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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3130/2022 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Venzo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, piazza delle Istituzioni n. 39;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attrice - contro
Con
. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in atti ed alla luce degli esiti dell'istruttoria, accogliere totalmente la domanda dell'attrice e quindi:
NEL MERITO
1
CP_ 1. Accertare e dichiarare la responsabilità di (P.IVA. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Carpi (MO), Via John Ambrose Fleming n. 17, nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra
il giorno 13.02.2021, all'interno del negozio sito in Piazza Duomo n. 33 a Treviso (TV), e per Parte_1
l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'attrice tutti i danni patiti, come descritti in atti secondo i criteri previsti nelle
c.d. Tabelle di Milano, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, siccome riconosciuta dalla CTU espletata in causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al saldo effettivo.
2. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dell'attrice, comprese quelle di CTU e di CTP, con distrazione delle stesse ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore dell'Avv. Ivan Venzo, che si dichiara antistatario.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Co [... Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio la società Pt_1
rappresentando che, in data 13.2.2021, mentre stava accedendo al punto vendita della convenuta CP_2
di Treviso, era inciampata rovinosamente a causa di una rampa di accesso non visibile né segnalata, in quanto omocromatica rispetto al resto della pavimentazione. Riferiva in particolare l'attrice di essersi diretta verso il dispenser igienizzante, posto in prossimità del dislivello, e di aver perso l'equilibrio, riportando gravi lesioni (frattura del femore sinistro) che la costringevano a un intervento chirurgico e a un lungo percorso riabilitativo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod. civ.) e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
All'udienza di prima comparizione del 22.9.2022, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia. Su richiesta dell'attrice, venivano quindi concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
2
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice, con escussione – all'udienza del 5.12.2023 – della teste oculare Testimone_1
All'esito veniva disposta c.t.u. medico-legale; l'incarico veniva affidato alla dott.ssa la Persona_1
quale depositava la propria relazione peritale in data 23.10.2024.
All'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparsa conclusionale.
* * *
1) Sulla dinamica del sinistro
La ricostruzione delle modalità di accadimento del sinistro, così come descritta nell'atto introduttivo, ha trovato piena conferma alla luce dell'istruttoria orale e tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, la teste oculare escussa all'udienza del 5.12.2023, ha confermato la dinamica Testimone_1
dei fatti. La teste, che si trovava alle spalle dell'attrice al momento dell'ingresso nel negozio, ha dichiarato, in merito alla rampa d'accesso, che “il colore era uniforme e la rampa non era evidenziata”.
La signora ha inoltre confermato che la signora invitata a sanificare le mani, Tes_1 Pt_1
nell'avvicinarsi al dispenser inciampava sul dislivello presente tra la rampa e il pavimento. La teste ha precisato che l'attrice “ha anche provato ad afferrarsi alla colonnina ma è caduta anch'essa”, confermando che la colonnina del disinfettante era mobile.
Tale ricostruzione trova un riscontro oggettivo nelle conclusioni della c.t.u. La dott.ssa Persona_1
nella propria relazione, ha confermato la piena compatibilità del trauma contusivo alla regione coxo- femorale sinistra con frattura del collo del femore con la dinamica della caduta riportata in atti (cfr. pag.
6 dell'elaborato peritale).
Le risultanze dell'istruttoria attestano quindi la dinamica del sinistro e, nello specifico, che la caduta della signora è avvenuta in concomitanza del dislivello non segnalato presente sulla rampa di accesso Pt_1
e a causa dello stesso.
3
2) Sui presupposti ex art. 2051 cod. civ.
2.1) Sulla nozione di cosa
L'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni. La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che anche cose di per sé innocue possono cagionare un danno. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della stessa, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
Co C Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la rampa di accesso al negozio . rivesta i caratteri di res ex art. 2051 cod. civ. Tale rampa è divenuta pericolosa (non essendolo intrinsecamente) a causa di una combinazione di fattori che ne hanno alterato la normale fruibilità, creando una vera e propria insidia.
I suddetti fattori possono essere identificati nella mancanza di differenziazione cromatica (in quanto la rampa d'accesso era di colore marrone chiaro, ovvero dello stesso colore della restante pavimentazione), nella conseguente presenza di un gradino o dislivello tra il piano inclinato e il pavimento interno che risultava non visibile, non segnalato e privo di dispositivi di sicurezza e, infine, nel posizionamento dell'apposito dispenser per la sanificazione delle mani (situato alla fine della rampa d'ingresso, verso il quale la signora è stata invitata a dirigersi dal personale presente, e che, di fatto, obbligava Pt_1
l'avventore ad avvicinarsi al dislivello, potenzialmente distraendone l'attenzione).
Nel caso in esame, la condizione oggettiva dei luoghi (omocromia e assenza di segnalazione), combinata con la presenza di elementi che deviavano l'attenzione (il dispenser), ha alterato la cosa, rendendola oggettivamente pericolosa. Deve, pertanto, considerarsi integrato il presupposto normativo relativo alle caratteristiche della cosa.
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2.2) Sulla qualità di custode della convenuta
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi. Deve considerarsi custode il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il governo della cosa, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
CP_C Nel caso di specie, la società riveste inequivocabilmente la qualità di custode, esercitando l'effettivo potere di governo, gestione e controllo sui locali del punto vendita sito in Piazza Duomo a Treviso. In quanto tale, la convenuta aveva la disponibilità giuridica e materiale della rampa di accesso e il conseguente potere (e dovere) di intervento per eliminare eventuali situazioni di pericolo, anche attraverso l'adozione delle più elementari cautele (come l'apposizione di segnaletica visiva sul dislivello).
2.3) Sul nesso di causa
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. Il danneggiato è gravato della sola prova del fatto che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo alla parte attrice risulta pienamente soddisfatto.
La dinamica del sinistro è stata confermata dall'istruttoria orale. La teste oculare escussa ha confermato le circostanze di fatto narrate in atto di citazione, dichiarando specificamente, in risposta al capitolo 2, che “il colore era uniforme e la rampa non era evidenziata” e, in risposta ai capitoli 4-5, che la signora Pt_1
è caduta mentre tentava di afferrarsi alla colonnina del dispenser, la quale era “mobile” ed “è caduta con lei”.
Il nesso eziologico tra la caduta e le lesioni subite è stato, altresì, accertato dalla c.t.u. La dott.ssa ha concluso che il “trauma contusivo alla regione coxo-femorale sinistra con frattura del collo del Persona_1
femore” è “compatibile con l'essersi verificato a seguito della caduta riportata in atti” e che “la lesione accertata appare in diretto rapporto con l'evento per cui si procede”.
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L'onere probatorio in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è stato quindi soddisfatto.
2.4) Sulla prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
Una volta provato il nesso causale, grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”, inteso come un fattore esterno, imprevedibile o, se prevedibile, inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. Anche l'eventuale fatto della vittima, per poter assumere i caratteri del caso fortuito, deve essere connotato da un'efficienza causale esclusiva e da caratteri di imprevedibilità e anormalità rispetto al contesto.
Nel presente giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Non avendo preso parte al giudizio, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un caso fortuito.
Né la condotta della signora può, in alcun modo, ritenersi abnorme o imprevedibile. Il Pt_1
comportamento di un'avventrice che entra in un negozio durante l'orario di apertura, percorre la rampa di accesso e si dirige verso il dispenser igienizzante (peraltro, su invito del personale) costituisce una condotta del tutto prevedibile e conforme alla normale fruizione della cosa in custodia.
Risultano conseguentemente integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2051 cod. civ. per l'affermazione della responsabilità della convenuta.
3) Sull'insussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
L'art. 1227, primo comma, cod. civ. prevede la riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno.
Nel caso di specie, tale concorso deve essere escluso.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha eccepito né provato alcun fatto colposo ascrivibile all'attrice. Peraltro, anche volendo valutare d'ufficio la condotta della danneggiata, non emerge alcun profilo di negligenza o imprudenza in capo alla signora Pt_1
Come già esposto nei paragrafi che precedono, la caduta è stata determinata da una situazione di oggettiva insidia, caratterizzata dalla omocromia tra la rampa e il pavimento e dall'assenza di qualsivoglia
6
segnalazione di pericolo.
La condotta della signora – che si apprestava a sanificare le mani presso il dispenser posto Pt_1
(inopportunamente) dalla stessa convenuta in prossimità del dislivello, peraltro su invito del personale – deve ritenersi del tutto conforme alla normale prudenza e pienamente prevedibile da parte del custode.
La vittima non aveva motivo di sospettare la presenza di un dislivello non segnalato all'ingresso dell'esercizio commerciale.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.
4) Sul danno patito dall'attrice
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane.
Dalla relazione della c.t.u. dott.ssa (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge Persona_1
che l'attrice ha riportato un “trauma all'arto inferiore sinistro con frattura del collo femorale sottoposta ad intervento di artroprotesi”. Ne è conseguito un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 200 giorni, di cui i primi 10 a totale, 70 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 18%.
Il grado di sofferenza patito è stato definito “medio durante il periodo di malattia post-traumatica e lieve a postumi stabilizzati”.
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Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura. In concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (ovvero quelle redatte nell'anno 2024).
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Garantisce tale uniformità il riferimento al criterio predisposto dal Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale.
Avuto quindi riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 18%,
e tenuto conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (65 anni), alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 58.558,00. Tale importo, come da tabelle, include già
l'incremento per la sofferenza soggettiva, adeguato a ristorare il grado di sofferenza medio riconosciuto dalla c.t.u.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare pari ad €
115,00, dev'essere liquidata la somma di € 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale, €
6.037,50 per i 70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 1.725,00 per i residui 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 12.362,50.
Non può, invece, darsi corso ad ulteriori aumenti per c.d. personalizzazione, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 70.920,50 (€ 58.558,00 + € 12.362,50).
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4.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche
L'attrice ha richiesto, nel proprio atto introduttivo, il risarcimento delle spese mediche, di riabilitazione e peritali sostenute.
La dott.ssa ha riconosciuto la congruità di “spese di cura e riabilitazione pari a € 2.930,16 comprensive Per_1
della relazione medico-legale di parte”.
Tale importo, costituendo un danno emergente direttamente correlato al sinistro, deve essere riconosciuto.
4.3) Sul danno da incapacità lavorativa
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa. La c.t.u., infatti, ha espressamente escluso la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica. L'attrice, peraltro, risultava già pensionata al momento del fatto e non ha fornito alcuna prova di una contrazione del reddito o di un danno patrimoniale specifico sotto tale profilo.
4.4) Sulla rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui le spese sono state sostenute e su tale importo, devalutato alla data dei singoli esborsi ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data delle spese alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Va rigettata la richiesta attorea di liquidazione degli interessi compensativi secondo tassi diversi da quello legale, non avendo l'attrice fornito la prova di un maggior danno derivante dal mancato tempestivo
9
godimento dell'equivalente pecuniario.
6) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese dimessa dal procuratore attoreo (inferiore rispetto ai parametri di cui al D.M.
147/2022, valori medi, riferiti allo scaglione in cui è ricompreso l'importo effettivamente liquidato in questa sede).
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 13.6.2024, sono definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza. Si deve infatti tenere conto del fatto che la consulenza medico-legale si è resa necessaria ed è stata strumentale all'accertamento e alla quantificazione dei danni non patrimoniali risarciti.
La convenuta è altresì condannata a restituire all'attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. (la cui congruità è stata peraltro confermata dalla stessa c.t.u.) dalla stessa anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Co 1) accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 cod. civ. della convenuta nella causazione CP_2
del sinistro occorso a in data 13.2.2021; Parte_1
CP_ 2) per l'effetto, condanna a pagare a la somma complessiva di € CP_2 Parte_1
73.850,66 (di cui € 70.920,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.930,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
CP_ 3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che CP_2 Parte_1
liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Venzo, dichiaratosi antistatario;
Co 4) pone definitivamente a carico di . le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto CP_2
10
del 13.6.2024, con condanna alla restituzione all'attrice delle spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 12 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3130/2022 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Venzo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, piazza delle Istituzioni n. 39;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attrice - contro
Con
. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in atti ed alla luce degli esiti dell'istruttoria, accogliere totalmente la domanda dell'attrice e quindi:
NEL MERITO
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CP_ 1. Accertare e dichiarare la responsabilità di (P.IVA. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Carpi (MO), Via John Ambrose Fleming n. 17, nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra
il giorno 13.02.2021, all'interno del negozio sito in Piazza Duomo n. 33 a Treviso (TV), e per Parte_1
l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'attrice tutti i danni patiti, come descritti in atti secondo i criteri previsti nelle
c.d. Tabelle di Milano, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, siccome riconosciuta dalla CTU espletata in causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al saldo effettivo.
2. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dell'attrice, comprese quelle di CTU e di CTP, con distrazione delle stesse ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore dell'Avv. Ivan Venzo, che si dichiara antistatario.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Co [... Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio la società Pt_1
rappresentando che, in data 13.2.2021, mentre stava accedendo al punto vendita della convenuta CP_2
di Treviso, era inciampata rovinosamente a causa di una rampa di accesso non visibile né segnalata, in quanto omocromatica rispetto al resto della pavimentazione. Riferiva in particolare l'attrice di essersi diretta verso il dispenser igienizzante, posto in prossimità del dislivello, e di aver perso l'equilibrio, riportando gravi lesioni (frattura del femore sinistro) che la costringevano a un intervento chirurgico e a un lungo percorso riabilitativo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod. civ.) e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
All'udienza di prima comparizione del 22.9.2022, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia. Su richiesta dell'attrice, venivano quindi concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
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La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice, con escussione – all'udienza del 5.12.2023 – della teste oculare Testimone_1
All'esito veniva disposta c.t.u. medico-legale; l'incarico veniva affidato alla dott.ssa la Persona_1
quale depositava la propria relazione peritale in data 23.10.2024.
All'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparsa conclusionale.
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1) Sulla dinamica del sinistro
La ricostruzione delle modalità di accadimento del sinistro, così come descritta nell'atto introduttivo, ha trovato piena conferma alla luce dell'istruttoria orale e tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, la teste oculare escussa all'udienza del 5.12.2023, ha confermato la dinamica Testimone_1
dei fatti. La teste, che si trovava alle spalle dell'attrice al momento dell'ingresso nel negozio, ha dichiarato, in merito alla rampa d'accesso, che “il colore era uniforme e la rampa non era evidenziata”.
La signora ha inoltre confermato che la signora invitata a sanificare le mani, Tes_1 Pt_1
nell'avvicinarsi al dispenser inciampava sul dislivello presente tra la rampa e il pavimento. La teste ha precisato che l'attrice “ha anche provato ad afferrarsi alla colonnina ma è caduta anch'essa”, confermando che la colonnina del disinfettante era mobile.
Tale ricostruzione trova un riscontro oggettivo nelle conclusioni della c.t.u. La dott.ssa Persona_1
nella propria relazione, ha confermato la piena compatibilità del trauma contusivo alla regione coxo- femorale sinistra con frattura del collo del femore con la dinamica della caduta riportata in atti (cfr. pag.
6 dell'elaborato peritale).
Le risultanze dell'istruttoria attestano quindi la dinamica del sinistro e, nello specifico, che la caduta della signora è avvenuta in concomitanza del dislivello non segnalato presente sulla rampa di accesso Pt_1
e a causa dello stesso.
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2) Sui presupposti ex art. 2051 cod. civ.
2.1) Sulla nozione di cosa
L'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni. La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che anche cose di per sé innocue possono cagionare un danno. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della stessa, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
Co C Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la rampa di accesso al negozio . rivesta i caratteri di res ex art. 2051 cod. civ. Tale rampa è divenuta pericolosa (non essendolo intrinsecamente) a causa di una combinazione di fattori che ne hanno alterato la normale fruibilità, creando una vera e propria insidia.
