TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.rg.8634/2024, promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Semeraro Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Cinzia Vitacolonna, che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Monte Grappa n.11, presso lo studio professionale dei difensori Avv.
Maria Teresa Semeraro e Avv. Cinzia Vitacolonna, come da mandato in atti
Opponente
CONTRO
CF e PI ), quale procuratirce di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( CF ), in persona del procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Marco
[...] P.IVA_2
Pesenti e dell'avv. Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Giuseppe
Mazzini n.19, presso lo studio dell' avv. Silvia Fersino, come da procura alle liti in atti.
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale depositata in data : Parte_1
voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei confronti di , con l'atto di precetto opposto, da , in Parte_1 Controparte_3
pagina 1 di 12 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti, e per l'effetto - revocare e/o dichiarare invalido e inefficace l'atto di precetto opposto, in ogni sua parte e con tutte le conseguenze di legge e di ragione;
- dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto CP_2
a procedere ad esecuzione forzata contro la signora . Parte_1
Per , quale procuratrice di , come da Controparte_1 CP_2
memoria conclusionale del :
In via preliminare: -rigettare l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva del contratto di mutuo azionato in quanto infondata in fatto e in diritto, stante l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge, per come esposto in narrativa;
nel merito: - rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 15 luglio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale (in seguito ) CP_2 CP_2
e, per essa, quale procuratrice, ( in seguito ), le ha intimato il Controparte_3 CP_3 pagamento della somma di € 244.079,22, oltre Iva e CAP , e spese del precetto, spese ed interessi successivi di mora, in forza di fideiussione prestata a garanzia delle somme dovute da Parte_2
, e derivanti da contratto di mutuo fondiario del 19 gennaio 2010, sottoscritto con
[...]
l'allora AN delle Marche S.p.A.
A fondamento dell'opposizione, ha sollevato numerose eccezioni, quali la carenza di titolarità del credito in capo a nonché lamentato la violazione dell'art.106 TUB, Controparte_1 stante la mancanza di prova in ordine all'effettiva iscrizione del soggetto incaricato del recupero del credito azionato, nell'apposito Albo tenuto dalla AN d'LI.
Ha lamentato inoltre, la carenza di efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 19 gennaio 2010 per decadenza della AN cedente e, per essa, dei successori, dal diritto di azionare il credito contro il debitore principale, nonché contro il fideiussore, atteso che, ex art. 1957, comma 1, c.c., il fidejussore pagina 2 di 12 rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” (art.1957 co. I c.c.), laddove, nel caso di specie, al contrario, il creditore si è attivato, come ammesso dallo stesso, ben oltre detto termine, ciò comportando la sua decadenza da ogni diritto creditorio.
Ha, inoltre eccepito la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. di cui al contratto di mutuo, ritenuta vessatoria e contraria alla normativa a tutela del consumatore, in considerazione dell'espressa qualità di consumatore assunta nel contratto di mutuo tanto dal debitore principale che dal fideiussore.
Sempre con riferimento all'art.1957 cc, l'opponente ha invocato il provvedimento di AN d'LI, N°
55 del 02.05.2005, secondo il quale, infatti, la clausola, inserita nei contratti bancari, relativa alla rinuncia del fidejussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c., è illecita perché lesiva della libertà di concorrenza – pratica vietata dall'art. 2 legge 10.10.1990 N°287 ( norme a tutela del consumatore); sul punto, ha citato la pronuncia della Corte di Cassazione n.18779/2017, con la quale è stata dichiarata la nullità della clausola nella parte in cui riproduce lo schema fideiussorio censurato dalla AN d'LI, con decadenza del creditore da ogni diritto nei confronti del garante se entro il termine di 6 mesi non ha proposto le proprie istanze nei confronti del creditore, cosa che nella fattispecie dedotta non è avvenuta, essendosi il creditore attivato nei confronti dell'opponente soltanto nel 2024, mediante la notifica dell'atto di precetto.
Infine, ha eccepito l'inesatta quantificazione delle somme intimate con l'atto di precetto.
Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto opposto, nonché di revocare e/o dichiarare invalido e inefficace l'atto di precetto opposto.
Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art.615, comma 1, cpc.
Si è costituita la società opposta, contestando le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, stante l'insussistenza del presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 18.11.2024 con la quale, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto azionati.
Nel presente giudizio l'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione attiva di , ha eccepito CP_3 la violazione dell'art.106 TUB a seguito della mancata iscrizione di nell'apposito Albo degli CP_2
intermediari finanziari, tenuto dalla AN d'LI , ha eccepito che mai, prima della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta nel mese di giugno 2024, aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione della AN, deducendo che l'Istituto avrebbe dovuto proporre le proprie istanze,
pagina 3 di 12 indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fidejussore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come prescritto dall'art.1957 c.c.
Inoltre, ha dedotto che la clausola che esclude la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., deve considerarsi nulla perché, inserita in un contratto nel quale la parte mutuataria aveva assunto la qualifica di consumatore, così come il garante, con evidente vessatorietà della clausola contrattuale che esclude l'applicazione dell'art.1957 c.c.., in palese violazione della libertà di concorrenza per non essere intervenuta, tra le parti, alcuna specifica trattativa.
Infine ha eccepito l'inesatta quantificazione del credito precettato posto che , quale mandataria CP_3
di , ha riscosso delle somme nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata sub CP_2
n.255/2011 RGE cui è stata riunita la procedura rubricata sub n.176/2014 RGE, intrapresa in pregiudizio di innanzi il Tribunale di Perugia, decurtate le quali dall'originario debito Parte_2 di €244.079,22, residuano, eventualmente, € 104.075,16, in ogni caso non dovute da essa parte opponente.
Ha eccepito, pertanto, che il creditore non ha diritto di agire in executivis nei suoi confronti.
Costituitasi anche nel presente giudizio, ha dedotto di essere legittimata ad agire in virtù di CP_3
valido contratto di cessione del credito, che conferma la piena titolarità della pretesa creditoria azionata, ha evidenziato che l'opponente ha prestato una fideiussione specifica, ha precisato che il credito ancora vantato nei confronti della parte opponente, decurtato delle somme incamerate - pari ad
€ 32.270,01, - è pari ad € 211.809,21.
In ogni caso, ha dedotto che l'eccessività della somma portata in precetto non travolge per intero l'atto, ma implica una riduzione dell'importo precettato nei limiti di quella effettivamente dovuta, come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, onde l'atto di precetto deve ritenersi valido ed efficace.
La causa, in assenza di richieste istruttorie, è stata rinviata all'udienza del 9 aprile 2025, ex art.281 sexies cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va infatti osservato che la titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, così che grava sulla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art.58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione.
Vertendo l'opposizione in materia di operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti individuabili in blocco, non possono che richiamarsi le disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, TUB,
pagina 4 di 12 che dispone, ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, che la AN cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa nella G.U.
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità formatisi in materia ha ritenuto che “ in tema di cessione dei crediti in blocco ex art.58 TUB , D.lgs n.385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art.58 del citato
D.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” ( cfr sent. Cass. n.3405/2024).
Il creditore procedente ha allegato il contratto di mutuo fondiario del 19 gennaio 2010, Rep. N.117486,
Racc.n.36494, stipulato tra BANCA DELLE MARCHE S.p.A, quale parte mutuante, e Parte_2
, quale parte mutuataria e quale datore di ipoteca, nonché quale
[...] Parte_1 fidejussore solidale della parte mutuataria, per l'importo di €240.000,00, secondo l'allegato piano di ammortamento ( identificato con la lettera C) ( doc.3, fascicolo di parte ) CP_3
Ha, quindi, prodotto in allegato al proprio fascicolo di parte, la dichiarazione con la quale REV
Gestione crediti S.p.A ( in seguito REV), nella sua veste di cedente, ha dato atto di tutte le operazioni di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 L.13071999 ed art.58 TUB, mediante cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, attraverso le quali AN delle Marche Spa, originaria mutuante, ha ceduto i crediti in sofferenza, tra i quali rientra anche quello dedotto, fino ad arrivare all'ultima cessione intervenuta tra e REV, con indicazione della posizione NDG 432964 ( all.1, fascicolo di parte CP_2
) riferita a , per la quale risulta aver prestato CP_3 Parte_2 Parte_1
fideiussione specifica (All.2, fascicolo ). CP_3
ha inoltre allegato l'estratto della G.U n.73, parte seconda del 22 giugno 2017, nel quale è stato CP_3 dato avviso dell'intervenuta cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, tra quale CP_2
cessionario, e REV, quale cedente, ed in forza della quale sono stati espressamente acquistati pro soluto
“ finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione del leasing finanziario, classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da Nuova AN delle
Marche S.p.A…..con i provvedimenti di AN d'LI n.98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio
2016 o con i provvedimenti n.1553670, 1553682, 1553673 3 1553679 del 30 dicembre 2016. ( all. 3, fascicolo di parte ) del portafoglio. CP_3
Dunque, l'eccezione deve essere disattesa.
Va altresì respinta l'eccezione relativa alla mancata iscrizione di all'albo istituito degli CP_2
intermediari finanziari ex art.106 TUB.
pagina 5 di 12 Invero, la mancata iscrizione all'albo non costituisce motivo di nullità degli atti di cessione né difetto di legittimazione attiva.
Su tale specifico aspetto, in ordine alla corretta interpretazione dell'art.106 TUB, vanno richiamate le argomentazioni di cui all'ordinanza della Prima Presidente della Corte di Cassazione n.31348 del
6.6.2024, secondo la quale è escluso “… l'obbligo di iscrizione all'albo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva del credito “ (Cass., 18 marzo 2024 n.7243).
Infatti, secondo la citata pronuncia “ … anche in caso di omessa iscrizione nell'albo ex art.106 TUB non vi
è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli
atti di riscossione già compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare
il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati ecc) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva ( precetti, pignoramenti, interventi, ecc), asseritamente viziati da una invalidità derivata” ( Cass. 18 marzo 2024 n.7243).
Detti principi sono stati altresì ribaditi nella pronuncia delle S.U. 17.5.2024, e, dunque, agli stessi si riene di aderire in toto.
Deve pertanto concludersi nel senso che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art.106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, non deriva alcuna invalidità delle operazioni compiute, non potendo ravvisarsi alcun difetto di rappresentanza, solo potendo rilevare l'omessa iscrizione sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza per eventuali profili penalistici.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al fatto che la AN non avrebbe inviato alcuna comunicazione relativa alla risoluzione del contratto, né al debitore principale né alla parte garante.
Al contrario, ha provato documentalmente di aver regolarmente comunicato al debitore ed alla CP_3 garante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di mutuo a causa del mancato pagamento delle rate pattuite ( cfr. l'art.13, contratto di mutuo).
Invero, risulta in atti l'allegazione della comunicazione inviata al debitore principale con Racc. A/R
n.145455992308 del 2 marzo 2013, dallo stesso ricevuta in data 4.3.2013, e al fidejussore,
[...]
, coobligata in solido, con una prima raccomandata del 22 .2.2013, inviata all'indirizzo di Pt_1
residenza della stessa come risultante dal contratto di mutuo (Via Metastasio n.14, Firenze), rimasta inesitata perché il destinatario risultava sconosciuto.
L'Istituto di credito ha quindi provveduto ad inviare una seconda Racc. A/R n. 143635444737 del 5 marzo 2013, inviandola presso la casa comunale di Firenze, ai sensi dellart.143 cpc, relativo alla notificazione nei confronti delle persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, andata a buon fine e ricevuta in data 15 marzo 2013, con la quale è stata comunicata la risoluzione di diritto del pagina 6 di 12 contratto di mutuo per il mancato pagamento di n.11 rate consecutive rimaste insolute. ( all.4, denominato Revoca affidamenti, fascicolo di parte ). CP_3
Peraltro il creditore, con ciò, si è attenuto a quanto prescritto dall'art.11 del contratto di mutuo, nel quale testualmente è previsto che : “A tutti gli effetti, le parti eleggono domicilio: (…) quanto alla parte mutuataria e alla garante presso la segreteria comunale di AN (PG) …con espressa dichiarazione da parte di questa, che qualsiasi comunicazione o notifica, anche di titoli o di atti giudiziali o esecutivi, potrà essere validamente effettuata dalla AN… indifferentemente presso il suddetto domicilio eletto o presso la residenza o il domicilio eletti indicati nel presente atto o fatti conoscere successivamente a mezzo lettera raccomandata.
Al riguardo, va osservato che nel contratto di mutuo ha dichiarato la propria residenza Parte_1
in Firenze, (cfr., contratto di mutuo, doc.8, fascicolo di parte opponente).
Sul punto, l'opponente non si è espressa in modo specifico, avendo sollevato soltanto generiche contestazioni di mancato ricevimento di alcuna comunicazione precedente la notifica dell'atto di precetto.
Ancora, è infondata l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Occorre, innanzitutto, premettere che la norma di cui all'art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (Cass., sez. 3, sent. 8/01/2010, n. 84; Cass. sez. 1, sent.
4/07/2003, n. 10574; nel merito, ex plurimis, Trib. Napoli, 16.5.2024, n. 5063).
In tal senso, le parti possono concordare che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo così implicitamente l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore (Cass. n. 16836/2015; Cass. 16758/2002; Cass.
16233/2005; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987).
E' pertanto indubbio che l'originario creditore AN Delle Marche abbia impedito la decadenza tramite tempestiva richiesta di pagamento, in via stragiudiziale, rivolta nei confronti del debitore principale e dell'odierna opponente.
Deve, pertanto, ritenersi che in forza della cessione, avvenuta nel 2017, sia subentrata in un diritto di CP_3 credito valido ed efficace e nelle relative garanzie, a cui non è più opponibile l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
La fideiussione stipulata a favore della banca finanziatrice risulta qualificabile come fideiussione c.d. “a prima”
o “a semplice richiesta”.
In merito alla fideiussione c.d. “a prima” o a “semplice richiesta”, costituisce orientamento consolidato della
Cassazione quello per cui: “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui
l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la pagina 7 di 12 proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)” (Cass., sez. 3, sent.
29.10.2008, n. 13078; cfr., altresì, Cass., sent. 26/09/2017, n. 22346).
Ne consegue che, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento "a prima” o “a semplice richiesta", la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. e, una volta effettuata tempestivamente la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.
La fideiussione sottoscritta da non prevede neppure alcun beneficio di escussione, facoltizzando il Parte_1 creditore ad agire, indifferentemente, nei confronti del debitore principale o del fideiussore.
Infatti, alla luce dell'interpretazione del contratto, quella sottoscritta dall'opponente va qualificata, come, peraltro, pacificamente ammesso dalla stessa opponente ( cfr. pag.6, citazione in opposizione , fascicolo di parte ) come una fideiussione solidale ex art. 1944 co. 1 c.c., come previsto testualmente fin dalle “ Pt_1
PREMESSE” del contratto di mutuo, secondo cui “ PREMESSO che la signora interviene Parte_1 personalmente in qualità di fideiussore e che pertanto dichiara di costituirsi, come si costituisce, fideiussore solidale della parte mutuataria assumendone gli stessi obblighi nei confronti della AN (…). A tale effetto il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti del debitore principale (…) Esonera espressamente la AN dal proporre le proprie istanze e dal condurle contro il debitore principale con rinuncia, quindi, ai diritti previsti in suo favore dall'art.1957 c.c. ” ( doc. 8, fascicolo di parte ) Pt_1
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della AN si intendono assunte in via solidale, e, come si inferisce, altresì, dall'allegato A30, “Capitolato delle Condizioni
Genrali del Mutuo stipulato con la AN delle Marche SpA, ove al punto rubricato sub 1) SOLIDARIETA' ED
INDIVISIBILITA' DEGLI OBBLIGHI- si legge: Il presente capitolato forma parte integrante del contratto di mutuo ed obbliga la Parte Mutuaria e gli eventuali fideiussori e terzi datori di ipoteca nei confronti della AN mutuante. Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e dal presente capitolato sono assunte dalla parte mutuataria e dai garanti con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità … (cfr. doc.8, contratto di mutuo,
Allegato A30, Capitolato delle condizioni Generali del mutuo stipulato con la AN delle Marche spa, fascicolo di parte ) Pt_1
Anche il capitolato è stato regolarmente sottoscritto da , con sua approvazione;
peraltro, all'art.1 Parte_1 del contratto di mutuo si specifica che: “ … La parte mutuataria e la garante dichiarano di ben conoscere il contenuto di detti allegati per averne ricevuto in precedenza copia integrale e di accettarlo in ogni sua parte”.
Ne consegue, secondo il richiamato insegnamento della Cassazione, che , promuovendo l'azione CP_3 esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, ha esercitato una legittima facoltà di scelta propria delle pagina 8 di 12 obbligazioni solidali, potendo promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale, ovvero – come avvenuto nella fattispecie – nei confronti del garante, nelle forme ordinarie.
Dunque, il creditore procedente ha dapprima proposto azione nei confronti del debitore principale mediante domanda d'intervento nella procedura esecutiva incardinata davanti al Tribunale di Perugia, n.255/2011 RGE ( cui è stata riunita la procedura rubricata sub n.176/2014 RGE), concluasi con l'assegnazione delle somme di cui all'allegato progetto di distribuzione, ed esattamente € 32.270,01 ( doc.12, fascicolo di parte opponente).
Tuttavia, stante l'incapienza delle somme assegnate a soddisfare il credito, il creditore, odierno opposto, ha rivolto le proprie istanze nei confronti del fideiussore.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha mai negato di aver prestato la fideiussione, rendendosi garante del debitore principale;
da ultimo, nelle memorie autorizzate depositate in data 2 aprile 2025, si legge “ , inoltre, nel prestare la garanzia è stata mossa esclusivamente dal rapporto di Parte_1 coniugio con il debitore “ ( cfr. memoria autorizzata, . Parte_2 Pt_1
Anche tale eccezione va, dunque, respinta.
Ancora, non può trovare accoglimento la doglianza dell'opponente che lamenta la vessatorietà della clausola, che deroga all'art.1957 c.c per violazione della legislazione a tutela del consumatore.
Al riguardo, l'opponente ha richiamato il provvedimento della AN d'LI n.55/2005.
Detto provvedimento ha dichiarato la contrarietà alla L.287/1990 degli artt 2, 6 ed 8 dello schema ABI del 2002, tuttavia con esplicito ed esclusivo riferimento alle fideiussioni cd “omnibus”.
Al contrario, nella fattisecie dedotta ricorre una chiara ipotesi di “ fideiussione specifica”, posto che la garante si è obbligata al pagamento delle somme derivanti esclusivamente dal contratto di mutuo sottoscritto, relative, dunque, ad una specifica e determinata operazione bancaria, e non ad ogni e qualsivoglia rapporto bancario facente capo a Controparte_4
Né è pertinente il richiamo operato dall'opponente alla pronuncia delle S.U. della Cassazione n.
9479/2023, perché la stessa è circoscritta alla tutela del consumatore qualora il titolo azionato sia un decreto ingiuntivo non opposto emesso in danno di un garante qualificato quale consumatore, e non anche un contratto di mutuo come nella fattispecie dedotta.
Tanto si desume dalla semplice lettura del principio di diritto oggetto di massima della citata pronuncia secondo cui “ i fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del
pagina 9 di 12 credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649
c.p.c. ( Cassazione, SU, n.9749/2023) cui si sono allineate tutte le successive pronunce della
Cassazione, ove si fa chiaro riferimento al decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo ( cfr, ex plurimis,
Cass. ordinanza n. 17055/2024 del 20 giugno 2024 “ Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione
è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare
l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.).
Pertanto, anche su tale punto l'opposizione non può trovare accoglimento.
Deve, invece, essere parzialmente accolta la domanda di relativa all'inesatta Parte_1
quantificazione ed eccessiva quantificazione del credito azionato dal creditore procedente.
Al riguardo va premesso che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione “ … consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto e, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta ( cass. Sent.
7207/2014)”.
A ciò si aggiunga che la precettazione di una somma superiore a quella dovuta non travolge l'intero atto, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida pagina 10 di 12 per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito dell'istruttoria (cfr. Cass. civ, sent.
n.5515/2008; Cass. Civ. n.2160/2013).
Pertanto, il Giudice dell'opposizione, previo accertamento delle somme precettate non dovute, dovrà accogliere parzialmente l'opposizione, dichiarando l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata solo entro i limiti della somma effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del processo (cfr. Cass. Civ. sent. n.2160/2013).
Tanto premesso, va osservato che il creditore ha precisato il proprio credito indicandolo in €
211.809,21, dando atto di aver incamerato la somma di cui al piano di distribuzione ( doc.12, 13, fascicolo di parte opponente) emesso a conclusione della procedura esecutiva immobiliare innanzi al
Tribunale di Perugia n. 176/2014 RGE
Detta circostanza, è documentata in atti ( doc.10, 12, 13 14, 15,16 fascicolo parte opponente) e, anzi, ammessa dalla stessa parte opponente;
pertanto, deve ritenersi come pacifica ed incontestata con le conseguenze di cui all'art.115 cpc.
Dunque, non risultando in atti che vi siano stati ulteriori pagamenti da parte del debitore principale e/o da parte del fideiussore, deve ritenersi che il creditore procedente, decurtata dal credito portato in precetto la somma di € 32.270,01, di cui al progetto di distribuzione ( doc.12 e 13 citati) relativo alla procedura esecutiva Tribunale di Perugia, RGE n.211/2013 – alla quale è riunita la procedura
176/2014 RGE- vanti ancora la somma di € 211.809,21, oltre interessi e spese.
Quanto alle spese di lite, l'opponente deve ritenersi parzialmente soccombente, dovendosi sul punto osservare che “ … in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente
in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un' unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 , comma 2, cpc” (Cass. SS.UU. n.32061/2022).
Pertanto, nel caso di specie, in ossequio al principio testé enunciato, va disposta la compensazione parziale delle spese di lite, posto che il creditore opposto ha comunque visto conclusivamente riconosciuto, seppure decurtato in parte qua, il credito portato nell'atto di precetto , one non può essere ritenuto soccombente.
Si ritiene, dunque, di compensare tra le parti ½ delle spese di lite, ex art.92 cpc, e di porre le stesse, per il restante 1/2, a carico della parte opponente, risultata soccombente per la maggior parte della somma ingiunta.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di CP_3
, quale mandataria di ad agire esecutivamente nei
[...] CP_2 confronti di limitatamente alla somma di € 211.809,21, oltre interessi come in Parte_1
parte motiva;
2) Condanna alla refusione, in favore di quale Parte_1 Controparte_3
mandataria di , di 1/2 delle spese di lite, liquidate per l'intero in €.16.500,00 CP_2
per onorario, oltre 15 % spese generali, IVA e CAP come per legge, dichiarando compensata inter
partes la residua frazione di spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze, il 18.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.rg.8634/2024, promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Semeraro Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Cinzia Vitacolonna, che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Monte Grappa n.11, presso lo studio professionale dei difensori Avv.
Maria Teresa Semeraro e Avv. Cinzia Vitacolonna, come da mandato in atti
Opponente
CONTRO
CF e PI ), quale procuratirce di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( CF ), in persona del procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Marco
[...] P.IVA_2
Pesenti e dell'avv. Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Giuseppe
Mazzini n.19, presso lo studio dell' avv. Silvia Fersino, come da procura alle liti in atti.
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale depositata in data : Parte_1
voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei confronti di , con l'atto di precetto opposto, da , in Parte_1 Controparte_3
pagina 1 di 12 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti, e per l'effetto - revocare e/o dichiarare invalido e inefficace l'atto di precetto opposto, in ogni sua parte e con tutte le conseguenze di legge e di ragione;
- dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto CP_2
a procedere ad esecuzione forzata contro la signora . Parte_1
Per , quale procuratrice di , come da Controparte_1 CP_2
memoria conclusionale del :
In via preliminare: -rigettare l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva del contratto di mutuo azionato in quanto infondata in fatto e in diritto, stante l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge, per come esposto in narrativa;
nel merito: - rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 15 luglio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale (in seguito ) CP_2 CP_2
e, per essa, quale procuratrice, ( in seguito ), le ha intimato il Controparte_3 CP_3 pagamento della somma di € 244.079,22, oltre Iva e CAP , e spese del precetto, spese ed interessi successivi di mora, in forza di fideiussione prestata a garanzia delle somme dovute da Parte_2
, e derivanti da contratto di mutuo fondiario del 19 gennaio 2010, sottoscritto con
[...]
l'allora AN delle Marche S.p.A.
A fondamento dell'opposizione, ha sollevato numerose eccezioni, quali la carenza di titolarità del credito in capo a nonché lamentato la violazione dell'art.106 TUB, Controparte_1 stante la mancanza di prova in ordine all'effettiva iscrizione del soggetto incaricato del recupero del credito azionato, nell'apposito Albo tenuto dalla AN d'LI.
Ha lamentato inoltre, la carenza di efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 19 gennaio 2010 per decadenza della AN cedente e, per essa, dei successori, dal diritto di azionare il credito contro il debitore principale, nonché contro il fideiussore, atteso che, ex art. 1957, comma 1, c.c., il fidejussore pagina 2 di 12 rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” (art.1957 co. I c.c.), laddove, nel caso di specie, al contrario, il creditore si è attivato, come ammesso dallo stesso, ben oltre detto termine, ciò comportando la sua decadenza da ogni diritto creditorio.
Ha, inoltre eccepito la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. di cui al contratto di mutuo, ritenuta vessatoria e contraria alla normativa a tutela del consumatore, in considerazione dell'espressa qualità di consumatore assunta nel contratto di mutuo tanto dal debitore principale che dal fideiussore.
Sempre con riferimento all'art.1957 cc, l'opponente ha invocato il provvedimento di AN d'LI, N°
55 del 02.05.2005, secondo il quale, infatti, la clausola, inserita nei contratti bancari, relativa alla rinuncia del fidejussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c., è illecita perché lesiva della libertà di concorrenza – pratica vietata dall'art. 2 legge 10.10.1990 N°287 ( norme a tutela del consumatore); sul punto, ha citato la pronuncia della Corte di Cassazione n.18779/2017, con la quale è stata dichiarata la nullità della clausola nella parte in cui riproduce lo schema fideiussorio censurato dalla AN d'LI, con decadenza del creditore da ogni diritto nei confronti del garante se entro il termine di 6 mesi non ha proposto le proprie istanze nei confronti del creditore, cosa che nella fattispecie dedotta non è avvenuta, essendosi il creditore attivato nei confronti dell'opponente soltanto nel 2024, mediante la notifica dell'atto di precetto.
Infine, ha eccepito l'inesatta quantificazione delle somme intimate con l'atto di precetto.
Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto opposto, nonché di revocare e/o dichiarare invalido e inefficace l'atto di precetto opposto.
Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art.615, comma 1, cpc.
Si è costituita la società opposta, contestando le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, stante l'insussistenza del presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 18.11.2024 con la quale, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto azionati.
Nel presente giudizio l'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione attiva di , ha eccepito CP_3 la violazione dell'art.106 TUB a seguito della mancata iscrizione di nell'apposito Albo degli CP_2
intermediari finanziari, tenuto dalla AN d'LI , ha eccepito che mai, prima della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta nel mese di giugno 2024, aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione della AN, deducendo che l'Istituto avrebbe dovuto proporre le proprie istanze,
pagina 3 di 12 indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fidejussore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come prescritto dall'art.1957 c.c.
Inoltre, ha dedotto che la clausola che esclude la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., deve considerarsi nulla perché, inserita in un contratto nel quale la parte mutuataria aveva assunto la qualifica di consumatore, così come il garante, con evidente vessatorietà della clausola contrattuale che esclude l'applicazione dell'art.1957 c.c.., in palese violazione della libertà di concorrenza per non essere intervenuta, tra le parti, alcuna specifica trattativa.
Infine ha eccepito l'inesatta quantificazione del credito precettato posto che , quale mandataria CP_3
di , ha riscosso delle somme nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata sub CP_2
n.255/2011 RGE cui è stata riunita la procedura rubricata sub n.176/2014 RGE, intrapresa in pregiudizio di innanzi il Tribunale di Perugia, decurtate le quali dall'originario debito Parte_2 di €244.079,22, residuano, eventualmente, € 104.075,16, in ogni caso non dovute da essa parte opponente.
Ha eccepito, pertanto, che il creditore non ha diritto di agire in executivis nei suoi confronti.
