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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 31.12.2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 10288/2024 R.G
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, con elezione di C.F._2
domicilio in Nola (NA) alla Via Conte Orsini n. 13, presso lo studio della stessa, giusta procura allegata in atti
Ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di Controparte_1 aver prestato servizio come docenti a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto incarichi come docente Parte_1 precario per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024, mentre ha allegato di Parte_2 aver lavorato con contratto a termine per l'anno scolastico 2023/2024.
Hanno esposto di non aver ricevuto, perché precari, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, con disapplicazione nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione in favore della sig.ra
[...]
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; mentre per il sig. per l'anno Pt_1 Pt_2 scolastico 2023/2024 di € 500,00 (carta elettronica) PER . 3) Per Parte_3
l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Controparte_1 carta elettronica per gli anni scolastici sopra specificati quale contributo alla formazione/aggiornamento della docente”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non è costituito e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta del 9 e 19 dicembre 2024, i ricorrenti hanno versato in atti i contratti di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 13.09.2024 per e dal 3.10.2024 Parte_1 per e , per entrambi, al 30.06.2025. Parte_2 Parte_4
La causa, all'udienza del 31.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di essere interni al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratti di docenza in atti). Hanno altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stati destinatari di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del
, rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici CP_1
pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in favore di per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 in favore di;
Parte_2
2) per l'effetto, ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto
1), con conseguente emissione in favore degli stessi di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della residua metà,
[...] CP_3
metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Napoli, 31.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 31.12.2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 10288/2024 R.G
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, con elezione di C.F._2
domicilio in Nola (NA) alla Via Conte Orsini n. 13, presso lo studio della stessa, giusta procura allegata in atti
Ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di Controparte_1 aver prestato servizio come docenti a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto incarichi come docente Parte_1 precario per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024, mentre ha allegato di Parte_2 aver lavorato con contratto a termine per l'anno scolastico 2023/2024.
Hanno esposto di non aver ricevuto, perché precari, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, con disapplicazione nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione in favore della sig.ra
[...]
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; mentre per il sig. per l'anno Pt_1 Pt_2 scolastico 2023/2024 di € 500,00 (carta elettronica) PER . 3) Per Parte_3
l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Controparte_1 carta elettronica per gli anni scolastici sopra specificati quale contributo alla formazione/aggiornamento della docente”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non è costituito e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta del 9 e 19 dicembre 2024, i ricorrenti hanno versato in atti i contratti di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 13.09.2024 per e dal 3.10.2024 Parte_1 per e , per entrambi, al 30.06.2025. Parte_2 Parte_4
La causa, all'udienza del 31.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di essere interni al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratti di docenza in atti). Hanno altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stati destinatari di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del
, rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici CP_1
pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in favore di per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 in favore di;
Parte_2
2) per l'effetto, ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto
1), con conseguente emissione in favore degli stessi di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della residua metà,
[...] CP_3
metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Napoli, 31.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori