Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 245
CCONTI
Sentenza 20 giugno 2023
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Sentenza 9 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 2486 c.c. alle società in house

    La Corte rigetta l'appello principale della Procura, confermando la statuizione di rigetto della domanda concernente la prima posta di danno. La Corte ritiene che il criterio della differenza tra i netti patrimoniali non sia utilmente invocabile nel caso specifico per l'inutilizzabilità del criterio presuntivo, la mancanza di omogeneità dei dati e l'assenza di contraddittorio sul diverso criterio di calcolo basato sull'attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale.

  • Rigettato
    Quantificazione del danno erariale

    La Corte rigetta l'appello principale della Procura, confermando la statuizione di rigetto della domanda concernente la prima posta di danno. La Corte ritiene che il criterio della differenza tra i netti patrimoniali non sia utilmente invocabile nel caso specifico per l'inutilizzabilità del criterio presuntivo, la mancanza di omogeneità dei dati e l'assenza di contraddittorio sul diverso criterio di calcolo basato sull'attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale.

  • Accolto
    Indebita erogazione di premi aziendali

    La Corte accoglie parzialmente l'appello incidentale di TO IA, disponendo la condanna della stessa, a titolo di dolo e in solido con gli altri corresponsabili, per l'importo di € 37.438,00, relativo ai premi netti erogati tra luglio e agosto 2014. La Corte ritiene che la condotta degli amministratori, del direttore generale e del direttore amministrativo abbia concorso a causare il danno per l'immotivato pagamento dei premi, configurandosi il dolo. La responsabilità di TO IA è limitata al periodo in cui ha ricoperto la carica.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito del controllo analogo

    La Corte rigetta i motivi di gravame tendenti a contestare la statuizione di appartenenza alla giurisdizione della Corte dei conti del proposto giudizio di responsabilità amministrativa. La Corte afferma che la SO.A.KRO. era una società in house, caratterizzata dal controllo analogo da parte degli enti soci, e che la giurisdizione della Corte dei conti è quindi sussistente.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Insussistenza del doloso occultamento

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Mancanza di compiti inerenti alla predisposizione del bilancio

    La Corte ritiene che la responsabilità del Direttore generale LL sia configurabile in base all'art. 2396 c.c. e alle competenze attribuitegli dallo statuto e dal Manuale dell'organizzazione, nonché per il suo coinvolgimento nell'attuazione e beneficiario dei premi del 'Progetto Efficienza'.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Accolto
    Assunzione dell'incarico dopo i fatti causativi del danno

    La Corte accoglie parzialmente l'appello incidentale di TO IA. La sua responsabilità è limitata ai premi relativi al 2014, erogati quando ricopriva la carica. La sua condotta è ascrivibile a titolo di dolo, avendo contribuito a causare e aggravare il dissesto aziendale attraverso pagamenti indebiti.

  • Accolto
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi. La responsabilità di TO IA è limitata ai premi del 2014.

  • Accolto
    Pagamento di premi aziendali

    La Corte accoglie parzialmente l'appello incidentale di TO IA. La sua responsabilità è limitata ai premi relativi al 2014, erogati quando ricopriva la carica. La sua condotta è ascrivibile a titolo di dolo, avendo contribuito a causare e aggravare il dissesto aziendale attraverso pagamenti indebiti.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Insussistenza del doloso occultamento

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Autorizzazione dei premi da parte di un consulente

    La Corte ritiene che la responsabilità sia configurabile in capo ai componenti del Consiglio di gestione per l'omesso esercizio delle prerogative tipiche della funzione gestoria, avendo sostenuto il riconoscimento di misure premiali anomale per compiti ordinari, contribuendo così a degradare la situazione patrimoniale della società.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Insussistenza del doloso occultamento

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Autorizzazione dei premi da parte di un consulente

    La Corte ritiene che la responsabilità sia configurabile in capo ai componenti del Consiglio di gestione per l'omesso esercizio delle prerogative tipiche della funzione gestoria, avendo sostenuto il riconoscimento di misure premiali anomale per compiti ordinari, contribuendo così a degradare la situazione patrimoniale della società.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Contabilizzazione delle poste contestate

    La Corte ritiene che la responsabilità del Direttore amministrativo RI sia configurabile in base all'art. 2396 c.c. (per rinvio) e alle competenze attribuitegli dallo statuto e dal Manuale dell'organizzazione, nonché per il suo coinvolgimento nell'attuazione e beneficiario dei premi del 'Progetto Efficienza'.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Determinazione del compenso del Presidente

    La Corte ritiene che la responsabilità del Presidente CA sia configurabile in base all'omesso esercizio delle prerogative tipiche della funzione gestoria, avendo sostenuto il riconoscimento di misure premiali anomale per compiti ordinari, contribuendo così a degradare la situazione patrimoniale della società.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Omessa vigilanza e controllo

    La Corte ritiene che la responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza trovi fondamento nell'art. 2409 terdecies, comma 3, c.c., per difetto di controllo di significativa entità su un aspetto della gestione obiettivamente allarmante e di agevole rilevabilità.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Omessa vigilanza e controllo

    La Corte ritiene che la responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza trovi fondamento nell'art. 2409 terdecies, comma 3, c.c., per difetto di controllo di significativa entità su un aspetto della gestione obiettivamente allarmante e di agevole rilevabilità.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Omessa vigilanza e controllo

    La Corte ritiene che la responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza trovi fondamento nell'art. 2409 terdecies, comma 3, c.c., per difetto di controllo di significativa entità su un aspetto della gestione obiettivamente allarmante e di agevole rilevabilità.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Omessa vigilanza e controllo

    La Corte ritiene che la responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza trovi fondamento nell'art. 2409 terdecies, comma 3, c.c., per difetto di controllo di significativa entità su un aspetto della gestione obiettivamente allarmante e di agevole rilevabilità.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

  • Rigettato
    Omessa vigilanza e controllo

    La Corte ritiene che la responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza trovi fondamento nell'art. 2409 terdecies, comma 3, c.c., per difetto di controllo di significativa entità su un aspetto della gestione obiettivamente allarmante e di agevole rilevabilità.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione contabile

    La Corte conferma la decisione del primo giudice, rigettando l'eccezione di prescrizione. La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere solo dal 27 maggio 2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, in quanto solo in quel momento il danno è divenuto obiettivamente conoscibile. Tale decorrenza è valida anche per i premi aziendali.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ritiene che per tutti i soggetti coinvolti sia configurabile il dolo, in quanto hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale e l'indebita erogazione dei premi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 245
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 245
    Data del deposito : 9 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo