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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI IC E RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259002165590000 ALTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre contro l'AdR, l'A.E. e la Regione MA contro l'intimazione di pagamento n°
00820259002165590000 notificata il 22/05/2025, sottesa a ventuno cartelle di pagamento, per un totale di euro 21.344,30.
Il contribuente ha appreso delle pretese tramite i provvedimenti impugnati contestando tutti i debiti che non sono dovuti ed eccependo i seguenti motivi:
1) Viol. ex artt. 2,3,23,24,53, 97 e 111 Costituzione ed art. 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Gli atti contestati manifestano una disattenzione alle dimensioni umane del contribuente come sancito dagli articoli di legge sopra citati e il diritto ad una giusta imposizione che prevale sull'esigenza di incasso.
2) Sull'interesse ex art. 100 cpc ed eccesso filtri e formalismi ex art. 6 CEDU.
La richiesta giustifica l'interesse ad agire anche per evitare azioni cautelari e, in particolare, le limitazioni che sono evidenziate (cfr. S.C. Sentenze citate) nonchè l'interesse di cui all'art. 100 cpc per eccepire la prescrizione avvenuta dopo la notifica. Si nota anche un notevole importo di interessi non sempre chiari.
3) Sull'onere probatorio ex art. 2697 cc.
L'Amministrazione deve provare il rapporto obbligatorio e le ragioni creditizie. Gli atti esattoriali sono stati emessi da Ufficio territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente e le cartelle risultano sottoscritte da soggetto non abilitato o munito di delega che si chiede di verificare, oltre al rispetto della decadenza ad emettere le cartelle., in quanto ruoli sono inesistenti e privi di presupposti.(cfr.
Sent. S.C. citate e i relativi articoli di legge).
4) Sul rilievo d'Ufficio ex art. 2969 cc.
Il contribuente non può essere esposto al fisco per un tempo dilatato e la nullità della notifica degli atti presupposti inficiano tutti gli atti successivi ed è rilevabile anche d'Ufficio. Il Giudice deve verificare se dopo la notifica sia nuovamente decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi. La prescrizione maturata dopo la notifica della cartella è tutelata dalla legge, ex art. 615 cpc.
5) Sull'applicazione degli interessi.
Mancano i criteri specifici per il calcolo degli stessi , tasso, metodo di calcolo e periodo di riferimento (cfr.
Sent. citate della S.C.) che rendono impossibile un controllo del contribuente. Tali interessi risultano sproporzionati ed ingiustificati oltre che irragionevoli ( cfr., in proposito le Sent. della S.C. citate). Si eccepisce, altresì il termine prescrizionale di cinque anni per sanzioni ed interessi in assenza di atti interruttivi con conseguente annullamento di detti importi o la rideterminazione delle somme.
6) Sui vizi delle notifiche art. 137 cpc e ss. e delle notifiche telematiche.
La procedura notificatoria e priva dei requisiti essenziali e di ogni atto presupposto o interruttivo, perché eseguita in violazione dei suddetti articoli di legge e, la prova contraria spetta all'amministrazione mediate la produzione degli avvisi di ricevimento, da provare anche oltre il quinquennio. L'assenza della irreperibilità o la mancata qualifica di chi riceve rende nulla la notifica. Il notificatore deve dettagliare tutta l'attività svolta . Le notifiche elettroniche sono inesistenti se non conformi alla normativa digitale (cfr. Sent.
S.C. sulle diverse ipotesi). Per le notifiche effettuate via pec, sono stati prodotti solo file xml anziché in formato eml o msg. e l'indirizzo del mittente deve risultare dai pubblici Registri, senza alcun effetto sanante ex art. 156 cpc.(cfr. Sent. S.C. e Corti di merito). Da un accesso agli atti risulta che le cartelle non risultano correttamente notificate a mezzo servizio postale presentando diversi vizi, come relata in bianco e parti mancanti. Tali carenze riguardano anche gli atti interruttivi.
7) Sulla prescrizione ex art. 2948 cc.
I titoli esattoriali sono estinti per prescrizione. La prescrizione si applica a tutti gli atti della riscossione mediante ruolo. La prescrizione decennale si applica solo su sentenze passate in giudicato, salvo i casi diversi previsti dalla legge. Anche per IVA e IRPEF la prescrizione è quinquennale.
8) Sul silenzio assenso L. 228/2012,c. 337/540.
I titoli esattoriali sono sospesi ed estinti . Il ricorrente ha presentato istanza ex L. 228/2012 all'AdR chiedendo la sospensione ex lege e la cancellazione del debito. Gli Enti non hanno fornito alcuna risposta, mentre è sempre dovuta dopo l'istruttoria fatta dell'AdR. Se l'Ente creditore non invia comunicazione entro 220 gg, le partite di cui al comma 537 sono annullate e discaricate dai rispettivi ruoli
(cfr. Sent. citate).
9) Sulla quietanza ex art. 1199cc.
Il contribuente ha provveduto al pagamento come da allegati. In proposito si riportano decisioni della S.C.
10) Illegittima proroga termini di accertamento.
L'atto si fonda su un'estensione indebita del termine decadenziale , giustificata dal richiamo alla sospensione di gg. 85 previsti dall'art. 67,c. 1 D.L. 18/2020 che non è condivisibile come da pronunce delle diverse Corti citate, in quanto si risolve in una applicazione retroattiva e generalizzata di una norma eccezionale valevole solo per il 2020.
11) Sulle spese ex art. 91 e risarcimento danni ex art. 1223 cc.
