Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
TA LORETO Presidente Roberto RIZZI Consigliere relatore Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al n. 61611 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.
112/2023, depositata il 15/6/2023 promossi da:
1) PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale pro-tempore;
[APPELLANTE PRINCIPALE]
2) LL ES NI, nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Ulisse SENT. 245/2025 Corea, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec:
ulissecorea@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;
[APPELLANTE INCIDENTALE]
3) TO IA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Ulisse Corea, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec:
ulissecorea@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;
[APPELLANTE INCIDENTALE]
4) OP TA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], e NC LI, nato a [...]
il 27/9/1972, c.f. [...], entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Iannotta, presso lo studio del quale in Crotone, alla via Venezia, n. 17, sono elettivamente domiciliati, con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo pec:
salvatore.iannotta@avvocaticrotone.legalmail.it;
[APPELLANTI INCIDENTALI]
5) RI IC, nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NC ZZ e Paola Russo, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec:
vincenzomaria.cizza@avvocaticrotone.legalmail.it e paola.russo@avvocaticrotone.legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi in Crotone, alla via Firenze, n. 52;
SENT. 245/2025
[APPELLANTE INCIDENTALE]
6) CA ME, nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NC ZZ e Paola Russo, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec:
vincenzomaria.cizza@avvocaticrotone.legalmail.it e paola.russo@avvocaticrotone.legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi in Crotone, alla via Firenze, n. 52;
[APPELLANTE INCIDENTALE]
7) E’ NN, nato a [...] il [...], c.f.
[...], LO AE, nato a [...] il 10/2/1974, c.f. [...], AN NI, nato a IR RI il 22/8/1976, c.f. [...],
RA EP, nato a [...] il [...], c.f.
[...], UR AN, nata a [...] il 22/2/1975, c.f. [...], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Liperoti, presso lo studio del quale in Catanzaro, alla via F. Acri, n. 88, sono elettivamente domiciliati, con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo pec:
gaetanoliperoti@legalmail.it;
[APPELLANTI INCIDENTALI]
VISTI gli atti d’appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 18 settembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario Dott. Riccardo EP Carlucci, il relatore, cons. Roberto Rizzi,
SENT. 245/2025 il Pubblico ministero, v.p.g. Emanuela Rotolo, l’Avv. Rosaria Aurelia Giunta, in sostituzione dell’Avv. Prof. Ulisse Corea (difensore di LL ES NI e TO IA), dell’Avv. Salvatore Iannotta (difensore di OP TA e NC LI), nonché degli Avv.ti Paola Russo e NC ZZ (difensori di RI IC e CA ME), e l’Avv. Gaetano Liperoti (difensore di E’ NN, LO AE, AN NI, RA EP e UR AN).
FATTO
Con la sentenza n. 112/2023, depositata il 15/6/2023, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria definiva il giudizio promosso nei confronti di numerosi soggetti che ricoprivano cariche aziendali, nel segmento temporale dal 1/1/2010 al 27/1/2016, nell’ambito della SOCIETÀ ACQUE CROTONESI – in sigla «SO.A.KRO.» s.p.a., a partecipazione interamente pubblica, in fallimento dal 13/1/2016, avente per oggetto la gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque dell’ambito territoriale ottimale
(ATO) Calabria 3 Crotone, all’epoca esistente.
E, segnatamente, nei confronti:
- dei componenti del Consiglio di Gestione (CA ME legale rappresentante e presidente dal 2/8/2010 al 16/5/2015;
NC LI, consigliere dal 2/8/2010 al 7/5/2015; OP TA, consigliere dal 2/8/2010 al 7/5/2015; TO IA, consigliere dal 7/5/2014 al 26/5/2015; NC ES, consigliere dal 7/5/2014 al 7/5/2015);
- dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (CARNÈ NN, SENT. 245/2025 presidente dal 23/12/2005; LO AE, consigliere dal 14/1/2011 al 22/5/2015; AN NI, consigliere dal 14/1/2011 al 22/5/2015, RA EP, consigliere dal 14/1/2011 al 22/5/2015; UR AN, consigliere dal 14/1/2011 al 22/5/2015);
- del Direttore generale (LL ES NI dal 6/07/2011);
- del Direttore amministrativo e commerciale (RI IC).
L’azione era stata proposta, sull’assunto che la società fosse qualificabile come in house, ipotizzando la sussistenza di un danno di € 27.925.277,09, quantificato attraverso il ricorso al criterio presuntivo di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., importo espressivo della differenza negativa del valore del patrimonio netto registrato nel bilancio al 31/12/2009, ultima rendicontazione approvata, antecedente alle asserite false appostazioni contabili e precedente al verificarsi della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, rispetto al medesimo valore determinato alla data del 27/1/2016, per come rappresentata nell’informativa resa dalla Guardia di Finanza e nelle relazioni a firma del Curatore Fallimentare.
Le condotte che la Procura agente riteneva concorressero a generare tale ingente danno erano suddivise in due insiemi.
Un primo insieme era quello del «protrarsi dell’esercizio di impresa pur in presenza di uno stato di decozione occultato».
In particolare, detto Organo riteneva che
- il Consiglio di gestione, coadiuvato dal direttore generale LL e dal direttore amministrativo e commerciale Liguori, avesse:
SENT. 245/2025 i) esposto in contabilità e in bilancio crediti inesistenti per €
8.203.103;
ii) arbitrariamente ridotto in contabilità e in bilancio la consistenza dei debiti sulla base di “note di accredito da ricevere da parte di RI”, in realtà mai ricevute (anno 2010: € 909.090,91, appostati tra i “crediti verso clienti”; anno 2011: € 2.841.896,78 e anno 2012: € 1.280.262,10, appostati, nei due esercizi, in diminuzione dei debiti verso fornitori);
iii) proseguito l’attività nonostante lo stato di grave crisi aziendale e la circostanza che – al netto delle note di credito da ricevere e delle fatture da emettere - i debiti sociali, nel periodo dal 2010 al 27.01.2016, fossero aumentati di € 50.759.963,55, comportando una perdita che aveva eroso il capitale sociale;
- il Consiglio di Sorveglianza avesse:
i) approvato i bilanci 2010, 2011 e 2012, pur nella consapevolezza delle criticità;
i) omesso di esercitare i compiti di vigilanza e controllo di pertinenza, senza dar corso alle iniziative che le circostanze imponevano: denunzia al Tribunale, ex artt. 2409 e 2409 terdecies, lett. e), c.c., esercizio dell’azione sociale di responsabilità, ex artt. 2409 decies e 2409 terdecies, lett. d),
c.c.; riferire per iscritto all’assemblea sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, ai sensi dell’art. 2409 terdecies, lett. f),
c.c.; segnalazione del verificarsi della causa di scioglimento, ex art. 2485, comma 2, c.c. (disposizione applicabile in forza SENT. 245/2025 del rinvio, da parte dell’art. 2409 terdecies, lett. c), c.c.).
Un secondo insieme del danno era dalla Procura agente individuato nel pagamento di premi aziendali nel 2013 e 2014.
A fronte dell’erogazione, nei due esercizi, di premi di consistenza netta (cioè decurtati dei contributi e ritenute fiscali), pari a complessivi € 71.194,90, l’azione era però promossa per il minore importo di € 58.957,97.
Ciò in quanto venivano considerati solo i premi erogati al CA (€
12.700,80 nel 2013 + € 21.376,00 nel 2014 = € 34.076,80) al LL ( €
6.538,32 nel 2013 + € 10.360,00 nel 2014 = 16.898,32) e al RI (€
2.280,85 nel 2013 + € 5.702,00 nel 2014 = 7.982,85), ma non anche i premi erogati ad altri due soggetti (€ 7.587,26 al primo ed € 4.651,67 al secondo) nei confronti dei quali, siccome non attinti anche dalle contestazioni per la prima posta di danno, veniva fatta riserva di agire separatamente.
Alla qualificazione di tali esborsi come indebiti, secondo la Procura, concorrevano varie circostanze:
- i premi erano stati erogati senza la preventiva autorizzazione del CdG e “deliberati” da un mero consulente della società, sprovvisto di pertinente investitura (statutaria o contrattuale);
- il riconoscimento dei premi era sostanzialmente privo di giustificazione: infatti, pur se attribuiti evocando il raggiungimento di obiettivi assegnati in relazione alla “lotta all’abusivismo sulle reti ed alla morosità”, le evidenze istruttorie avevano evidenziato che tali traguardi, oltre a non esser stati realmente conseguiti, rientravano tra le ordinarie incombenze istituzionali e, perciò, non erano valorizzabili con strumenti di incentivazione.
SENT. 245/2025 La Sezione territoriale, prioritariamente, rigettava l’eccezione di giurisdizione sollevata da tutti i resistenti, a eccezione di NC LI e OP.
Le doglianze erano focalizzate su due profili.
In primo luogo, era stata contestata la qualificabilità della SO.A.KRO. come società in house, per mancanza dell’indispensabile requisito del “controllo analogo”. E ciò sia per ragioni formali (connesse alla circostanza che l’art. 47 della l.r. 34/2010, nel trasferire dal 1/7/2011 le funzioni di autorità d’ambito, intestate alle ATO, alla Regione, aveva fatto venir meno il controllo sul Consiglio di Gestione da parte dell’ATO Calabria 3 – Crotone, ossia della struttura di cui erano parte gli enti locali soci e a cui l’art. 5-bis dello Statuto attribuiva quel potere), sia per ragioni sostanziali (mancanza, alla luce delle disposizioni statutarie, di poteri tali da determinare un “effettivo controllo”
sulla società partecipata, da parte degli enti locali partecipanti, per il periodo ante 2011: a corroborare tale convincimento veniva anche evocata la deliberazione della locale Sezione di controllo n. 657 del 5/12/2011).
In secondo luogo, era stato affermato che il “danno” lamentato dall’attore pubblico non era predicabile come “erariale”, bensì come “civile”, in quanto l’ipotizzato pregiudizio non attingeva il patrimonio dei soci pubblici, situazione alla cui ricorrenza, ritenevano i resistenti, l’art. 12 del d.lgs.
175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
condizionava l’attivazione della giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte, all’esito di una articolata ricostruzione del contestato connotato del
“controllo analogo”, caratterizzante, unitamente agli altri (natura esclusivamente pubblica dei soci ed esercizio prevalente dell’attività a favore dei soci stessi), la figura degli enti in house, anche analizzando la disciplina SENT. 245/2025 del servizio idrico a livello regionale, giungeva all’affermazione che detto requisito ricorresse ininterrottamente nel periodo considerato.
E a tanto perveniva dopo aver analizzato la funzionalizzazione delle norme statutarie all’attuazione dell’assetto delineato dalla normativa di settore di livello nazionale e regionale (pagg. 50-58 della sentenza), negando rilievo autonomo in quanto ritenuto fuorviante, per un verso, all’inciso, tanto valorizzato dalle difese dei convenuti, contenuto nella deliberazione della Sezione del controllo 657/2011 (inciso secondo cui “…l’affidamento ad una società mista, come è la SO.A.KRO. s.p.a., non può mai essere equivalente ad una gestione in house e quindi non può essere svolta senza gara, come invece, è accaduto nel caso di specie”: pagg. 58-62) e, per altro verso, chiarendo le ragioni della mancata neutralizzazione del penetrante controllo pubblico sulla società da parte del sopravvenuto art. 47 della l.r. 34/2010 (pagg. 62-66).
