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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n.5705/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente-
e
; Controparte_2
-parte resistente contumace- all'udienza del 24/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
, che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, è CP_2 rimasto contumace.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto adempimento da parte CP_1
1 dell' in corso di causa della propria obbligazione rispetto CP_1 alla domanda attorea oggetto del presente giudizio (si veda quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 04/03/2024: «L'avv.
Andrea Savella si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l'Ente previdenziale resistente ha provveduto all'accoglimento della domanda solo in data 03.10.2023, successivamente rispetto alla notifica del ricorso introduttivo che è del 23.08.2023).
Resta da esaminare la questione afferente alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Al riguardo, l' nella propria memoria difensiva ha dedotto CP_1 che: «A parte tale circostanza che dimostra inequivocabilmente il tempestivo pagamento dell'Istituto e comunque entro i termini della definizione del procedimento amministrativo, deve in ogni caso rappresentarsi che la al momento Parte_2 della sua proposizione in data 2.11.2021 e doveva nondimeno essere rigettata e/o respinta.
Orbene a parte la trasmissione del Mod. da parte del in Tes_1 CP_2 data 22.9.2023, al momento della presentazione della domanda del
2.11.2021 non era stata allegata né la dichiarazione del
Liquidatore, trasmessa un anno dopo datata infatti 7.12.2022, né era avvenuta la trasmissione del Mod. SR95.
La domanda, quindi, non era completa discendendone per l'effetto l'inammissibilità della stessa.
Infatti è possibile invocare l'intervento del Fondo di Garanzia solo a seguito di una domanda completa.
Pertanto attese le evidenti carenze contenute nella domanda amministrativa presentata all' la domanda azionata non poteva CP_1 essere ritenuta ammissibile alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Al fine di ottenere dall' il CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con tutta la documentazione richiesta dall'ente
2 previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto;
il termine di giorni sessanta per provvedere al pagamento previsto dall'art. 2 legge n. 297 del 1982 non può decorrere, pertanto, se non dal momento del completo adempimento dell'onere alligatorio da parte dell'interessato”, Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 1991, n. 1052-INPS c. e altro Foro it. CP_3
1992, I,2502. Analogamente Cassazione civile, sez. lav., 16 gennaio 1996, n.317-Inps c. Giust.civ.Mass.1996,64, Persona_1
Informazione previd. 1996, 250, ha affermato che: “La domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, salvo che non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del procedimento amministrativo dalla stessa introdotto, a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione stessa ed a far decorrere il termine assegnato all'ente previdenziale per provvedere;
essa non realizza, pertanto, la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale”.
Quindi, si ripete a costo di tediare chi legge, solo con l'ulteriore trasmissione del Mod. SR 98 in data 22.9.2023
(successivo anche al deposito del ricorso del 24.7.2023) la domanda risultava completa, cosicchè tempestivamente nel termine di 60 giorni, in data 3.10.2023 è stata accolta.
Si sottolinea, per l'effetto, il comportamento diligente dell' che a fronte di una domanda non completa invece di CP_4 rigettarla ha richiesto in data 9.8.2023 e 1.9.2023, ulteriore documentazione al legale rappresentante del fondo, e successivamente all'esito di tale risconto ricevuto in data
22.9.2023, ha accolto la domanda in data 3.10.2023, accreditando la prestazione in data 24.11.2023, successivamente all'inoltro del
7.11.2023 delle quietanze sottoscritte dal legale rappresentante del fondo ». CP_2
3 La circostanza della mancata allegazione alla domanda amministrativa del modello SR98 è stata ammessa dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio («6. Il ricorrente ha ripetutamente richiesto al fondo “ la CP_2 trasmissione del modello PPC/FOND – SR98, in ultimo in data
02.01.2013 ed il 27.06.2023, ma il fondo “ non ha CP_2 mai trasmesso tale modulistica compilata e sottoscritta»).
È evidente, quindi, che in presenza di una domanda amministrativa incompleta per mancata allegazione del modello SR98 [arg. ex Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n. 23552 del 03/09/2024 (Rv. 672200 - 01):
“La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all' di rivalutazione contributiva per CP_1
l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione)”], la presente domanda giudiziale sarebbe stata dichiarata improcedibile.
Ne discende che in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale le spese di lite andrebbero poste a carico della parte ricorrente.