Lo scrivente si oppone alla compensazione insistendo per la condanna alle spese secondo le norme di legge e si avanza la richiesta di risarcimento del danno liquidabile in via equitativa in caso di procedure afflittive.
Per tutti gli esposti motivi, chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati o l'annullamento limitato alle sanzioni ed interessi.
L'AdR con propria comparsa controdeduce:
1) Rituale notifica degli atti in contestazione.
La rituale notifica invocata è infondata. Tutte le cartelle sono state portate a conoscenza del contribuente, la maggior parte a mezzo pec. e non sono state mai impugnate per cui la pretesa è divenuta definitiva.
Tutte le eccezioni sono tardive e dovevano essere esposte nel merito della pretesa. Non sussiste un onere dell'AdR di produrre in giudizio anche la copia integrale delle cartelle (cfr. Corte costituzionale
3212/2017). Le cartelle consistono nella stampa del ruolo , in unico originale, , mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo. L'unico originale è in possesso del debitore e la produzione dell'estratto di ruolo è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella ( cfr. S.C.
26244/2016).
2) Mancato maturarsi della prescrizione. L'AdR ha notificato anche gli atti interruttivi anch'essi mai impugnati , per cui il ricorso si presenta inammissibile. Segue l'elenco degli atti interruttivi notificati. Nessuna prescrizione è maturata poiché, secondo costante giurisprudenza la notifica di un atto precedente a quello dell'odierna impugnazione, non opposto nei termini, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovute essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto precedentemente notificato. Il principio cardine nel p.t. è quello che ognuno degli atti impugnabili , secondo il disposto dell'art. 19, c. 3 D.Leg. 546/92 può essere impugnato solo per vizi propri per evitare l'aggiramento previsto dall'art. 21 (cfr. S.C. 2005/2020).
3) Presunto difetto di motivazione.
La motivazione degli atti riguarda, principalmente, quelli emessi dall'Amministrazione e non quelli della
Riscossione.(cfr. art. 7, c. 1 L. 212/2000 e Sentenze SC. 11176/2014-18385/2005- S.C.SS.UU.
11722/2010 ed altre citate). Trattandosi di una cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione o altro atto costitutivo della pretesa precedentemente notificato, è sufficiente il riferimento all'eventuale atto precedente, ovvero, in mancanza occorre la motivazione anche sintetica della stessa
( cfr., S.C. 8403/2017). Infine, per consolidato insegnamento giurisprudenziale , anche in tema di motivazione della cartella , vale la considerazione che chi intenda opporsi è tenuto a provare il concreto danno subito del suo diritto di difesa, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità si ha per raggiungimento dello scopo – art. 156 cpc.
4) Sulla decadenza dell'azione esattoriale.
Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione dell'Ente che è solo incaricato alla esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi e non ha titolo pe sindacare la bontà dell'iscrizione. I motivi dedotti , afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo , attengono esclusivamente all'attività dell'Ente impositore.
5) Sulla ripartizione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, in caso di accoglimento del ricorso nessuna condanna, neanche in solido, può essere pronunciata per l'AdR che ha agito nel pieno rispetto delle regole(cfr. Ord. S.C. 12385/2013).
Per i motivi esposti, chiede il respingimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie l'AdR smentisce, in ordine al mancato riscontro alla richiesta di sospensione presentata dal contribuente ex L. 228/2022, producendo il riscontro fatto al Difensore il 19/08/2024. Il
Difensore è stato informato di non poter dar corso alla sospensione richiesta poiché manca la dichiarazione di assunzione di responsabilità- art. 76 DPR 445/2000, manca il documento di identità del contribuente dichiarante/delegato e la dichiarazione è stata presentata da un soggetto diverso dall'interessato del ruolo e non è corredata da apposita delega. A tale richiesta non c'è stata alcuna correzione o integrazione.
L'A.E. con propria comparsa controdeduce relativamente alle cinque cartelle di propria competenza II.DD.
e IVA. 2012-2013- 2014 e 2016.
1) Inammissibilità dei motivi attinenti a vizi degli atti prodromici- Atto impugnabile solo per vizi propri.
Si eccepisce la inammissibilità dei motivi – art. 19 D.Leg. 546/92 riferibili all'attività precedente l'intimazione. Risulta incontestabile quanto sancito dall'art. 19 D.Leg. 546/92. Pertanto, i vizi delle cartelle e degli atti impositivi sottesi non tempestivamente impugnati rendono la pretesa definitiva e non si trasmettono agli atti successivamente addotti che restano impugnabili solo per vizi propri. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , in quanto pretende di mettere in discussione il contenuto degli atti prodromici non contestati. Con il presente ricorso , invece, non si contesta alcun vizio proprio dell'intimazione.
Sull'onere probatorio ex art. 2697 cc. e sull'inesistenza delle pretese opposte e della carenza del potere di firma.
La contestata carenza del potere di firma di chi ha formato il ruolo e sottoscritto le cartelle di pagamento , si rileva infondata e pretestuosa. La mancata impugnazione degli atti sottesi l'intimazione , regolarmente notificati, comportano la decadenza di ogni eccezione sulle pretese oramai cristallizzate. Quanto alle cartelle si sottolinea che sono predisposte secondo il modello approvato con Decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione, e l'indicazione della causale tramite numero di codice. L'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di un sigillo ma alla riferibilità all'Ufficio che può emetterlo, come da consolidata giurisprudenza che si riporta. Nel caso, il contribuente non ha adempiuto all'onere di allegare elementi specifici , limitandosi a generiche contestazioni.