Infine, la Corte argomentava l’infondatezza della ricostruzione, offerta dalle difese di taluni dei resistenti, circa la connotazione “civile” del danno, conseguenza dell’assunto secondo cui l’eventuale risarcimento che l’azione di responsabilità avrebbe potuto assicurare sarebbe andato a vantaggio della curatela fallimentare e dei creditori e non dell’erario.
Al riguardo, esponeva le ragioni che rendevano non pertinente la pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione, ord. 10019/2019 (pagg. 66-70).
Sempre in via preliminare, poi, dichiarava la contumacia di NC ES e rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti.
Con riguardo a quest’ultima questione, taluni avevano sostenuto che il termine quinquennale era iniziato a decorrere dal 2015, quando era stato avviato il procedimento penale per i medesimi fatti; altri, sempre nel 2015 (20/7/2015)
SENT. 245/2025 quando il Presidente del Consiglio di gestione aveva presentato istanza di fallimento. I membri del Consiglio di sorveglianza avevano, invece, sostenuto che la prescrizione era iniziata a decorrere, nei loro confronti, dalla data di approvazione del bilancio 2012 (28/6/2013).
Rispetto a tali soglie temporali, quindi, secondo i resistenti, la costituzione in mora del 12/1/2021 sarebbe stata intempestiva.
Il primo giudice, invece, in aderenza alla prospettazione della Procura regionale, riteneva che il termine di prescrizione fosse iniziato a decorrere in data 27/5/2016, data di deposito della relazione della curatela fallimentare, che aveva disvelato la realtà contabile della SO.A.KRO.
Sicché l’atto interruttivo del gennaio 2021 era da ritenere tempestivo.
Nel merito, il primo giudice riconosceva la sussistenza di condotte antigiuridiche in capo ai membri del Consiglio di gestione, in quanto avevano:
i) concorso ad appostare, nei bilanci relativi agli esercizi dal 2010 al 2013 ingenti crediti inesistenti (per € 8.203.103,20: €
5.031.249,79 per gli anni 2010-2012 ed € 3.173.909,10 per l’anno 2013), riportando “crediti per fatture da emettere” in palese violazione dei principi di verità, correttezza e prudenza che governano la redazione dei bilanci societari (a eccezione della convenuta TO, in quanto in carica solo dal 7 maggio 2014);
ii) rettificato arbitrariamente i debiti verso fornitori, riducendone significativamente la consistenza (€ 5.036.068,86) sulla base di future e, perciò, inesistenti note di credito riferite a storni da effettuarsi su fatture già emesse e mai contestate;
SENT. 245/2025 iii) omesso, in ragione delle passività esistenti che avevano eroso il capitale, di porre in liquidazione la società o intraprendere altre iniziative di reazione alla grave situazione ex art. 2446 c.c.
(condotta espressamente riferita anche alla convenuta TO che, nonostante il breve periodo di carica, dal 7 maggio 2014 al 26/5/2015, nella piena consapevolezza della situazione, non aveva manifestato alcun dissenso).
Tali condotte erano anche imputate al direttore amministrativo RI (che aveva, nel periodo di riferimento, materialmente predisposto i bilanci e compiuto valutazioni e stime preliminari) ed al direttore generale LL
(valorizzando per quest’ultimo le competenze intestategli dall’art. 38 dello Statuto, secondo cui il direttore generale “sottopone al Consiglio di gestione i bilanci preventivi e consuntivi” e “formula proposte al Consiglio di gestione per l’adozione dei provvedimenti che ad esso competono”).
Quanto ai membri del Consiglio di Sorveglianza, il primo giudice riconosceva, tenuto conto dei compiti che l’art. 33 dello Statuto riservava all’organo, l’omissione di doverose condotte rilevanti ed eziologicamente connesse col successivo fallimento (approvazione dei bilanci, esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Gestione, denuncia al Tribunale ex art. 2049 c.c., controllo gestionale e finanziario al fine di consentire agli Enti soci un controllo analogo).
Tutte le condotte erano ritenute ascrivibili a titolo di dolo.
Rispetto a tali condotte, però, solo la seconda componente del danno era ritenuta provata (l’illegittimo pagamento dei premi di produttività negli anni 2013 e 2014 a favore di Capozza, LL e Liguori, per € 50.983,10 – sebbene SENT. 245/2025 la consistenza ipotizzata dalla Procura risultasse maggiore - € 58.957,97 - non riducibile con il potere riduttivo, per via della natura dolosa delle condotte) e imputata solidalmente ai condannati, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento della SO.A.KRO. S.p.a. sino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali, il tutto in favore della fallita SO.A.KRO. S.p.a.
La prima, più consistente, posta di danno, invece, veniva reputata sprovvista di adeguata prova.
In particolare, il primo giudice rilevava che il criterio dei patrimoni netti rettificati non poteva trovare applicazione per due ordini di ragioni.
Per un verso, veniva rilevato che il ricorso al criterio presuntivo era residuale e, perciò, possibile solo quando risultava difficoltoso isolare le singole condotte e quantificare i danni conseguenti. Il Pubblico ministero, però, aveva compiuto tali analitiche valutazioni ma non ne aveva fatto, poi, discendere congruenti conclusioni.
Per altro verso, riteneva il criterio inapplicabile per ragioni sistemiche: la rilevazione contabile di una diminuzione patrimoniale, bastevole, in una prospettiva civilistica, a fondare l’esistenza di un danno civile, non era sufficiente a esprimere la dimensione del danno erariale, non considerando «la natura pubblica della società e del servizio reso e gli eventuali vantaggi conseguiti». Il danno erariale, cioè, lungi dall’identificarsi con le “mere alterazioni contabili”, avrebbe dovuto essere commisurato alle «mancate entrate o (al)le spese inutili (non giustificabili) e che vanno allegate e provate in concreto» e di esso l’attore pubblico avrebbe dovuto effettuare una precisa allegazione, prova e quantificazione.
Infine, i condannati erano chiamati a rispondere delle spese del giudizio, in SENT. 245/2025 solido tra loro.
La sentenza era impugnata dalla Procura regionale limitatamente alla parte in cui era stato ritenuto non provato il danno erariale e non applicabile il principio di cui all’art. 2486 c.c.
In particolare, con il primo motivo di gravame («Erroneità ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge con riferimento alle norme di cui agli articoli 1, co. 3, 12 e 14 d.lgs. 175/2016 nonché all’art. 2484 e 2486 c.c., avuto particolare riguardo alla possibilità di applicare l’art. 2486 c.c. al caso in esame»), il Procuratore sosteneva l’insussistenza di ragioni a sostegno della rilevata differenziazione di regime per la società in house che gestisce un servizio pubblico (nella specie idrico integrato): infatti, rilevava che anche il TUSP (art. 1, comma 3; art. 14) dichiarava applicabile alle società a partecipazione pubblica la disciplina non derogata di diritto comune, fra cui anche l’art. 2486 c.c. in materia di quantificazione del danno in ipotesi di omessa liquidazione della società stessa.
Si doleva, poi («Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui la Sentenza ritiene non provato il danno rispetto alle singole condotte dannose prospettate dalla Procura. Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, co. 3, d.lgs. 175/2016, 14 d.lgs. 175/2016, 2484 comma 1, n. 4 c.c., 2485 comma 1 c.c. e 2486 c.c.»), del fatto che era stato equivocato quanto prospettato nell’atto di citazione. Le condotte del mancato censimento della clientela, della mancata fatturazione e della mancata riscossione delle bollette erano state menzionate per descrivere una tendenza costante e continua di mala gestio della società, non certamente per indentificare in quelle condotte la causa petendi dell’atto di citazione.
SENT. 245/2025 Le azioni e le omissioni poste a base della contestazione di responsabilità, infatti erano: i) la “esposizione in contabilità e bilancio di crediti inesistenti per € 8.203.103,00” e dunque la “sopravvalutazione dei crediti esposti in bilancio”, ii) la “arbitraria riduzione in contabilità e bilancio dei debiti sulla base di note di credito da ricevere da parte di RI e soprattutto iii) la
“indebita prosecuzione dell’attività sociale malgrado lo stato di grave crisi aziendale e la circostanza che i debiti sociali, nel periodo dal 2010 al 27.01.2016, fossero aumentati di Euro 50.759.963,35, comportando una perdita tale da erodere il capitale sociale”.
Peraltro, rilevava che era stato considerato che la società nelle more aveva continuato a erogare servizi. Infatti, il danno erariale non era stato ritenuto semplicemente pari all’aumento complessivo dell’esposizione debitoria (e cioè a € 50.759.963,55), bensì pari alle sole perdite prodotte dalla società nel corso degli anni dal 2009 al 2016; perdite che evidentemente non sarebbero state prodotte se la Società avesse cessato – per come avrebbe dovuto a norma degli artt. 2446 e 2447 c.c. e dell’art. 2484 c.c. – la propria attività.
Evidenziava, ancora, l’appellante che il ricorso al criterio della differenza tra i patrimoni netti era stato imposto dalla circostanza che mancavano i bilanci a decorrere dall’anno 2012 e la situazione contabile della società era incompleta e nel complesso inattendibile (a titolo di esempio, rilevava che non sarebbe stata percorribile l’iniziativa di determinare il danno derivante dal mancato censimento della clientela, proprio perché mai censita, o dalla mancata fatturazione dell’utenza).
Infine, la Procura regionale, con il terzo motivo d’appello («Erroneità ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge con riferimento agli SENT. 245/2025 artt. 94 e 95 d.lgs. 174/2016 e 2697 c.c.»), censurava la sentenza nella parte in cui aveva assunto che la condotta contestata fosse l’indebita prosecuzione dell’attività sociale e non le perdite (€ 27.925.277,09) accumulate negli anni a seguito dell’indebita prosecuzione dell’attività sociale.
Invero, l’annotazione in contabilità delle note di credito da ricevere aveva alterato il risultato di esercizio, consentendo di non rilevare contabilmente perdite della consistenza di seguito indicata (come rilevato dalla Guardia di Finanza nella relazione depositata quale notizia di reato innanzi alla Procura della Repubblica):
1) € 847.145,91 per il 2010;
2) € 2.726.103,78 per il 2011;
3) € 1.083.359,10 per il 2012 per un totale di perdite reali per € 4.656.608,79 nel triennio 2010-2012.
Successivamente, per effetto delle false annotazioni contabili riferite all’esercizio 2013 e pari a € 7.728.935,68, relative a: (i) note di addebito da emettere per € 3.173.909,10 nei confronti di RI, e ii) fatture da emettere per l’importo di € 4.555.026,58), le perdite risultavano pari a € 7.614.251,68 per il 2013 e, dunque, complessivamente pari a € 12.270.860,47 per gli anni dal 2010 al 2013 (€ 4.656.608,79 + € 7.614.251,68). A tali importi era stato poi detratto l’utile di esercizio annotato in bilancio e pari a € 114.684,00.
Le ulteriori perdite degli anni 2014 e 2015, rispettivamente di € 8.834.543,00 ed € 6.819.873,62 accrescevano il risultato negativo di esercizio per il periodo 2010-2015, giungendo così a complessivi € 27.925.277,09.
Dunque, non erano stati addebitati ai convenuti tutti i maggiori costi sostenuti dalla società nel corso degli anni in cui la stessa avrebbe dovuto essere posta SENT. 245/2025 in liquidazione (differenza tra esposizione debitoria complessiva al 27.01.2016 e quella del bilancio 2009, pari complessivamente a €
50.759.963,55), ma il danno era stato circoscritto alla deminutio patrimonii subito dalla società per effetto delle perdite.
Conclusivamente, evidenziato che sarebbe stato onere degli appellati dedurre e dimostrare i vantaggi patrimoniali eventualmente apportati dall’indebita prosecuzione dell’attività aziendale, chiedeva la parziale riforma della sentenza appellata, ritenendo accertato il danno erariale siccome contestato.
In subordine, chiedeva che fosse disposta una consulenza tecnica per l’esatta quantificazione del danno.
Con distinti appelli incidentali dal contenuto totalmente sovrapponibile, a eccezione di alcune porzioni contenenti specificazioni delle argomentazioni difensive adattate alle peculiarità delle cariche rispettivamente ricoperte, il Direttore generale pro tempore LL e l’allora componente del Consiglio di gestione (dal 7/5/2014 al 26/5/2015) TO prioritariamente contestavano il rigetto dell’eccezione di giurisdizione, sostenendo l’insussistenza dell’indispensabile requisito del controllo analogo da parte degli enti soci, sia prima del 1/7/2011 (data di soppressione dell’ATO), sia avuto riguardo al periodo successivo, non avendo gli stessi rilevanti poteri di ingerenza e di condizionamento. Detti poteri, inoltre, risultavano ancor più blandi nel caso dei soci minoritari, a causa del frazionamento degli assetti partecipativi e della mancata previsione statutaria di meccanismi di garanzia di rappresentanza dei soci minoritari all’interno degli organi direttivi della società. Inoltre, rilevavano che il controllo analogo su SO.A.KRO non sussisteva neppure per il tramite dell’ATO Calabria, poiché tale organismo SENT. 245/2025 non sarebbe mai stato attivato. A conforto della tesi propugnata richiamavano, poi, la deliberazione della Sezione del controllo regionale per la Calabria n.
657/2011 riguardante la gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti.
Infine, contestavano la ricostruzione del primo giudice secondo cui nell’art.
12 del TUSP si radicava la giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che non era configurabile l’indispensabile connotazione erariale del danno azionato in quanto, nella specie, l’asserito danno non sarebbe, in base al comma 1 dello stesso art. 12, quello “subito dagli enti partecipanti”, bensì quello subito dalla stessa Società, ormai fallita, con la conseguenza che l’eventuale preteso ristoro non gioverebbe all’erario (agli enti pubblici soci)
ma in via esclusiva ai creditori sociali.
Si dolevano, poi (secondo motivo di gravame), del rigetto dell’eccezione di prescrizione sostenendo, prioritariamente, l’insussistenza di un doloso occultamento del danno, posto che tanto i soci quanto gli altri soggetti istituzionali coinvolti erano a conoscenza, fin dall’inizio del periodo considerato, della grave situazione finanziaria in cui versava la SO.A.KRO.
Peraltro, anche a volerlo considerare occultato, il danno doveva considerarsi inequivocabilmente percepibile e, quindi, tutelabile da parte dei soci, con la presentazione al Tribunale, in data 20/7/2015, del ricorso per autofallimento.
Pertanto, l’azione contabile sarebbe comunque prescritta, tenuto conto che il primo atto di costituzione in mora risale al 21 gennaio 2021 e che l’invito a dedurre risulta notificato il 21 ottobre 2021.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti ritenevano che il danno non fosse loro imputabile: l’allora direttore generale dr. LL si reputava non onerato di compiti inerenti alla predisposizione e approvazione del bilancio SENT. 245/2025
(competendogli solo la redazione di documenti di programmazione privi di rilevanza esterna e con la sola finalità di orientare l’attività gestionale), mentre la componente dell’organo di gestione, dott.ssa MO, evidenziava di aver assunto l’incarico nel maggio 2014, dopo che avevano avuto luogo i fatti causativi del danno contestato.
Sostenevano i due appellanti che ciò si riverberava anche sull’elemento soggettivo, per la configurabilità del quale, peraltro, era stato erroneamente disapplicato l’art. 21 del d.l. 76/2020. Mancherebbe, a detta degli appellanti, la dimostrazione della volontà dell’agente di produrre l’evento dannoso.
In ogni caso, ferma la riconducibilità del danno a problemi strutturali e finanziari congeniti (es.: capitale sociale irrisorio, problemi organizzativi relativi alla gestione del sistema idrico integrato), e anche a prescindere dalla radicale assenza di elementi forniti dalla Procura a comprova del dolo, non era neanche ravvisabile alcuna intollerabile superficialità o trascuratezza nel rispettivo agire.
Svolgevano, inoltre, considerazioni critiche sugli aspetti tecnici delle contabilizzazioni contestate dalla Procura contabile. Secondo gli appellanti le rettifiche apportate in bilancio mediante iscrizione di “note di credito da ricevere da RI spa” derivavano non già da una mera valutazione contabile effettuata dai vertici aziendali, ma dal contenzioso in essere tra RI e SO.A.KRO sia per ciò che attiene alle tariffe applicate da RI in via unilaterale, sia per quanto riguarda il quantitativo di acqua asseritamente fornita, e costituivano scritture rettificative contabili volte a esprimere in bilancio un risultato di esercizio il più possibile veritiero.
Infine, si dolevano della condanna relativa ai premi aziendali, reputando il SENT. 245/2025 relativo danno irrimediabilmente prescritto, non essendo stato contestato alcun doloso occultamento, e comunque, argomentando la debenza dei premi per i propri assistiti (corrisposti a seguito di regolare accordo sottoscritto con l’azienda) in ragione dell’avvenuto svolgimento di attività straordinarie (c.d.
“progetto efficienza”) a contrasto del fenomeno dell’abusivo prelievo dalle reti che aveva anche condotto a presentare una denuncia penale e a ottenere un incremento degli incassi mensili. Nella specie, ad avviso degli appellanti, il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione contabile sarebbe ormai spirato, tenuto conto che i pagamenti sono circoscritti al biennio 2013-2014, mentre l’atto di diffida e messa in mora è stato notificato solo in data 10 gennaio 2021, a più di sei anni di distanza dall’accadimento dei fatti ritenuti produttivi di danno erariale.
Infine, in subordine, riproponevano la richiesta di esercizio del potere riduttivo o di scomputo del contributo causale dato all’evento dagli organi politici e di vertice delle amministrazioni pro tempore degli enti locali soci della SO.A.KRO e delle istituzioni coinvolte nel servizio idrico che, sebbene a conoscenza delle criticità strutturali e di sistema e della situazione di insolvenza della Società, non solo non hanno avviato le azioni previste a tutela dell’integrità delle proprie partecipazioni sociali, ma hanno, altresì, invitato gli amministratori della società a non interrompere il servizio.
Formulavano, pertanto, le seguenti conclusioni: «Voglia l’adita Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello (…):
(i) respingere l’appello della Procura, in quanto inammissibile, irricevibile e comunque infondato;
(ii) accogliere l’appello incidentale e, per l’effetto, annullare la sentenza nella SENT. 245/2025 parte in cui ha accolto la domanda della Procura, nei limiti di euro 50.983,10 per pagamenti ingiustificati quali premi di produttività per gli anni 2013 e 2014 da ripartirsi “a carico di tutti i convenuti che ne hanno deliberato e approvato il pagamento”;
(iii) nella denegata ipotesi in cui si ritenga di dover accogliere l’appello principale della Procura, accogliere il presente appello incidentale e, per l’effetto:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all’azione di responsabilità degli amministratori;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione contabile;
- in via principale, annullare e/o riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “fondata e provata”, sotto diversi profili, “la condotta antigiuridica e dolosa contestata a tutti i convenuti” e, per l’effetto, dichiarare infondata la domanda proposta nei confronti del convenuto Dott. ES NI LL
(nonché della Dott.ssa IA MO) e, quindi, rigettarla integralmente per insussistenza del danno, ovvero per mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto, e comunque per assenza di dolo e colpa grave, con rigetto, quindi, dell’atto di citazione;
- in via ancora subordinata, quantificare il danno in diversa e più ridotta misura, per come ampiamente esposto nei motivi sopra esposti, anche avvalendosi del potere riduttivo».
Avverso la sentenza proponevano congiuntamente appello incidentale OP TA (consigliere di gestione dal 2.08.2010 al 7.05.2014) e SENT. 245/2025 NC LI (consigliere di gestione dal 2.08.2010 al 7.05.2014).
Detti soggetti, dopo avere contestato i passaggi salienti dell’appello principale, riproponevano l’eccezione di prescrizione negando la sussistenza del doloso occultamento; pertanto, nel caso di specie il dies a quo dovrebbe coincidere, al più tardi, con l’anno 2015 in cui vi era stato il ricorso per l’autofallimento e si era aperto il procedimento penale per gli stessi fatti, con la conseguenza della intempestività dell’azione proposta più di sei anni dopo.
Contestavano, poi, la statuizione di condanna riguardante il pagamento dei premi, sostenendo che non erano stati autorizzati dall’organo di gestione, ma da un consulente aziendale, privo di poteri. Di conseguenza, sostenevano che nessuna responsabilità poteva essere loro addotta per i premi approvati dal consulente. I premi dovevano considerarsi inoltre prescritti e, in ogni caso, era giustificata la loro percezione, trattandosi di somme corrisposte a fronte di attività non ordinarie.
Svolgevano, ancora, considerazioni critiche in ordine alla condotta antigiuridica riguardante le contabilizzazioni contestate, con argomentazioni in gran parte analoghe a quelle già esposte dagli appellanti LL e MO, nonché sulla configurabilità del dolo o della colpa grave.
Si dolevano, infine, del mancato esercizio del potere riduttivo.
Concludevano chiedendo: «1. Rigettare l’appello proposto dalla Procura, in quanto infondato in fatto e diritto;
2. Accogliere l’appello incidentale e per l’effetto annullare la sentenza nella parte in cui ritiene provata e quantificata la separata voce di danno riferita al pagamento dei premi di produttività relativi agli anni 2013 e 2014, per un totale di euro 50.983,10, da ripartirsi a carico dei convenuti che hanno SENT. 245/2025 deliberato e approvato il pagamento, e non in solido;
Nell’inverosimile ipotesi in cui si ritenga di accogliere l’appello della Procura, in via subordinata:
3. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.
4. Nel merito, accertare e dichiarare l’insussistenza di una condotta antigiuridica e dolosa.
5. Accertare e dichiarare che la condotta non assume rilevanza amministrativa-contabile.
6. In via ancor più subordinata, ridurre la sanzione ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
La sentenza era impugnata in via incidentale anche, con separati appelli, ma dal contenuto sovrapponibile, da CA ME, legale rappresentante e presidente del Consiglio di gestione dal 2.08.2010 al 15.05.2015, e da RI IC, direttore amministrativo e commerciale, i quali, prioritariamente, dopo avere controdedotto avverso i motivi dell’appello principale, contestavano il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, riproponendo le argomentazioni circa l’insussistenza di un danno predicabile come “erariale” e la mancanza dell’indispensabile requisito del controllo analogo da parte degli enti soci.
