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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8431/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA BRUNO Parte_1 C.F._1
BARBATO, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MASTRANDREA BRUNO BARBATO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO e CP_1 C.F._2 dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO;
Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO CP_2 C.F._5 e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO;
Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO Parte_3 C.F._6 MATTEO e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 C.F._3
VERGATO; ( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliata in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO e Parte_4 C.F._7 dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO;, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO Parte_5 C.F._8 MATTEO e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 C.F._3
VERGATO; ( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO
pagina 1 di 7 (C.F. , non costituito - contumace CP_3 C.F._9
, non costituita - contumace Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato alle controparti, ha citato a giudizio dinanzi a questo giudice Parte_1 gli odierni convenuti per sentir dichiarare, ai sensi dell'art.1068 c.c. che l'originario esercizio della servitù di passaggio sul proprio fondo (meglio descritto in citazione) era diventato troppo gravoso e, per l'effetto, disporre con sentenza il trasferimento della servitù con soluzione tecnica che avrebbe anche rappresentato un beneficio al suo esercizio in favore del fondo dominante, con obbligo, per i convenuti, di pagare all'attore (a seguito di sua determinazione in corso di causa) l'indennità di cui all'art.1053 c.c.
Si sono costituiti in giudizio: , , , CP_1 CP_2 Parte_5
e , mentre è rimasto contumace . Parte_3 Controparte_5 CP_3
I convenuti costituiti si sono opposti alla domanda, chiedendone il rigetto, in quanto assenti i presupposti richiesti dall'art.1068, 2° co. c.c.
Il processo veniva interrotto per morte di e poi riassunto. Degli eredi, Parte_5 [...] era già costituita, mentre rimaneva contumace . Parte_3 Controparte_4
Istruita la causa, anche a mezzo di c.t.u. (geom. , la stessa è stata trattenuta in Controparte_6 decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Per l'attore:
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1068 c.c., che l'originario esercizio della servitù di passaggio che insiste sulla corte esclusiva di proprietà del sig. individuata al Catasto Terreni, del Comune Pt_1 di Marzabotto, foglio 13 mappale 104 è divenuto più gravoso per il fondo servente e per l'effetto disporre che la servitù sia trasferita sulla nuova strada via Barleda che insisterebbe sempre sull'area di proprietà del sig. individuata al Catasto Terreni, foglio 13 mappale 104, considerato che la CP_7 nuova servitù migliora l'esercizio della stessa a beneficio del fondo dominante accertare e dichiarare l'obbligo di pagare l'indennità ex art. 1053 c.c. a favore del sig. CP_7 proprietario del fondo servente, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa e/o da liquidarsi dal Giudice in via equitativa.
Per i convenuti (come comparsa di costituzione):
A) In via principale: respingere la domanda attorea volta ad ottenere lo spostamento dell'accesso da via
Lama di Reno a via Barleda, previa dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio ed in ogni caso in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
A.1) Sempre in via principale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di cui al precedente punto, porre a carico esclusivo di parte attrice le spese connesse, dipendenti e/o conseguenti al trasferimento dell'esercizio della servitù pretesa ex adverso;
pagina 2 di 7 B) Sempre in via principale: respingere per tutti i motivi esposti la richiesta di indennità ex art. 1053
c.c. in quanto non dovuta.
La tesi di come da atto di citazione). Pt_1
è proprietario di un immobile in via Lama di Reno 57 a Marzabotto (Bologna), su cui Parte_1 insiste servitù di passaggio a favore di alcuni condomini. Più precisamente, il sig. ha la Pt_1 proprietà piena ed esclusiva di un fabbricato semi-indipendente da cielo a terra che si sviluppa per i piani terra, primo e secondo, con annesso un vano ad uso cantina ed un vano ad uso ripostiglio al piano seminterrato, con pertinenziale area cortiliva in proprietà esclusiva. Il bene è così distinto presso il
Comune di Marzabotto (BO) al Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 104, sub 3, via Lama di Reno
n. 57, piano S1-T--1-2, cat. A/3, classe 1 consistenza 6 vani e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 13 particella 104, ente urbano, are 01 ca 95. (cfr. Doc. 1 Rogito Dott. del Persona_1
17.09.2019, rep. N. 5313, racc. N. 4193). L'attuale passo carraio adibito a servitù di passaggio pedonale e carraia, a favore delle altre unità immobiliari presenti sul mappale 98 del medesimo foglio 13, insiste sulla corte esclusiva di proprietà del sig. (individuata al Catasto Terreni, del Comune di Pt_1
Marzabotto, foglio 13 mappale 104 Doc. 1, rogito).
E' bene precisare che all'epoca della costituzione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia costituita come da Rogito Dott. Rep. N. 5235 del 28.05.1953, vi era un'unica strada pubblica Per_2 che partendo dalla statale Porrettana, attraversava il ponte sul fiume Reno e, lambendo l'immobile in questione, costituiva l'unico punto di arrivo e di partenza, nel senso che i condomini non avevano altra via di accesso, non vi erano pertanto alternative, essendo l'accesso al loro fondo intercluso.
Nell'anno 1986 veniva progettata e poi costruita, proprio nel suddetto terreno agricolo che era confinante con l'immobile de quo, un'altra strada, perpendicolare alla vecchia strada. La nuova strada fiancheggia l'area cortiliva su cui insiste la servitù.
Nella situazione attuale, l'intera corte di proprietà del signor è interessata dal diritto di Parte_1 passaggio per le auto e i pedoni (cfr. Doc.2 Parere preventivo Studio Tecnico Geom. Emiliano
Palmieri).
Inoltre, è bene specificare che, con l'attuale passo carraio, le auto se entrano in avanti sono costrette ad uscire in retromarcia per mancanza di uno spazio di manovra. Peraltro, la manovra di entrata e di uscita dalla corte, attualmente, avviene dalla vecchia strada ed in prossimità dell'incrocio. A tal proposito si allega la documentazione attestante l'anno di realizzazione della strada nuova successiva alla costituzione della servitù (cfr. Doc. 3). Considerato quanto sopra, l'attore otteneva, in data 05 maggio 2020, dal Comune di Marzabotto (Prot. N° 2020/0004622, cfr. Doc. 4) il parere favorevole a spostare l'attuale passo carraio adibito a servitù. Conseguentemente, il Sig. informava i Parte_1 condomini, che ai sensi del disposto dell'art. 1068-1051 -802 c.c. avrebbe voluto attuare lo spostamento della servitù, per godere in modo pieno ed esclusivo della sua proprietà (cfr. Doc. 5).
Il signor offriva al fondo dominante (coloro che esercitano la servitù), altro comodo Parte_1 passaggio che aumenta notevolmente la sicurezza stradale e, quindi tutela maggiormente l'incolumità dei convenuti e di quanti esercitano il diritto di passaggio.
Inoltre, il nuovo passaggio risponderebbe anche al criterio: a) della via più breve;
b) del minor danno al fondo servente previsto dalla norma.
Nessuna delle controparti dava riscontro positivo pagina 3 di 7 Prima di adire l'autorità giudiziaria è stata esperita la mediazione, come ulteriore tentativo di conciliazione con esito negativo (doc.6).
La tesi dei convenuti (come da loro comparsa di risposta – essendo i convenuti costituiti difesi dagli stessi procuratori, il contenuto dei loro diversi atti difensivi è il medesimo).
Ricordate, in premessa, le norme di riferimento applicabili alla fattispecie in esame, nel merito specifico della situazione in concreto considerata, evidenziavano quanto segue.
Per quanto riguarda il primo presupposto, relativo alla “maggiore gravosità” (ex art.1068, 2° co. c.c., è indispensabile che la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù sia determinata da fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla situazione e alla condizione dei luoghi esistenti all'epoca della costituzione della servitù. I pretesi “fatti peggiorativi” elencati dall'attore (realizzazione di un giardino o ancora il transito di veicoli moderni “sempre più veloci”) risultano in realtà del tutto estranei alla fattispecie regolata, trattandosi di elementi preesistenti al rogito di acquisto e già sussistenti sin dalla costituzione della servitù in questione e presenti per tutti gli anni successivi.
Né la proposta del nuovo accesso con la conseguente modifica del percorso proposta dall'attore appare altrettanto “comoda”, come invece da lui sostenuto. Il nuovo percorso invocato, lungi dall'essere migliorativo, costringerebbe i titolari del diritto reale ad uscire in retromarcia e in contromano in un tratto di strada a senso unico di marcia posto a pochi metri da un incrocio. I convenuti, inoltre, per portarsi su via Lama di Reno, strada principale, si vedrebbero costretti poi a compiere il giro dell'intero isolato, dovendo entrare/uscire su una strada secondaria ed a senso unico qual è via Barleda.
Né appare dirimente l'ulteriore circostanza dedotta ex adverso, secondo cui la maggior comodità risulterebbe suffragata dal parere preventivo dell'autorità comunale, allegato sub 4 di parte avversa, posto che si tratta di un atto afferente unicamente alla legittimità amministrativa/pubblicistica della nuova apertura, del tutto estranea e avulsa alla sfera privatistica attinente al concreto esercizio della servitù.
