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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1592/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2698 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2698, emesso dal Comune di Messina il 13.02.2025, notificato in data 24.02.2025, con cui gli è stato chiesto il pagamento della somma di € 967,00, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, dovuta a titolo di IMU per il periodo d'imposta 2020.
Il ricorrente premettendo si essere proprietario per la quota di 1/10 di due terreni siti in Messina, distinti al
Catasto Terreni al foglio 44, particelle 421 e 423 e di avere ricevuto i suddetti terreni per successione mortis causa dalla di lui madre, ha esposto che il Comune di Messina aveva qualificato erroneamente i terreni come edificabili, rettificandone il valore e rideterminandone l'imposta per la particella n. 421 e per la particella n. 423.
Il ricorrente ha precisato che il reddito dominicale catastalmente indicato per la particella n. 421 è di € 12,15 mentre per la particella n. 423 è di € 10,54 in quanto entrambe sono assoggettate a vincoli paesaggistici.
Ciò premesso ha eccepito il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 504/92 e, infine, l'errata quantificazione della base imponibile dell'IMU.
Il Comune di Messina costituitosi in giudizio ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
lo stesso ha anche prodotto diverse sentenze emesse sia nei confronti di lui che degli altri comproprietari che con autonomi e analoghi ricorsi hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle particelle oggetto d'esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' utile ricordare che l'IMU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica;
tale imposta va considerata una obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 del codice civile.
L'IMU, come anche altri tributi locali, presenta i connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di esso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della titolarità sul bene o del possesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (così, da ultimo, con riferimento all'ICI, v.
Cass. 12 aprile 2019, n. 10323).
Ciò precisato risulta fondato il motivo avente ad oggetto il difetto di edificabilità dell'area.
Sul punto si condivide la giurisprudenza già formatasi da questa Corte con i precedenti allegati in atti che richiamano i rilievi tecnici che sono stati indicati in ricorso sulla base della relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1, secondo cui deve escludersi che il terreno in oggetto in esame possa essere qualificato in concreto come edificabile (cfr. in atti).
Invero dalla relazione tecnica dell'Ing. Nominativo_1 si evincono chiaramente i vincoli paesaggistici a cui sono sottoposti i terreni in questione che comprimono significativamente l'astratto diritto di edificazione sui terreni del ricorrente la cui proprietà peraltro risulta frazionata tra diversi proprietari per quote indivise.
Infine si ravvisa anche il difetto di motivazione nell'avviso impugnato in quanto risulta una motivazione generica e insufficiente in ordine alle ragioni della imposizione poiché l'Ente impositore non motiva sulla rettifica operata riguardo all'edificabilità dei terreni interessati dalla imposta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,oo, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1592/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2698 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2698, emesso dal Comune di Messina il 13.02.2025, notificato in data 24.02.2025, con cui gli è stato chiesto il pagamento della somma di € 967,00, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, dovuta a titolo di IMU per il periodo d'imposta 2020.
Il ricorrente premettendo si essere proprietario per la quota di 1/10 di due terreni siti in Messina, distinti al
Catasto Terreni al foglio 44, particelle 421 e 423 e di avere ricevuto i suddetti terreni per successione mortis causa dalla di lui madre, ha esposto che il Comune di Messina aveva qualificato erroneamente i terreni come edificabili, rettificandone il valore e rideterminandone l'imposta per la particella n. 421 e per la particella n. 423.
Il ricorrente ha precisato che il reddito dominicale catastalmente indicato per la particella n. 421 è di € 12,15 mentre per la particella n. 423 è di € 10,54 in quanto entrambe sono assoggettate a vincoli paesaggistici.
Ciò premesso ha eccepito il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 504/92 e, infine, l'errata quantificazione della base imponibile dell'IMU.
Il Comune di Messina costituitosi in giudizio ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
lo stesso ha anche prodotto diverse sentenze emesse sia nei confronti di lui che degli altri comproprietari che con autonomi e analoghi ricorsi hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle particelle oggetto d'esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' utile ricordare che l'IMU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica;
tale imposta va considerata una obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 del codice civile.
L'IMU, come anche altri tributi locali, presenta i connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di esso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della titolarità sul bene o del possesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (così, da ultimo, con riferimento all'ICI, v.
Cass. 12 aprile 2019, n. 10323).
Ciò precisato risulta fondato il motivo avente ad oggetto il difetto di edificabilità dell'area.
Sul punto si condivide la giurisprudenza già formatasi da questa Corte con i precedenti allegati in atti che richiamano i rilievi tecnici che sono stati indicati in ricorso sulla base della relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1, secondo cui deve escludersi che il terreno in oggetto in esame possa essere qualificato in concreto come edificabile (cfr. in atti).
Invero dalla relazione tecnica dell'Ing. Nominativo_1 si evincono chiaramente i vincoli paesaggistici a cui sono sottoposti i terreni in questione che comprimono significativamente l'astratto diritto di edificazione sui terreni del ricorrente la cui proprietà peraltro risulta frazionata tra diversi proprietari per quote indivise.
Infine si ravvisa anche il difetto di motivazione nell'avviso impugnato in quanto risulta una motivazione generica e insufficiente in ordine alle ragioni della imposizione poiché l'Ente impositore non motiva sulla rettifica operata riguardo all'edificabilità dei terreni interessati dalla imposta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,oo, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca