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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10456 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 5262/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile
rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5262/2024 RGACC, promossa con citazione vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Parte_1
Pallacorda 7, presso lo studio dell'avv. Claudia PASQUALE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...]ivi elettivamente domiciliata alla Cassiodoro 6, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe PUGLISI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 23/5/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno
l'immobile descritto in premessa quantomeno sin dal 1999 o da diversa data ritenuta di giustizia alla luce delle risultanze processuali e per l'effetto condannare la medesima occupante, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile sito in Roma alla Via Flavio Pt_1
Stilicone n. 213, Scala C, Piano 01, Int. 04, libero da cose e persone;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'Ente istante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell e per esso della ME Gestioni Spa delle somme Pt_1
dovute a titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio dell'occupazione e fino alla data dell'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad euro 65.373,27 maturata al mese di novembre 2023, oltre a quelle successive maturande fino alla pubblicazione della sentenza, ovvero per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU determinativa del valore locativo dell'immobile de quo, con riferimento ad immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa, con riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno in separato giudizio;
3. condannare, inoltre, la convenuta a corrispondere all'INPS e per esso alla ME
Gestioni Spa, la somma di euro 755,40, oltre rivalutazione, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo”.
Parte resistente: “insiste per ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
nel merito, chiede rigettarsi le domande”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Parte attorea (rappresentata da “ME Gestioni” s.p.a.) espone e documenta essere proprietaria di immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone 213 sc. C piano 1 int. 4 e afferma che il medesimo è illegittimamente occupato senza alcuna titolazione causale almeno dal 1999 (a tal fine si indica anche sopralluogo del 14/7/2017; verbale in atti).
L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante richiede canone mensile di € 755,40
(aggiornato al novembre 2023) e calcola somma dovuta (da ottobre del 2013; da luglio a dicembre del 2014; per l'intero 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022; per saldo contabile del 2017; da gennaio a novembre del 2023) di € 65.373,27 precisando e documentando plurime richieste di pagamento delle indennità.
Rende le richieste sopra riportate.
Parte convenuta si è costituita e non ha reso alcuna argomentazione difensiva, limitandosi a immediata richiesta di prova per testi su capitoli circostanziati e a chiedere il rigetto delle domande.
Parte attorea nella prima memoria istruttoria ha eccepito (ai fini dell'art. 115 c.p.c.) violazione dell'art. 167 c.p.c.
Nessuna memoria istruttoria è stata resa dalla parte convenuta, che in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. (in sostituzione dell'ud. 23/5/2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c.) ha ribadito la richiesta di rigetto delle domande e ha reiterato le richieste istruttorie.
Con ordinanza del 13/2/2025 è stata ammessa la sola prova documentale.
La narrazione attorea in fatto ha trovato riscontro nella costituzione di parte convenuta, che -in totale violazione dell'art. 167 c.p.c.- non ha argomentato alcunchè in punto di linea difensiva (ciò che rileva ex art. 115 c.p.c.), limitandosi e chiedere genericamente il rigetto delle domande e a rendere criptiche e inammissibili richieste di prova per testi.
pagina 3 di 5 Anche in forza della documentazione prodotta, può quindi ritenersi provato che parte convenuta occupa senza alcuna titolazione causale l'immobile “de quo”, il cui valore locativo può fissarsi come da allegazioni attoree.
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene che risulta provato essere occupato senza alcun titolo e a tal fine si fissa la data del 31/10/2025.
In ordine al risarcimento del danno (Cass. S.U. 33645/2022) e al criterio di valutazione
(Cass. 18849/2024), va osservato che l'attore limita la domanda ai periodi indicati in citazione, con posta contabile complessiva di € 65.373,27; oltre somma mensile di €
755,40 dal dicembre del 2023 e fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 5262/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ( ,), agli eventuali aventi Controparte_1 C.F._1
causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio -in favore dell'istante- del bene sito in Roma alla via Flavio Stilicone 213 sc. C piano
1 int. 4; e a tal fine fissa la data del 31/10/2025;
• condanna ( al pagamento di Controparte_1 C.F._1
65.373,27 in favore di parte attorea e a titolo di risarcimento del danno;
oltre pagina 4 di 5 somma mensile di € 755,40 dal dicembre del 2023 e fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.666,30 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge.
Roma 11/7/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile
rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5262/2024 RGACC, promossa con citazione vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Parte_1
Pallacorda 7, presso lo studio dell'avv. Claudia PASQUALE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...]ivi elettivamente domiciliata alla Cassiodoro 6, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe PUGLISI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 23/5/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno
l'immobile descritto in premessa quantomeno sin dal 1999 o da diversa data ritenuta di giustizia alla luce delle risultanze processuali e per l'effetto condannare la medesima occupante, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile sito in Roma alla Via Flavio Pt_1
Stilicone n. 213, Scala C, Piano 01, Int. 04, libero da cose e persone;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'Ente istante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell e per esso della ME Gestioni Spa delle somme Pt_1
dovute a titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio dell'occupazione e fino alla data dell'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad euro 65.373,27 maturata al mese di novembre 2023, oltre a quelle successive maturande fino alla pubblicazione della sentenza, ovvero per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU determinativa del valore locativo dell'immobile de quo, con riferimento ad immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa, con riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno in separato giudizio;
3. condannare, inoltre, la convenuta a corrispondere all'INPS e per esso alla ME
Gestioni Spa, la somma di euro 755,40, oltre rivalutazione, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo”.
Parte resistente: “insiste per ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
nel merito, chiede rigettarsi le domande”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Parte attorea (rappresentata da “ME Gestioni” s.p.a.) espone e documenta essere proprietaria di immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone 213 sc. C piano 1 int. 4 e afferma che il medesimo è illegittimamente occupato senza alcuna titolazione causale almeno dal 1999 (a tal fine si indica anche sopralluogo del 14/7/2017; verbale in atti).
L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante richiede canone mensile di € 755,40
(aggiornato al novembre 2023) e calcola somma dovuta (da ottobre del 2013; da luglio a dicembre del 2014; per l'intero 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022; per saldo contabile del 2017; da gennaio a novembre del 2023) di € 65.373,27 precisando e documentando plurime richieste di pagamento delle indennità.
Rende le richieste sopra riportate.
Parte convenuta si è costituita e non ha reso alcuna argomentazione difensiva, limitandosi a immediata richiesta di prova per testi su capitoli circostanziati e a chiedere il rigetto delle domande.
Parte attorea nella prima memoria istruttoria ha eccepito (ai fini dell'art. 115 c.p.c.) violazione dell'art. 167 c.p.c.
Nessuna memoria istruttoria è stata resa dalla parte convenuta, che in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. (in sostituzione dell'ud. 23/5/2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c.) ha ribadito la richiesta di rigetto delle domande e ha reiterato le richieste istruttorie.
Con ordinanza del 13/2/2025 è stata ammessa la sola prova documentale.
La narrazione attorea in fatto ha trovato riscontro nella costituzione di parte convenuta, che -in totale violazione dell'art. 167 c.p.c.- non ha argomentato alcunchè in punto di linea difensiva (ciò che rileva ex art. 115 c.p.c.), limitandosi e chiedere genericamente il rigetto delle domande e a rendere criptiche e inammissibili richieste di prova per testi.
pagina 3 di 5 Anche in forza della documentazione prodotta, può quindi ritenersi provato che parte convenuta occupa senza alcuna titolazione causale l'immobile “de quo”, il cui valore locativo può fissarsi come da allegazioni attoree.
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene che risulta provato essere occupato senza alcun titolo e a tal fine si fissa la data del 31/10/2025.
In ordine al risarcimento del danno (Cass. S.U. 33645/2022) e al criterio di valutazione
(Cass. 18849/2024), va osservato che l'attore limita la domanda ai periodi indicati in citazione, con posta contabile complessiva di € 65.373,27; oltre somma mensile di €
755,40 dal dicembre del 2023 e fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 5262/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ( ,), agli eventuali aventi Controparte_1 C.F._1
causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio -in favore dell'istante- del bene sito in Roma alla via Flavio Stilicone 213 sc. C piano
1 int. 4; e a tal fine fissa la data del 31/10/2025;
• condanna ( al pagamento di Controparte_1 C.F._1
65.373,27 in favore di parte attorea e a titolo di risarcimento del danno;
oltre pagina 4 di 5 somma mensile di € 755,40 dal dicembre del 2023 e fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.666,30 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge.
Roma 11/7/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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