In via incidentale, inoltre, essi ricordano l'esistenza di un precedente analogo tra odierni convenuti e dante causa dell'attore. Scrivono, al riguardo:
Le medesime questioni poste oggi all'attenzione del Giudicante erano in realtà già state sottoposte al vaglio del medesimo Tribunale oggi adito.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. (giudizio n. 6710/2014 RG TBO), gli odierni convenuti avevano infatti richiesto in via cautelare che l'allora proprietario del fondo servente, dante causa di parte attrice, rimuovesse le opere poste in essere a chiusura dell'accesso da e su via Lama di Reno, lamentando pertanto lo spoglio del diritto reale oggetto di causa.
In tale sede i ricorrenti (oggi convenuti), a fondamento della loro domanda, rilevavano che le modifiche allora apportate arbitrariamente sulla servitù di passaggio dal dante causa, sig. , ed Per_3 CP_8 in questa sede reiteratamente proposte da parte attrice nella medesima fattispecie, ovvero il trasferimento della servitù su via Barleda, costituivano un notevole appesantimento per i proprietari del fondo dominante, per i seguenti motivi: i) la via Barleda è una strada a senso unico di marcia e ii) per immettersi sulla via pubblica i veicoli possono farlo unicamente in retromarcia ed a visibilità ridotta, poiché l'angolo che determina l'odierna proprietà del sig. ostruisce la visuale sulla strada, Pt_1 percorrendo pericolosamente in retromarcia appunto un tratto di strada in controsenso prima di potersi raddrizzare e riprendere il normale transito su via Barleda.
pagina 4 di 7 A tali considerazioni si opponeva l'allora resistente facendo proprie le medesime deduzioni oggi addotte dall'attore (doc. 2), vale a dire: in primo luogo, che le nuove opere conseguenti alla chiusura del passaggio sarebbero risultate “migliorative”; in secondo luogo, che il transito attraverso il nuovo accesso su e/o per via Barleda non avrebbe realizzato alcun peggioramento per i titolari del diritto reale.
La fase cautelare si concludeva con l'emissione dell'ordinanza in data 20.09.2014 del Tribunale di
Bologna, con cui la dott.ssa accoglieva in toto le istanze dei ricorrenti, specificando che: Parte_6
“...il mutamento dell'accesso alla strada, con spostamento su via Barleda, costituisce molestia nel possesso del passaggio rendendo più gravoso l'esercizio della servitù, in quanto i ricorrenti per portarsi sulla principale via Lama di Reno devono uscire su una via minore a senso unico e compiere
l'intero giro dell'isolato per ritrovarsi sulla via principale....il fatto che l'apertura del nuovo accesso alla viabilità pubblica sia stata assentita dalle autorità comunali a nulla rileva in questa sede, dando atto soltanto della legittimità amministrativa della nuova apertura. Questo stato di fatto veniva sicuramente alterato mediante lo spostamento dell'accesso al cortile dalla via Lama di Reno alla via
Barleda. Tale comportamento integra gli estremi della molestia del possesso costituendo una turbativa che modifica in modo apprezzabile il suo precedente esercizio, rendendo notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto sul cortile corrispondente alla servitù di passaggio: il passaggio, infatti, è modificato con accesso non più alla via principale bensì ad una strada a senso unico che consente poi l'accesso sulla via principale solo dopo aver percorso tutto l'isolato” (doc. 3).
Tale decisione veniva poi integralmente confermata in sede di reclamo a seguito dell'impugnazione proposta dal sig. che veniva pertanto respinta totalmente (proc. n. 15800/2014) (doc. 4). Per_3
Sulla richiesta di corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.: anche tale domanda risulta integralmente infondata sia di fatto che di diritto e non può quindi trovare accoglimento. L'art. 1053 c.c. dispone infatti che “quando si costituisce una servitù di passaggio, il proprietario del fondo dominante che acquista il diritto di passaggio, deve corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità”, contemplando quindi l'ipotesi di costituzione di una nuova servitù e non invece quello dello spostamento e/o di una modifica di una servitù preesistente come qui richiesto dall'attore. In altri termini, la disposizione di cui all'art. 1053 c.c. riguarda esclusivamente il caso di costituzione di servitù coattiva, mentre nel caso di specie la servitù di passaggio risulta costituita per volontà delle parti con rogito del 28.05.1953 e se ne chiede qui una mera modifica.
Sulle eccezioni in rito sollevata dai convenuti
Mancato rispetto del contraddittorio necessario (art.102 c.p.c.) nei confronti della moglie dell'attore, comproprietaria, insieme al marito, del fondo servente.
