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Decreto cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2025, proposto da
Istituto Scolastico ND IN gestito dalla società Irpinia Formazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, prot. n. 31096 del 18/04/2025, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2025/2026 all'Istituzione scolastica denominata “ND IN”, per i seguenti indirizzi:
• Istituto professionale - settore servizi - indirizzo: enogastronomia e ospitalità alberghiera - c.m. AVRH015007;
• Istituto tecnico settore economico - indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - c.m. AVTD06500A;
• Istituto Tecnico Settore Tecnologico - indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni - articolazione: informatica - c.m. AVTF6H500N;
• Istituto Tecnico settore Tecnologico - indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica - c.m. AVTF005001;
• Istituto Tecnico settore Economico - indirizzo: Turismo - c.m. AVTN0D5004;
• Istituto Tecnico settore Tecnologico - indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica -articolazione: elettrotecnica - c.m. AVTFN9500H;
• Istituto tecnico settore Tecnologico - indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie -articolazione: Chimica e materiali - c.m. AVTFRU5000.
- della presupposta nota prot. n. 20103 del 12/03/2025 dell'USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante preavviso di revoca della parità scolastica dell'istituto;
- della presupposta relazione ispettiva assunta al prot. n. 19221 del 10/03/2025;
- e, per quanto occorrer possa, del precedente decreto di revoca dello status di scuola paritaria prot. n. 48306 del 9/08/2024, già annullato da Questo Ill.mo TAR Salerno con sentenza n. 1754/2024 del 30/09/2024;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, alla predetta revoca della parità scolastica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 16 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che “ in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4029);
Ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE PO, Presidente
NA AP, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AP | RE PO |
IL SEGRETARIO