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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2272/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto NN;
pronunciando mediante la sola consultazione telematica degli atti accessibili ex latere iudicis e senza la materiale preventiva acquisizione del fascicolo cartaceo che non deve così essere restituito;
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza tenutasi il 31 ottobre 2025 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
nell'epigrafato giudizio iscritto sul ruolo generale affari contenziosi in data 14 aprile 2023 sotto il numero 2272 dell'anno 2023 e vertente
T R A
(c.f. ) in proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato nel proprio studio professionale sito in Via Trinchese n. 61/D a Lecce, nella qualità di difensore officiato per la difesa di nato a [...] il [...], CP_1
imputato nel procedimento penale n. 1935/2016 R.G.N.R. e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal Tribunale di Taranto Sezione Penale, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto reso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 a Roma Controparte_2 Controparte_3
e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Erariale in Lecce;
Convenuto contumace
Osserva in fatto ed in diritto _______________ 1 Dr.Alberto NN I.- Il ricorrente Avv. impugna il decreto emesso il 14 marzo 2023 col quale il Parte_1
Tribunale di Taranto in composizione monocratica liquidava in di lui favore la somma di euro
630,340 per le prestazioni rese , nella qualità di difensore officiato per la difesa di CP_1
nato a [...] il [...], imputato nel procedimento penale n. 1935/2016
R.G.N.R. e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal Tribunale di Taranto Sezione Penale, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto reso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto.
Colui il quale fa istanza di ammissione al gratuito patrocinio è tenuto ad allegare e provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al conseguimento del beneficio, come si desume inequivocabilmente non solo dai principi generali informatori dell'intero ordinamento giuridico ( onus probandi incumbit ei qui dicit, art. 2697 cc), ma anche dal combinato disposto degli artt. 78 dpr 115/2002 (“L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.”), 79 commi 1 e 2 del dpr 115/2002 (“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione).
Chi deve provare di trovarsi “nelle condizioni indicate dal'articolo 76” ?
Secondo il tenore letterale dell'art. 79 dpr 115/2002 l'istante (“L'istanza è redatta in carta semplice
e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76);
Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc l'istante.
_______________ 2 Dr.Alberto NN Secondo i principi informatori del sistema l'istante, chiedendo questi una prestazione patrimoniale destinata a gravare sul bilancio dello Stato e sui contribuenti tutti, assimilabile ai procedimenti concessori con i quali l'Amministrazione dispone del danaro pubblico in favore di persone che dimostrino di versare nelle condizioni previste dalla legge.
Nel dpr 115/2002 non sembrano esistere disposizioni derogatorie.
Vero è che l'art.79 richiede una “c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;”
Tuttavia tale richiesta avviene “a pena di inammissibilità” ovverosia “in limine iudicii” soggiunge l'art. 79, il che evidenzia come sia fatta salva la valutazione del merito della istanza, ovverosia della sua fondatezza, diversamente il Legislatore non avrebbe effettuato tale rilevante specificazione.
L'art. 76 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “condizioni per l'ammissione”, così dispone:
“1.-Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.493,82. 2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
L'art. 76 delinea così il cd “merito” del beneficio.
Ne consegue che per chiaro dettato normativo sono rilevanti ai fini dell' ammissione:
1) I redditi assoggettati a IRPEF ma occultati (c.d redditi in nero);
2) i redditi esenti dall'IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ( comma 3);
3) i redditi degli altri familiari conviventi che vanno sommati a quello dell'istante ( comma 2) e confrontati nel loro complessivo ammontare con il limite normativo segnato dal cd cumulo giuridico disposto dall'art. 92.
_______________ 3 Dr.Alberto NN Di particolare rilievo ai fini del presente giudizio appare il comma 3 dell'art. 76 dpr 115/2002:
“3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
Anche l'eventuale reddito pensionistico, o il reddito collocabile nella cd no tax area è così rilevante per pervenire al superamento del limite di ammissibilità del beneficio.
Ugualmente significativo appare il comma 2 dell'art. 76 dpr 115/2002:
2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
A tal fine l'art. 92 del dpr, sotto la rubrica “elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione”, così dispone: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.”
Ne consegue che occorre: 1) effettuare il cumulo materiale dei redditi di cui siano titolari l'istante ed i familiari conviventi;
2) ragguagliare il valore risultante col cumulo giuridico ottenuto maggiorando il limite segnato dalla legge con tanti incrementi di euro 1032,91 quanti sono i familiari conviventi.
Ne consegue che ai fini di stabilire l'esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio era necessaria l'indicazione dei redditi degli altri familiari conviventi, se esistenti, e che, data l' ampiezza della previsione normativa, non si identificano con i soli componenti della cd famiglia nucleare.