Sull'incompetenza territoriale.
Il ricorrente non indica quale sarebbe l'Ufficio competente e su quali presupposti avanza l'ipotesi. Lo stesso risiede a San Benedetto del Tronto e competente per IRPEF IVA e IRAP e la D.P. di LI IC-
Art. 12 DPR 602/73 e art. 24.
Sul rilievo d'Ufficio ex art. 2969 cc.
Le cartelle di pagamento per i suddetti tributi discendono da liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54
DPR 633/72, tutte tempestivamente notificate entro i termini decadenziali come specificato per ciascuna cartella.
Sull'applicazione degli interessi art. 30 DPR 602/73.
Quanto alla contestazione circa l'obbligo dell'Ente impositore e dell'AdR di indicare puntualmente nelle cartelle gli esatti criteri di determinazione degli interessi, ci si rimette alla nota Sentenza della S.C. a SS.
UU. 22282/2022.Tale richiamo è stato indicato in tutte le cartelle mai impugnate. Ugualmente per gli interessi moratori, determinati secondo il pagamento del contribuente, sono determinati dal provvedimento del Direttore A.E.
Sulla prescrizione ex art. 2948 cc.
L'eccezione non va accolta anche ai sensi dell'art. 615 cpc sia per capitale, interessi e sanzioni. Non si specifica quando sarebbe cominciata a decorrere la prescrizione ma, avendo eccepito l'irregolarità o omessa notifica degli atti presupposti, si suppone che si consideri l'intimazione come primo atto ricevuto.
Accertata la regolarità delle notifiche di pagamento, tenendo anche conto che le stesse sono state oggetto di dichiarazione ex L. 228/2012 del 09/04/2024 e quindi necessariamente conosciute , si rammenta che il termine ordinario è decennale con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo. Anche la S.C. ha stabilito il termine ordinario decennale . IRPEF IVA e
IRAP non costituiscono prestazioni periodiche ma si rende necessaria una valutazione anno per anno della sussistenza dei presupposti, pertanto nessuna prescrizione è avvenuta.
Sul silenzio assenso L. 228/2012.
Pur non essendo destinatario della domanda, l'Ufficio ricorda le disposizioni dei commi 537 e 538 della L.
212/2002 e le sue condizioni che si riportano . L'stanza presentata viola le norme sopra richiamate come specificato (cfr. Ord. S.C. 30841/2024). L'effetto estintivo previsto dall'art. 540 si produce solo se la domanda è validamente presentata e rispetta tutti i requisiti richiesti;
diversamente la domanda non è idonea ad innescare la procedura e l'eventuale silenzio dell'Ente non può valere ai fini delle disposizioni riportate (cfr., in proposito anche la Sent. della S.C. 30841/2024).
Sull'illegittima proroga dei termini.
Le cartelle su cui ricade la competenza dell'A.E. sono state tutte notificate nei termini prescritti e in periodi precedenti la normativa COVID e derivano da liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54 DPR
633/72 e non da un'attività di accertamento.
Sulle spese ex art. 91 cpc e sul risarcimento dei danni ex art. 1233 cc.
Il contribuente ha ignorato le cartelle nonostante le regolari notifiche e oggi impugna l'intimazione con fumose difese, pertanto, si insiste sulla condanna alle spese.
Per questi motivi
, chiede la inammissibilità del ricorso o il completo rigetto con condanna alle spese.
La Regione MA con propria comparsa controdeduce:
Fra le cartelle inserite nell'intimazione ce ne sono 12 riferibili alla Regione per tasse automobilistiche dal
2007 al 2018. Con l'impugnazione dell'intimazione possono essere fatti valere solo vizi propri o vizi della notifica degli atti prodromici, la cui eventuale definitività cristallizzerebbe la pretesa. La suddetta interpretazione è seguita dalla maggior parte della giurisprudenza della S.C. come da Sentenze riportate
( irretrattabilità e incensurabilità del credito). Da ciò discende il difetto di legittimazione passiva della
Regione, la legittimità di cui agli avvisi di accertamento non è di fatto più rilevante ai fini del presente giudizio. Si evidenzia, comunque, il mancato pagamento seriale del bollo auto e il fatto che non si può rimettere in discussione, dopo diversi anni, la catena procedimentale per prolungare artificiosamente la durata del processo. Ad ogni buon conto si indica un prospetto con tutti gli avvisi di accertamento , cartelle sottese, anno tributo, data notifica e tipo di notifica. La regolarità della notifica è avvenuta secondo i termini prescritti dall'art. 5,c. 52 D.L. 953/82 e attesta la non veridicità della mancata notifica degli atti presupposti. Anche in riferimento al silenzio assenso sull'istanza presentata, si ribadisce che la stessa non è risultata completa per cui è stata archiviata. Alla luce di quanto sopra si ribadisce il Difetto di legittimazione della Regione e l'estromissione del giudizio e si chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo respingimento , con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento, tenuto conto che la Regione non ha alcuna responsabilità si chiede tenerla indenne da ogni pregiudizievole conseguenza della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti riversati in fascicolo dai diversi Enti, risulta che tutti gli atti prodromici e le cartelle , notificate per la maggior parte via pec, sono state emesse e notificate regolarmente e, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, hanno cristallizzato la pretesa, pertanto, l'atto poteva essere impugnato solo per vizi propri. Riguardo la presunta prescrizione, l'AdR ha prodotto anche tutti gli atti interruttivi ( due avvisi di fermo e otto avvisi di intimazione), anch'essi mai impugnati, per cui risulta confermata la definizione della pretesa. Anche il presunto e lamentato difetto di motivazione, nel caso, non sussiste in quanto riguarda principalmente gli atti dell'Amministrazione e non anche quelli della riscossione ( art.
7. C. 1 L. 212/2000).
Sia le cartelle che l'intimazione sono stati predisposti secondo le modalità di legge previste da Decreto
Ministeriale , in modo pressoché standardizzato e contengono tutti gli elementi per mettere a conoscenza la parte della pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa. Comunque, chi si oppone ad una cartella, deve giustificare, in concreto, il difetto pregiudiziale patito in quanto, diversamente si applica la sanatoria di cui all'art. 156 cpc.
In merito alla richiesta di sospensione legale presentata ex L. 228/2012, l'AdR ha prontamente riscontrato la stessa alla Difesa, specificando i documenti necessari mancanti. Non avendo avuto alcuna risposta, la pratica non ha potuto aver seguito ed è stata archiviata poiché non rispondente alle condizioni ed ipotesi previste dalla stessa legge.
Riguardo all'inesistenza della pretesa per carenza del potere di firma, anche detta tesi risulta infondata.
La mancanza dell'impugnazione degli atti prodromici ha reso la pretesa definitiva. Le cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, non prevedono la sottoscrizione dell'Esattore ma solo la sua intestazione e la sua riferibilità all'Organo emanante , come da oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. Eventualmente, il contribuente non può limitarsi a generiche contestazioni ma deve allegare elementi specifici a sostegno delle sue deduzioni.
Anche la contestata incompetenza territoriale è incomprensibile, dal momento che il ricorrente è residenza a San Benedetto del Tronto e gli Uffici competenti sono l'A.E. di LI IC, l'AdR della provincia di LI IC e la Regione MA.
Inoltre, per le II.DD., la cartella relativa all'IRAP 2012, è stata notificata il 30/09/2016 e il 30/12/2016, la cartella per le imposte riguardanti il modello unico 2013 , è stata notificata il 24/04/2017, la cartella riferita alle imposte di cui al modello unico 2014, è stata notificata il 08/01//2018 e, infine, la cartella relativa alle imposte di cui al modello 770- 2016, è stata notificata il 22/01/2020, pertanto, tutte le suddette cartelle sono state notificate entro il terzo anno successivo a quello di presentazione delle rispettive dichiarazioni.
Sull'applicazione degli interessi, secondo la Sent. della S.C. 22281/2022, “ il richiamo alle disposizioni che regolano il tipo di interesse richiesto consentono al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione …” e, ugualmente vale per gli interessi moratori che sono dovuti dal contribuente secondo il tempo di pagamento e sono determinati, anch'essi, dal Direttore dell'A.E.
Sulla doglianza della prescrizione, ex art. 2948 cc., la parte non indica esattamente quanto la stessa sarebbe dovuta iniziare e, accertata la regolarità temporale della notifica delle cartelle , va tenuto presente che le stesse erano già conosciute dal contribuente , tant'è che ha prodotto il 09/08/2024 anche la dichiarazione ex L. 228/2012 art.
1- commi 537- 546- e i crediti erariali, come nella specie, si prescrivono in dieci anni e non in cinque, ai sensi dell'art. 2946 cc., con decorrenza dal giorno in cui doveva essere versato il tributo o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, come chiarito anche dalla S.C. con numerose Sentenze.
Anche la invocata illegittimità di proroga dei termini di accertamento non può essere accolta, considerato che le cartelle riguardanti l'A.F. sono state notificate nei termini previsti dalla legge, come sopra descritto,
e in periodi antecedenti la normativa Covid.
In merito alle cartelle riguardanti le tasse automobilistiche regionali, per i mancati versamenti dal 2007 al
2018, per il possesso di quattro veicoli, anche in questo caso l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri , vista la regolare notifica degli accertamenti e relative cartelle mai impugnati, con la conseguente irretrattabilità e incensurabilità che hanno rese definitive le pretese avanzate dalla Regione
MA , come espresso anche dalle numerose Sentenze citate nelle controdeduzioni che sono correttamente condivise. Dal prospetto allegato relativo alle suddette cartelle, si possono rinvenire tutti gli elementi utili che confermano la corretta ritualità nei tempi di legge delle diverse notifiche che, nella maggior parte dei casi, sono state consegnate nelle mani del destinatario entro i termini prescrizionali.
Da quanto sopra, è pacifico che non possono essere rimesse in discussione atti definitivi seguiti da altri numerosi atti della Riscossione e, quindi, non già assoggettabili a contestazioni. Il contribuente non può riaprire indefinitivamente questioni oramai consolidate attraverso la mancata impugnazione di atti idonei a veicolare la pretesa fiscale. In tale contesto l'inerzia del contribuente dinanzi ad un atto lesivo comporta conseguenze definitive anche quando vengono in rilievo vizi relativi ad atti precedenti della sequenza impositiva.
Riguardo le spese richieste ex art. 91 cpc e sul risarcimento del danno ex art. 1223 cc., la domanda appare inopportuna , trattandosi di pretese creditorie corrette . Tutte le difese, in proposito, sono da considerarsi inappropriate ed erroneamente richieste, in base alla situazione complessiva accertata ed esposta.
Assorbite tutte le altre contestazioni.
