risulta articolata nel capo 4) attinente alla sola posizione dei AS e in una serie di altri capi relativi agli altri soggetti che ricevevano dai AS somme di provenienza delittuosa e provvedevano alla loro restituzione, simulando operazioni commerciali inesistenti, tra cui GG al quale, al capo 16), era ascritto il delitto di riciclaggio sostanziatosi nella ricezione di periodiche somme di denaro dai AS nell'arco degli anni compreso tra il 2022 e il 2024, per complessivi euro 304.390,00, e nel successivo versamento di somme di pari importo in favore della società AS C. s.r.l. a fronte dell'emissione da parte di quest'ultima di fatture per operazioni inesistenti (utilizzate da GG in dichiarazione dei redditi e contestate al capo 18) della rubrica). Il difensore evidenzia come non sia condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità su cui fa leva l'ordinanza impugnata, che ritiene che il riferimento dell'art. 648- quater cod. pen., oltre che al prezzo del reato, anche al prodotto e al profitto del riciclaggio debba indurre ad individuare l'intento del legislatore in quello di colpire l'illecito ben al di là del mero utile del riciclatore, in quanto trascura che detto articolo è applicabile a molteplici fattispecie di reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee a configurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi in cui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienza delittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziarie (il primo risponderà di autoriciclaggio e i secondi dei reati di riciclaggio e reimpiego). Rileva, quindi, come il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" sia dovuto al fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento" delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo, profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazione al fatto-reato singolarmente ascrivibile. Aggiunge che se si reputasse di poter confiscare a tutti i correi sia il prezzo, sia il profitto, sia il prodotto Cik 2 del reato, si arriverebbe al paradosso di sottrarre una somma di denaro di gran lunga superiore a quella globalmente generata dall'illecito. Passando alla disamina del caso in esame, osserva che GG non tratteneva il prodotto del reato dal momento che le somme ricevute venivano nuovamente bonificate, "ripulite", ai AS, ma conseguiva solo l'indiretto vantaggio economico derivante dall'emissione da parte della società dei AS di fatture per operazioni inesistenti che generavano un credito di imposta (che, peraltro, GG risulta avere già restituito estinguendo il proprio debito tributario per potere accedere al patteggiamento). Rileva che la predisposizione di un'unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o "prodotto" del reato;
e che tali considerazioni sono state condivise da altro, contrapposto, orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente, secondo cui la confisca del profitto del reato di riciclaggio è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non può estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e della proporzionalità. Lamenta, quindi, la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha indiscriminatamente esteso la misura patrimoniale alla totalità delle somme utilizzate per commettere il delitto di riciclaggio, prescindendo dagli effetti vantaggiosi conseguiti e in particolare non individuando la specifica entità del profitto derivato al GG dalla commissione del delitto di riciclaggio. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 110, 648-bis e 648 -quater cod. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta insussistente un'ipotesi di concorso di persone nel reato e, di conseguenza, è stata esclusa l'operatività dei principi in tema di solidarietà passiva tra i correi e di proporzionalità nella determinazione delle somme da confiscare. Osserva la difesa che erra il Giudice dell'esecuzione nel momento in cui afferma che nel caso in esame non ricorrerebbe un'ipotesi di concorso di persone in quanto la condotta sarebbe ascrivibile esclusivamente a GG, e, dunque, non troverebbero applicazione i principi espressi da Sez. U, n. 13783 del 26 settembre 2024. A tale riguardo valorizza la stessa formulazione del capo 16) della rubrica - "in concorso con AS LO e AN (come da separata imputazione di cui al capo 4 che precede)" - e rileva che il fatto che l'Ufficio di Procura abbia deciso di "spacchettare" le condotte di riciclaggio relative alle medesime somme di denaro in plurimi capi di imputazione non autorizza l'esclusione del concorso dei AS con GG nel reato di riciclaggio e dell'applicazione dei principi affermati da detta pronuncia in tema di solidarietà passiva tra i correi, quali i principi di colpevolezza e di proporzionalità. Rileva che con riguardo a tale ultimo principio il G.i.p., nell'affermarne il rispetto, non considera che per le Sezioni Unite occorre 3 individuare il peso e il quantum di vantaggio in concreto conseguito, non potendo ritenersi sufficiente il riferimento al valore complessivo dell'operazione illecita. Ci si duole che a GG sia stato confiscato l'intero provento del reato di riciclaggio ascritto in concorso con i AS, nonostante tale somma sia confluita integralmente sui conti correnti dei AS, non sia stato corrisposto al GG alcun importo quale prezzo del reato, l'unico vantaggio conseguito sia di natura indiretta e sia stato interamente restituito all'erario. Il difensore alla luce delle suddette censure insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa deposita memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, lamentando la tardiva trasmissione della stessa a cura della cancelleria e, comunque, contestandone le argomentazioni e insistendo sull'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen. che stabilisce, al primo comma, che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto" e, al secondo comma, che "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato". Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, invero, a seguito di sentenza di applicazione della pena per riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha disposto, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., nei confronti di ND GG la confisca delle somme di denaro già in sequestro per un ammontare complessivo di euro 304.390,00, rilevando che «anche a voler escludere che tale importo possa essere qualificato quale profitto del reato, esso integrerebbe in ogni caso, la nozione di prodotto del reato di riciclaggio, trattandosi di somme oggetto di "trasformazione" finalizzata alla reimmissione nel circuito lecito dell'economia». Tale confisca è, poi, stata confermata in sede di opposizione sempre dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in diversa persona fisica, che, a fronte del rilievo difensivo, riproposto in questa sede, col quale si censura l'estensione della confisca al valore dell'intera operazione di riciclaggio compiuta, piuttosto che al solo vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito da GG, ha ritenuto corretta la decisione assunta nel provvedimento opposto, in quanto presa sulla scia di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema 4 .77Utf i di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo. Il Giudice a quo ha, pertanto, ritenuto condivisibile detto orientamento, ripercorrendo le argomentazioni a riguardo di Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816, che fa leva sul riferimento della norma alla confisca di "un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato". Riferimento che, secondo detta pronuncia, non vi sarebbe stato se l'intento del legislatore fosse stato quello di consentire la confisca del sole utilità economiche proprie del riciclatore, nel qual caso il riferimento sarebbe stato solo al "prezzo del reato" e non anche al "profitto" (intero valore illecito conseguito grazie all'opera mistificatoria del riciclatore) ovvero al "prodotto" (che in detto delitto altro non rappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta in essere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta sul denaro, della cui provenienza illecita si miri a far perdere le tracce). Il Collegio ritiene, invece, non condivisibile detta impostazione, in quanto trascura, come evidenziato dal ricorrente, che l'art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispecie di reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee a configurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi in cui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienza delittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziarie (il primo risponderà di autoriciclaggio e i secondi dei reati di riciclaggio e reimpiego); e che il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" è dovuto al fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento" delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo, profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazione al fatto-reato singolarmente ascrivibile. Di ciò, invece, si fa carico il contrapposto orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente e assolutamente condivisibile, anche se più risalente, secondo cui la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083: in applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa). Si è, inoltre, affermato che in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 5 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364: nella specie, la Corte ha demandato al giudice di rinvio di individuare in che misura gli imputati si siano avvantaggiati dell'attività di riciclaggio, in ossequio ai principi eurounitari di proporzionalità e di corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato). Il Giudice nell'irrogare la confisca obbligatoria per il riciclaggio non può, dunque, sottrarsi al dovere di determinare esattamente il vantaggio patrimoniale che sia derivato dall'attività delittuosa, qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misura entro la quale l'autore ne abbia tratto beneficio. L'assunto ha trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia — n. 7 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2641, comma 1, cod. civ., nella parte in cui tale disposizione prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, rilevando che «la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena». E ha ravvisato, quindi, la lesione del principio della personalità della responsabilità penale nell'automatismo sanzionatorio che impone all'organo giurisdizionale di irrogare la confisca, anche in assenza di un vantaggio patrimoniale effettivo ricavato dall'autore dell'illecito. Tale pronuncia, seppure afferente alla diversa materia dei reati societari, rileva anche per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen., prestando l'interpretazione avallata dal Giudice a quo il fianco alle medesime censure che hanno condotto la Consulta a ravvisare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ. Motivo ulteriore per aderire all'opposto orientamento, in linea con una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame e anche con i principi affermati da Sez. U, n. 13783 del 26 settembre 2024, che sono assolutamente pertinenti al caso in esame. Detta pronuncia non solo rileva che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in.presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), e che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria ed al tempo stesso sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03); aggiunge anche che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata 6 individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). Il Giudice dell'esecuzione ha trascurato che la predisposizione di un'unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o "prodotto" del reato;
e che detta confisca nei confronti del singolo concorrente non può estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità. Detto Giudice ha, inoltre, errato - dovendosi ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso - nel ritenere insussistente nel caso in esame il concorso di persone nel reato tra i AS e di conseguenza non applicabili i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata. Quanto al primo profilo, è la stessa formulazione del capo 16) della rubrica - "in concorso con AS LO e AN (come da separata imputazione di cui al capo 4 che precede)" - che fa ritenere il concorso dei tre nel riciclaggio. Come attentamente rilevato nel ricorso, il fatto che l'Ufficio di Procura abbia deciso di "spacchettare" le condotte di riciclaggio relative alle medesime somme di denaro in plurimi capi di imputazione non consente di escludere il concorso dei AS con GG nel riciclaggio dell'intera somma indebitamente confiscata in danno di quest'ultimo, peraltro in modo contraddittorio in quanto, pur dandosi atto dell'imputabilità anche a LO e AN AS della complessiva operazione, si parla di segmento di condotta ascrivibile al solo GG avente però ad oggetto l'intera somma oggetto di riciclaggio. Né può escludersi l'applicazione dei principi di colpevolezza e di proporzionalità, con conseguente individuazione del peso e del quantum di vantaggio in concreto conseguito da ciascuno. Infine, nessun rilievo è stato attribuito al fatto, pur documentato, dell'avvenuto adempimento del debito tributario da parte di GG in data antecedente la sentenza di patteggia mento. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto fissati.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.