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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2839/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2839/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 C.F._1
OL CA
RICORRENTE contro
, (C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 06/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/08/2024, premetteva che: Parte_1
- in data 14/09/2016 contraeva matrimonio con a TI (atto n. 4, Controparte_1
1 parte I, anno 2016);
- nel corso del matrimonio nasceva il figlio (il 13/12/2016); Per_1
- con decreto n. 373/2021 del 15/06/2021, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di divorzio, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre;
- Regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
- Disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 11.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sullo scioglimento del matrimonio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione in atti, emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sull'affidamento del figlio e sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda concernente l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre è fondata e va accolta. Invero, l'affidamento condiviso costituisce la regola e allo stesso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Nel caso di specie, già in sede di separazione consensuale, i genitori avevano concordato per l'affido condiviso ed il collocamento presso la madre e, nel presente giudizio, non sono emersi elementi che inducono a derogare al regime dell'affido condiviso e ad un collocamento prevalente diverso da quello materno.
2 Stante il collocamento del minore presso la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§ Sul mantenimento del minore.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento del minore. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del minore.
In relazione al quantum del mantenimento, questo Tribunale ritiene congruo l'importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
pertanto, fissa in € 500,00 il contributo dovuto dal padre al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2839/2024
R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TI il 14/09/2016 CP_1
(Atto n. 4, P. I, anno 2016); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10.12.25
3 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2839/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 C.F._1
OL CA
RICORRENTE contro
, (C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 06/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/08/2024, premetteva che: Parte_1
- in data 14/09/2016 contraeva matrimonio con a TI (atto n. 4, Controparte_1
1 parte I, anno 2016);
- nel corso del matrimonio nasceva il figlio (il 13/12/2016); Per_1
- con decreto n. 373/2021 del 15/06/2021, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di divorzio, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre;
- Regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
- Disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 11.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sullo scioglimento del matrimonio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione in atti, emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sull'affidamento del figlio e sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda concernente l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre è fondata e va accolta. Invero, l'affidamento condiviso costituisce la regola e allo stesso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Nel caso di specie, già in sede di separazione consensuale, i genitori avevano concordato per l'affido condiviso ed il collocamento presso la madre e, nel presente giudizio, non sono emersi elementi che inducono a derogare al regime dell'affido condiviso e ad un collocamento prevalente diverso da quello materno.
2 Stante il collocamento del minore presso la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§ Sul mantenimento del minore.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento del minore. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del minore.
In relazione al quantum del mantenimento, questo Tribunale ritiene congruo l'importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
pertanto, fissa in € 500,00 il contributo dovuto dal padre al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2839/2024
R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TI il 14/09/2016 CP_1
(Atto n. 4, P. I, anno 2016); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10.12.25
3 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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