Per quanto sopra espresso, il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro
1000,00 per ciascun ente costituito, oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI IC E RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259002165590000 ALTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre contro l'AdR, l'A.E. e la Regione MA contro l'intimazione di pagamento n°
00820259002165590000 notificata il 22/05/2025, sottesa a ventuno cartelle di pagamento, per un totale di euro 21.344,30.
Il contribuente ha appreso delle pretese tramite i provvedimenti impugnati contestando tutti i debiti che non sono dovuti ed eccependo i seguenti motivi:
1) Viol. ex artt. 2,3,23,24,53, 97 e 111 Costituzione ed art. 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Gli atti contestati manifestano una disattenzione alle dimensioni umane del contribuente come sancito dagli articoli di legge sopra citati e il diritto ad una giusta imposizione che prevale sull'esigenza di incasso.
2) Sull'interesse ex art. 100 cpc ed eccesso filtri e formalismi ex art. 6 CEDU.
La richiesta giustifica l'interesse ad agire anche per evitare azioni cautelari e, in particolare, le limitazioni che sono evidenziate (cfr. S.C. Sentenze citate) nonchè l'interesse di cui all'art. 100 cpc per eccepire la prescrizione avvenuta dopo la notifica. Si nota anche un notevole importo di interessi non sempre chiari.
3) Sull'onere probatorio ex art. 2697 cc.
L'Amministrazione deve provare il rapporto obbligatorio e le ragioni creditizie. Gli atti esattoriali sono stati emessi da Ufficio territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente e le cartelle risultano sottoscritte da soggetto non abilitato o munito di delega che si chiede di verificare, oltre al rispetto della decadenza ad emettere le cartelle., in quanto ruoli sono inesistenti e privi di presupposti.(cfr.
Sent. S.C. citate e i relativi articoli di legge).
4) Sul rilievo d'Ufficio ex art. 2969 cc.
Il contribuente non può essere esposto al fisco per un tempo dilatato e la nullità della notifica degli atti presupposti inficiano tutti gli atti successivi ed è rilevabile anche d'Ufficio. Il Giudice deve verificare se dopo la notifica sia nuovamente decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi. La prescrizione maturata dopo la notifica della cartella è tutelata dalla legge, ex art. 615 cpc.
5) Sull'applicazione degli interessi.
Mancano i criteri specifici per il calcolo degli stessi , tasso, metodo di calcolo e periodo di riferimento (cfr.
Sent. citate della S.C.) che rendono impossibile un controllo del contribuente. Tali interessi risultano sproporzionati ed ingiustificati oltre che irragionevoli ( cfr., in proposito le Sent. della S.C. citate). Si eccepisce, altresì il termine prescrizionale di cinque anni per sanzioni ed interessi in assenza di atti interruttivi con conseguente annullamento di detti importi o la rideterminazione delle somme.
6) Sui vizi delle notifiche art. 137 cpc e ss. e delle notifiche telematiche.
La procedura notificatoria e priva dei requisiti essenziali e di ogni atto presupposto o interruttivo, perché eseguita in violazione dei suddetti articoli di legge e, la prova contraria spetta all'amministrazione mediate la produzione degli avvisi di ricevimento, da provare anche oltre il quinquennio. L'assenza della irreperibilità o la mancata qualifica di chi riceve rende nulla la notifica. Il notificatore deve dettagliare tutta l'attività svolta . Le notifiche elettroniche sono inesistenti se non conformi alla normativa digitale (cfr. Sent.
S.C. sulle diverse ipotesi). Per le notifiche effettuate via pec, sono stati prodotti solo file xml anziché in formato eml o msg. e l'indirizzo del mittente deve risultare dai pubblici Registri, senza alcun effetto sanante ex art. 156 cpc.(cfr. Sent. S.C. e Corti di merito). Da un accesso agli atti risulta che le cartelle non risultano correttamente notificate a mezzo servizio postale presentando diversi vizi, come relata in bianco e parti mancanti. Tali carenze riguardano anche gli atti interruttivi.
7) Sulla prescrizione ex art. 2948 cc.
I titoli esattoriali sono estinti per prescrizione. La prescrizione si applica a tutti gli atti della riscossione mediante ruolo. La prescrizione decennale si applica solo su sentenze passate in giudicato, salvo i casi diversi previsti dalla legge. Anche per IVA e IRPEF la prescrizione è quinquennale.
8) Sul silenzio assenso L. 228/2012,c. 337/540.
I titoli esattoriali sono sospesi ed estinti . Il ricorrente ha presentato istanza ex L. 228/2012 all'AdR chiedendo la sospensione ex lege e la cancellazione del debito. Gli Enti non hanno fornito alcuna risposta, mentre è sempre dovuta dopo l'istruttoria fatta dell'AdR. Se l'Ente creditore non invia comunicazione entro 220 gg, le partite di cui al comma 537 sono annullate e discaricate dai rispettivi ruoli
(cfr. Sent. citate).
9) Sulla quietanza ex art. 1199cc.
Il contribuente ha provveduto al pagamento come da allegati. In proposito si riportano decisioni della S.C.
10) Illegittima proroga termini di accertamento.
L'atto si fonda su un'estensione indebita del termine decadenziale , giustificata dal richiamo alla sospensione di gg. 85 previsti dall'art. 67,c. 1 D.L. 18/2020 che non è condivisibile come da pronunce delle diverse Corti citate, in quanto si risolve in una applicazione retroattiva e generalizzata di una norma eccezionale valevole solo per il 2020.
11) Sulle spese ex art. 91 e risarcimento danni ex art. 1223 cc.