Si dolevano, poi, del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in quanto non ravvisavano nella fattispecie alcun contegno di occultamento doloso e, pertanto, secondo il criterio della conoscibilità oggettiva, il dies a quo della prescrizione andava fatto coincidere con la data di esteriorizzazione SENT. 245/2025 della crisi economico-finanziaria e della conseguente insufficienza del patrimonio della SO.A.KRO, risalente al 2015, anno dell’istanza di fallimento.
Infine, svolgevano considerazioni tecniche sulle ragioni per le quali era stata operata la contabilizzazione delle poste contestate nei termini ritenuti non corretti, reputando conseguentemente erronea la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provate le condotte dannose e il dolo.
Inoltre, censuravano l’erroneità della sentenza per avere condannato alla restituzione dei premi aziendali, sia perché la relativa azione era da considerarsi prescritta in assenza di contestazione di occultamento doloso, sia perché le relative somme erano state corrisposte sulla base di progetti approvati e autorizzati che avrebbero permesso alla società di incrementare gli utili.
In ordine alla quantificazione del danno, chiedevano di ripartire il pregiudizio erariale secondo l’effettivo contributo causale delle singole condotte puntualmente contestate.
Articolavano, quindi le seguenti conclusioni: «respingere l’appello della Procura, in quanto inammissibile, irricevibile e comunque infondato;
- accogliere l’appello incidentale e, per l’effetto, annullare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda della Procura, nei limiti di euro 50.983,10 per pagamenti ingiustificati quali premi di produttività per gli anni 2013 e 2014 da ripartirsi “a carico di tutti i convenuti che ne hanno deliberato e approvato il pagamento”;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga di dover accogliere l’appello principale della Procura, accogliere il presente appello incidentale e, per l’effetto:
SENT. 245/2025
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all’azione di responsabilità degli amministratori;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione contabile;
- in via principale, annullare e/o riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “fondata e provata”, sotto diversi profili, “la condotta antigiuridica e dolosa contestata a tutti i convenuti” e, per l’effetto, dichiarare infondata la domanda proposta nei confronti del Dott. ME Capozza (nonché del Dott. Liguori IC) e, quindi, rigettarla integralmente per insussistenza del danno, ovvero per mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto, e comunque per assenza dell’elemento oggettivo e soggettivo;
- in via ancora subordinata, quantificare il danno in diversa e più ridotta misura anche avvalendosi del potere riduttivo».
Con appello incidentale E’ NN, LO AE, AN NI, RA EP e UR AN, tutti ex componenti del consiglio di sorveglianza della SO.A.KRO.,
cumulativamente, contestavano il rigetto dell’eccezione di giurisdizione sostenendo l’assenza del requisito del controllo analogo, ribadendo le argomentazioni già illustrate in precedenza.
Contestavano, inoltre, la statuizione con la quale era stata rigettata l’eccezione di prescrizione sull’assunto che, quantomeno per le condotte imputate ai membri del consiglio di sorveglianza, il termine quinquennale era iniziato a decorrere dal 28/6/2013, ossia dalla data di approvazione dell’ultimo dei bilanci (2012) che si assumeva contenesse gravi irregolarità che avrebbero SENT. 245/2025 dovuto indurre a segnalare i fatti al Tribunale, o, al più tardi, dal 2015, quando sussistevano elementi di conoscenza sufficienti per consentire iniziative di tutela. Rispetto a tali date, l’atto di costituzione in mora del gennaio 2021 era dunque tardivo.
Nel merito, sostenevano l’insussistenza della condotta antigiuridica e dell’elemento soggettivo tipico della responsabilità amministrativa. Al riguardo evidenziavano che, nella prospettiva della qualificabilità come società in house della SO.A.KRO., era dubbio l’assoggettamento al fallimento, che quindi non poteva essere previsto dai membri del consiglio di sorveglianza all’atto di approvare i bilanci e di esercitare i loro poteri di vigilanza.
In ogni caso, la contestata modalità di contabilizzazione a mezzo di “note di credito” era coerente con l’esigenza di fornire una rappresentazione corretta e veridica della realtà.
Infine, sostenevano la carenza di responsabilità del Collegio di sorveglianza sulla questione dei premi aziendali, in relazione alla quale, peraltro, reputavano maturata la prescrizione e, comunque, non debitamente considerati né il modo in cui erano stati attribuiti i premi (modalità che non evidenziava coinvolgimenti del Consiglio di sorveglianza) né la distribuzione della responsabilità dell’erogazione.
Auspicavano, pertanto, la riforma della sentenza «e, per l’effetto:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all’azione di responsabilità di cui al presente giudizio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione SENT. 245/2025 dell’azione contabile;
- in via principale, annullare e/o riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “fondata e provata”, sotto diversi profili, “la condotta antigiuridica e dolosa contestata a tutti i convenuti” e, per l’effetto, dichiarare infondata la domanda proposta nei confronti dei dott. NN AR, AE IL, NI RA, EP RR e AN RI e, quindi, rigettarla integralmente per insussistenza del danno, ovvero per mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto, e comunque per assenza di dolo e colpa grave, con rigetto della domanda formulata dalla Procura erariale».
Con conclusioni rassegnate in data 16/5/2025, la Procura generale, dopo aver optato per una linea argomentativa improntata alla valutazione trasversale delle doglianze, tenuto conto della unitarietà delle problematiche sollevate, con ampie argomentazioni reputava infondati i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.
Gli appellanti incidentali, fatta eccezione per OP e IC LI nonché di E’, LO, AN, RA e UR, infine, depositavano memorie e ulteriore documentazione a sostegno delle impugnazioni proposte.
All’esito dell’udienza del 5/6/2025, questa Sezione, con ordinanza 8/2025 del 18/6/2025, disponeva che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, subentrata, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ente che aveva svolto un’approfondita istruttoria sull’affidamento alla SO.A.KRO. s.p.a. della gestione del S.I.I.
SENT. 245/2025 nella ATO 3, trasmettesse copia di talune deliberazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (n. 24/2009, n.
16/2010, n. 29/2010) unitamente alla relativa pertinente documentazione istruttoria., rilevanti in ordine al profilo della giurisdizione, ancora controverso (per quasi tutti gli appellanti incidentali).
L’ANAC ottemperava in data 28 luglio 2025.
Con memoria depositata in data 4/9/2025 la Procura generale svolgeva considerazioni in merito alla documentazione depositata da ANAC, ritenendo che la stessa confermasse la natura in house della SO.A.KRO. e, dunque, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nell’azione per cui v’è causa.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento dell’appello principale.
All’udienza del 18/9/2025, il rappresentante della Procura generale, appellante principale, i difensori degli appellanti incidentali (l’Avv. Rosaria Aurelia Giunta, in sostituzione dell’Avv. Prof. Ulisse Corea, dell’Avv. Salvatore Iannotta, nonché degli Avv.ti Paola Russo e NC ZZ, e l’Avv. Gaetano Liperoti) enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1) Riunione In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.
2) Dichiarazione di contumacia SENT. 245/2025 Va rilevato che, anche nel giudizio di appello, NC ES, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Risulta, infatti, che l’impugnazione è stata notificata, a mezzo Unep, in data 31/5/2024, a mani del coniuge convivente.
Con le medesime modalità, poi, in data 24/2/2025, è stato notificato il decreto di fissazione della prima udienza di trattazione del giudizio.
Pertanto, va dichiarata la sua contumacia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c.
3) Difetto di giurisdizione Tutti gli appellanti incidentali, tranne OP TA e NC LI
(per i quali, quindi, la pertinente statuizione del primo giudice è passata in giudicato) hanno riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Sebbene debba constatarsi, in esito alla evidenziazione operata dalla Procura generale sia in sede di conclusioni (cfr. pag. 7) sia nel corso della trattazione orale, che i motivi di gravame articolati sulla questione di giurisdizione non sono modulati in funzione avversativa delle soluzioni interpretative fatte proprie dalla Corte territoriale, ma si risolvono in prospettazioni semplicemente alternative a quella che avrebbe dovuto costituire il bersaglio dell’impugnazione, è da escludere che la mancanza di impianti dialettici specificamente mirati alla sistematica contestazione dei passaggi argomentativi non condivisi della sentenza possa avere qualche rilevanza pregiudicante sull’esame delle doglianze.
E ciò in ragione del fatto che è comunque ben percepibile l’individuazione delle questioni e dei punti criticati della sentenza impugnata, atteso che i motivi di impugnazione veicolano, accanto alla componente volitiva, ossia quella manifestante l’intenzione di reagire a statuizioni non condivise, una SENT. 245/2025 parte argomentativa che, nella sostanza, confuta e contrasta le varie ragioni addotte dal primo giudice a giustificazione della statuizione di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella vicenda in esame.
La verifica della assoggettabilità alla cognizione del giudice contabile della prospettata responsabilità amministrativa degli esponenti aziendali della SO.A.KRO. deve essere compiuta avendo riguardo all’estrema peculiarità del contesto di riferimento che, quindi, necessita di essere sinteticamente delineato.
La Regione Calabria, con l.r. 3 ottobre 1997, n. 10, a tanto sollecitata dalla legge nazionale di settore n. 36/1994 (c.d. "Legge Galli”), aveva disciplinato l’assetto organizzativo, a livello regionale, del Sistema Idrico Integrato
(«SII»).
Tale legge regionale, fra l’altro, aveva previsto di individuare nelle cinque province calabresi gli ambiti territoriali ottimali e di consentire nella forma della "Convenzione" o del "Consorzio" la cooperazione tra gli enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).
Per quanto di rilievo in questa sede, detta legge aveva incluso nell’ATO 3 (all.
4-C) i 27 comuni della provincia di Crotone.
L’Autorità d’Ambito, nella Conferenza dei Sindaci del 7/12/2005, aveva optato per la gestione del servizio idrico integrato la forma dell’affidamento
“in house”.
In tale prospettiva, in data 23/12/2005, la Provincia di Crotone, solitariamente, aveva costituito, con l’esiguo capitale di € 178.000,00, la SO.A.KRO. spa quale strumento per la «gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, per la tutela e razionale utilizzazione delle risorse idriche sia SENT. 245/2025 superficiali che di falda e per la grande distribuzione delle medesime sia per scopi potabili che agricoli, industriali, artigianali, per l'espletamento di ogni altra attività ad essi connessa o collegata dell’ambito territoriale ottimale
(ATO) Calabria 3 - Crotone, individuato territorialmente nei comuni facenti parte della provincia di Crotone».
Nel gennaio 2007 (24/1/2007) erano entrati nel capitale sociale di detta società gran parte (23 dei 27) comuni componenti dell’ATO3, con quote di capitale disomogenee (39,89% Provincia di Crotone; 22,4% Comune di Crotone;
11,24% Comune di NG; 2,81% Comune di Isola Capo Rizzuto; 1,12% i rimanenti 21 Comuni).
Con tale conformazione, la società, nel marzo del medesimo anno, aveva iniziato l’attività, sulla base di una convenzione con l’Autorità d’Ambito.
In tale scenario, la verifica della sussistenza della giurisdizione di questa Corte deve essere compiuta indagando la sussumibilità della società nel modello dell’in house providing, condizione che innesca la cognizione dei giudici contabili sulle società di diritto comune.