L'art. 115 c.p.c., inserito tra le “disposizioni generali” del Codice di Procedura Civile nel Libro I, e quindi applicabile ad ogni sorta di procedimento civile, così dispone nel suo comma secondo:
“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza vi è certamente il costo della vita ed il continuo incremento del fabbisogno per far fronte alle esigenze del sostentamento della persona umana, un indice del quale può essere costituito dalle liquidazioni effettuate dalle Autorità
Giudiziarie in materia di somministrazione di alimenti e mantenimento. _______________ 4 Dr.Alberto NN Dalla informativa della GdF si evince che il sig. , a fronte di redditi individuali da lavoro CP_1
inferiori al limite sancito dall'art. 76 per l'ammissione al gratuito patrocinio, sarebbe proprietario di ben venticinque terreni agricoli di cui non sembra averne fatto parola nella richiesta di ammissione al beneficio, sette dei quali ubicati nella Provincia di Taranto ed i restanti diciotto nella Provincia di
Lecce.
Il sig. è risultato intestatario di due autocarri modelli Iveco Daily e Kia Sorrento, e di CP_1
un motoveicolo Yamaha YZ, idonei all'uso industriale e/o commerciale e/o agricolo, oltre che di una autovettura per uso trasporto persone.
Conseguenziale ritenere che i veicoli fossero utilizzati per lo sfruttamento dei terreni agricoli al fine di ricavarne reddito.
Il rilievo è corroborato da ulteriori elementi.
Sebbene il sig. abbia percepito somme ridotte negli anni 2016, 2021 e 2022, la sig.ra CP_1
, convivente col beneficiario, è risultata percettrice di somme a titolo di lavoratrice Parte_2
dipendente erogatele proprio dal sig. in misura anche maggiore agli importi che CP_1
questi ha dichiarato di percepire come reddito individuale.
Così nel 2021 avrebbe erogato alla convivente , sua dipendente euro CP_1 Parte_2
6236,27, nel 2022 euro 10.445,36, nel 2023 euro 12.221,92.
Al fratello il beneficiario avrebbe erogato a titolo di retribuzione da Parte_3 CP_1
lavoro dipendente nell'anno 2020 la somma di euro 7481,12 ; nell'anno 2021 la somma di euro
6233,52; nell'anno 2022 la somma di euro 10.994,97; nell'anno 2023 la somma di euro 11.158,15.
Importi quindi ben superiori a quelli dichiarati dal sig. come reddito da lavoro da egli CP_1
percepito.
Spiccano inoltre le seguenti acquisizioni contrattuali nel patrimonio del beneficiario : CP_1
concessione in affitto di fondo rustico nell'anno 2019 per il canone di euro 4500,00; concessione in affitto di fondo rustico nell'anno 2019 per il canone di euro 1500,00; acquisizione di terreno agricolo per il prezzo di euro 9000,00 nell'anno 2020; stipula di promessa di acquisto di terreno agricolo nell'anno 2021 per l'importo di euro 151.000,00; acquisizione di terreno agricolo nell'anno 2021 per il prezzo di euro 8400,00; acquisizione di terreno agricolo nell'anno 2021 per il prezzo di euro
151.000; acquisto di terreno agricolo nell'anno 2022 per il prezzo di euro 2500,00; acquisto di
_______________ 5 Dr.Alberto NN terreno agricolo per l'anno 2022 per il prezzo di euro 10.000,00; acquisto di terreno agricolo nell'anno 2022 per il prezzo di euro 2000,00; concessione in affitto di terreno agricolo nell'anno
2023 per il canone annuo di euro 4500,00.
Oltre ad una serie di acquisizione di diritti in forza di atti negoziali per importi inferiori.
Insomma il sig. rivela una capacità finanziaria di risparmio ed investimento assai CP_1
superiore a quella che gli esigui redditi da lavoro da egli dichiarati potrebbe ragionevolmente e matematicamente far presumere.
Ugualmente gli importi erogati a titolo di lavoro dipendente in favore della convivente Pt_2
e del fratello eccedono notevolmente il reddito personale del beneficiario
[...] Parte_3
e presuppongono la qualità datoriale in capo al beneficiario.
Imponente il numero di fondi rustici posseduti, ben venticinque, alcuni dei quali concessi in affitto con relativo reddito monetario ed altri ragionevolmente nella sua disponibilità attestata anche dal possesso di ben tre veicoli per uso agricolo industriale, di cui due autocarri ed un motociclo.
Vi è concreto e fondato motivo di ritenere che il sig. , accanto e parallelamente allo CP_1
status di lavoratore dipendente , conduca attività imprenditoriale il cui reddito monetario sia in tutto o in parte sottratto agli obblighi fiscali e comunque reinvestito negli incrementi patrimoniali immobiliari omogenei con l'attività agricola.
Questi i dati raccolti dalla Guardia di Finanza:
_______________ 6 Dr.Alberto NN _______________ 7 Dr.Alberto NN La sola sommatoria dei redditi personali con i redditi percepiti dalla convivente e dal CP_4
fratello, pure convivente, , eccede il limite posto dall'art. 76 T.U. 115/02 per Parte_3
l'ammissione al beneficio:
Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della
_______________ 8 Dr.Alberto NN Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro
11.369,24".
Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".
Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".
Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
L'art. 116 c.p.c., sotto la rubrica “valutazione delle prove”, così dispone nel suo comma secondo: “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”
La disposizione normativa in parola, inserita nel Titolo V del Libro I del c.p.c. con la rubrica “Dei poteri del giudice”, è applicabile in ogni tipologia di procedimento, avendole il legislatore conferito il rango di principio generale del diritto processuale.