I suddetti fattori possono essere identificati nella mancanza di differenziazione cromatica (in quanto la rampa d'accesso era di colore marrone chiaro, ovvero dello stesso colore della restante pavimentazione), nella conseguente presenza di un gradino o dislivello tra il piano inclinato e il pavimento interno che risultava non visibile, non segnalato e privo di dispositivi di sicurezza e, infine, nel posizionamento dell'apposito dispenser per la sanificazione delle mani (situato alla fine della rampa d'ingresso, verso il quale la signora è stata invitata a dirigersi dal personale presente, e che, di fatto, obbligava Pt_1
l'avventore ad avvicinarsi al dislivello, potenzialmente distraendone l'attenzione).
Nel caso in esame, la condizione oggettiva dei luoghi (omocromia e assenza di segnalazione), combinata con la presenza di elementi che deviavano l'attenzione (il dispenser), ha alterato la cosa, rendendola oggettivamente pericolosa. Deve, pertanto, considerarsi integrato il presupposto normativo relativo alle caratteristiche della cosa.
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2.2) Sulla qualità di custode della convenuta
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi. Deve considerarsi custode il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il governo della cosa, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
CP_C Nel caso di specie, la società riveste inequivocabilmente la qualità di custode, esercitando l'effettivo potere di governo, gestione e controllo sui locali del punto vendita sito in Piazza Duomo a Treviso. In quanto tale, la convenuta aveva la disponibilità giuridica e materiale della rampa di accesso e il conseguente potere (e dovere) di intervento per eliminare eventuali situazioni di pericolo, anche attraverso l'adozione delle più elementari cautele (come l'apposizione di segnaletica visiva sul dislivello).
2.3) Sul nesso di causa
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. Il danneggiato è gravato della sola prova del fatto che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo alla parte attrice risulta pienamente soddisfatto.
La dinamica del sinistro è stata confermata dall'istruttoria orale. La teste oculare escussa ha confermato le circostanze di fatto narrate in atto di citazione, dichiarando specificamente, in risposta al capitolo 2, che “il colore era uniforme e la rampa non era evidenziata” e, in risposta ai capitoli 4-5, che la signora Pt_1
è caduta mentre tentava di afferrarsi alla colonnina del dispenser, la quale era “mobile” ed “è caduta con lei”.
Il nesso eziologico tra la caduta e le lesioni subite è stato, altresì, accertato dalla c.t.u. La dott.ssa ha concluso che il “trauma contusivo alla regione coxo-femorale sinistra con frattura del collo del Persona_1
femore” è “compatibile con l'essersi verificato a seguito della caduta riportata in atti” e che “la lesione accertata appare in diretto rapporto con l'evento per cui si procede”.
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L'onere probatorio in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è stato quindi soddisfatto.
2.4) Sulla prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
Una volta provato il nesso causale, grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”, inteso come un fattore esterno, imprevedibile o, se prevedibile, inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. Anche l'eventuale fatto della vittima, per poter assumere i caratteri del caso fortuito, deve essere connotato da un'efficienza causale esclusiva e da caratteri di imprevedibilità e anormalità rispetto al contesto.
Nel presente giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Non avendo preso parte al giudizio, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un caso fortuito.
Né la condotta della signora può, in alcun modo, ritenersi abnorme o imprevedibile. Il Pt_1
comportamento di un'avventrice che entra in un negozio durante l'orario di apertura, percorre la rampa di accesso e si dirige verso il dispenser igienizzante (peraltro, su invito del personale) costituisce una condotta del tutto prevedibile e conforme alla normale fruizione della cosa in custodia.
Risultano conseguentemente integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2051 cod. civ. per l'affermazione della responsabilità della convenuta.
3) Sull'insussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
L'art. 1227, primo comma, cod. civ. prevede la riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno.
Nel caso di specie, tale concorso deve essere escluso.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha eccepito né provato alcun fatto colposo ascrivibile all'attrice. Peraltro, anche volendo valutare d'ufficio la condotta della danneggiata, non emerge alcun profilo di negligenza o imprudenza in capo alla signora Pt_1
Come già esposto nei paragrafi che precedono, la caduta è stata determinata da una situazione di oggettiva insidia, caratterizzata dalla omocromia tra la rampa e il pavimento e dall'assenza di qualsivoglia
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segnalazione di pericolo.