Lo scrivente si oppone alla compensazione insistendo per la condanna alle spese secondo le norme di legge e si avanza la richiesta di risarcimento del danno liquidabile in via equitativa in caso di procedure afflittive.
Per tutti gli esposti motivi, chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati o l'annullamento limitato alle sanzioni ed interessi.
L'AdR con propria comparsa controdeduce:
1) Rituale notifica degli atti in contestazione.
La rituale notifica invocata è infondata. Tutte le cartelle sono state portate a conoscenza del contribuente, la maggior parte a mezzo pec. e non sono state mai impugnate per cui la pretesa è divenuta definitiva.
Tutte le eccezioni sono tardive e dovevano essere esposte nel merito della pretesa. Non sussiste un onere dell'AdR di produrre in giudizio anche la copia integrale delle cartelle (cfr. Corte costituzionale
3212/2017). Le cartelle consistono nella stampa del ruolo , in unico originale, , mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo. L'unico originale è in possesso del debitore e la produzione dell'estratto di ruolo è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella ( cfr. S.C.
26244/2016).
2) Mancato maturarsi della prescrizione. L'AdR ha notificato anche gli atti interruttivi anch'essi mai impugnati , per cui il ricorso si presenta inammissibile. Segue l'elenco degli atti interruttivi notificati. Nessuna prescrizione è maturata poiché, secondo costante giurisprudenza la notifica di un atto precedente a quello dell'odierna impugnazione, non opposto nei termini, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovute essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto precedentemente notificato. Il principio cardine nel p.t. è quello che ognuno degli atti impugnabili , secondo il disposto dell'art. 19, c. 3 D.Leg. 546/92 può essere impugnato solo per vizi propri per evitare l'aggiramento previsto dall'art. 21 (cfr. S.C. 2005/2020).
3) Presunto difetto di motivazione.
La motivazione degli atti riguarda, principalmente, quelli emessi dall'Amministrazione e non quelli della
Riscossione.(cfr. art. 7, c. 1 L. 212/2000 e Sentenze SC. 11176/2014-18385/2005- S.C.SS.UU.
11722/2010 ed altre citate). Trattandosi di una cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione o altro atto costitutivo della pretesa precedentemente notificato, è sufficiente il riferimento all'eventuale atto precedente, ovvero, in mancanza occorre la motivazione anche sintetica della stessa
( cfr., S.C. 8403/2017). Infine, per consolidato insegnamento giurisprudenziale , anche in tema di motivazione della cartella , vale la considerazione che chi intenda opporsi è tenuto a provare il concreto danno subito del suo diritto di difesa, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità si ha per raggiungimento dello scopo – art. 156 cpc.
4) Sulla decadenza dell'azione esattoriale.
Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione dell'Ente che è solo incaricato alla esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi e non ha titolo pe sindacare la bontà dell'iscrizione. I motivi dedotti , afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo , attengono esclusivamente all'attività dell'Ente impositore.
5) Sulla ripartizione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, in caso di accoglimento del ricorso nessuna condanna, neanche in solido, può essere pronunciata per l'AdR che ha agito nel pieno rispetto delle regole(cfr. Ord. S.C. 12385/2013).
Per i motivi esposti, chiede il respingimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie l'AdR smentisce, in ordine al mancato riscontro alla richiesta di sospensione presentata dal contribuente ex L. 228/2022, producendo il riscontro fatto al Difensore il 19/08/2024. Il
Difensore è stato informato di non poter dar corso alla sospensione richiesta poiché manca la dichiarazione di assunzione di responsabilità- art. 76 DPR 445/2000, manca il documento di identità del contribuente dichiarante/delegato e la dichiarazione è stata presentata da un soggetto diverso dall'interessato del ruolo e non è corredata da apposita delega. A tale richiesta non c'è stata alcuna correzione o integrazione.
L'A.E. con propria comparsa controdeduce relativamente alle cinque cartelle di propria competenza II.DD.
e IVA. 2012-2013- 2014 e 2016.
1) Inammissibilità dei motivi attinenti a vizi degli atti prodromici- Atto impugnabile solo per vizi propri.
Si eccepisce la inammissibilità dei motivi – art. 19 D.Leg. 546/92 riferibili all'attività precedente l'intimazione. Risulta incontestabile quanto sancito dall'art. 19 D.Leg. 546/92. Pertanto, i vizi delle cartelle e degli atti impositivi sottesi non tempestivamente impugnati rendono la pretesa definitiva e non si trasmettono agli atti successivamente addotti che restano impugnabili solo per vizi propri. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , in quanto pretende di mettere in discussione il contenuto degli atti prodromici non contestati. Con il presente ricorso , invece, non si contesta alcun vizio proprio dell'intimazione.
Sull'onere probatorio ex art. 2697 cc. e sull'inesistenza delle pretese opposte e della carenza del potere di firma.
La contestata carenza del potere di firma di chi ha formato il ruolo e sottoscritto le cartelle di pagamento , si rileva infondata e pretestuosa. La mancata impugnazione degli atti sottesi l'intimazione , regolarmente notificati, comportano la decadenza di ogni eccezione sulle pretese oramai cristallizzate. Quanto alle cartelle si sottolinea che sono predisposte secondo il modello approvato con Decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione, e l'indicazione della causale tramite numero di codice. L'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di un sigillo ma alla riferibilità all'Ufficio che può emetterlo, come da consolidata giurisprudenza che si riporta. Nel caso, il contribuente non ha adempiuto all'onere di allegare elementi specifici , limitandosi a generiche contestazioni.