In particolare, posto che nessuna perplessità è stata manifestata sulla sussistenza del requisito dello svolgimento della prevalente attività a beneficio degli enti partecipanti (art. 4 dello Statuto: «La Società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, per la tutela e razionale utilizzazione delle risorse idriche sia superficiali che di falda e per la grande distribuzione delle medesime sia per scopi potabili che agricoli, industriali, artigianali, per l'espletamento di ogni altra attività ad essi connessa o collegate dell'ambito territoriale ottimale (ATO) Calabria 3 Crotone individuato territorialmente nei Comuni facenti parte della Provincia SENT. 245/2025 di Crotone»), i requisiti controversi, condizionanti la qualificabilità della SO.A.KRO. come società in house, sono, per un verso, quello della concentrazione della totalità del capitale sociale in mano pubblica e del correlativo divieto di cessione delle partecipazioni a soci privati, e, per altro verso, quello del controllo analogo.
Quanto al primo aspetto, il tessuto regolamentare emergente dallo Statuto rende evidente che vi fosse, nella fase genetica, una partecipazione al capitale solo di enti pubblici e, nella fase di operatività della società, una preclusione assoluta all’ingresso di soci privati.
Tanto emerge:
- dall’art. 16: «Socio fondatore è la Provincia di Crotone. Dopo la costituzione, sarà definit(a), la misura di capitale sociale da riservare ai Comuni»;
- dall’art. 7: «Il capitale sociale viene determinato in Euro 178.000,00
(centosettantotto/00) suddiviso complessivamente in n. 178
(centosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00
(mille/00) ciascuna (…). Le nuove azioni saranno offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. (…) Entro un quinquennio dalla trascrizione della società nel Registro delle Imprese il Consiglio di Gestione potrà aumentare il capitale sociale, per l'ingresso di nuovi soci del settore pubblico o per maggiore partecipazione dei soci fondatori»;
- art. 13, comma 2: “Le azioni sociali non sono trasferibili a terzi”;
- art. 17: «L'ingresso dei nuovi soci potrà avvenire mediante un corrispondente aumento di capitale sociale ovvero a seguito di SENT. 245/2025 cessione di azioni da parte dei soci già iscritti nel libro dei soci. Gli enti aspiranti a socio dovranno inoltrare richiesta con allegata delibera del competente organo (…)».
Quanto al secondo aspetto, la ricorrenza di tale modalità di influenza pubblica sulla società deve essere appurata in una prospettiva diacronica, tenuto conto che il prospettato danno è riferibile a un arco temporale ampio (dal 1/1/2010 al 27/1/2016), nel corso del quale vi è stato un intervento normativo (art. 47 della l.r. Calabria 29/12/2010, n. 34) che, a opinione di taluni appellanti incidentali, avrebbe inciso sugli assetti gestori del SII, neutralizzando il controllo analogo pubblico sulla SO.A.KRO.
Una tipologia di approfondimento di tal genere si impone ove si consideri che
«La verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società "in house", i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito» (così Cass. SS.UU. sent. n. 17188 del 28/6/2018).
In definitiva, la verifica deve essere compiuta scomponendo il periodo di riferimento in due segmenti: il primo, dal 1/1/2010 al 30/6/2011 (periodo precedente le modifiche introdotte dal citato art. 47 della l.r. 34/2010) e il secondo dal 1/7/2011 in avanti (periodo successivo all’indicata modifica normativa, e fino al 27/1/2016).
Con riferimento al primo segmento temporale, significative sono le determinazioni conclusive assunte dall’allora “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, a seguito di un'indagine SENT. 245/2025 conoscitiva sul settore delle risorse idriche avviata nel 2007. Detta Autorità, infatti, con deliberazione n. 16 del 7/5/2008, aveva disposto l'avvio di un procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del SII in favore di società completamente pubbliche.
Con deliberazione del 26/11/2008, n. 52, l’Autorità comunicava ai soggetti interessati le prime risultanze istruttorie, consolidate, successivamente, a seguito di chiarimenti e impegni identificati e assunti dai soggetti interessati, con la deliberazione n. 24 del 1/4/2009.
Con la deliberazione n. 16 del 24/3/2010, l’Autorità, per quanto di rilievo in questa sede, reputava non conforme alla disciplina dell’in house l’affidamento alla SO.A.KRO. in quanto, alla data del 30/9/2009, non erano stati realizzati gli impegni assunti.
A seguito di specifica istanza di riesame, l’Autorità, con deliberazione n. 29 del 9/6/2010, tenuto conto delle intervenute modifiche statutarie riguardanti la preventiva autorizzazione dell'ATO per l'esecuzione dei programmi annuali e triennali nonché per l'esecuzione degli appalti, riteneva la società sussumibile nello schema dell’in house.
Appare, quindi, indubitabile che la stessa SO.A.KRO. si sia pervicacemente adoperata per omologarsi a detto modello.
Il buon esito di tali iniziative è stato, poi, asseverato da parte dell’Autorità che, per vocazione istituzionale, era all’epoca deputata a valutare la rispondenza o meno degli assetti statutari a quel modello.
Sebbene un simile riconoscimento non generi effetti condizionanti le valutazioni rimesse a questa Corte, lo stesso rappresenta, comunque, un rilevante elemento di conferma di quanto emerge dalle disposizioni statutarie SENT. 245/2025 circa il penetrante controllo pubblico cui la società era assoggettata:
- «La società provvederà a richiedere l’autorizzazione preventiva dell’Autorità d’Ambito per l’esecuzione dei programmi annuali e dei programmi triennali nonché l’autorizzazione all’esecuzione degli appalti.
Il Consiglio di gestione, nell’esercizio dei propri poteri e facoltà, dovrà tempestivamente informare l’Autorità d’Ambito in occasione del compimento di fatti e atti di particolare rilevanza. In tali occasioni l’Autorità d’Ambito potrà formulare rilievi e segnalazioni vincolanti per la società» (art. 5 bis);
- il Consiglio di sorveglianza «effettua il controllo gestionale e finanziario al fine di consentire agli Enti soci un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi» (art. 33, comma 5, lett. i).
Partendo da tale assunto, poi, deve negarsi che l’assetto del controllo pubblico sulla società sia stato sterilizzato, come sostenuto da molti degli appellanti incidentali, dall’entrata in vigore dell’art. 47 della l.r. della Calabria 29/12/2010, n. 34.
Tale legge si inserisce in un complesso disegno di riorganizzazione del SII che ha riguardato la disciplina di settore, sia a livello nazionale che a livello regionale.
Infatti, l’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 aveva disposto, a livello nazionale, la soppressione delle ATO decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nonché la nullità di ogni atto da esse compiuto oltre tale termine.
La legge statale aveva anche previsto che, nel termine di un anno, «le regioni SENT. 245/2025 attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità».
L’art. 47, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, in espressa attuazione della citata disciplina statale, ha previsto che le funzioni delle ATO fossero «a decorrere dal 1° luglio 2011 (…) esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2.A decorrere dal 1° luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. (…) le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie (…)».
La legge della Regione Calabria n. 18 del 2017 ha, poi, istituito l’Autorità idrica della Calabria (AIC), ente pubblico non economico che è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle ATO soppresse.
Prima dell’avvio operativo dell’AIC, le funzioni delle soppresse ATO sono state esercitate direttamente dai Comuni e la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento normativo e programmatorio.
In definitiva, il citato art. 47 non ha sostanzialmente inciso sulle dinamiche dell’assetto del controllo pubblico sulle società operati nel settore idrico interamente partecipate dagli enti locali.
La riorganizzazione del SII – normativamente delineata ma operativamente solo in parte realizzata nel periodo di rilievo in questa sede – non ha fatto venir meno il controllo analogo degli enti soci sulla SO.A.KRO.: detti enti hanno SENT. 245/2025 continuato, seppur con peculiari moduli operativi, a esercitare un condizionamento penetrante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società partecipata e, in definitiva, a vantare, cumulativamente, sulla stessa un potere di controllo analogo a quello esercitabile sulle strutture burocratiche D’altra parte, nella convenzione (dichiaratamente aderente allo schema tipo predisposto dalla Giunta regionale) per l’affidamento all’ATO della gestione del SII alla SO.A.KRO. , stipulata in data 21/3/2007, in vigore anche all’epoca dei fatti, è espressamente previsto che i comuni partecipanti all’ATO Calabria 3 «esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per i quali la Società realizza la parte più importante della propria attività» (cfr. punto 3 del terzo alinea delle “Premesse”).
Infine, sul punto, nessun significativo rilievo può essere attribuito alla affermazione (tanto valorizzata dagli appellanti incidentali), contenuta nella
“Relazione concernente la gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti in Calabria anche con riferimento alla costituzione e alle attività miste” della Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti, approvata con Delibera n. 657/2011 del 5/12/2011.
In detta Relazione, la Sezione del controllo aveva precisato (pag. 57) che
«l’affidamento ad una società mista, come è la SO.A.KROs s.p.a., non può mai essere equivalente ad una gestione “in house”».
In disparte la già dirimente considerazione, di carattere sistemico, secondo cui non può annettersi alcuna portata condizionante il giudizio da compiersi in ambito processuale ad apprezzamenti valutativi contenuti in una relazione che compendia gli esiti di un’indagine su un fenomeno gestorio (difettando SENT. 245/2025 qualsiasi previsione normativa destinata ad alterare i fisiologici meccanismi valutativi di cui all’art. 95 c.g.c.) e in aggiunta alle osservazioni svolte dal primo giudice (cfr. pagg 58-62 della sentenza impugnata), per neutralizzare le argomentazioni difensive sviluppate sul punto occorre considerare che l’affermazione della Sezione del Controllo, comunque qualificabile come obiter dictum (e, per ciò solo, certamente non in grado di fornire orientamenti attendibili), è basata su un assunto erroneo e cioè che la SO.A.KRO. (in quella sede identificata come «Soakros»), fosse una «società mista».
Come previsto dallo Statuto e confermato dalle visure in atti, invece, detta società era partecipata solo da enti pubblici, con la proibizione assoluta di cessione a privati delle partecipazioni da parte degli enti titolari (art. 13, c.2);
perciò, sicuramente, non presentava quella composizione dell’azionariato (in parte pubblico e in parte privato) che le avrebbe realmente pregiudicato l’assunzione della qualifica di soggetto in house e ogni prerogativa che l’appartenenza a tale tipologia di società tipicamente comporta (fra cui, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per le azioni di responsabilità amministrativa).
L’estraneità al perimetro di cognizione di questa Corte è stata sostenuta anche attraverso diverse altre argomentazioni.
A opinione degli appellanti incidentali LL, TO, RI e CA, il danno azionato non sarebbe predicabile come “erariale” bensì come “danno di natura meramente civilistica”, in quanto destinato a ripercuotersi direttamente ed esclusivamente sulla società e non sugli enti locali soci.
Difettando la prospettazione di una lesione al patrimonio degli enti SENT. 245/2025 partecipanti al capitale, mancherebbe la condizione indispensabile per radicare la cognizione della Corte dei conti.
Anche tale argomentazione è infondata.
È sufficiente rilevare al riguardo che l’art. 12 del T.U.S.P. n. 175/2016, certamente rilevante nella vicenda in esame, tenuto conto del disposto dell’art.