Tuttavia, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' mentre nulla si CP_1 dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il rimasto Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il . Controparte_2
Trani, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente-
e
; Controparte_2
-parte resistente contumace- all'udienza del 24/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
, che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, è CP_2 rimasto contumace.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto adempimento da parte CP_1
1 dell' in corso di causa della propria obbligazione rispetto CP_1 alla domanda attorea oggetto del presente giudizio (si veda quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 04/03/2024: «L'avv.
Andrea Savella si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l'Ente previdenziale resistente ha provveduto all'accoglimento della domanda solo in data 03.10.2023, successivamente rispetto alla notifica del ricorso introduttivo che è del 23.08.2023).
Resta da esaminare la questione afferente alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Al riguardo, l' nella propria memoria difensiva ha dedotto CP_1 che: «A parte tale circostanza che dimostra inequivocabilmente il tempestivo pagamento dell'Istituto e comunque entro i termini della definizione del procedimento amministrativo, deve in ogni caso rappresentarsi che la al momento Parte_2 della sua proposizione in data 2.11.2021 e doveva nondimeno essere rigettata e/o respinta.
Orbene a parte la trasmissione del Mod. da parte del in Tes_1 CP_2 data 22.9.2023, al momento della presentazione della domanda del
2.11.2021 non era stata allegata né la dichiarazione del
Liquidatore, trasmessa un anno dopo datata infatti 7.12.2022, né era avvenuta la trasmissione del Mod. SR95.
La domanda, quindi, non era completa discendendone per l'effetto l'inammissibilità della stessa.
Infatti è possibile invocare l'intervento del Fondo di Garanzia solo a seguito di una domanda completa.
Pertanto attese le evidenti carenze contenute nella domanda amministrativa presentata all' la domanda azionata non poteva CP_1 essere ritenuta ammissibile alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Al fine di ottenere dall' il CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con tutta la documentazione richiesta dall'ente
2 previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto;
il termine di giorni sessanta per provvedere al pagamento previsto dall'art. 2 legge n. 297 del 1982 non può decorrere, pertanto, se non dal momento del completo adempimento dell'onere alligatorio da parte dell'interessato”, Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 1991, n. 1052-INPS c. e altro Foro it. CP_3
1992, I,2502. Analogamente Cassazione civile, sez. lav., 16 gennaio 1996, n.317-Inps c. Giust.civ.Mass.1996,64, Persona_1
Informazione previd. 1996, 250, ha affermato che: “La domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, salvo che non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del procedimento amministrativo dalla stessa introdotto, a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione stessa ed a far decorrere il termine assegnato all'ente previdenziale per provvedere;
essa non realizza, pertanto, la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale”.
Quindi, si ripete a costo di tediare chi legge, solo con l'ulteriore trasmissione del Mod. SR 98 in data 22.9.2023
(successivo anche al deposito del ricorso del 24.7.2023) la domanda risultava completa, cosicchè tempestivamente nel termine di 60 giorni, in data 3.10.2023 è stata accolta.
Si sottolinea, per l'effetto, il comportamento diligente dell' che a fronte di una domanda non completa invece di CP_4 rigettarla ha richiesto in data 9.8.2023 e 1.9.2023, ulteriore documentazione al legale rappresentante del fondo, e successivamente all'esito di tale risconto ricevuto in data
22.9.2023, ha accolto la domanda in data 3.10.2023, accreditando la prestazione in data 24.11.2023, successivamente all'inoltro del
7.11.2023 delle quietanze sottoscritte dal legale rappresentante del fondo ». CP_2
3 La circostanza della mancata allegazione alla domanda amministrativa del modello SR98 è stata ammessa dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio («6. Il ricorrente ha ripetutamente richiesto al fondo “ la CP_2 trasmissione del modello PPC/FOND – SR98, in ultimo in data
02.01.2013 ed il 27.06.2023, ma il fondo “ non ha CP_2 mai trasmesso tale modulistica compilata e sottoscritta»).
È evidente, quindi, che in presenza di una domanda amministrativa incompleta per mancata allegazione del modello SR98 [arg. ex Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n. 23552 del 03/09/2024 (Rv. 672200 - 01):
“La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all' di rivalutazione contributiva per CP_1
l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione)”], la presente domanda giudiziale sarebbe stata dichiarata improcedibile.
Ne discende che in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale le spese di lite andrebbero poste a carico della parte ricorrente.
Tuttavia, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' mentre nulla si CP_1 dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il rimasto Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il . Controparte_2
Trani, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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