Ebbene rientra nel “contegno nel processo” il silenzio serbato su circostanze rilevantissime riguardanti la fonte da cui chi chiede una erogazione patrimoniale a carico dell' ER trae normalmente i mezzi di sostentamento.
Legittimo diviene così ipotizzare ex art. 116 comma 2 cpc che la provenienza sia proprio l'attività economica nascosta e produttiva di imponibile sottratto all'obbligo di contribuzione derivante dall'art. 53 della Costituzione della Repubblica (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”).
Chi chiede una prestazione patrimoniale a carico dei contribuenti, già gravati da un carico fiscale che ha pochi eguali nel mondo, ha l'onere di essere leale e di non nascondere fatti rilevanti ai fini della decisione destinata a rendere ancora più pesante la condizione di chi assolve con diligenza, fedeltà e sacrificio i doveri di cui all'art. 53 della Costituzione della Repubblica (“Tutti sono tenuti a
_______________ 9 Dr.Alberto NN concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”), vedendosi relegato in area prossima alla povertà dal continuo incremento del costo della vita non adeguatamente bilanciato da meccanismi correttivi destinati a conservare il potere d'acquisto di stipendi, salari e pensioni.
Tanto più nella situazione drammatica in cui notoriamente versano le finanze dello Stato, già destinatario di ammonimenti provenienti da qualificati ed autorevoli consessi monetari ed economici internazionali ed anche da vere e proprie istituzioni sovranazionali e comunitarie.
L'art. 115 c.p.c., inserito tra le “disposizioni generali” del Codice di Procedura Civile nel Libro I, e quindi applicabile ad ogni sorta di procedimento civile, così dispone nel suo comma secondo:
“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Al riguardo non appare inutile rammentare come il legislatore, quando ha voluto dettare limiti ai poteri di applicazione e richiamo di fonti normative, lo ha sempre fatto espressamente, come dimostra una breve ma significativa indagine comparativa.
Così nel DLvo 150/2011 (Semplificazione dei riti civili) l'art. 2, sotto la rubrica “disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro”, così dispone nel suo comma primo:
“Nelle controversie disciplinate dal Capo II non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415 settimo comma, 417, 417bis, 420bis, 421 terzo comma, 425, 426,
427, 429 terzo comma, 431 dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438 secondo comma e
439 del codice di procedura civile.”
Nel medesimo D.Lvo 150/2011 l'art. 3, sotto la rubrica “disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione”, così dispone nel suo comma 1: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702ter del codice di procedura civile.”
L'art. 1785quiquies cc si esprime in termine di "limiti di applicazione" delle norme richiamate;
L'art. 1932 cod.civ. intitola con la rubrica "Norme inderogabili" l'elencazione di disposizioni la cui applicabilità è sottratta ai poteri di autonomia privata;
L'art.2066 cod.civ. ugualmente dichiara
"inderogabili" dall'autononia privata determinate fonti normative pure ivi individuate;
l'art. 2136 cc si esprime in termini di "inapplicabilità" delle norme individuate nel corpo della disposizione
_______________ 10 Dr.Alberto NN normativa;
L'art. 1680 cc si esprime pure in termini di "Limiti di applicabilità delle norme"; assai più drastici appaiono gli artt.1634 e 1654 cod.civ., laddove entrambi dichiarano espressamente
"inderogabili" da parte dell'autonomia privata le norme ivi indicate, ed ugualmente fa l' art. 58 della legge n.203/1982 dichiara l' "inderogabilità" delle norme cui fa riferimento.
L'art.56 della legge n.203/1982 sancisce espressamente i "limiti di applicabilità" della normativa richiamata.
L'art.1 comma 2 della legge n.756/1964 dispone: "Le disposizioni della presente legge sono inderogabili", salve le condizioni di maggior favore per il coltivatore subito in prosieguo individuate, ed il successivo art.2 introduce "limiti di applicazione della legge" alle ipotesi di seguito individuate.
L'art.4 della legge n.606/1966 dispone che "le disposizioni dell'art.1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria".
L'art.29 comma 1 della legge n.11/1971 dispone che "le disposizioni della presente legge sono inderogabili…".
L'art.41 comma 2 della legge n.392/1978 fa seguire i "limiti di applicazione" a quanto disposto nel comma 1, nel quale era prevista l' "applicabilità di norme", proprio secondo la tecnica normativa dell'art. 1857 cod.civ.
Ed il successivo art.79 della legge n. 392/1978 dichiara "inderogabili" da parte delle private pattuizioni le norme ivi richiamate.
L'art.134 D.Lvo n.206/2005 espressamente qualifica come "imperative" le disposizioni normative non derogabili dalle parti.
L'art.154 del D.Lvo n.58/1998 in tema di contratti di investimento in valori mobiliari, dichiara espressamente "non applicabili" al collegio sindacale delle società con azioni quotate in borsa gli articoli del codice civile espressamente indicati, così interpretando perfettamente lo spirito dell'art. 41 della Costituzione.
Nel dpr 115/2002 non sembrano esistere disposizioni legislative che dispongano la non applicabilità nei procedimenti de quibus dell'art. 115 cpc o dell'art. 116 cpc, o che comunque vi deroghino.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime, in tutto o in parte, una o più disposizioni normative del dpr 115/2002
_______________ 11 Dr.Alberto NN nella parte in cui non vietano al giudice di applicare gli artt. 115 e 116 cpc nei procedimenti ivi regolamentati.
Non consta l'esistenza di sentenze od ordinanze colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di una o più disposizioni del dpr 115/2002 se interpretate nel senso di vietare al giudice l'applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nei procedimenti regolamentati nel predetto dpr.
Costituisce pertanto una mera apoditticità ( o petizione di principio ) affermare che nei procedimenti di liquidazione di compensi a carico dell'ER di cui al dpr 115/2002 e di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio il Giudice non possa applicare i predetti artt. 115 e 116 cpc.
Ugualmente è a dirsi in ordine agli accertamenti compiuti dalla GdF.
Non sembrano esistere disposizioni del dpr 115/2002 che dichiarino l'obbligo del giudice di decidere in conformità di quanto riportato nelle informative degli uffici finanziari.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime una o più disposizioni del dpr 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'obbligo del giudice di conformarsi a quanto accertato dagli uffici finanziari.
Non consta l'esistenza di sentenze od ordinanze colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionalità di una o più disposizioni del dpr 115/2002 se interpretate nel senso di ritenere obbligatorio per il giudice conformarsi a quanto accertato dagli uffici finanziari.
Gli accertamenti sulle condizioni reddituali demandati alla GdF nel dpr 115/2002 potrebbero infatti astrattamente essere inquadrati: 1) come atto di un procedimento amministrativo;
2) come atto di un procedimento giurisdizionale.
Nella prima ipotesi essi avrebbero natura di “parere obbligatorio ma non vincolante”, nel senso che il giudice è obbligato a richiederle ma può discostarsene con il solo obbligo di motivare, diversamente dai pareri “obbligatori e vincolanti” che sono veri e propri atti predecisori.
In diritto amministrativo gli atti consultivi di distinguono infatti in: 1) pareri facoltativi, che il decidente ha mera facoltà e non l'obbligo di richiedere;
2) pareri obbligatori e non vincolanti, che il decidente è tenuto ad acquisire senza però obbligo di adeguarvisi;
3) pareri obbligatori e vincolanti,
_______________ 12 Dr.Alberto NN meglio conosciuti come atti predecisori, in cui l'organo consultivo in realtà consuma il potere del decidente che è tenuto a richiederlo ed a uniformarvisi.
Nella seconda ipotesi avrebbero natura di consulenza tecnica, atto che nel processo civile non è mai vincolante per il giudice che può disattenderla col solo onere di motivare, non essendo presenti nel processo civile norme di legge che dichiarino la consulenza tecnica vincolante per il giudice ( come pacificamente riconosciuto da tempo in giurisprudenza).
Insomma in nessun caso il giudice dei procedimenti regolamentati nel dpr 115/2002 diviene un nudus minister delle informative reddituali.
Tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza vi è certamente il costo della vita ed il continuo incremento del fabbisogno per far fronte alle esigenze del sostentamento della persona umana, un indice del quale può essere costituito dalle liquidazioni effettuate dalle Autorità
Giudiziarie in materia di somministrazione di alimenti e mantenimento nei procedimenti di separazione personale e divorzio.
Alla luce delle accurate indagini patrimoniali condotte dalla GdF su delega del Tribunale diviene legittimo ipotizzare ex art. 116 comma 2 cpc che siano stati occultati redditi rilevanti ai fini dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76, inclusi quelli esenti dall' IRPEF o quelli soggetti ma occultati.
La diversa interpretazione si risolverebbe in una agevolazione istituzionale dell'illecito, consentendo a chi percepisce redditi occulti di raggirare le istituzioni e, soprattutto, la moltitudine di contribuenti che con i propri sacrifici tributari mantengono in vita la Repubblica assicurandole i mezzi di sostentamento
III.- L'art. 136 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “revoca del provvedimento di ammissione”, così dispone:
“1.- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.-
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.- La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
_______________ 13 Dr.Alberto NN Con decreto emesso ex art. 136 dpr 115/02 in data 12 novembre 2025.
Il Tribunale ha stabilito:
[a) visto ed applicato l' art. 136 del dpr 115/2002 revoca con efficacia retroattiva l'ammissione di
al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 1935/2016 R.G.N.R. CP_1
e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal
Tribunale di Taranto Sezione Penale;
b) provvede con separato atto sulla istanza di liquidazione proposta dall'Avv. Parte_1
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti, disponendo che copia del presente decreto sia comunicato alla Guardia di Finanza che ha curato le informative reddituali per le valutazioni e provvedimenti di Sua competenza;
]
Il ricorso proposto dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione dei compensi Parte_1
emesso dal Tribunale di Taranto Sezione Penale deve così essere rigettato.
IV.- La contumacia del preclude ogni provvedimento in ordine alle spese Controparte_2
del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
c) nulla per le spese.
Monopoli, 12 novembre 2025.