Costituitasi anche nel presente giudizio, ha dedotto di essere legittimata ad agire in virtù di CP_3
valido contratto di cessione del credito, che conferma la piena titolarità della pretesa creditoria azionata, ha evidenziato che l'opponente ha prestato una fideiussione specifica, ha precisato che il credito ancora vantato nei confronti della parte opponente, decurtato delle somme incamerate - pari ad
€ 32.270,01, - è pari ad € 211.809,21.
In ogni caso, ha dedotto che l'eccessività della somma portata in precetto non travolge per intero l'atto, ma implica una riduzione dell'importo precettato nei limiti di quella effettivamente dovuta, come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, onde l'atto di precetto deve ritenersi valido ed efficace.
La causa, in assenza di richieste istruttorie, è stata rinviata all'udienza del 9 aprile 2025, ex art.281 sexies cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va infatti osservato che la titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, così che grava sulla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art.58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione.
Vertendo l'opposizione in materia di operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti individuabili in blocco, non possono che richiamarsi le disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, TUB,
pagina 4 di 12 che dispone, ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, che la AN cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa nella G.U.
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità formatisi in materia ha ritenuto che “ in tema di cessione dei crediti in blocco ex art.58 TUB , D.lgs n.385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art.58 del citato
D.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” ( cfr sent. Cass. n.3405/2024).
Il creditore procedente ha allegato il contratto di mutuo fondiario del 19 gennaio 2010, Rep. N.117486,
Racc.n.36494, stipulato tra BANCA DELLE MARCHE S.p.A, quale parte mutuante, e Parte_2
, quale parte mutuataria e quale datore di ipoteca, nonché quale
[...] Parte_1 fidejussore solidale della parte mutuataria, per l'importo di €240.000,00, secondo l'allegato piano di ammortamento ( identificato con la lettera C) ( doc.3, fascicolo di parte ) CP_3
Ha, quindi, prodotto in allegato al proprio fascicolo di parte, la dichiarazione con la quale REV
Gestione crediti S.p.A ( in seguito REV), nella sua veste di cedente, ha dato atto di tutte le operazioni di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 L.13071999 ed art.58 TUB, mediante cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, attraverso le quali AN delle Marche Spa, originaria mutuante, ha ceduto i crediti in sofferenza, tra i quali rientra anche quello dedotto, fino ad arrivare all'ultima cessione intervenuta tra e REV, con indicazione della posizione NDG 432964 ( all.1, fascicolo di parte CP_2
) riferita a , per la quale risulta aver prestato CP_3 Parte_2 Parte_1
fideiussione specifica (All.2, fascicolo ). CP_3
ha inoltre allegato l'estratto della G.U n.73, parte seconda del 22 giugno 2017, nel quale è stato CP_3 dato avviso dell'intervenuta cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, tra quale CP_2
cessionario, e REV, quale cedente, ed in forza della quale sono stati espressamente acquistati pro soluto
“ finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione del leasing finanziario, classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da Nuova AN delle
Marche S.p.A…..con i provvedimenti di AN d'LI n.98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio
2016 o con i provvedimenti n.1553670, 1553682, 1553673 3 1553679 del 30 dicembre 2016. ( all. 3, fascicolo di parte ) del portafoglio. CP_3
Dunque, l'eccezione deve essere disattesa.
Va altresì respinta l'eccezione relativa alla mancata iscrizione di all'albo istituito degli CP_2
intermediari finanziari ex art.106 TUB.
pagina 5 di 12 Invero, la mancata iscrizione all'albo non costituisce motivo di nullità degli atti di cessione né difetto di legittimazione attiva.
Su tale specifico aspetto, in ordine alla corretta interpretazione dell'art.106 TUB, vanno richiamate le argomentazioni di cui all'ordinanza della Prima Presidente della Corte di Cassazione n.31348 del
6.6.2024, secondo la quale è escluso “… l'obbligo di iscrizione all'albo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva del credito “ (Cass., 18 marzo 2024 n.7243).
Infatti, secondo la citata pronuncia “ … anche in caso di omessa iscrizione nell'albo ex art.106 TUB non vi
è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli
atti di riscossione già compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare
il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati ecc) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva ( precetti, pignoramenti, interventi, ecc), asseritamente viziati da una invalidità derivata” ( Cass. 18 marzo 2024 n.7243).
Detti principi sono stati altresì ribaditi nella pronuncia delle S.U. 17.5.2024, e, dunque, agli stessi si riene di aderire in toto.
Deve pertanto concludersi nel senso che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art.106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, non deriva alcuna invalidità delle operazioni compiute, non potendo ravvisarsi alcun difetto di rappresentanza, solo potendo rilevare l'omessa iscrizione sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza per eventuali profili penalistici.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al fatto che la AN non avrebbe inviato alcuna comunicazione relativa alla risoluzione del contratto, né al debitore principale né alla parte garante.
Al contrario, ha provato documentalmente di aver regolarmente comunicato al debitore ed alla CP_3 garante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di mutuo a causa del mancato pagamento delle rate pattuite ( cfr. l'art.13, contratto di mutuo).
Invero, risulta in atti l'allegazione della comunicazione inviata al debitore principale con Racc. A/R
n.145455992308 del 2 marzo 2013, dallo stesso ricevuta in data 4.3.2013, e al fidejussore,
[...]
, coobligata in solido, con una prima raccomandata del 22 .2.2013, inviata all'indirizzo di Pt_1
residenza della stessa come risultante dal contratto di mutuo (Via Metastasio n.14, Firenze), rimasta inesitata perché il destinatario risultava sconosciuto.