La condotta della signora – che si apprestava a sanificare le mani presso il dispenser posto Pt_1
(inopportunamente) dalla stessa convenuta in prossimità del dislivello, peraltro su invito del personale – deve ritenersi del tutto conforme alla normale prudenza e pienamente prevedibile da parte del custode.
La vittima non aveva motivo di sospettare la presenza di un dislivello non segnalato all'ingresso dell'esercizio commerciale.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.
4) Sul danno patito dall'attrice
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane.
Dalla relazione della c.t.u. dott.ssa (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge Persona_1
che l'attrice ha riportato un “trauma all'arto inferiore sinistro con frattura del collo femorale sottoposta ad intervento di artroprotesi”. Ne è conseguito un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 200 giorni, di cui i primi 10 a totale, 70 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 18%.
Il grado di sofferenza patito è stato definito “medio durante il periodo di malattia post-traumatica e lieve a postumi stabilizzati”.
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Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura. In concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (ovvero quelle redatte nell'anno 2024).
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Garantisce tale uniformità il riferimento al criterio predisposto dal Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale.
Avuto quindi riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 18%,
e tenuto conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (65 anni), alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 58.558,00. Tale importo, come da tabelle, include già
l'incremento per la sofferenza soggettiva, adeguato a ristorare il grado di sofferenza medio riconosciuto dalla c.t.u.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare pari ad €
115,00, dev'essere liquidata la somma di € 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale, €
6.037,50 per i 70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 1.725,00 per i residui 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 12.362,50.
Non può, invece, darsi corso ad ulteriori aumenti per c.d. personalizzazione, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 70.920,50 (€ 58.558,00 + € 12.362,50).
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4.2) Sul danno patrimoniale per spese mediche
L'attrice ha richiesto, nel proprio atto introduttivo, il risarcimento delle spese mediche, di riabilitazione e peritali sostenute.
La dott.ssa ha riconosciuto la congruità di “spese di cura e riabilitazione pari a € 2.930,16 comprensive Per_1
della relazione medico-legale di parte”.
Tale importo, costituendo un danno emergente direttamente correlato al sinistro, deve essere riconosciuto.
4.3) Sul danno da incapacità lavorativa
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa. La c.t.u., infatti, ha espressamente escluso la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica. L'attrice, peraltro, risultava già pensionata al momento del fatto e non ha fornito alcuna prova di una contrazione del reddito o di un danno patrimoniale specifico sotto tale profilo.
4.4) Sulla rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui le spese sono state sostenute e su tale importo, devalutato alla data dei singoli esborsi ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data delle spese alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Va rigettata la richiesta attorea di liquidazione degli interessi compensativi secondo tassi diversi da quello legale, non avendo l'attrice fornito la prova di un maggior danno derivante dal mancato tempestivo
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godimento dell'equivalente pecuniario.
6) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese dimessa dal procuratore attoreo (inferiore rispetto ai parametri di cui al D.M.
147/2022, valori medi, riferiti allo scaglione in cui è ricompreso l'importo effettivamente liquidato in questa sede).
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 13.6.2024, sono definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza. Si deve infatti tenere conto del fatto che la consulenza medico-legale si è resa necessaria ed è stata strumentale all'accertamento e alla quantificazione dei danni non patrimoniali risarciti.
La convenuta è altresì condannata a restituire all'attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. (la cui congruità è stata peraltro confermata dalla stessa c.t.u.) dalla stessa anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Co 1) accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 cod. civ. della convenuta nella causazione CP_2
del sinistro occorso a in data 13.2.2021; Parte_1
CP_ 2) per l'effetto, condanna a pagare a la somma complessiva di € CP_2 Parte_1
73.850,66 (di cui € 70.920,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.930,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
CP_ 3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che CP_2 Parte_1
liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Venzo, dichiaratosi antistatario;
Co 4) pone definitivamente a carico di . le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto CP_2
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del 13.6.2024, con condanna alla restituzione all'attrice delle spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 12 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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