È pacifico che l'attore sia proprietario del fondo servente in comunione legale con la propria moglie
) che non ha partecipato al giudizio. Persona_4
Premesso che l'azione oggi promossa dal non esorbita dagli atti di ordinaria amministrazione, Pt_1 ai sensi dell'art.180 c.c., gli atti di amministrazione del bene comune (qualsiasi atto idoneo ad incidere sui cespiti facenti parte della comunione) e la rappresentanza in giudizio spetta, in maniera disgiunta, ad entrambi i coniugi.
Sulle conclusioni dell'attore pagina 5 di 7 In assenza, da parte attrice, di un separato foglio di p.c. (depositato telematicamente), le sue conclusioni devono ritenersi quelle contenute nella memoria ex art.183, 6°, n.1 co. c.p.c. (depositate in consolle il
16.1.2023) che richiamano, a loro volta, quelle dell'atto di citazione.
Nel merito del giudizio
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u., a mezzo del geom. L'opera Controparte_6 portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Giudice.
Rimandando ad ogni più specifico aspetto della perizia alla relazione scritta, in atti, si riassumono le conclusioni e gli elementi maggiormente rilevanti dell'elaborato redatto dall'ausiliare del giudice.
Per prima cosa, era richiesto al C.t.u. di effettuare una accurata descrizione dei luoghi, con riguardo particolare alla servitù di passaggio esistente ed alla “soluzione alternativa” proposta dall'attore ai proprietari dei fondi dominanti.
La servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia è stata costituita con Rep. N. CP_9 Per_2
5235 del 28.05.1953, e l'odierno attore (con la moglie) ha acquistato nel settembre del 2018.
Alcuni elementi da porre a base della decisione
Presupposto è che l'originario esercizio della servitù sia diventato più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti (art.1068, 2° co. c.c.).
Al tempo stesso, deve essere offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù.
È comunque necessario che la maggiore gravosità per il fondo servente sia dipendente da fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla situazione e alle condizioni dei luoghi, esistenti all'epoca della costituzione della servitù.
Il mero dato di fatto che i presupposti del 2° comma dell'art.1068 c.c. si siano oggettivamente verificati legittima il proprietario del fondo servente ad ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù.
Nella fattispecie, anche con l'ausilio della relazione di c.t.u., si può affermare che l'odierna situazione dei luoghi interessati (come bene ed esaurientemente descritti dal geom. , non sia mutata CP_6 rispetto all'originaria condizione. Non sono emersi elementi a sostegno di ciò, né l'attore lo ha provato. Per l'esattezza, l'attore non si è neppure messo in prova (nelle memorie ex art.183, 6° co. c.p.c.).
La Cassazione (Cass. civ. n. 9031/2016) ha precisato che: La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.
Ebbene, nel caso in esame, nessun concreto elemento emerge che possa condurre ad affermare che la situazione attuale in cui si trova il fondo servente sia caratterizzato da: un maggiore aggravio dovuto pagina 6 di 7 alle modalità di esercizio della servitù attiva;
l'impedimento nell'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti al proprietario del fondo servente.
In assenza di una rigorosa prova sul punto (che difetta) si verrebbe a tradurre una mera allegazione del proprietario del fondo servente nel diritto di imporre una modifica sostanziale all'esercizio di una servitù (come già esistente). La norma dell'art.1068 c.c., in via generale, non è altro che l'applicazione di un principio fondamentalmente e unitario in tema di servitù prediali, in forza del quale, ogni singola servitù nasce, per titolo negoziale od altro titolo, con un determinato contenuto e una determinata estensione, che non possono essere modificati nel corso e nell'esercizio di essa, salvo un nuovo titolo.
Più in particolare, il secondo comma contiene una previsione che il divieto di alterazione trova il solo limite nel fatto che la condizioni concreta di esercizio della servitù si traduca in un “danno”. Ciò è ipotizzabile quando conservare le condizioni originarie ha il solo effetto di rendere più gravoso l'onere del fondo servente, senza vantaggio per il fondo dominante. In ogni caso, anche in caso di possibilità di trasferimento della servitù di passaggio secondo un diverso itinerario (ugualmente comodo per il fondo dominante), una tale nuova e diversa soluzione (offerta dal proprietario del fondo servente) è legittimamente rifiutata da quello del fondo dominante allorché il cambiamento non sia giustificabile dal proprietario gravato alla luce delle circostanze oggettive del secondo comma dell'art.1068 c.c. - in precedenza indicate: ossia l'impedimento nell'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti al proprietario del fondo servente.
La domanda non è degna di accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di lite (come liquidate in dispositivo) – comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto – segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le domande di parte attrice e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da controparte, che si liquidano in complessivi €.12.000,00 - nonché a quelle di c.t.u.
(liquidate con separato decreto).