Sull'incompetenza territoriale.
Il ricorrente non indica quale sarebbe l'Ufficio competente e su quali presupposti avanza l'ipotesi. Lo stesso risiede a San Benedetto del Tronto e competente per IRPEF IVA e IRAP e la D.P. di LI IC-
Art. 12 DPR 602/73 e art. 24.
Sul rilievo d'Ufficio ex art. 2969 cc.
Le cartelle di pagamento per i suddetti tributi discendono da liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54
DPR 633/72, tutte tempestivamente notificate entro i termini decadenziali come specificato per ciascuna cartella.
Sull'applicazione degli interessi art. 30 DPR 602/73.
Quanto alla contestazione circa l'obbligo dell'Ente impositore e dell'AdR di indicare puntualmente nelle cartelle gli esatti criteri di determinazione degli interessi, ci si rimette alla nota Sentenza della S.C. a SS.
UU. 22282/2022.Tale richiamo è stato indicato in tutte le cartelle mai impugnate. Ugualmente per gli interessi moratori, determinati secondo il pagamento del contribuente, sono determinati dal provvedimento del Direttore A.E.
Sulla prescrizione ex art. 2948 cc.
L'eccezione non va accolta anche ai sensi dell'art. 615 cpc sia per capitale, interessi e sanzioni. Non si specifica quando sarebbe cominciata a decorrere la prescrizione ma, avendo eccepito l'irregolarità o omessa notifica degli atti presupposti, si suppone che si consideri l'intimazione come primo atto ricevuto.
Accertata la regolarità delle notifiche di pagamento, tenendo anche conto che le stesse sono state oggetto di dichiarazione ex L. 228/2012 del 09/04/2024 e quindi necessariamente conosciute , si rammenta che il termine ordinario è decennale con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo. Anche la S.C. ha stabilito il termine ordinario decennale . IRPEF IVA e
IRAP non costituiscono prestazioni periodiche ma si rende necessaria una valutazione anno per anno della sussistenza dei presupposti, pertanto nessuna prescrizione è avvenuta.
Sul silenzio assenso L. 228/2012.
Pur non essendo destinatario della domanda, l'Ufficio ricorda le disposizioni dei commi 537 e 538 della L.
212/2002 e le sue condizioni che si riportano . L'stanza presentata viola le norme sopra richiamate come specificato (cfr. Ord. S.C. 30841/2024). L'effetto estintivo previsto dall'art. 540 si produce solo se la domanda è validamente presentata e rispetta tutti i requisiti richiesti;
diversamente la domanda non è idonea ad innescare la procedura e l'eventuale silenzio dell'Ente non può valere ai fini delle disposizioni riportate (cfr., in proposito anche la Sent. della S.C. 30841/2024).
Sull'illegittima proroga dei termini.
Le cartelle su cui ricade la competenza dell'A.E. sono state tutte notificate nei termini prescritti e in periodi precedenti la normativa COVID e derivano da liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54 DPR
633/72 e non da un'attività di accertamento.
Sulle spese ex art. 91 cpc e sul risarcimento dei danni ex art. 1233 cc.
Il contribuente ha ignorato le cartelle nonostante le regolari notifiche e oggi impugna l'intimazione con fumose difese, pertanto, si insiste sulla condanna alle spese.
Per questi motivi
, chiede la inammissibilità del ricorso o il completo rigetto con condanna alle spese.
La Regione MA con propria comparsa controdeduce:
Fra le cartelle inserite nell'intimazione ce ne sono 12 riferibili alla Regione per tasse automobilistiche dal
2007 al 2018. Con l'impugnazione dell'intimazione possono essere fatti valere solo vizi propri o vizi della notifica degli atti prodromici, la cui eventuale definitività cristallizzerebbe la pretesa. La suddetta interpretazione è seguita dalla maggior parte della giurisprudenza della S.C. come da Sentenze riportate
( irretrattabilità e incensurabilità del credito). Da ciò discende il difetto di legittimazione passiva della
Regione, la legittimità di cui agli avvisi di accertamento non è di fatto più rilevante ai fini del presente giudizio. Si evidenzia, comunque, il mancato pagamento seriale del bollo auto e il fatto che non si può rimettere in discussione, dopo diversi anni, la catena procedimentale per prolungare artificiosamente la durata del processo. Ad ogni buon conto si indica un prospetto con tutti gli avvisi di accertamento , cartelle sottese, anno tributo, data notifica e tipo di notifica. La regolarità della notifica è avvenuta secondo i termini prescritti dall'art. 5,c. 52 D.L. 953/82 e attesta la non veridicità della mancata notifica degli atti presupposti. Anche in riferimento al silenzio assenso sull'istanza presentata, si ribadisce che la stessa non è risultata completa per cui è stata archiviata. Alla luce di quanto sopra si ribadisce il Difetto di legittimazione della Regione e l'estromissione del giudizio e si chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo respingimento , con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento, tenuto conto che la Regione non ha alcuna responsabilità si chiede tenerla indenne da ogni pregiudizievole conseguenza della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti riversati in fascicolo dai diversi Enti, risulta che tutti gli atti prodromici e le cartelle , notificate per la maggior parte via pec, sono state emesse e notificate regolarmente e, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, hanno cristallizzato la pretesa, pertanto, l'atto poteva essere impugnato solo per vizi propri. Riguardo la presunta prescrizione, l'AdR ha prodotto anche tutti gli atti interruttivi ( due avvisi di fermo e otto avvisi di intimazione), anch'essi mai impugnati, per cui risulta confermata la definizione della pretesa. Anche il presunto e lamentato difetto di motivazione, nel caso, non sussiste in quanto riguarda principalmente gli atti dell'Amministrazione e non anche quelli della riscossione ( art.