Il giudice dott. Alberto NN
_______________ 14 Dr.Alberto NN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto NN;
pronunciando mediante la sola consultazione telematica degli atti accessibili ex latere iudicis e senza la materiale preventiva acquisizione del fascicolo cartaceo che non deve così essere restituito;
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza tenutasi il 31 ottobre 2025 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
nell'epigrafato giudizio iscritto sul ruolo generale affari contenziosi in data 14 aprile 2023 sotto il numero 2272 dell'anno 2023 e vertente
T R A
(c.f. ) in proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato nel proprio studio professionale sito in Via Trinchese n. 61/D a Lecce, nella qualità di difensore officiato per la difesa di nato a [...] il [...], CP_1
imputato nel procedimento penale n. 1935/2016 R.G.N.R. e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal Tribunale di Taranto Sezione Penale, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto reso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 a Roma Controparte_2 Controparte_3
e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Erariale in Lecce;
Convenuto contumace
Osserva in fatto ed in diritto _______________ 1 Dr.Alberto NN I.- Il ricorrente Avv. impugna il decreto emesso il 14 marzo 2023 col quale il Parte_1
Tribunale di Taranto in composizione monocratica liquidava in di lui favore la somma di euro
630,340 per le prestazioni rese , nella qualità di difensore officiato per la difesa di CP_1
nato a [...] il [...], imputato nel procedimento penale n. 1935/2016
R.G.N.R. e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal Tribunale di Taranto Sezione Penale, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto reso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto.
Colui il quale fa istanza di ammissione al gratuito patrocinio è tenuto ad allegare e provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al conseguimento del beneficio, come si desume inequivocabilmente non solo dai principi generali informatori dell'intero ordinamento giuridico ( onus probandi incumbit ei qui dicit, art. 2697 cc), ma anche dal combinato disposto degli artt. 78 dpr 115/2002 (“L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.”), 79 commi 1 e 2 del dpr 115/2002 (“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione).
Chi deve provare di trovarsi “nelle condizioni indicate dal'articolo 76” ?
Secondo il tenore letterale dell'art. 79 dpr 115/2002 l'istante (“L'istanza è redatta in carta semplice
e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76);
Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc l'istante.
_______________ 2 Dr.Alberto NN Secondo i principi informatori del sistema l'istante, chiedendo questi una prestazione patrimoniale destinata a gravare sul bilancio dello Stato e sui contribuenti tutti, assimilabile ai procedimenti concessori con i quali l'Amministrazione dispone del danaro pubblico in favore di persone che dimostrino di versare nelle condizioni previste dalla legge.
Nel dpr 115/2002 non sembrano esistere disposizioni derogatorie.
Vero è che l'art.79 richiede una “c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;”
Tuttavia tale richiesta avviene “a pena di inammissibilità” ovverosia “in limine iudicii” soggiunge l'art. 79, il che evidenzia come sia fatta salva la valutazione del merito della istanza, ovverosia della sua fondatezza, diversamente il Legislatore non avrebbe effettuato tale rilevante specificazione.
L'art. 76 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “condizioni per l'ammissione”, così dispone:
“1.-Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.493,82. 2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
L'art. 76 delinea così il cd “merito” del beneficio.
Ne consegue che per chiaro dettato normativo sono rilevanti ai fini dell' ammissione:
1) I redditi assoggettati a IRPEF ma occultati (c.d redditi in nero);
2) i redditi esenti dall'IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ( comma 3);
3) i redditi degli altri familiari conviventi che vanno sommati a quello dell'istante ( comma 2) e confrontati nel loro complessivo ammontare con il limite normativo segnato dal cd cumulo giuridico disposto dall'art. 92.
_______________ 3 Dr.Alberto NN Di particolare rilievo ai fini del presente giudizio appare il comma 3 dell'art. 76 dpr 115/2002:
“3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
Anche l'eventuale reddito pensionistico, o il reddito collocabile nella cd no tax area è così rilevante per pervenire al superamento del limite di ammissibilità del beneficio.
Ugualmente significativo appare il comma 2 dell'art. 76 dpr 115/2002:
2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
A tal fine l'art. 92 del dpr, sotto la rubrica “elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione”, così dispone: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.”
Ne consegue che occorre: 1) effettuare il cumulo materiale dei redditi di cui siano titolari l'istante ed i familiari conviventi;
2) ragguagliare il valore risultante col cumulo giuridico ottenuto maggiorando il limite segnato dalla legge con tanti incrementi di euro 1032,91 quanti sono i familiari conviventi.
Ne consegue che ai fini di stabilire l'esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio era necessaria l'indicazione dei redditi degli altri familiari conviventi, se esistenti, e che, data l' ampiezza della previsione normativa, non si identificano con i soli componenti della cd famiglia nucleare.
L'art. 115 c.p.c., inserito tra le “disposizioni generali” del Codice di Procedura Civile nel Libro I, e quindi applicabile ad ogni sorta di procedimento civile, così dispone nel suo comma secondo:
“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza vi è certamente il costo della vita ed il continuo incremento del fabbisogno per far fronte alle esigenze del sostentamento della persona umana, un indice del quale può essere costituito dalle liquidazioni effettuate dalle Autorità
Giudiziarie in materia di somministrazione di alimenti e mantenimento. _______________ 4 Dr.Alberto NN Dalla informativa della GdF si evince che il sig. , a fronte di redditi individuali da lavoro CP_1
inferiori al limite sancito dall'art. 76 per l'ammissione al gratuito patrocinio, sarebbe proprietario di ben venticinque terreni agricoli di cui non sembra averne fatto parola nella richiesta di ammissione al beneficio, sette dei quali ubicati nella Provincia di Taranto ed i restanti diciotto nella Provincia di
Lecce.