Bologna, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8431/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA BRUNO Parte_1 C.F._1
BARBATO, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MASTRANDREA BRUNO BARBATO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO e CP_1 C.F._2 dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO;
Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO CP_2 C.F._5 e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO;
Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO Parte_3 C.F._6 MATTEO e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 C.F._3
VERGATO; ( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliata in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO MATTEO e Parte_4 C.F._7 dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 VERGATO;
C.F._3
( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO;, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETTO Parte_5 C.F._8 MATTEO e dell'avv. ZANIN ANTONIETTA ( ) VIA REPUBBLICA 461 C.F._3
VERGATO; ( ) VIA REPUBBLICA 461/C3 Parte_2 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 461/C3 VERGATO presso il difensore avv. PRETTO MATTEO
pagina 1 di 7 (C.F. , non costituito - contumace CP_3 C.F._9
, non costituita - contumace Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato alle controparti, ha citato a giudizio dinanzi a questo giudice Parte_1 gli odierni convenuti per sentir dichiarare, ai sensi dell'art.1068 c.c. che l'originario esercizio della servitù di passaggio sul proprio fondo (meglio descritto in citazione) era diventato troppo gravoso e, per l'effetto, disporre con sentenza il trasferimento della servitù con soluzione tecnica che avrebbe anche rappresentato un beneficio al suo esercizio in favore del fondo dominante, con obbligo, per i convenuti, di pagare all'attore (a seguito di sua determinazione in corso di causa) l'indennità di cui all'art.1053 c.c.
Si sono costituiti in giudizio: , , , CP_1 CP_2 Parte_5
e , mentre è rimasto contumace . Parte_3 Controparte_5 CP_3
I convenuti costituiti si sono opposti alla domanda, chiedendone il rigetto, in quanto assenti i presupposti richiesti dall'art.1068, 2° co. c.c.
Il processo veniva interrotto per morte di e poi riassunto. Degli eredi, Parte_5 [...] era già costituita, mentre rimaneva contumace . Parte_3 Controparte_4
Istruita la causa, anche a mezzo di c.t.u. (geom. , la stessa è stata trattenuta in Controparte_6 decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Per l'attore:
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1068 c.c., che l'originario esercizio della servitù di passaggio che insiste sulla corte esclusiva di proprietà del sig. individuata al Catasto Terreni, del Comune Pt_1 di Marzabotto, foglio 13 mappale 104 è divenuto più gravoso per il fondo servente e per l'effetto disporre che la servitù sia trasferita sulla nuova strada via Barleda che insisterebbe sempre sull'area di proprietà del sig. individuata al Catasto Terreni, foglio 13 mappale 104, considerato che la CP_7 nuova servitù migliora l'esercizio della stessa a beneficio del fondo dominante accertare e dichiarare l'obbligo di pagare l'indennità ex art. 1053 c.c. a favore del sig. CP_7 proprietario del fondo servente, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa e/o da liquidarsi dal Giudice in via equitativa.
Per i convenuti (come comparsa di costituzione):
A) In via principale: respingere la domanda attorea volta ad ottenere lo spostamento dell'accesso da via
Lama di Reno a via Barleda, previa dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio ed in ogni caso in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
A.1) Sempre in via principale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di cui al precedente punto, porre a carico esclusivo di parte attrice le spese connesse, dipendenti e/o conseguenti al trasferimento dell'esercizio della servitù pretesa ex adverso;
pagina 2 di 7 B) Sempre in via principale: respingere per tutti i motivi esposti la richiesta di indennità ex art. 1053
c.c. in quanto non dovuta.
La tesi di come da atto di citazione). Pt_1
è proprietario di un immobile in via Lama di Reno 57 a Marzabotto (Bologna), su cui Parte_1 insiste servitù di passaggio a favore di alcuni condomini. Più precisamente, il sig. ha la Pt_1 proprietà piena ed esclusiva di un fabbricato semi-indipendente da cielo a terra che si sviluppa per i piani terra, primo e secondo, con annesso un vano ad uso cantina ed un vano ad uso ripostiglio al piano seminterrato, con pertinenziale area cortiliva in proprietà esclusiva. Il bene è così distinto presso il
Comune di Marzabotto (BO) al Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 104, sub 3, via Lama di Reno
n. 57, piano S1-T--1-2, cat. A/3, classe 1 consistenza 6 vani e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 13 particella 104, ente urbano, are 01 ca 95. (cfr. Doc. 1 Rogito Dott. del Persona_1
17.09.2019, rep. N. 5313, racc. N. 4193). L'attuale passo carraio adibito a servitù di passaggio pedonale e carraia, a favore delle altre unità immobiliari presenti sul mappale 98 del medesimo foglio 13, insiste sulla corte esclusiva di proprietà del sig. (individuata al Catasto Terreni, del Comune di Pt_1
Marzabotto, foglio 13 mappale 104 Doc. 1, rogito).
E' bene precisare che all'epoca della costituzione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia costituita come da Rogito Dott. Rep. N. 5235 del 28.05.1953, vi era un'unica strada pubblica Per_2 che partendo dalla statale Porrettana, attraversava il ponte sul fiume Reno e, lambendo l'immobile in questione, costituiva l'unico punto di arrivo e di partenza, nel senso che i condomini non avevano altra via di accesso, non vi erano pertanto alternative, essendo l'accesso al loro fondo intercluso.
Nell'anno 1986 veniva progettata e poi costruita, proprio nel suddetto terreno agricolo che era confinante con l'immobile de quo, un'altra strada, perpendicolare alla vecchia strada. La nuova strada fiancheggia l'area cortiliva su cui insiste la servitù.
Nella situazione attuale, l'intera corte di proprietà del signor è interessata dal diritto di Parte_1 passaggio per le auto e i pedoni (cfr. Doc.2 Parere preventivo Studio Tecnico Geom. Emiliano
Palmieri).
Inoltre, è bene specificare che, con l'attuale passo carraio, le auto se entrano in avanti sono costrette ad uscire in retromarcia per mancanza di uno spazio di manovra. Peraltro, la manovra di entrata e di uscita dalla corte, attualmente, avviene dalla vecchia strada ed in prossimità dell'incrocio. A tal proposito si allega la documentazione attestante l'anno di realizzazione della strada nuova successiva alla costituzione della servitù (cfr. Doc. 3). Considerato quanto sopra, l'attore otteneva, in data 05 maggio 2020, dal Comune di Marzabotto (Prot. N° 2020/0004622, cfr. Doc. 4) il parere favorevole a spostare l'attuale passo carraio adibito a servitù. Conseguentemente, il Sig. informava i Parte_1 condomini, che ai sensi del disposto dell'art. 1068-1051 -802 c.c. avrebbe voluto attuare lo spostamento della servitù, per godere in modo pieno ed esclusivo della sua proprietà (cfr. Doc. 5).
Il signor offriva al fondo dominante (coloro che esercitano la servitù), altro comodo Parte_1 passaggio che aumenta notevolmente la sicurezza stradale e, quindi tutela maggiormente l'incolumità dei convenuti e di quanti esercitano il diritto di passaggio.
Inoltre, il nuovo passaggio risponderebbe anche al criterio: a) della via più breve;
b) del minor danno al fondo servente previsto dalla norma.
Nessuna delle controparti dava riscontro positivo pagina 3 di 7 Prima di adire l'autorità giudiziaria è stata esperita la mediazione, come ulteriore tentativo di conciliazione con esito negativo (doc.6).
La tesi dei convenuti (come da loro comparsa di risposta – essendo i convenuti costituiti difesi dagli stessi procuratori, il contenuto dei loro diversi atti difensivi è il medesimo).
Ricordate, in premessa, le norme di riferimento applicabili alla fattispecie in esame, nel merito specifico della situazione in concreto considerata, evidenziavano quanto segue.
Per quanto riguarda il primo presupposto, relativo alla “maggiore gravosità” (ex art.1068, 2° co. c.c., è indispensabile che la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù sia determinata da fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla situazione e alla condizione dei luoghi esistenti all'epoca della costituzione della servitù. I pretesi “fatti peggiorativi” elencati dall'attore (realizzazione di un giardino o ancora il transito di veicoli moderni “sempre più veloci”) risultano in realtà del tutto estranei alla fattispecie regolata, trattandosi di elementi preesistenti al rogito di acquisto e già sussistenti sin dalla costituzione della servitù in questione e presenti per tutti gli anni successivi.
Né la proposta del nuovo accesso con la conseguente modifica del percorso proposta dall'attore appare altrettanto “comoda”, come invece da lui sostenuto. Il nuovo percorso invocato, lungi dall'essere migliorativo, costringerebbe i titolari del diritto reale ad uscire in retromarcia e in contromano in un tratto di strada a senso unico di marcia posto a pochi metri da un incrocio. I convenuti, inoltre, per portarsi su via Lama di Reno, strada principale, si vedrebbero costretti poi a compiere il giro dell'intero isolato, dovendo entrare/uscire su una strada secondaria ed a senso unico qual è via Barleda.
Né appare dirimente l'ulteriore circostanza dedotta ex adverso, secondo cui la maggior comodità risulterebbe suffragata dal parere preventivo dell'autorità comunale, allegato sub 4 di parte avversa, posto che si tratta di un atto afferente unicamente alla legittimità amministrativa/pubblicistica della nuova apertura, del tutto estranea e avulsa alla sfera privatistica attinente al concreto esercizio della servitù.
In via incidentale, inoltre, essi ricordano l'esistenza di un precedente analogo tra odierni convenuti e dante causa dell'attore. Scrivono, al riguardo:
Le medesime questioni poste oggi all'attenzione del Giudicante erano in realtà già state sottoposte al vaglio del medesimo Tribunale oggi adito.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. (giudizio n. 6710/2014 RG TBO), gli odierni convenuti avevano infatti richiesto in via cautelare che l'allora proprietario del fondo servente, dante causa di parte attrice, rimuovesse le opere poste in essere a chiusura dell'accesso da e su via Lama di Reno, lamentando pertanto lo spoglio del diritto reale oggetto di causa.
In tale sede i ricorrenti (oggi convenuti), a fondamento della loro domanda, rilevavano che le modifiche allora apportate arbitrariamente sulla servitù di passaggio dal dante causa, sig. , ed Per_3 CP_8 in questa sede reiteratamente proposte da parte attrice nella medesima fattispecie, ovvero il trasferimento della servitù su via Barleda, costituivano un notevole appesantimento per i proprietari del fondo dominante, per i seguenti motivi: i) la via Barleda è una strada a senso unico di marcia e ii) per immettersi sulla via pubblica i veicoli possono farlo unicamente in retromarcia ed a visibilità ridotta, poiché l'angolo che determina l'odierna proprietà del sig. ostruisce la visuale sulla strada, Pt_1 percorrendo pericolosamente in retromarcia appunto un tratto di strada in controsenso prima di potersi raddrizzare e riprendere il normale transito su via Barleda.
pagina 4 di 7 A tali considerazioni si opponeva l'allora resistente facendo proprie le medesime deduzioni oggi addotte dall'attore (doc. 2), vale a dire: in primo luogo, che le nuove opere conseguenti alla chiusura del passaggio sarebbero risultate “migliorative”; in secondo luogo, che il transito attraverso il nuovo accesso su e/o per via Barleda non avrebbe realizzato alcun peggioramento per i titolari del diritto reale.
La fase cautelare si concludeva con l'emissione dell'ordinanza in data 20.09.2014 del Tribunale di
Bologna, con cui la dott.ssa accoglieva in toto le istanze dei ricorrenti, specificando che: Parte_6
“...il mutamento dell'accesso alla strada, con spostamento su via Barleda, costituisce molestia nel possesso del passaggio rendendo più gravoso l'esercizio della servitù, in quanto i ricorrenti per portarsi sulla principale via Lama di Reno devono uscire su una via minore a senso unico e compiere
l'intero giro dell'isolato per ritrovarsi sulla via principale....il fatto che l'apertura del nuovo accesso alla viabilità pubblica sia stata assentita dalle autorità comunali a nulla rileva in questa sede, dando atto soltanto della legittimità amministrativa della nuova apertura. Questo stato di fatto veniva sicuramente alterato mediante lo spostamento dell'accesso al cortile dalla via Lama di Reno alla via
Barleda. Tale comportamento integra gli estremi della molestia del possesso costituendo una turbativa che modifica in modo apprezzabile il suo precedente esercizio, rendendo notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto sul cortile corrispondente alla servitù di passaggio: il passaggio, infatti, è modificato con accesso non più alla via principale bensì ad una strada a senso unico che consente poi l'accesso sulla via principale solo dopo aver percorso tutto l'isolato” (doc. 3).
Tale decisione veniva poi integralmente confermata in sede di reclamo a seguito dell'impugnazione proposta dal sig. che veniva pertanto respinta totalmente (proc. n. 15800/2014) (doc. 4). Per_3
Sulla richiesta di corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.: anche tale domanda risulta integralmente infondata sia di fatto che di diritto e non può quindi trovare accoglimento. L'art. 1053 c.c. dispone infatti che “quando si costituisce una servitù di passaggio, il proprietario del fondo dominante che acquista il diritto di passaggio, deve corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità”, contemplando quindi l'ipotesi di costituzione di una nuova servitù e non invece quello dello spostamento e/o di una modifica di una servitù preesistente come qui richiesto dall'attore. In altri termini, la disposizione di cui all'art. 1053 c.c. riguarda esclusivamente il caso di costituzione di servitù coattiva, mentre nel caso di specie la servitù di passaggio risulta costituita per volontà delle parti con rogito del 28.05.1953 e se ne chiede qui una mera modifica.
Sulle eccezioni in rito sollevata dai convenuti
Mancato rispetto del contraddittorio necessario (art.102 c.p.c.) nei confronti della moglie dell'attore, comproprietaria, insieme al marito, del fondo servente.
È pacifico che l'attore sia proprietario del fondo servente in comunione legale con la propria moglie
) che non ha partecipato al giudizio. Persona_4
Premesso che l'azione oggi promossa dal non esorbita dagli atti di ordinaria amministrazione, Pt_1 ai sensi dell'art.180 c.c., gli atti di amministrazione del bene comune (qualsiasi atto idoneo ad incidere sui cespiti facenti parte della comunione) e la rappresentanza in giudizio spetta, in maniera disgiunta, ad entrambi i coniugi.
Sulle conclusioni dell'attore pagina 5 di 7 In assenza, da parte attrice, di un separato foglio di p.c. (depositato telematicamente), le sue conclusioni devono ritenersi quelle contenute nella memoria ex art.183, 6°, n.1 co. c.p.c. (depositate in consolle il
16.1.2023) che richiamano, a loro volta, quelle dell'atto di citazione.
Nel merito del giudizio
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u., a mezzo del geom. L'opera Controparte_6 portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Giudice.
Rimandando ad ogni più specifico aspetto della perizia alla relazione scritta, in atti, si riassumono le conclusioni e gli elementi maggiormente rilevanti dell'elaborato redatto dall'ausiliare del giudice.
Per prima cosa, era richiesto al C.t.u. di effettuare una accurata descrizione dei luoghi, con riguardo particolare alla servitù di passaggio esistente ed alla “soluzione alternativa” proposta dall'attore ai proprietari dei fondi dominanti.
La servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia è stata costituita con Rep. N. CP_9 Per_2
5235 del 28.05.1953, e l'odierno attore (con la moglie) ha acquistato nel settembre del 2018.
Alcuni elementi da porre a base della decisione
Presupposto è che l'originario esercizio della servitù sia diventato più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti (art.1068, 2° co. c.c.).
Al tempo stesso, deve essere offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù.
È comunque necessario che la maggiore gravosità per il fondo servente sia dipendente da fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla situazione e alle condizioni dei luoghi, esistenti all'epoca della costituzione della servitù.
Il mero dato di fatto che i presupposti del 2° comma dell'art.1068 c.c. si siano oggettivamente verificati legittima il proprietario del fondo servente ad ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù.
Nella fattispecie, anche con l'ausilio della relazione di c.t.u., si può affermare che l'odierna situazione dei luoghi interessati (come bene ed esaurientemente descritti dal geom. , non sia mutata CP_6 rispetto all'originaria condizione. Non sono emersi elementi a sostegno di ciò, né l'attore lo ha provato. Per l'esattezza, l'attore non si è neppure messo in prova (nelle memorie ex art.183, 6° co. c.p.c.).
La Cassazione (Cass. civ. n. 9031/2016) ha precisato che: La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.
Ebbene, nel caso in esame, nessun concreto elemento emerge che possa condurre ad affermare che la situazione attuale in cui si trova il fondo servente sia caratterizzato da: un maggiore aggravio dovuto pagina 6 di 7 alle modalità di esercizio della servitù attiva;
l'impedimento nell'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti al proprietario del fondo servente.
In assenza di una rigorosa prova sul punto (che difetta) si verrebbe a tradurre una mera allegazione del proprietario del fondo servente nel diritto di imporre una modifica sostanziale all'esercizio di una servitù (come già esistente). La norma dell'art.1068 c.c., in via generale, non è altro che l'applicazione di un principio fondamentalmente e unitario in tema di servitù prediali, in forza del quale, ogni singola servitù nasce, per titolo negoziale od altro titolo, con un determinato contenuto e una determinata estensione, che non possono essere modificati nel corso e nell'esercizio di essa, salvo un nuovo titolo.
Più in particolare, il secondo comma contiene una previsione che il divieto di alterazione trova il solo limite nel fatto che la condizioni concreta di esercizio della servitù si traduca in un “danno”. Ciò è ipotizzabile quando conservare le condizioni originarie ha il solo effetto di rendere più gravoso l'onere del fondo servente, senza vantaggio per il fondo dominante. In ogni caso, anche in caso di possibilità di trasferimento della servitù di passaggio secondo un diverso itinerario (ugualmente comodo per il fondo dominante), una tale nuova e diversa soluzione (offerta dal proprietario del fondo servente) è legittimamente rifiutata da quello del fondo dominante allorché il cambiamento non sia giustificabile dal proprietario gravato alla luce delle circostanze oggettive del secondo comma dell'art.1068 c.c. - in precedenza indicate: ossia l'impedimento nell'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti al proprietario del fondo servente.
La domanda non è degna di accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di lite (come liquidate in dispositivo) – comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto – segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le domande di parte attrice e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da controparte, che si liquidano in complessivi €.12.000,00 - nonché a quelle di c.t.u.
(liquidate con separato decreto).
Bologna, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
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