CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5127/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Gualtieri Sicamino' - Piazza Duomo 98040 Gualtieri Sicamino' ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Milazzo - . 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500012787000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate riscossione e alla Regione Sicilia
e ai Comuni di Gualtieri Sicaminò e Milazzo (in data 10/7/2025 per il Comune di Milazzo;
in data 30/6/2025 per l'agenzia riscossione, per l'Agenzia delle entrate e per il Comune di Gualtieri;
in data 18 luglio 2025 per la Regione Sicilia), il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo n. 29580202500012787000, notificatagli in data 25/5/2025, fondata su un insieme di debiti tributari (TARI dal 2014 al 2017; tassa automobilistica 2020
e 2021), per un importo complessivo di euro 3180,94.
Avverso detto preavviso di fermo, il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) Illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria, in quanto si tratterebbe di tributi prescritti ed estinti per decadenza, le cui cartelle non sarebbero state previamente notificate;
b) illegittimità delle cartelle per mancanza di sottoscrizione e difetto di motivazione del preavviso di fermo per mancata allegazione delle prodromiche cartelle;
c) difetto di motivazione delle cartelle esattoriali;
d) nullità del preavviso di fermo, in quanto vincolante un mezzo di trasporto di soggetto con grave disabilità;
e) nullità del preavviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
l ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando il preavviso di fermo gravato e dichiarando non dovute le somme, con vittoria di spese di giudizio
(difensori anticipatari). Si è costituita l'Agenzia delle entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tributi di competenza di enti diversi, chiedendo di valutare l'eventuale applicazione dell'art. 96 del Codice di procedura civile, stante la temerarietà della chiamata in causa.
Con memoria datata 12/11/2025, si è costituita l'Ader, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92 con riguardo ai motivi relativi ai ruoli e/o alle cartelle di pagamento, considerato che le cartelle presupposte sono state tutte notificate e non impugnate entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
a) con riguardo al primo motivo di ricorso, l'Ader ne ha sostenuto l'infondatezza, considerato che:
1) La cartella n. 29520220031967440000 relativa a TARI anno 2015 ente creditore
COMUNE DI GUALTIERI IC è stata notificata al ricorrente in data 01/03/2023 mediante CONSEGNA
A SOGGETTI AUTORIZZATI e per il medesimo credito sono stati notificati in data 29/05/2025 il preavviso di fermo opposto n. 29580202500012787000 ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n.
29520259011059359000;
2) La cartella n. 29520230005207780000 per TARI 2014 ente creditore COMUNE
DI ZO è stata notificata al ricorrente in data 13/07/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI
AUTORIZZATI e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259011059359000;
3) La cartella n. 29520230015551509000 per tassa automobilistica anno 2020 ente creditore EG
IC è stata notificata al ricorrente in data 31/05/2023
mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE del contribuente e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 17/05/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259007498873000 ed in data
29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000;
4) La cartella n. 29520240020855623000 per tassa automobilistica anno 2021 ente creditore EG IC è stata notificata al ricorrente 15/06/2024 mediante
CONSEGNA IN MANI PROPRIE e per il medesimo credito è stato notificato in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000;
5) La cartella n. 29520240008663626000 per TARI 2015 ente creditore COMUNE
DI ZO è stata notificata al ricorrente in data 13/05/2024 mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE
e per il medesimo credito è stato successivamente notificato in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000 ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259011059359000.
Pertanto, sarebbero infondati i lamentati vizi di prescrizione e decadenza, tanto più tenuto conto della disciplina emergenziale covid -19.
In ogni caso, ha aggiunto l'ADER, l'eventuale prescrizione deve ricondursi a responsabilità degli enti creditori, considerato che i ruoli sono stati consegnati nel 2022. Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, l'Ader ha evidenziato che il fermo risulta conformato e motivato secondo legge, considerato che il contribuente ha ricevuto gli atti prodromici.
Con riguardo al vizio di sottoscrizione, l'Ader, premesso che l'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/73 prevede che «il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato» e che con la sottoscrizione «diviene esecutivo» (cioè costituisce titolo esecutivo), ha evidenziato che l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del d.l. n. 106/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, «si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice».
L'Ader ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso (e di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Ente) ovvero di rigettarlo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria datata 8/10/2025, si è costituito il Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_4, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento relativi a tari 2014 (notificata a mezzo posta a mani proprie in data 17/12/2019 - 20/1/2020) e 2015 (notificata via posta a mani proprie in data 1/4/2021), non impugnati, e quindi trasmesso il ruolo all'Ader.
Anche le successive cartelle sono state notificate al contribuente e da questi non impugnate.
Pertanto, il Comune ha concluso chiedendo, in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in via principale di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente e dovuta la pretesa tributaria, con vittoria di spese del giudizio.
Con memoria in atti al 6/2/2026, il ricorrente ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[A] In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Agenzia delle entrate, trattandosi di tributi di competenza di Enti diversi;
deve invece respingersi l'analoga eccezione del Comune di ilazzo, considerato che il preavviso di fermi impugnato si fonda anche su tributi del Cmune
e che il ricorso lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici.
[B] Nel merito, occorre preliminarmente esaminare la documentazione prodotta dall'Ader per comprovare l'avvenuta notifica al contribuente delle prodromiche cartelle di pagamento.
Dall'esame degli atti prodotti, risulta che:
1) La cartella n. 29520220031967440000 relativa a TARI anno 2015 ente creditore COMUNE DI GUALTIERI
IC è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria (che non necessita della seconda raccomandata) al ricorrente in data 01/03/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI (moglie);
2) La cartella n. 29520230005207780000 per TARI 2014 ente creditore COMUNE DI ZO è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria (che non necessita della seconda raccomandata) al ricorrente in data 13/07/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI (moglie);
3) La cartella n. 29520230015551509000 per tassa automobilistica anno 2020 ente creditore EG
IC è stata notificata al ricorrente in data 31/05/2023 mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE del contribuente;
4) La cartella n. 29520240020855623000 per tassa automobilistica anno 2021 ente creditore EG
IC è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria al ricorrente 15/06/2024 mediante
CONSEGNA a persona di famiglia;
5) La cartella n. 29520240008663626000 per TARI 2015 ente creditore COMUNE DI ZO è stata notificata mediante posta raccomandata ordinaria al ricorrente in data 13/05/2024 mediante CONSEGNA a persona di famiglia.
Potendosi riscontrare la regolare notifica, in epoca recente, delle prodomiche cartelle di pagamento (che non è stato documentato siano state tempestivamente impugnate), devono ritenersi infondati i lamentati vizi di omessa notifica di atti prodromici e di prescrizione e decadenza.
[C] Tuttavia, il ricorso deve essere accolto in ragione della circostanza, documentata agli atti, che il ricorrente, intestatario del veicolo, è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n. 104/1992, derivante anche da gravi problemi di deambulazione.
In buona sostanza, ritiene questa Corte che, a fronte di un credito di valore sostanzialmente modico, l'Ader non possa adottare provvedimenti cautelativi, quale il fermo, che si rivelino sproporzionati avuto riguardo alla situazione personale del debitore.
In proposito, la suprema Corte ha avuto modo di affermare la vigenza ordinamentale del principio della
“necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato”.
La corte di cassazione, in particolare in una recente pronunzia, ha articolato la motivazione di seguito esposta:
"4.4 è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte
Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5 in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6 tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”);
4.7 occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;
4.8 anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9 tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo …..” (Cass. ord. n. 32062/2024).
Il ricorso deve dunque essere accolto, stante la obiettiva situazione personale del contribuente, che necessita di avere la disponibilità dell'automobile attinta dal preavviso di fermo impugnato.