Il sig. è risultato intestatario di due autocarri modelli Iveco Daily e Kia Sorrento, e di CP_1
un motoveicolo Yamaha YZ, idonei all'uso industriale e/o commerciale e/o agricolo, oltre che di una autovettura per uso trasporto persone.
Conseguenziale ritenere che i veicoli fossero utilizzati per lo sfruttamento dei terreni agricoli al fine di ricavarne reddito.
Il rilievo è corroborato da ulteriori elementi.
Sebbene il sig. abbia percepito somme ridotte negli anni 2016, 2021 e 2022, la sig.ra CP_1
, convivente col beneficiario, è risultata percettrice di somme a titolo di lavoratrice Parte_2
dipendente erogatele proprio dal sig. in misura anche maggiore agli importi che CP_1
questi ha dichiarato di percepire come reddito individuale.
Così nel 2021 avrebbe erogato alla convivente , sua dipendente euro CP_1 Parte_2
6236,27, nel 2022 euro 10.445,36, nel 2023 euro 12.221,92.
Al fratello il beneficiario avrebbe erogato a titolo di retribuzione da Parte_3 CP_1
lavoro dipendente nell'anno 2020 la somma di euro 7481,12 ; nell'anno 2021 la somma di euro
6233,52; nell'anno 2022 la somma di euro 10.994,97; nell'anno 2023 la somma di euro 11.158,15.
Importi quindi ben superiori a quelli dichiarati dal sig. come reddito da lavoro da egli CP_1
percepito.
Spiccano inoltre le seguenti acquisizioni contrattuali nel patrimonio del beneficiario : CP_1
concessione in affitto di fondo rustico nell'anno 2019 per il canone di euro 4500,00; concessione in affitto di fondo rustico nell'anno 2019 per il canone di euro 1500,00; acquisizione di terreno agricolo per il prezzo di euro 9000,00 nell'anno 2020; stipula di promessa di acquisto di terreno agricolo nell'anno 2021 per l'importo di euro 151.000,00; acquisizione di terreno agricolo nell'anno 2021 per il prezzo di euro 8400,00; acquisizione di terreno agricolo nell'anno 2021 per il prezzo di euro
151.000; acquisto di terreno agricolo nell'anno 2022 per il prezzo di euro 2500,00; acquisto di
_______________ 5 Dr.Alberto NN terreno agricolo per l'anno 2022 per il prezzo di euro 10.000,00; acquisto di terreno agricolo nell'anno 2022 per il prezzo di euro 2000,00; concessione in affitto di terreno agricolo nell'anno
2023 per il canone annuo di euro 4500,00.
Oltre ad una serie di acquisizione di diritti in forza di atti negoziali per importi inferiori.
Insomma il sig. rivela una capacità finanziaria di risparmio ed investimento assai CP_1
superiore a quella che gli esigui redditi da lavoro da egli dichiarati potrebbe ragionevolmente e matematicamente far presumere.
Ugualmente gli importi erogati a titolo di lavoro dipendente in favore della convivente Pt_2
e del fratello eccedono notevolmente il reddito personale del beneficiario
[...] Parte_3
e presuppongono la qualità datoriale in capo al beneficiario.
Imponente il numero di fondi rustici posseduti, ben venticinque, alcuni dei quali concessi in affitto con relativo reddito monetario ed altri ragionevolmente nella sua disponibilità attestata anche dal possesso di ben tre veicoli per uso agricolo industriale, di cui due autocarri ed un motociclo.
Vi è concreto e fondato motivo di ritenere che il sig. , accanto e parallelamente allo CP_1
status di lavoratore dipendente , conduca attività imprenditoriale il cui reddito monetario sia in tutto o in parte sottratto agli obblighi fiscali e comunque reinvestito negli incrementi patrimoniali immobiliari omogenei con l'attività agricola.
Questi i dati raccolti dalla Guardia di Finanza:
_______________ 6 Dr.Alberto NN _______________ 7 Dr.Alberto NN La sola sommatoria dei redditi personali con i redditi percepiti dalla convivente e dal CP_4
fratello, pure convivente, , eccede il limite posto dall'art. 76 T.U. 115/02 per Parte_3
l'ammissione al beneficio:
Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della
_______________ 8 Dr.Alberto NN Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro
11.369,24".
Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".
Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".
Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
L'art. 116 c.p.c., sotto la rubrica “valutazione delle prove”, così dispone nel suo comma secondo: “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”
La disposizione normativa in parola, inserita nel Titolo V del Libro I del c.p.c. con la rubrica “Dei poteri del giudice”, è applicabile in ogni tipologia di procedimento, avendole il legislatore conferito il rango di principio generale del diritto processuale.
Ebbene rientra nel “contegno nel processo” il silenzio serbato su circostanze rilevantissime riguardanti la fonte da cui chi chiede una erogazione patrimoniale a carico dell' ER trae normalmente i mezzi di sostentamento.
Legittimo diviene così ipotizzare ex art. 116 comma 2 cpc che la provenienza sia proprio l'attività economica nascosta e produttiva di imponibile sottratto all'obbligo di contribuzione derivante dall'art. 53 della Costituzione della Repubblica (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”).
Chi chiede una prestazione patrimoniale a carico dei contribuenti, già gravati da un carico fiscale che ha pochi eguali nel mondo, ha l'onere di essere leale e di non nascondere fatti rilevanti ai fini della decisione destinata a rendere ancora più pesante la condizione di chi assolve con diligenza, fedeltà e sacrificio i doveri di cui all'art. 53 della Costituzione della Repubblica (“Tutti sono tenuti a
_______________ 9 Dr.Alberto NN concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”), vedendosi relegato in area prossima alla povertà dal continuo incremento del costo della vita non adeguatamente bilanciato da meccanismi correttivi destinati a conservare il potere d'acquisto di stipendi, salari e pensioni.
Tanto più nella situazione drammatica in cui notoriamente versano le finanze dello Stato, già destinatario di ammonimenti provenienti da qualificati ed autorevoli consessi monetari ed economici internazionali ed anche da vere e proprie istituzioni sovranazionali e comunitarie.
L'art. 115 c.p.c., inserito tra le “disposizioni generali” del Codice di Procedura Civile nel Libro I, e quindi applicabile ad ogni sorta di procedimento civile, così dispone nel suo comma secondo:
“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Al riguardo non appare inutile rammentare come il legislatore, quando ha voluto dettare limiti ai poteri di applicazione e richiamo di fonti normative, lo ha sempre fatto espressamente, come dimostra una breve ma significativa indagine comparativa.
Così nel DLvo 150/2011 (Semplificazione dei riti civili) l'art. 2, sotto la rubrica “disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro”, così dispone nel suo comma primo:
“Nelle controversie disciplinate dal Capo II non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415 settimo comma, 417, 417bis, 420bis, 421 terzo comma, 425, 426,
427, 429 terzo comma, 431 dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438 secondo comma e
439 del codice di procedura civile.”
Nel medesimo D.Lvo 150/2011 l'art. 3, sotto la rubrica “disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione”, così dispone nel suo comma 1: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702ter del codice di procedura civile.”
L'art. 1785quiquies cc si esprime in termine di "limiti di applicazione" delle norme richiamate;
L'art. 1932 cod.civ. intitola con la rubrica "Norme inderogabili" l'elencazione di disposizioni la cui applicabilità è sottratta ai poteri di autonomia privata;
L'art.2066 cod.civ. ugualmente dichiara
"inderogabili" dall'autononia privata determinate fonti normative pure ivi individuate;
l'art. 2136 cc si esprime in termini di "inapplicabilità" delle norme individuate nel corpo della disposizione
_______________ 10 Dr.Alberto NN normativa;
L'art. 1680 cc si esprime pure in termini di "Limiti di applicabilità delle norme"; assai più drastici appaiono gli artt.1634 e 1654 cod.civ., laddove entrambi dichiarano espressamente
"inderogabili" da parte dell'autonomia privata le norme ivi indicate, ed ugualmente fa l' art. 58 della legge n.203/1982 dichiara l' "inderogabilità" delle norme cui fa riferimento.
L'art.56 della legge n.203/1982 sancisce espressamente i "limiti di applicabilità" della normativa richiamata.
L'art.1 comma 2 della legge n.756/1964 dispone: "Le disposizioni della presente legge sono inderogabili", salve le condizioni di maggior favore per il coltivatore subito in prosieguo individuate, ed il successivo art.2 introduce "limiti di applicazione della legge" alle ipotesi di seguito individuate.
L'art.4 della legge n.606/1966 dispone che "le disposizioni dell'art.1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria".
L'art.29 comma 1 della legge n.11/1971 dispone che "le disposizioni della presente legge sono inderogabili…".
L'art.41 comma 2 della legge n.392/1978 fa seguire i "limiti di applicazione" a quanto disposto nel comma 1, nel quale era prevista l' "applicabilità di norme", proprio secondo la tecnica normativa dell'art. 1857 cod.civ.
Ed il successivo art.79 della legge n. 392/1978 dichiara "inderogabili" da parte delle private pattuizioni le norme ivi richiamate.
L'art.134 D.Lvo n.206/2005 espressamente qualifica come "imperative" le disposizioni normative non derogabili dalle parti.
L'art.154 del D.Lvo n.58/1998 in tema di contratti di investimento in valori mobiliari, dichiara espressamente "non applicabili" al collegio sindacale delle società con azioni quotate in borsa gli articoli del codice civile espressamente indicati, così interpretando perfettamente lo spirito dell'art. 41 della Costituzione.
Nel dpr 115/2002 non sembrano esistere disposizioni legislative che dispongano la non applicabilità nei procedimenti de quibus dell'art. 115 cpc o dell'art. 116 cpc, o che comunque vi deroghino.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime, in tutto o in parte, una o più disposizioni normative del dpr 115/2002
_______________ 11 Dr.Alberto NN nella parte in cui non vietano al giudice di applicare gli artt. 115 e 116 cpc nei procedimenti ivi regolamentati.
