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Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1464
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Legge 30 dicembre 1965, n. 1464
Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1464
Versione
12 gennaio 1966
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1966
Vedi fonte istituzionale
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