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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1604/2023 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Guzzio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collesano (Pa), via Parapo, 8;
Opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede sita in via Laurana n. 59, con gli avvocati CP_1
Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in notar Persona_1
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Tommaso Raimondo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza G. Amendola, 43.
Opposti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 296 2022 9022168369/000, notificata il 14.02.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 596 2013 0004658352000 notificato il 10/01/2014, n. 596 2014 000487483000 notificato il 12/06/2014 e n. 596 2014 0003327324000 notificato il 14/10/2024, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.812,24, a titolo di omesso pagamento dei contributi
1 , relativamente all'annualità 2013/2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti. Concludeva, pertanto chiedendo di: “ritenere e dichiarare che nessun obbligo di contribuzione grava nei confronti della Sig. , limitatamente ai Parte_3 contributi previdenziali contenuti negli opposti avvisi di addebito. Ritenere e dichiarare, conseguentemente nulla e/o comunque prive di effetti giuridici gli opposti avvisi di addebito;
Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che, né l' Sede di CP_1
Palermo, né l' hanno diritto di procedere Parte_2 esecutivamente nei confronti della Sig. per l'importo complessivo di Parte_1
€.7.812,24. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari”. Resisteva in giudizio l , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel CP_1 merito, la sua infondatezza. Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
*** Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella. Sulla scorta di tali premesse, va osservato che l'avviso di addebito nr. 596 2013 0004658352000 è stato notificato a , a mezzo raccomandata a/r, in data Parte_1
10.01.2014 (cfr. produzione ), l'avviso di addebito nr. 596 2014 000487483000 è CP_1 stato notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.06.2014 (cfr. Produzione ) e, CP_1 infine, l'avviso di addebito nr. 596 2014 0003327324000 è stato notificato a mezzo raccomandata a/r in data 14.10.2014 (cfr. Produzione ). CP_1
2 Orbene, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito deve ritenersi preclusa a questo Giudice la valutazione del motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito vantato (relativo all'annualità 2013), anteriormente alla notifica della suddetta cartella, in quanto proposto ben oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dalla legge.
La prescrizione è, invece, maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. Ed invero, la notifica dell'intimazione di pagamento nr. 296 2018 9010891585000 effettuata in data 05.02.2019, è da considerarsi nulla, in quanto non consente di verificare né il buon esito della spedizione né, soprattutto, la corrispondenza tra l'intimazione e il destinatario dell'intimazione medesima (cfr. fascicolo ADE); di talchè, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta soltanto il 14.02.2023, i crediti iscritti negli avvisi di addebito nr. 596 2013 0004658352000, nr. 596 2014 000487483000 e nr. 596 2014 0003327324000, notificati rispettivamente il 10.01.2014, il 12.062014 e il 14.10.2014, devono ritenersi integralmente prescritti. Ne consegue l'accoglimento integrale dell'opposizione. Dal momento in cui l'ente previdenziale ha consegnato al concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' Ne deriva che le spese CP_1 processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico della
, sussistendo invece giusti motivi per compensarle Controparte_2 tra opponente e CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
-dichiara prescritti i crediti oggetto degli avvisi di addebito nr. 596 2013 0004658352000, nr. 596 2014 000487483000 e nr. 596 2014 0003327324000;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore dell'opponente che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e l' . CP_1
Termini Imerese, 23.04.2025
IL GIUDICE Chiara Gagliano
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