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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1594/2025
R.G.L. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Di Siracusa n.12 C.F. – rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Cristina Felici e Leonardo Canto
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'udienza del 11.4.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore degli
Avv.ti Cristina Felici e Leonardo Canto, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, chiedeva condannarsi Parte_1
CP_ l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento come da decreto di 1 omologa reso da questo Tribunale in data 12.09.2024 nella misura liquidata
CP_ dall' con provvedimento del 15.09.2024.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che l'intervenuto pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con valuta 1^ marzo 2025.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo CP_1
ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento da parte dell' ; CP_1
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 11.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1594/2025
R.G.L. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Di Siracusa n.12 C.F. – rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Cristina Felici e Leonardo Canto
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'udienza del 11.4.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore degli
Avv.ti Cristina Felici e Leonardo Canto, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, chiedeva condannarsi Parte_1
CP_ l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento come da decreto di 1 omologa reso da questo Tribunale in data 12.09.2024 nella misura liquidata
CP_ dall' con provvedimento del 15.09.2024.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che l'intervenuto pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con valuta 1^ marzo 2025.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo CP_1
ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento da parte dell' ; CP_1
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 11.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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