7. C. 1 L. 212/2000).
Sia le cartelle che l'intimazione sono stati predisposti secondo le modalità di legge previste da Decreto
Ministeriale , in modo pressoché standardizzato e contengono tutti gli elementi per mettere a conoscenza la parte della pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa. Comunque, chi si oppone ad una cartella, deve giustificare, in concreto, il difetto pregiudiziale patito in quanto, diversamente si applica la sanatoria di cui all'art. 156 cpc.
In merito alla richiesta di sospensione legale presentata ex L. 228/2012, l'AdR ha prontamente riscontrato la stessa alla Difesa, specificando i documenti necessari mancanti. Non avendo avuto alcuna risposta, la pratica non ha potuto aver seguito ed è stata archiviata poiché non rispondente alle condizioni ed ipotesi previste dalla stessa legge.
Riguardo all'inesistenza della pretesa per carenza del potere di firma, anche detta tesi risulta infondata.
La mancanza dell'impugnazione degli atti prodromici ha reso la pretesa definitiva. Le cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, non prevedono la sottoscrizione dell'Esattore ma solo la sua intestazione e la sua riferibilità all'Organo emanante , come da oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. Eventualmente, il contribuente non può limitarsi a generiche contestazioni ma deve allegare elementi specifici a sostegno delle sue deduzioni.
Anche la contestata incompetenza territoriale è incomprensibile, dal momento che il ricorrente è residenza a San Benedetto del Tronto e gli Uffici competenti sono l'A.E. di LI IC, l'AdR della provincia di LI IC e la Regione MA.
Inoltre, per le II.DD., la cartella relativa all'IRAP 2012, è stata notificata il 30/09/2016 e il 30/12/2016, la cartella per le imposte riguardanti il modello unico 2013 , è stata notificata il 24/04/2017, la cartella riferita alle imposte di cui al modello unico 2014, è stata notificata il 08/01//2018 e, infine, la cartella relativa alle imposte di cui al modello 770- 2016, è stata notificata il 22/01/2020, pertanto, tutte le suddette cartelle sono state notificate entro il terzo anno successivo a quello di presentazione delle rispettive dichiarazioni.
Sull'applicazione degli interessi, secondo la Sent. della S.C. 22281/2022, “ il richiamo alle disposizioni che regolano il tipo di interesse richiesto consentono al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione …” e, ugualmente vale per gli interessi moratori che sono dovuti dal contribuente secondo il tempo di pagamento e sono determinati, anch'essi, dal Direttore dell'A.E.
Sulla doglianza della prescrizione, ex art. 2948 cc., la parte non indica esattamente quanto la stessa sarebbe dovuta iniziare e, accertata la regolarità temporale della notifica delle cartelle , va tenuto presente che le stesse erano già conosciute dal contribuente , tant'è che ha prodotto il 09/08/2024 anche la dichiarazione ex L. 228/2012 art.
1- commi 537- 546- e i crediti erariali, come nella specie, si prescrivono in dieci anni e non in cinque, ai sensi dell'art. 2946 cc., con decorrenza dal giorno in cui doveva essere versato il tributo o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, come chiarito anche dalla S.C. con numerose Sentenze.
Anche la invocata illegittimità di proroga dei termini di accertamento non può essere accolta, considerato che le cartelle riguardanti l'A.F. sono state notificate nei termini previsti dalla legge, come sopra descritto,
e in periodi antecedenti la normativa Covid.
In merito alle cartelle riguardanti le tasse automobilistiche regionali, per i mancati versamenti dal 2007 al
2018, per il possesso di quattro veicoli, anche in questo caso l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri , vista la regolare notifica degli accertamenti e relative cartelle mai impugnati, con la conseguente irretrattabilità e incensurabilità che hanno rese definitive le pretese avanzate dalla Regione
MA , come espresso anche dalle numerose Sentenze citate nelle controdeduzioni che sono correttamente condivise. Dal prospetto allegato relativo alle suddette cartelle, si possono rinvenire tutti gli elementi utili che confermano la corretta ritualità nei tempi di legge delle diverse notifiche che, nella maggior parte dei casi, sono state consegnate nelle mani del destinatario entro i termini prescrizionali.
Da quanto sopra, è pacifico che non possono essere rimesse in discussione atti definitivi seguiti da altri numerosi atti della Riscossione e, quindi, non già assoggettabili a contestazioni. Il contribuente non può riaprire indefinitivamente questioni oramai consolidate attraverso la mancata impugnazione di atti idonei a veicolare la pretesa fiscale. In tale contesto l'inerzia del contribuente dinanzi ad un atto lesivo comporta conseguenze definitive anche quando vengono in rilievo vizi relativi ad atti precedenti della sequenza impositiva.
Riguardo le spese richieste ex art. 91 cpc e sul risarcimento del danno ex art. 1223 cc., la domanda appare inopportuna , trattandosi di pretese creditorie corrette . Tutte le difese, in proposito, sono da considerarsi inappropriate ed erroneamente richieste, in base alla situazione complessiva accertata ed esposta.
Assorbite tutte le altre contestazioni.
Per quanto sopra espresso, il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro
1000,00 per ciascun ente costituito, oltre oneri accessori, se dovuti.