13 c.g.c. («La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (…)»),
prevede, accanto al danno subito dagli enti partecipanti, marginalizzato nei limiti della quota di partecipazione pubblica, il danno patito direttamente dalla società, in conseguenza di condotte di amministratori e di dipendenti, ove si tratti di società in house.
In tale ultima evenienza si colloca l’azione esercitata dalla Procura contabile, tenuto conto delle argomentazioni già esposte a sostegno della natura in house della So.A.Kro spa.
Così chiarito lo scenario di riferimento, risultano irrilevanti anche le considerazioni svolte da taluni degli appellanti incidentali secondo cui, essendo la società in fallimento, dell’eventuale risarcimento beneficerebbero i creditori sociali e non la società.
A ben vedere, una simile circostanza è del tutto ininfluente ove si consideri che la situazione che può venirsi a creare per fisiologiche dinamiche
(dirottamento della provvista finanziaria a copertura delle pretese avanzate dai creditori insinuatisi nel fallimento) non può inibire l’esitazione dell’azione di responsabilità con il riconoscimento del diritto della società al risarcimento del danno erariale di cui sia accertata esistenza e consistenza.
Conclusivamente, devono essere rigettati i motivi di gravame tendenti a SENT. 245/2025 contestare la statuizione del primo giudice di appartenenza alla giurisdizione della Corte dei conti del proposto giudizio di responsabilità amministrativa.
4) Prescrizione Tutti gli appellanti incidentali hanno contestato il rigetto delle rispettive eccezioni di prescrizione.
Sebbene variamente modulate, in ragione dei diversi ruoli aziendali ricoperti e delle conseguenti diverse possibilità di rilevare anomalie gestorie produttive del prospettato danno, i promotori di quelle eccezioni convengono nel sostenere che la messa in mora del 6/1/2021 (prima iniziativa cui è possibile annettere efficacia interruttiva del corso della prescrizione) sarebbe stata tardiva, siccome posteriore alla soglia del quinquennio, decorrente:
- dal 28/6/2013, data di approvazione del bilancio 2012, ultimo esercizio rendicontato del periodo in cui erano emerse gravi irregolarità che avrebbero dovuto essere denunciate al Tribunale, secondo la prospettazione principale dei membri del Consiglio di Sorveglianza
(CARNÈ, LO, AN, RA e UR);
- dai fatti del 2015 (20/7/2015: data di presentazione del ricorso per autofallimento; 3/8/2015: iscrizione della notizia di reato da parte della Procura della Repubblica: LL, TO, OP, NC F., RI e CA).
Inoltre, in maniera convergente, sostengono l’insussistenza del doloso occultamento del danno.
Nella prospettazione attorea, invece, il danno era stato disvelato solamente con la relazione della curatela fallimentare del 27 maggio 2016, in quanto solo con SENT. 245/2025 la relazione dei curatori fallimentari era divenuto percepibile che la realtà contabile della SO.A.KRO. s.p.a. era diversa da quella che invece le scritture contabili (e segnatamente i bilanci approvati relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012) rappresentavano.
Il primo giudice, negando valore etiologico agli avvenimenti del 2015 e, a maggior ragione, all’approvazione del bilancio 2012, ha accolto la tesi attorea sostenendo che solo con il deposito della relazione della curatela fallimentare
(27/5/2016) il danno è divenuto obiettivamente conoscibile e, quindi, erano azionabili le iniziative di tutela.
Tale conclusione deve essere confermata.
Invero, nella vicenda in esame, la percepibilità degli elementi strutturali della fattispecie della responsabilità amministrativa, indispensabili per poter attivare le opportune iniziative di salvaguardia degli interessi erariali, si è concretizzata solo in occasione della formalizzazione della relazione ex art.
33 l. fall. R.d. 267/1942, che compendiava gli esiti della complessa ricostruzione contabile della gestione societaria.
Gli accadimenti precedenti non erano idonei a determinare l’esordio del corso della prescrizione.
In altri termini, non erano disponibili circostanziate informazioni, oltre che sulla esistenza e consistenza dell’ipotetico danno, sulla riferibilità di quest’ultimo a precise condotte di identificati soggetti, nonché sulla qualificabilità delle condotte, in tesi ascrivibili ai responsabili, in termini di dolo o colpa grave.
In particolare, per come artificiosamente prospettate, le informazioni desumibili dai bilanci approvati non consentivano di avviare proficue azioni SENT. 245/2025 di responsabilità amministrativa.
Parimenti, il deposito del ricorso per autofallimento del 20/7/2015, peraltro preceduto da analoga istanza presentata pochi giorni prima (13/7) dal creditore sociale So.Ri.Cal., non era conoscibile da parte dei potenziali soggetti danneggiati, essendo solo la sentenza dichiarativa del fallimento (Trib.
Crotone n. 4 del 13/1/2016) oggetto di iscrizione nel registro delle imprese
(iscrizione avvenuta in data 19/1/2016). Peraltro, tale ricorso – in presenza di una contabilità disordinata, sommaria e non sostanzialmente veritiera – era del tutto inidoneo a potere quantificare il danno erariale e a consentirne l’imputazione ai responsabili.
In definitiva, non rileva la circostanza che la mala gestio fosse nota, poiché solo all’esito del laborioso approfondimento dei curatori è stato possibile constatare le reali perdite di esercizio della società e il reale differenziale tra attivo e passivo patrimoniale.
4.1) L’individuato esordio della decorrenza della prescrizione è valevole per l’intero danno contestato, ossia non solo per la prima, più consistente, componente del danno, ma anche per la seconda, riguardante i premi aziendali erogati nel 2013 e 2014.
Infatti, solo una volta evidenziato lo stato di grave e irreversibile decozione, è emersa la criticità del riconoscimento di emolumenti premiali legati al raggiungimento di obiettivi gestionali, nella sostanza, però, risultati irreali.
In altri termini, nel momento della loro corresponsione non vi erano inequivoci elementi idonei per ritenere quegli esborsi generatori di danno erariale. Solo allorquando sono concretamente affiorate, e dunque sono divenute conoscibili, le rilevanti anomalie nella conduzione dell’impresa è SENT. 245/2025 stato possibile operare una qualificazione degli stessi in termini di indebito, idonea a fondare la contestazione di responsabilità amministrativa.
Non vi è stata, quindi, alcuna inerzia nell’esercizio dell’azione di responsabilità, che dunque si conferma tempestivamente attivata.
5) IT Occorre analizzare separatamente le componenti del danno, presentando le stesse connotazioni singolari che ne precludono l’esame unitario.
5.1) Danno generato dalla protrazione dell’esercizio di impresa pur in presenza di uno stato di decozione occultato.
La Procura regionale ha avviato il giudizio di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione, dei componenti del Consiglio di sorveglianza nonché del direttore generale e del direttore amministrativo e commerciale della società reputando ai medesimi ascrivibile l’ingente danno di € 27.925.277,09, per condotte variamente modulate in funzione delle rispettive cariche ricoperte, a titolo doloso – in quanto frutto di scelte volontarie e consapevoli anche in ordine alle conseguenze dannose che si sarebbero verificate ai danni della SO.A.KRO. s.p.a. – o quantomeno a titolo di colpa grave – in quanto frutto di inescusabile imprudenza e imperizia per i membri del Consiglio di gestione e per il direttore generale e il direttore amministrativo, e frutto di inescusabile negligenza quanto ai membri del Consiglio di Sorveglianza.
In particolare, ai componenti del Consiglio di gestione (CA, NC LI, OP, TO e NC ES), al direttore generale (LL) e al direttore amministrativo e commerciale
(RI) è stato contestato di aver: i) esposto in contabilità e in bilancio SENT. 245/2025 crediti inesistenti per € 8.203.103,00; ii) arbitrariamente ridotto in contabilità e in bilancio debiti sulla base di note di credito da ricevere da parte di So.ri.cal, mai ricevute, per € 909.090,91 nell’anno 2010, per € 2.841.896,78 nell’anno 2011 e per € 1.280.262,10 nell’anno 2012; iii) indebitamente proseguito l’attività sociale malgrado lo stato di grave crisi aziendale e la circostanza che
– al netto delle note di credito da ricevere e delle fatture da emettere - i debiti sociali, nel periodo dal 2010 al 27.01.2016, fossero aumentati di €
50.759.963,55.
Ai membri del Consiglio di Sorveglianza (CARNÈ, LO, AN, RA e UR) è stato contestato di aver: i)
approvato i bilanci 2010, 2011 e 2012; ii) omesso l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo e delle facoltà di cui agli artt. 2409, 2409-decies e 2409terdecies c.c.
Il primo giudice, pur ritenendo sussistente la condotta antigiuridica e addebitabile la stessa a titolo di dolo ai convenuti, ha ritenuto inapplicabile il criterio adottato per la quantificazione del danno, di cui all’art. 2486, co.3, c.c.
Allo scopo di definire tale porzione dei giudizi riuniti, il Collegio ritiene di poter far ricorso al principio della "ragione più liquida", secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione:
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si dà prevalenza a un approccio interpretativo che privilegi la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica (tra le tante, Cass. n. 5832 del 2021, n. 363 del 2019, n. 9309 del 2020, n. 15106 del 2013; n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010;
n. 26373 del 2008; n. 23542 del 2015).
SENT. 245/2025 Nel presente giudizio, un profilo che è stato oggetto di gravame da parte dell’appellante principale e contestato da tutte le parti appellate è quello riguardante la consistenza della posta di danno in argomento.
Su tale aspetto, il Collegio reputa di dover svolgere considerazioni aventi portata dirimente.
Invero, la Procura agente ha ritenuto che le indicate condotte avessero generato un danno «che non può quantificarsi nel suo esatto ammontare, ma che può ritenersi pari quantomeno ad € 27.925.277,09, quale danno prodotto per effetto del protrarsi dell’esercizio di impresa pur in presenza di uno stato di decozione occultato».
A tale quantificazione è pervenuto applicando il criterio della differenza tra i netti patrimoniali rettificati, ossia il metodo presuntivo originariamente frutto di elaborazione pretoria e, poi, positivizzato (per effetto della novella di cui all’art. 378 del d.lgs. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza),
nell’art. 2486, comma 3, c.c.
La previsione contenuta in detta disposizione stabilisce, per l’eventualità in cui sia accertata la responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento, che «salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento
(…), detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione».
SENT. 245/2025 Facendo applicazione di tale criterio, la Procura regionale, raffrontando il bilancio al 31/12/2009, ossia il primo bilancio antecedente alle false appostazioni contabili e precedente al verificarsi della causa di scioglimento della società, della riduzione del capitale sociale oltre la soglia del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.), e la situazione risultante dal bilancio parziale di verifica al 27/1/2016 acquisito dalla curatela fallimentare (All. 216 alla Relazione della GdF del 18/7/2016), ha individuato il danno imputabile agli esponenti aziendali sopra indicati (€ 27.925.277,09).
Occorre prioritariamente chiarire che il ricorso a tale metodo di calcolo del danno è, sotto un profilo generale e astratto, un’opzione non incoerente con l’assetto sistemico dei rapporti fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile per condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti di società a partecipazione pubblica (come delineato dalla Corte di cassazione: cfr., tra le tante, ord. 22406/2018, sent. 26806/2009).
Essa non equivale, cioè, all’esercizio in sede contabile dell’azione di responsabilità praticabile in sede civile ai sensi dell’art. 2486, c.c., ma rappresenta solo l’importazione occasionale di un criterio obiettivo di determinazione del danno erariale in un caso in cui lo stesso si presenta di difficile quantificazione.
In questa prospettiva non costituisce un’anomalia il fatto che uno strumento congegnato per disciplinare la responsabilità del vertice aziendale sia impiegato anche con riferimento alla responsabilità del direttore amministrativo, ruolo per il quale, diversamente che per i componenti del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, comma 3, c.c.) e per il direttore generale (art. 2396 c.c.), manca una previsione di estensione della SENT. 245/2025 responsabilità tipica degli amministratori.
E nemmeno costituisce un’anomalia la circostanza che il criterio sia stato positivizzato successivamente (nel 2019) ai fatti di causa (2010-2016),
considerato che la norma che lo contempla codifica principi già consolidati nella prassi giurisprudenziale e, comunque, in ragione della qualificabilità della stessa come processuale, contenendo una regola valutativa d’ausilio per l’attività del giudice e, quindi, in base al principio “tempus regit actum”,
applicabile anche ai giudizi riguardanti fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Sennonché, nella vicenda in esame, è il contesto fattuale che rende non utilmente invocabile il criterio della differenza tra i netti patrimoniali.
Anche a voler ritenere non pregiudicante la circostanza della mancata specificazione, anche in termini di larga massima, dei costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione (tali costi, infatti, in base al parametro legale, dovrebbero essere computati a scomputo del dato differenziale dei patrimoni netti), vi sono tuttavia due elementi che, ciascuno in modo dirimente, impediscono di ritenere attendibile la misura del danno determinata dalla Procura regionale.
In primo luogo, occorre considerare che il menzionato criterio differenziale richiede l’omogeneità dei dati da impiegare nella opzione finanziaria di determinazione del c.d. “∆” (delta).
Nel caso in esame, però, il valore del patrimonio netto ricavato dal bilancio al 31/12/2009 è stato posto a raffronto con un valore del patrimonio netto risultante dalla «situazione complessiva al 27/1/2016 (per come rappresentato nell’informativa resa dalla Guardia di Finanza e nelle relazioni a firma del SENT. 245/2025 Curatore Fallimentare)».
Tuttavia, dal bilancio parziale di verifica al 27/1/2016 versato in atti (All. 216 della Relazione della GdF in data 18/7/2016) non è ricavabile un esatto valore del patrimonio netto, essendo indicate solo le passività e, in particolare, i debiti, i ratei e risconti passivi e altre poste del passivo circolante. Non sono rinvenibili, invece, altri dati essenziali (capitale, riserve, utili o perdite portati a nuovo, utile/perdita d’esercizio) cioè il totale delle attività, indispensabili per calcolare, per differenza, il dato del patrimonio netto a quella data, da confrontare con quello desunto dal bilancio 2009.
In secondo luogo, non può essere ignorato che proprio la norma invocata dalla Procura contabile prevede (al secondo periodo del comma 3 dell’art. 2486 c.c.)
che «Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».
A ben vedere, considerata la situazione che è emersa all’esito degli approfondimenti istruttori (mancata approvazione dei bilanci dall’esercizio 2012, inattendibilità delle scritture contabili su poste di consistenza estremamente significativa), quello appena menzionato avrebbe dovuto essere il parametro d’elezione per il calcolo presuntivo del danno erariale.
Né può farsi applicazione, in questa sede, di tale diverso criterio di determinazione del danno, sia per l’indisponibilità di dati puntuali e obiettivi sulla consistenza del minuendo e del sottraendo, sia, soprattutto, perché, tanto sul criterio in sé che sugli elementi numerici da impiegare nella minuta applicazione del criterio stesso, è mancato qualsiasi contraddittorio.
SENT. 245/2025 Sicché, l’eventuale ricorso a tale alternativo metodo di calcolo del danno realizzerebbe un radicale mutamento di un rilevante aspetto della causa petendi.
In definitiva, per il carattere dirimente delle argomentazioni esposte, deve essere rigettato l’appello principale della Procura regionale e, per l’effetto, confermata la statuizione di rigetto della domanda concernente la prima posta di danno.
5.2 Danno generato dalla erogazione di premi di produttività ingiustificati La seconda posta di danno prospettata dalla Procura regionale è quella relativa ai premi relativi al “Progetto Efficienza” svolto nell’ultimo quadrimestre del 2012 e reiterato nell’anno 2013.
Rispetto all’importo netto erogato ai 5 beneficiari (Presidente CA, Direttore generale LL, Direttore amministrativo RI, Direttore tecnico OMISSIS e Responsabile del progetto OMISSIS), pari complessivamente a € 71.194,9 (€ 26.298 nel 2013 e € 44.896,00 nel 2014),
l’azione è stata promossa per la minore somma di € 58.560,38: non è stata, cioè, computata la parte di premi corrisposta a due soggetti non evocati in questo giudizio (OMISSIS e OMISSIS) nei confronti dei quali la Procura ha fatto riserva di agire.
Il primo giudice ha accolto tale parte della domanda (sebbene inspiegabilmente considerando la minore somma di € 50.983,10)
evidenziando che quelle erogazioni integrano «le uniche perdite di cui si offre concreta allegazione e prova» (cfr. pag. 97).
A tanto è pervenuto chiarendo, a fronte delle incertezze che l’ambigua formulazione dell’atto di citazione ingenerava, per un verso, che la condotta SENT. 245/2025 contestata è riferita alla scelta, riconducibile a tutti i convenuti, di erogare i premi e non alla percezione degli stessi (circostanza, quest’ultima che avrebbe richiesto di limitare l’addebito ai soli fruitori dei premi: CA, LL e RI) e, per altro verso, che «la causa petendi del giudizio è l’aver concorso al dissesto aziendale anche attraverso pagamenti indebiti che hanno aumentato le perdite».
Che tale debba ritenersi l’architettura della contestazione congegnata dalla Procura regionale agente emerge dal fatto che l’importo dei premi non si aggiunge alla prima voce di danno, ma ne rappresenta una porzione che ha concorso a determinare l’importo indicato nelle conclusioni dell’atto di citazione (€ 27.925.277,09: cfr. pag. 89 dell’atto di citazione, a sua volta congruente con l’importo «che costituisce il delta negativo del patrimonio netto della società», menzionato a pag. 46 del medesimo atto).
In altri termini, non ci sono due componenti sotto il profilo quantitativo che concorrono, ciascuna con una identità numeraria autonoma, a formare il danno
(conseguentemente, di consistenza pari alla somma dei due addendi), ma solo due fattori, distinguibili da un punto di vista descrittivo e nominalistico, ma diluiti nell’unico importo contestato.
Ciò chiarito, occorre muovere dalla constatazione che, dell’implementazione e delle caratteristiche del «Progetto efficienza», in atti non vi sono puntuali riscontri documentali (e quelli rinvenibili, nemmeno sono facilmente individuabili, in quanto spesso racchiusi in allegati contenenti numerosissimi altri documenti, non debitamente indicizzati, a loro volta acclusi in allegato di altra documentazione prodotta).
Nella seduta in data 4/5/2012 del Consiglio di gestione ebbe luogo la SENT. 245/2025
«Presentazione del Progetto Efficienza» (cfr. All. 4, dell’All. 20 prodotto con l’atto di citazione: “documentazione depositata dai curatori fallimentari in data 23/06/2021 con allegati”: «Il Presidente, in relazione al primo punto, rinviando al Direttore Amministrativo per i dettagli numerici relativi all'attività di recupero del credito, ricorda che obiettivo principale della società è combattere l'abusivismo e regolarizzare le situazioni anomale.
Rammenta che da circa un anno si sta cercando di iniziare con queste attività e che ora si sta tentando una nuova strada che dovrebbe prendere avvio i primi giorni del mese di giugno. Informa, quindi, il Consiglio della necessità di coinvolgere persone estranee alla SO.A.KRO. , che non abbiano, perciò, condizionamenti e coinvolgimenti territoriali oltre che con la società medesima. A tal proposito, comunica che sulla base dei curricula che pervengono in SO.A.KRO. , ci sono stati dei colloqui per individuare quattro operai e che l'intento è creare due squadre formate da un operaio con esperienza e da un operaio più giovane e dinamico. Descrive, quindi, il tipo di contratto che verrà applicato: a tempo determinato e con degli incentivi al fine di valutare i risultati che porteranno. Rende, altresì, noto che il progetto morosità è stato già avviato e che la figura ad esso preposta è stata individuata nell'ingegnere OMISSIS. Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva il cammino intrapreso dalla società, nella persona del Presidente auspicando che possano vedersi al più presto risultati positivi ed incoraggianti»).
Non vi sono dettagli circa la struttura proponente l’implementazione, le attività che avrebbero dovuto essere compiute per dar lugo all’erogazione dei premi incentivanti, la determinazione quantitativa dei premi, le ragioni della SENT. 245/2025 selezione dei potenziali beneficiari degli emolumenti premiali, la struttura deputata a valutare il raggiungimento degli obiettivi.
Parte di tali informazioni sono, comunque, ritraibili, indirettamente, dai report della “Direzione Amministrativa e Commerciale” della società (All.ti 174 ter e ss. contenuti nell’All. 2 dell’atto di citazione, nonché All. 31 dell’appello incidentale proposto da LL).
Da tali report si desume che il progetto era stato avviato, inizialmente, per il periodo 1/9/2012-31/12/2012 e, poi, per l’intero esercizio 2013, per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e prevedeva l’erogazione di importi una tantum a beneficio del Presidente CA, del Direttore generale LL, del Direttore amministrativo RI, del Direttore tecnico OMISSIS e del Responsabile del progetto OMISSIS.
Per il 2012 l’obiettivo assegnato era «di n. 2.000 allacci abusivi regolarizzati»
(cfr. nota del 12/2/2013 in all. 174 ter della Relazione della GdF in data 18/7/2016, in atti).
Il consulente esterno (OMISSIS) incaricato di svolgere le funzioni di internal auditing nella SO.A.KRO. e, in tale veste, deputato a valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Progetto efficienza, pur evidenziando che «Allo stato dei fatti oggi i risultati numerici fanno registrare un risultato ben al di sotto di tale obiettivo e di conseguenza tali da far decadere ogni ipotesi di remunerazione» (infatti, erano risultati regolarizzati solo 390 allacci abusivi: cfr. nota del 5/2/2013 - All. 176 della Relazione della GdF del 18/7/2016, in atti), evidenziava che «Tuttavia, proprio perché ci siamo trovati e siamo di fronte a difficoltà oggettivamente riscontrabili, e poiché va riconosciuto alla struttura interessata di aver fatto un percorso SENT. 245/2025 esperienziale di sicuro interesse in vista di una accelerazione del processo di recupero di risorse finanziarie e di ricavi, sarei del parere di non escludere del tutto le persone interessate da una parte seppur ridotta di benefici derivanti dal lavoro svolto. In questo ambito ritengo sia opportuno procedere ad un riconoscimento ridotto al 30% di quello originariamente previsto. Per il Vertice aziendale, invece, sono dell'avviso di riconoscere interamente l'importo a suo tempo fissato in quanto a quel livello certamente sono state assicurate completamente le attività richieste per assicurare un sostegno efficace al progetto».
