CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1642/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
ER ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6931/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezzar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021003SC0000105920006 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240265633082001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1096/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa a seguito del mancato assolvimento della pretesa fiscale, a titolo di imposta di registro, di cui all'avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000010592/0/006 notificato al Ricorrente_1 in data 5 febbraio 2022 (mediante il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 10592/2021 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma in data 16.06.2021).
Il ricorrente deduceva, in primis, il proprio difetto di soggettività passiva per essere del tutto estraneo al tributo in quanto mero difensore della parte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che "preso atto della documentazione prodotta ed effettuati gli opportuni controlli, ha verificato la insussistenza delle condizioni per procedere al recupero erariale nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, con conseguente emissione di apposito provvedimento di variazione anagrafica e sgravio della posizione debitoria. Si chiede, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante la intervenuta cessazione della materia del contendere".
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta materia del contendere.
Le spese non possono certo essere compensate - come chiede l'Ufficio - in ragione della grave negligenza che ha connotato l'iter procedimentale dell'Amministrazione.
In effetti, dapprima, nell'avviso di liquidazione, il Ricorrente_1 viene indicato "in qualità di difensore della parte attrice" ingenerando nel ricorrente la legittima convinzione di essere estraneo alla pretesa tributaria per cui non vi era alcuna necessità di impugnare l'avviso di liquidazione stesso.
Successivamente, però, il Ricorrente_1, da "nella qualità di difensore della parte attrice" diviene - nella cartella impugnata – “nella qualità di coobbligato" in ordine al tributo, costringendo il Ricorrente_1, questa volta, ad impugnare.
Le spese, dunque, vanno poste a carico delle (virtuali) soccombenti Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
Ricorrente_1, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.977,00, oltre a rimborso forfetario 15%, rimborso contributo unificato e oneri di legge.
Roma, li 29 gennaio 2025
il presidente estensore
(Martinelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
ER ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6931/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezzar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021003SC0000105920006 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240265633082001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1096/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa a seguito del mancato assolvimento della pretesa fiscale, a titolo di imposta di registro, di cui all'avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000010592/0/006 notificato al Ricorrente_1 in data 5 febbraio 2022 (mediante il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 10592/2021 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma in data 16.06.2021).
Il ricorrente deduceva, in primis, il proprio difetto di soggettività passiva per essere del tutto estraneo al tributo in quanto mero difensore della parte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che "preso atto della documentazione prodotta ed effettuati gli opportuni controlli, ha verificato la insussistenza delle condizioni per procedere al recupero erariale nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, con conseguente emissione di apposito provvedimento di variazione anagrafica e sgravio della posizione debitoria. Si chiede, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante la intervenuta cessazione della materia del contendere".
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta materia del contendere.
Le spese non possono certo essere compensate - come chiede l'Ufficio - in ragione della grave negligenza che ha connotato l'iter procedimentale dell'Amministrazione.
In effetti, dapprima, nell'avviso di liquidazione, il Ricorrente_1 viene indicato "in qualità di difensore della parte attrice" ingenerando nel ricorrente la legittima convinzione di essere estraneo alla pretesa tributaria per cui non vi era alcuna necessità di impugnare l'avviso di liquidazione stesso.
Successivamente, però, il Ricorrente_1, da "nella qualità di difensore della parte attrice" diviene - nella cartella impugnata – “nella qualità di coobbligato" in ordine al tributo, costringendo il Ricorrente_1, questa volta, ad impugnare.
Le spese, dunque, vanno poste a carico delle (virtuali) soccombenti Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
Ricorrente_1, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.977,00, oltre a rimborso forfetario 15%, rimborso contributo unificato e oneri di legge.
Roma, li 29 gennaio 2025
il presidente estensore
(Martinelli)