[C] Avuto riguardo alla sussistenza del credito azionato, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
DECRETO
La Corte, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art.9, par.1, del regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
DISPONE
che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del richiamato art. 52, con riguardo alle generalità e agli altri dati identificativi della parte privata.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5127/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Gualtieri Sicamino' - Piazza Duomo 98040 Gualtieri Sicamino' ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Milazzo - . 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500012787000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate riscossione e alla Regione Sicilia
e ai Comuni di Gualtieri Sicaminò e Milazzo (in data 10/7/2025 per il Comune di Milazzo;
in data 30/6/2025 per l'agenzia riscossione, per l'Agenzia delle entrate e per il Comune di Gualtieri;
in data 18 luglio 2025 per la Regione Sicilia), il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo n. 29580202500012787000, notificatagli in data 25/5/2025, fondata su un insieme di debiti tributari (TARI dal 2014 al 2017; tassa automobilistica 2020
e 2021), per un importo complessivo di euro 3180,94.
Avverso detto preavviso di fermo, il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) Illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria, in quanto si tratterebbe di tributi prescritti ed estinti per decadenza, le cui cartelle non sarebbero state previamente notificate;
b) illegittimità delle cartelle per mancanza di sottoscrizione e difetto di motivazione del preavviso di fermo per mancata allegazione delle prodromiche cartelle;
c) difetto di motivazione delle cartelle esattoriali;
d) nullità del preavviso di fermo, in quanto vincolante un mezzo di trasporto di soggetto con grave disabilità;
e) nullità del preavviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
l ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando il preavviso di fermo gravato e dichiarando non dovute le somme, con vittoria di spese di giudizio
(difensori anticipatari). Si è costituita l'Agenzia delle entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tributi di competenza di enti diversi, chiedendo di valutare l'eventuale applicazione dell'art. 96 del Codice di procedura civile, stante la temerarietà della chiamata in causa.
Con memoria datata 12/11/2025, si è costituita l'Ader, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92 con riguardo ai motivi relativi ai ruoli e/o alle cartelle di pagamento, considerato che le cartelle presupposte sono state tutte notificate e non impugnate entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
a) con riguardo al primo motivo di ricorso, l'Ader ne ha sostenuto l'infondatezza, considerato che:
1) La cartella n. 29520220031967440000 relativa a TARI anno 2015 ente creditore
COMUNE DI GUALTIERI IC è stata notificata al ricorrente in data 01/03/2023 mediante CONSEGNA
A SOGGETTI AUTORIZZATI e per il medesimo credito sono stati notificati in data 29/05/2025 il preavviso di fermo opposto n. 29580202500012787000 ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n.
29520259011059359000;
2) La cartella n. 29520230005207780000 per TARI 2014 ente creditore COMUNE
DI ZO è stata notificata al ricorrente in data 13/07/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI
AUTORIZZATI e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259011059359000;
3) La cartella n. 29520230015551509000 per tassa automobilistica anno 2020 ente creditore EG
IC è stata notificata al ricorrente in data 31/05/2023
mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE del contribuente e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 17/05/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259007498873000 ed in data
29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000;
4) La cartella n. 29520240020855623000 per tassa automobilistica anno 2021 ente creditore EG IC è stata notificata al ricorrente 15/06/2024 mediante
CONSEGNA IN MANI PROPRIE e per il medesimo credito è stato notificato in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000;
5) La cartella n. 29520240008663626000 per TARI 2015 ente creditore COMUNE
DI ZO è stata notificata al ricorrente in data 13/05/2024 mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE
e per il medesimo credito è stato successivamente notificato in data 29/05/2025 il preavviso di fermo amministrativo opposto n. 29580202500012787000 ed in data 21/06/2025 l'avviso di intimazione n. 29520259011059359000.
Pertanto, sarebbero infondati i lamentati vizi di prescrizione e decadenza, tanto più tenuto conto della disciplina emergenziale covid -19.
In ogni caso, ha aggiunto l'ADER, l'eventuale prescrizione deve ricondursi a responsabilità degli enti creditori, considerato che i ruoli sono stati consegnati nel 2022. Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, l'Ader ha evidenziato che il fermo risulta conformato e motivato secondo legge, considerato che il contribuente ha ricevuto gli atti prodromici.
Con riguardo al vizio di sottoscrizione, l'Ader, premesso che l'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/73 prevede che «il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato» e che con la sottoscrizione «diviene esecutivo» (cioè costituisce titolo esecutivo), ha evidenziato che l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del d.l. n. 106/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, «si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice».
L'Ader ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso (e di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Ente) ovvero di rigettarlo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria datata 8/10/2025, si è costituito il Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_4, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento relativi a tari 2014 (notificata a mezzo posta a mani proprie in data 17/12/2019 - 20/1/2020) e 2015 (notificata via posta a mani proprie in data 1/4/2021), non impugnati, e quindi trasmesso il ruolo all'Ader.
Anche le successive cartelle sono state notificate al contribuente e da questi non impugnate.
Pertanto, il Comune ha concluso chiedendo, in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in via principale di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente e dovuta la pretesa tributaria, con vittoria di spese del giudizio.
Con memoria in atti al 6/2/2026, il ricorrente ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[A] In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Agenzia delle entrate, trattandosi di tributi di competenza di Enti diversi;
deve invece respingersi l'analoga eccezione del Comune di ilazzo, considerato che il preavviso di fermi impugnato si fonda anche su tributi del Cmune
e che il ricorso lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici.
[B] Nel merito, occorre preliminarmente esaminare la documentazione prodotta dall'Ader per comprovare l'avvenuta notifica al contribuente delle prodromiche cartelle di pagamento.
Dall'esame degli atti prodotti, risulta che:
1) La cartella n. 29520220031967440000 relativa a TARI anno 2015 ente creditore COMUNE DI GUALTIERI
IC è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria (che non necessita della seconda raccomandata) al ricorrente in data 01/03/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI (moglie);
2) La cartella n. 29520230005207780000 per TARI 2014 ente creditore COMUNE DI ZO è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria (che non necessita della seconda raccomandata) al ricorrente in data 13/07/2023 mediante CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI (moglie);
3) La cartella n. 29520230015551509000 per tassa automobilistica anno 2020 ente creditore EG
IC è stata notificata al ricorrente in data 31/05/2023 mediante CONSEGNA IN MANI PROPRIE del contribuente;
4) La cartella n. 29520240020855623000 per tassa automobilistica anno 2021 ente creditore EG
IC è stata notificata a mezzo posta raccomandata ordinaria al ricorrente 15/06/2024 mediante
CONSEGNA a persona di famiglia;
5) La cartella n. 29520240008663626000 per TARI 2015 ente creditore COMUNE DI ZO è stata notificata mediante posta raccomandata ordinaria al ricorrente in data 13/05/2024 mediante CONSEGNA a persona di famiglia.
Potendosi riscontrare la regolare notifica, in epoca recente, delle prodomiche cartelle di pagamento (che non è stato documentato siano state tempestivamente impugnate), devono ritenersi infondati i lamentati vizi di omessa notifica di atti prodromici e di prescrizione e decadenza.
[C] Tuttavia, il ricorso deve essere accolto in ragione della circostanza, documentata agli atti, che il ricorrente, intestatario del veicolo, è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n. 104/1992, derivante anche da gravi problemi di deambulazione.
In buona sostanza, ritiene questa Corte che, a fronte di un credito di valore sostanzialmente modico, l'Ader non possa adottare provvedimenti cautelativi, quale il fermo, che si rivelino sproporzionati avuto riguardo alla situazione personale del debitore.
In proposito, la suprema Corte ha avuto modo di affermare la vigenza ordinamentale del principio della
“necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato”.
La corte di cassazione, in particolare in una recente pronunzia, ha articolato la motivazione di seguito esposta:
"4.4 è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte
Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5 in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6 tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”);
4.7 occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;
4.8 anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9 tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo …..” (Cass. ord. n. 32062/2024).
Il ricorso deve dunque essere accolto, stante la obiettiva situazione personale del contribuente, che necessita di avere la disponibilità dell'automobile attinta dal preavviso di fermo impugnato.
[C] Avuto riguardo alla sussistenza del credito azionato, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
DECRETO
La Corte, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art.9, par.1, del regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
DISPONE
che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del richiamato art. 52, con riguardo alle generalità e agli altri dati identificativi della parte privata.