LL base di tale assunto, per l’anno 2012 sono state erogate le somme contestate tra febbraio e marzo 2013.
Per il 2013 (cfr. note del 20/1/2014 e del 30/7/2014 – All. 177 della Relazione della GdF, in atti), pur essendo emerso che, per via di “difficoltà di approccio ad un problema complicato”, “difficoltà attitudinali”, “difficoltà di dialogo tra le Unità interne”, i risultati raggiunti erano significativamente lontani dagli obiettivi assegnati («Allo stato dei fatti i risultati numerici complessamente considerati hanno fatto registrare un risultato ben al di sotto delle attese e di conseguenza tale da far decadere ogni ipotesi di remunerazione completa») – stante l’assenza di dati apprezzabili sul fronte della morosità e solo 518 allacciamenti abusivi regolarizzati nell’anno - ha avuto luogo l’erogazione di premi tra luglio e agosto 2014.
In tale scenario, emergono macroscopiche anomalie in ogni fase del meccanismo premiale.
In primo luogo, la previsione di misure economiche incentivanti il raggiungimento di un obiettivo progettuale avrebbe richiesto la selezione di SENT. 245/2025 un traguardo particolare, eccedente gli ordinari compiti istituzionali.
Anzi, in una situazione tutt’altro che tranquillizzante, qual era quella in cui versava la società, il contrasto alla nota piaga dell’abusivismo nell’allaccio alla rete di distribuzione dell’acqua avrebbe dovuto rappresentare una priorità per l’intero management e non un’area di intervento rimessa a iniziative straordinarie solo di selezionati esponenti aziendali.
Per di più, con riguardo alla posizione del Presidente del Consiglio di gestione CA, in base allo Statuto (art. 33), il compenso era previsto che dovesse essere determinato dal Consiglio di sorveglianza.
Dunque, la previsione di una componente della retribuzione aggiuntiva per tale soggetto apicale presentava anche tale ulteriore singolarità, in quanto non era il frutto delle (esclusive) prerogative dell’organo di sorveglianza, l’unico ad avere la competenza a provvedere su tale aspetto.
In secondo luogo, i premi sono stati erogati nonostante che gli obiettivi raggiunti nei due periodi in cui si è articolato il progetto fossero risultati significativamente lontani da quelli attesi.
L’espressa constatazione del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati non avrebbe dovuto avere altro esito che quello della omessa corresponsione.
In terzo luogo, la decisione di corrispondere i premi è stata rimessa a un consulente esterno e da quest’ultimo solitariamente assunta al di fuori di ogni fisiologica dinamica della spesa aziendale.
In definitiva, per anomalie riguardanti sia profili strutturali che aspetti modali, il “Progetto Efficienza” ha rappresentato uno aspetto critico della gestione che ha determinato, in luogo degli auspicati benefici, un tangibile nocumento per SENT. 245/2025 il patrimonio aziendale, a causare il quale hanno concorso, con uniforme efficienza causale i componenti dell’organo di amministrazione (Consiglio di gestione), quelli dell’organo di controllo (Consiglio di sorveglianza), il direttore generale e il direttore amministrativo e commerciale.
In coerenza con la ricostruzione operata dal primo giudice circa l’architettura dell’azione e non contestata da alcuno in sede appello (secondo cui, si ribadisce, la condotta dannosa non è identificabile con l’erogazione o la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei beneficiari, ma, a monte, nelle condotte gestorie che hanno concorso a generare, attraverso una progettualità per obiettivi mal strutturata e l’immotivato pagamento dei premi, condizioni pregiudicanti lo svolgimento fisiologico dell’attività, e rinviando in seguito l’esame della posizione della TO), la responsabilità dei primi (componenti organo di gestione) è ricollegabile all’omesso esercizio di prerogative tipiche della funzione gestoria di cui al combinato disposto dell’art. 2409 novies, comma 1, e 2380 bis (applicabile in forza del rinvio contenuto nell’art. 2409 undecies) del codice civile.
Il sostegno, reiterato per due annualità, al riconoscimento, peraltro secondo procedure anomale, di misure premiali per compiti ordinari, integra, quindi una condotta che ha contribuito a degradare la situazione patrimoniale della società, integrando un antecedente causale diretto e immediato del danno.
La responsabilità dei secondi (componenti consiglio di sorveglianza) trova fondamento nel disposto dell’art. 2409 terdecies, comma 3, secondo periodo, c.c., secondo cui i componenti del consiglio di sorveglianza «Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero SENT. 245/2025 vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».
Vi è stato, infatti, un difetto di controllo di significativa entità, su un aspetto della gestione che presentava profili obiettivamente allarmanti e di agevole rilevabilità.
Inoltre, un apporto causale è ravvisabile tanto in capo al Direttore generale
(LL ES NI) che in capo al Direttore amministrativo e commerciale (RI IC).
Per il primo, assume rilievo l’art. 2396 c.c. secondo cui «Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati (…) per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati»: l’attivazione di tale rinvio è, nella vicenda in esame, garantita dalla circostanza che lo statuto della SO.A.KRO. , dopo aver annoverato il direttore generale tra gli organi della società (art. 6, n. 5), ne ha disciplinato dettagliatamente i compiti (art. 35).
Con specifico riguardo al Progetto Efficienza, la Direzione generale era coinvolta nel programma incentivato, essendo previsto che il c.d. “comitato di regia sul problema dell’abusivismo sulle reti e degli allacciamenti irregolari”,
inserito nel Manuale dell’organizzazione della società in data 20/9/2012 (cfr.
all. 30 dell’atto di appello LL) riferisse mensilmente alla “superiore direzione”.
In ogni caso, oltre che attraverso la semplice considerazione tanto delle ordinarie investiture dell’organo apicale della struttura burocratica che delle specifiche attribuzioni introdotte nel Manuale dell’organizzazione appena citato, un profondo e intenso coinvolgimento di tale figura nell’approntamento e nella gestione del Progetto efficienza è la conseguenza del fatto che detto SENT. 245/2025 esponente aziendale era tra i pochi attuatori delle iniziative incentivate e, con loro, beneficiario dei premi.
Considerazioni analoghe valgono anche nei confronti del Direttore amministrativo RI, il quale era tra i firmatari della citata nota del 19/9/2012 ed era stato individuato quale componente del Comitato di regia sul problema dell’abusivismo sulle reti e degli allacciamenti irregolari. Inoltre, era uno dei beneficiari dei premi in quanto coinvolto nella realizzazione del Programma assistito dalle misure incentivanti in argomento.
5.2.1) Per tutti è configurabile il dolo.
Invero, tenuto conto della peculiare architettura dell’azione, come sopra delineata, ai fini dell’individuazione del titolo della responsabilità non hanno importanza decisiva i minuti aspetti (l’individuazione del risultato premiato, il modo in cui è stata gestita l’erogazione, la valutazione dei risultati)
caratterizzanti la vicenda dei premi, tutti comunque fortemente evocativi di una inadeguata conduzione aziendale nei vari livelli, ma occorre valorizzare la complessiva azione degli esponenti aziendali coinvolti.
Anche per tale frazione di attività, i vari soggetti, nell’esercizio dei compiti istituzionali facenti capo a ciascuno, hanno consapevolmente concorso a mantenere le condizioni per la prosecuzione dell’attività, nonostante lo stato di erosione del capitale – cui ha contribuito l’indebita erogazione dei premi -
fosse di immediata percepibilità ed imponesse l’adozione, senza indugio, di iniziative destinate a mutare l’operatività aziendale (ossia la constatazione del raggiungimento delle condizioni per far luogo alla liquidazione).
5.2.2.) Con riguardo alla posizione della TO, la circostanza che la stessa abbia assunto l’incarico di consigliere di gestione dal 7 maggio 2014 SENT. 245/2025 vale a neutralizzare l’apporto causale limitatamente ai premi relativi al 2013, ma non anche per quelli relativi al 2014 che sono stati erogati tra luglio e agosto 2014, quando ricopriva la carica aziendale.
Al pari degli altri componenti dell’organo, la stessa, con la consapevolezza della criticità della situazione aziendale, ha contribuito a causare il danno
(favorendo pagamenti indebiti che hanno aumentato le perdite e, quindi, concorrendo al dissesto aziendale) con condotta ascrivibile a titolo di dolo.
In altri termini, il dato temporale del periodo di carica incide solo parzialmente sulla responsabilità della medesima, ascrivibile ove si consideri che la ragione della domanda, per come prospettata nell’atto di citazione (pag. 36) e accolta dal primo giudice (pag. 98), è l’aver concorso a causare e aggravare il dissesto aziendale anche attraverso pagamenti indebiti che hanno aumentato le perdite:
posto che i pagamenti dei premi per l’anno 2014 sono avvenuti in un periodo in cui ella era membro del Consiglio di gestione, è ravvisabile comunque un apporto causale idoneo a giustificare l’attribuzione della responsabilità.
In definitiva, la TO deve essere chiamata a rispondere, a titolo di dolo e in solido con gli altri, limitatamente alla quota dei premi netti erogati tra luglio e agosto 2014, pari complessivamente a € 37.438,00 (risultante dalla sottrazione all’importo complessivamente erogato - € 44.896,00 – delle somme corrisposte a OMISSIS - € 2.226,00 - e OMISSIS - € 5.232,00, soggetti per i quali la Procura ha fatto riserva di agire separatamente: cfr. Relazione della GdF pagg 82 e 83).
In aderenza al granitico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, consolidatosi a partire dall’ormai vetusta sentenza delle SS.RR., 15 aprile 1979, n. 115, la connotazione dolosa preclude che possa farsi luogo SENT. 245/2025 all’esercizio del potere di riduzione dell’addebito.
6. Conclusioni Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, tutti gli appelli sono infondati, ad eccezione di quello di TO IA che, invece, in parte, è fondato.
Al rigetto degli appelli segue la conferma della sentenza di primo grado.
All’accoglimento parziale dell’appello di TO IA segue la parziale riforma della sentenza, circoscrivendo l’importo per cui v’è condanna della stessa, a titolo di dolo e in solido con gli altri corresponsabili, a € 37.438,00, somma da incrementare degli accessori, come determinati dal primo giudice
(rivalutazione monetaria dalla data del fallimento della SO.A.KRO. s.p.a. sino alla pubblicazione dell’odierna sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo).
Avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio (soccombenza reciproca per via del rigetto tanto dell’appello principale che degli appelli incidentali –
condizione valevole anche per la TO, essendo stata rigettata solo in parte la sua impugnazione), può essere disposta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del grado fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli separatamente proposti e dichiarata la contumacia di NC ES, rigetta tutti gli appelli, a eccezione di quello di TO IA che, invece, è parzialmente accolto.
Per l’effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado per tutti SENT. 245/2025 tranne che per la parte riguardante TO IA, per la quale deve essere disposta la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore di SO.A.KRO.
s.p.a. in fallimento, in solido con gli altri corresponsabili, dell’importo di €
37.438,00, somma da incrementare della rivalutazione monetaria dalla data del fallimento della SO.A.KRO. s.p.a. sino alla pubblicazione dell’odierna sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa TA Loreto f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 9 DICEMBRE 2025 p. IL DIRIGENTE
(dr. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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