Non consta l'esistenza di sentenze od ordinanze colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di una o più disposizioni del dpr 115/2002 se interpretate nel senso di vietare al giudice l'applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nei procedimenti regolamentati nel predetto dpr.
Costituisce pertanto una mera apoditticità ( o petizione di principio ) affermare che nei procedimenti di liquidazione di compensi a carico dell'ER di cui al dpr 115/2002 e di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio il Giudice non possa applicare i predetti artt. 115 e 116 cpc.
Ugualmente è a dirsi in ordine agli accertamenti compiuti dalla GdF.
Non sembrano esistere disposizioni del dpr 115/2002 che dichiarino l'obbligo del giudice di decidere in conformità di quanto riportato nelle informative degli uffici finanziari.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittime una o più disposizioni del dpr 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'obbligo del giudice di conformarsi a quanto accertato dagli uffici finanziari.
Non consta l'esistenza di sentenze od ordinanze colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionalità di una o più disposizioni del dpr 115/2002 se interpretate nel senso di ritenere obbligatorio per il giudice conformarsi a quanto accertato dagli uffici finanziari.
Gli accertamenti sulle condizioni reddituali demandati alla GdF nel dpr 115/2002 potrebbero infatti astrattamente essere inquadrati: 1) come atto di un procedimento amministrativo;
2) come atto di un procedimento giurisdizionale.
Nella prima ipotesi essi avrebbero natura di “parere obbligatorio ma non vincolante”, nel senso che il giudice è obbligato a richiederle ma può discostarsene con il solo obbligo di motivare, diversamente dai pareri “obbligatori e vincolanti” che sono veri e propri atti predecisori.
In diritto amministrativo gli atti consultivi di distinguono infatti in: 1) pareri facoltativi, che il decidente ha mera facoltà e non l'obbligo di richiedere;
2) pareri obbligatori e non vincolanti, che il decidente è tenuto ad acquisire senza però obbligo di adeguarvisi;
3) pareri obbligatori e vincolanti,
_______________ 12 Dr.Alberto NN meglio conosciuti come atti predecisori, in cui l'organo consultivo in realtà consuma il potere del decidente che è tenuto a richiederlo ed a uniformarvisi.
Nella seconda ipotesi avrebbero natura di consulenza tecnica, atto che nel processo civile non è mai vincolante per il giudice che può disattenderla col solo onere di motivare, non essendo presenti nel processo civile norme di legge che dichiarino la consulenza tecnica vincolante per il giudice ( come pacificamente riconosciuto da tempo in giurisprudenza).
Insomma in nessun caso il giudice dei procedimenti regolamentati nel dpr 115/2002 diviene un nudus minister delle informative reddituali.
Tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza vi è certamente il costo della vita ed il continuo incremento del fabbisogno per far fronte alle esigenze del sostentamento della persona umana, un indice del quale può essere costituito dalle liquidazioni effettuate dalle Autorità
Giudiziarie in materia di somministrazione di alimenti e mantenimento nei procedimenti di separazione personale e divorzio.
Alla luce delle accurate indagini patrimoniali condotte dalla GdF su delega del Tribunale diviene legittimo ipotizzare ex art. 116 comma 2 cpc che siano stati occultati redditi rilevanti ai fini dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76, inclusi quelli esenti dall' IRPEF o quelli soggetti ma occultati.
La diversa interpretazione si risolverebbe in una agevolazione istituzionale dell'illecito, consentendo a chi percepisce redditi occulti di raggirare le istituzioni e, soprattutto, la moltitudine di contribuenti che con i propri sacrifici tributari mantengono in vita la Repubblica assicurandole i mezzi di sostentamento
III.- L'art. 136 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “revoca del provvedimento di ammissione”, così dispone:
“1.- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.-
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.- La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
_______________ 13 Dr.Alberto NN Con decreto emesso ex art. 136 dpr 115/02 in data 12 novembre 2025.
Il Tribunale ha stabilito:
[a) visto ed applicato l' art. 136 del dpr 115/2002 revoca con efficacia retroattiva l'ammissione di
al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 1935/2016 R.G.N.R. CP_1
e n. 7299/2022 R.G.TRIB.. definito con sentenza n. 3760/2022 emessa il 05 dicembre 2022 dal
Tribunale di Taranto Sezione Penale;
b) provvede con separato atto sulla istanza di liquidazione proposta dall'Avv. Parte_1
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti, disponendo che copia del presente decreto sia comunicato alla Guardia di Finanza che ha curato le informative reddituali per le valutazioni e provvedimenti di Sua competenza;
]
Il ricorso proposto dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione dei compensi Parte_1
emesso dal Tribunale di Taranto Sezione Penale deve così essere rigettato.
IV.- La contumacia del preclude ogni provvedimento in ordine alle spese Controparte_2
del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
c) nulla per le spese.
Monopoli, 12 novembre 2025.
Il giudice dott. Alberto NN
_______________ 14 Dr.Alberto NN