Art. 2.
L'affitto a conduttore non coltivatore diretto e' fatto a misura.
Puo' essere fatto a corpo quando cio' risulti necessario o conveniente per rilevanti difficolta' di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.
La legge 12 giugno 1962, n. 567 , e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.
L'affitto a conduttore non coltivatore diretto e' fatto a misura.
Puo' essere fatto a corpo quando cio' risulti necessario o conveniente per rilevanti difficolta' di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.
La legge 12 giugno 1962, n. 567 , e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.