L'Istituto di credito ha quindi provveduto ad inviare una seconda Racc. A/R n. 143635444737 del 5 marzo 2013, inviandola presso la casa comunale di Firenze, ai sensi dellart.143 cpc, relativo alla notificazione nei confronti delle persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, andata a buon fine e ricevuta in data 15 marzo 2013, con la quale è stata comunicata la risoluzione di diritto del pagina 6 di 12 contratto di mutuo per il mancato pagamento di n.11 rate consecutive rimaste insolute. ( all.4, denominato Revoca affidamenti, fascicolo di parte ). CP_3
Peraltro il creditore, con ciò, si è attenuto a quanto prescritto dall'art.11 del contratto di mutuo, nel quale testualmente è previsto che : “A tutti gli effetti, le parti eleggono domicilio: (…) quanto alla parte mutuataria e alla garante presso la segreteria comunale di AN (PG) …con espressa dichiarazione da parte di questa, che qualsiasi comunicazione o notifica, anche di titoli o di atti giudiziali o esecutivi, potrà essere validamente effettuata dalla AN… indifferentemente presso il suddetto domicilio eletto o presso la residenza o il domicilio eletti indicati nel presente atto o fatti conoscere successivamente a mezzo lettera raccomandata.
Al riguardo, va osservato che nel contratto di mutuo ha dichiarato la propria residenza Parte_1
in Firenze, (cfr., contratto di mutuo, doc.8, fascicolo di parte opponente).
Sul punto, l'opponente non si è espressa in modo specifico, avendo sollevato soltanto generiche contestazioni di mancato ricevimento di alcuna comunicazione precedente la notifica dell'atto di precetto.
Ancora, è infondata l'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Occorre, innanzitutto, premettere che la norma di cui all'art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (Cass., sez. 3, sent. 8/01/2010, n. 84; Cass. sez. 1, sent.
4/07/2003, n. 10574; nel merito, ex plurimis, Trib. Napoli, 16.5.2024, n. 5063).
In tal senso, le parti possono concordare che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo così implicitamente l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore (Cass. n. 16836/2015; Cass. 16758/2002; Cass.
16233/2005; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987).
E' pertanto indubbio che l'originario creditore AN Delle Marche abbia impedito la decadenza tramite tempestiva richiesta di pagamento, in via stragiudiziale, rivolta nei confronti del debitore principale e dell'odierna opponente.
Deve, pertanto, ritenersi che in forza della cessione, avvenuta nel 2017, sia subentrata in un diritto di CP_3 credito valido ed efficace e nelle relative garanzie, a cui non è più opponibile l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
La fideiussione stipulata a favore della banca finanziatrice risulta qualificabile come fideiussione c.d. “a prima”
o “a semplice richiesta”.
In merito alla fideiussione c.d. “a prima” o a “semplice richiesta”, costituisce orientamento consolidato della
Cassazione quello per cui: “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui
l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la pagina 7 di 12 proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)” (Cass., sez. 3, sent.
29.10.2008, n. 13078; cfr., altresì, Cass., sent. 26/09/2017, n. 22346).
Ne consegue che, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento "a prima” o “a semplice richiesta", la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. e, una volta effettuata tempestivamente la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.
La fideiussione sottoscritta da non prevede neppure alcun beneficio di escussione, facoltizzando il Parte_1 creditore ad agire, indifferentemente, nei confronti del debitore principale o del fideiussore.
Infatti, alla luce dell'interpretazione del contratto, quella sottoscritta dall'opponente va qualificata, come, peraltro, pacificamente ammesso dalla stessa opponente ( cfr. pag.6, citazione in opposizione , fascicolo di parte ) come una fideiussione solidale ex art. 1944 co. 1 c.c., come previsto testualmente fin dalle “ Pt_1
PREMESSE” del contratto di mutuo, secondo cui “ PREMESSO che la signora interviene Parte_1 personalmente in qualità di fideiussore e che pertanto dichiara di costituirsi, come si costituisce, fideiussore solidale della parte mutuataria assumendone gli stessi obblighi nei confronti della AN (…). A tale effetto il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti del debitore principale (…) Esonera espressamente la AN dal proporre le proprie istanze e dal condurle contro il debitore principale con rinuncia, quindi, ai diritti previsti in suo favore dall'art.1957 c.c. ” ( doc. 8, fascicolo di parte ) Pt_1
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della AN si intendono assunte in via solidale, e, come si inferisce, altresì, dall'allegato A30, “Capitolato delle Condizioni
Genrali del Mutuo stipulato con la AN delle Marche SpA, ove al punto rubricato sub 1) SOLIDARIETA' ED
INDIVISIBILITA' DEGLI OBBLIGHI- si legge: Il presente capitolato forma parte integrante del contratto di mutuo ed obbliga la Parte Mutuaria e gli eventuali fideiussori e terzi datori di ipoteca nei confronti della AN mutuante. Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e dal presente capitolato sono assunte dalla parte mutuataria e dai garanti con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità … (cfr. doc.8, contratto di mutuo,
Allegato A30, Capitolato delle condizioni Generali del mutuo stipulato con la AN delle Marche spa, fascicolo di parte ) Pt_1
Anche il capitolato è stato regolarmente sottoscritto da , con sua approvazione;
peraltro, all'art.1 Parte_1 del contratto di mutuo si specifica che: “ … La parte mutuataria e la garante dichiarano di ben conoscere il contenuto di detti allegati per averne ricevuto in precedenza copia integrale e di accettarlo in ogni sua parte”.
Ne consegue, secondo il richiamato insegnamento della Cassazione, che , promuovendo l'azione CP_3 esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, ha esercitato una legittima facoltà di scelta propria delle pagina 8 di 12 obbligazioni solidali, potendo promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale, ovvero – come avvenuto nella fattispecie – nei confronti del garante, nelle forme ordinarie.
Dunque, il creditore procedente ha dapprima proposto azione nei confronti del debitore principale mediante domanda d'intervento nella procedura esecutiva incardinata davanti al Tribunale di Perugia, n.255/2011 RGE ( cui è stata riunita la procedura rubricata sub n.176/2014 RGE), concluasi con l'assegnazione delle somme di cui all'allegato progetto di distribuzione, ed esattamente € 32.270,01 ( doc.12, fascicolo di parte opponente).
Tuttavia, stante l'incapienza delle somme assegnate a soddisfare il credito, il creditore, odierno opposto, ha rivolto le proprie istanze nei confronti del fideiussore.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha mai negato di aver prestato la fideiussione, rendendosi garante del debitore principale;
da ultimo, nelle memorie autorizzate depositate in data 2 aprile 2025, si legge “ , inoltre, nel prestare la garanzia è stata mossa esclusivamente dal rapporto di Parte_1 coniugio con il debitore “ ( cfr. memoria autorizzata, . Parte_2 Pt_1
Anche tale eccezione va, dunque, respinta.
Ancora, non può trovare accoglimento la doglianza dell'opponente che lamenta la vessatorietà della clausola, che deroga all'art.1957 c.c per violazione della legislazione a tutela del consumatore.
Al riguardo, l'opponente ha richiamato il provvedimento della AN d'LI n.55/2005.
Detto provvedimento ha dichiarato la contrarietà alla L.287/1990 degli artt 2, 6 ed 8 dello schema ABI del 2002, tuttavia con esplicito ed esclusivo riferimento alle fideiussioni cd “omnibus”.
Al contrario, nella fattisecie dedotta ricorre una chiara ipotesi di “ fideiussione specifica”, posto che la garante si è obbligata al pagamento delle somme derivanti esclusivamente dal contratto di mutuo sottoscritto, relative, dunque, ad una specifica e determinata operazione bancaria, e non ad ogni e qualsivoglia rapporto bancario facente capo a Controparte_4
Né è pertinente il richiamo operato dall'opponente alla pronuncia delle S.U. della Cassazione n.
9479/2023, perché la stessa è circoscritta alla tutela del consumatore qualora il titolo azionato sia un decreto ingiuntivo non opposto emesso in danno di un garante qualificato quale consumatore, e non anche un contratto di mutuo come nella fattispecie dedotta.
Tanto si desume dalla semplice lettura del principio di diritto oggetto di massima della citata pronuncia secondo cui “ i fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del
pagina 9 di 12 credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649
c.p.c. ( Cassazione, SU, n.9749/2023) cui si sono allineate tutte le successive pronunce della
Cassazione, ove si fa chiaro riferimento al decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo ( cfr, ex plurimis,
Cass. ordinanza n. 17055/2024 del 20 giugno 2024 “ Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione
è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare
l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.).
Pertanto, anche su tale punto l'opposizione non può trovare accoglimento.
Deve, invece, essere parzialmente accolta la domanda di relativa all'inesatta Parte_1
quantificazione ed eccessiva quantificazione del credito azionato dal creditore procedente.
Al riguardo va premesso che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione “ … consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto e, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta ( cass. Sent.
7207/2014)”.
A ciò si aggiunga che la precettazione di una somma superiore a quella dovuta non travolge l'intero atto, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida pagina 10 di 12 per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito dell'istruttoria (cfr. Cass. civ, sent.
n.5515/2008; Cass. Civ. n.2160/2013).
Pertanto, il Giudice dell'opposizione, previo accertamento delle somme precettate non dovute, dovrà accogliere parzialmente l'opposizione, dichiarando l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata solo entro i limiti della somma effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del processo (cfr. Cass. Civ. sent. n.2160/2013).
Tanto premesso, va osservato che il creditore ha precisato il proprio credito indicandolo in €
211.809,21, dando atto di aver incamerato la somma di cui al piano di distribuzione ( doc.12, 13, fascicolo di parte opponente) emesso a conclusione della procedura esecutiva immobiliare innanzi al
Tribunale di Perugia n. 176/2014 RGE
Detta circostanza, è documentata in atti ( doc.10, 12, 13 14, 15,16 fascicolo parte opponente) e, anzi, ammessa dalla stessa parte opponente;
pertanto, deve ritenersi come pacifica ed incontestata con le conseguenze di cui all'art.115 cpc.
Dunque, non risultando in atti che vi siano stati ulteriori pagamenti da parte del debitore principale e/o da parte del fideiussore, deve ritenersi che il creditore procedente, decurtata dal credito portato in precetto la somma di € 32.270,01, di cui al progetto di distribuzione ( doc.12 e 13 citati) relativo alla procedura esecutiva Tribunale di Perugia, RGE n.211/2013 – alla quale è riunita la procedura
176/2014 RGE- vanti ancora la somma di € 211.809,21, oltre interessi e spese.
Quanto alle spese di lite, l'opponente deve ritenersi parzialmente soccombente, dovendosi sul punto osservare che “ … in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente
in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un' unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 , comma 2, cpc” (Cass. SS.UU. n.32061/2022).
Pertanto, nel caso di specie, in ossequio al principio testé enunciato, va disposta la compensazione parziale delle spese di lite, posto che il creditore opposto ha comunque visto conclusivamente riconosciuto, seppure decurtato in parte qua, il credito portato nell'atto di precetto , one non può essere ritenuto soccombente.
Si ritiene, dunque, di compensare tra le parti ½ delle spese di lite, ex art.92 cpc, e di porre le stesse, per il restante 1/2, a carico della parte opponente, risultata soccombente per la maggior parte della somma ingiunta.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di CP_3
, quale mandataria di ad agire esecutivamente nei
[...] CP_2 confronti di limitatamente alla somma di € 211.809,21, oltre interessi come in Parte_1
parte motiva;
2) Condanna alla refusione, in favore di quale Parte_1 Controparte_3
mandataria di , di 1/2 delle spese di lite, liquidate per l'intero in €.16.500,00 CP_2
per onorario, oltre 15 % spese generali, IVA e CAP come per legge, dichiarando compensata inter
partes la residua frazione di spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze, il 18.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 12 di 12