Articolo 4 della Legge 22 luglio 1966, n. 606
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 agosto 1966
Art. 4.
Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.
Entrata in vigore il 21 agosto 1966
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