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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/09/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3872/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Linguaglossa (CT) Via Pio IX n. 8 presso lo studio dell'avv. Luigi Casiraro, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.04.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 9112/2024
r.g., in breve, assumendo che esse sono frutto di una valutazione diagnostica errata del proprio quadro clinico, avendo omesso di considerare la patologia cardiocircolatoria emergente dal referto del 28.01.2019 e non avendo adeguatamente apprezzato che le severe menomazioni di cui è affetta incidono sulla deambulazione, sulla postura, sulla funzione articolare e sulla sfera neuropsichiatrica tanto da rendere necessario l'uso del bastone ed essendo aggravate da sindrome ansioso-depressiva cronica determinano una riduzione della capacità di gestione della sintomatologia dolorosa e un'incapacità parziale alla vita sociale e lavorativa.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, “di accertare la sussistenza delle verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile al 100% e/o in subordine pari o superiore al 74% ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile;
formulata in atti e, o di accertare il grado dello stato invalidante della (stessa) ricorrente ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarre in favore del procuratore anticipatario e distrattario…”.
Incardinato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si è ritualmente costituito il CP_1
3.07.2025 depositando nel fascicolo telematico una memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 12.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione incoata dalla ricorrente,
Pagina 2 in quanto dalla consultazione del fascicolo d'ufficio risulta che il deposito dell'atto introduttivo della presente fase è stato effettuato giorno 18.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 28.03.2025, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 27.02.2025.
Nel merito, la ricorrente ha assunto tanto la sussistenza dei requisiti sanitari utili a poter beneficiare della pensione di inabilità o, quantomeno, dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n.118/1971.
Al fine di verificare la ricorrenza dei requisiti sanitari de quibus, in sede sommaria, è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver operato la disamina della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e raccolto i dati anamnestici di quest'ultima, ha sottoposto ad esame obiettivo, constatando personalmente che trattasi di Parte_1
“Paziente in normopeso. Buono stato di nutrizione e sanguificazione. Condizioni generali discrete. Porta busto Ortopedico in tela armata.
Deambulazione autonoma con ausilio di bastone ed autonomi i passaggi posturali, Riferisce alterazioni del ritmo circadiano sonno-veglia.
Masse muscolari arti inferiori modicamente ipomiotrofiche.
Collaborante. Orientata nel tempo e nello spazio. Deflesso il tono dell'umore, ansia reattiva.
Accusa Dolori articolari : Anca dx, ginocchio dx, colonna cervicale e piccole articolazioni”
Ancora, il tecnico d'ufficio ha appurato:
- che “Clinicamente” non sussistono deficit dell'equilibrio e della coordinazione motoria.
“La postura ortostatica è mantenuta autonomamente senza instabilità. Andatura regolare.
Atteggiata in lieve flessione anteriore”;
- che con riguardo alla “Colonna lombosacrale”, “Lasèuge positivo a dx , di grado minore a sin.” e che la ricorrente ha lamentato “Dolore e limitazione funzionale dei movimenti di flesso- estensione e rotazione dx e sin. Dolore si risvelia alla pressione digitale sulle apofisi spinose vertebrali”.
- che l'anca dx e sin presenta “motilità limitata”;
- che il collo si è rinvenuta la “Presenza di piccolo nodulo alla tiroide evidente alla palpazione . Mobile con la deglutizione”;
- che il ginocchio dx e sin. è valgo con motilità limitata.
- che la tibiotarsica dx e sin: “non edematose nè dolenti ai movimenti estremi di flessoestrensione”.
Pagina 3 A fronte del materiale istruttorio complessivamente acquisito in atti e, avendo riguardo alle risultanze della “-Relazione RMN colonna lombosacrale del 10/10/2024 presso Studio
Radiologia X-Ray di a Paternò con diagnosi:”L5-S1 marcata ed ampia protrusione discale deenerativa dcon impronta sul sacco durale…..(vedi referto allegato) -Relazione RX colonna lombosacrale del 22/12/2023 presso Radiologia PO di Paternò con diagnosi:”….Modesti fenomeni di ostteoartrosi somato-articolare diffusa……artrosi sacro-iliaca. (vedi referto allegato); -Visita Neurologica del 24/04/2018 eseguito presso l'Ambulatorio di Neurologia dell'ASP di Catania con diagnosi:“…Sindrome ansioso depressiva……” (vedi referto allegato); -Visita ORL del 29/04/2015 eseguito presso l'Ambulatorio di ORL dell'ASP di
Catania con diagnosi: “Lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale…” (vedi referto allegato)”, il tecnico d'ufficio ha ricondotto le patologie di cui è affetto la ricorrente nelle fattispecie tabellare appresso indicate:
• paraparesi con deficit di forza lieve di cui al codice 7334;
• anchilose rachide lombare di cui al codice 7010;
• sindrome depressiva endoreattiva lieve di cui al codice 2204.
Per l'effetto, l'ausiliare dell'Ufficio ha concluso che è invalida con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67 % con decorrenza dal mese di dicembre 2024, senza che sia utile revisione.
Nel contesto considerato, la ricorrente ha lamentato l'omesso apprezzamento della patologia cardiocircolatoria a fronte delle risultanze del referto della visita cardiologica con esame elettrocardiografico ed ecocardiogramma eseguita il 28.01.2019.
Se non ché, dalla lettura del certificato in parola si apprende che i “toni cardiaci (sono) validi, ritmici, no stasi polmonare né periferica”, il “ritmo (è) sinusale”, l'“asse elettrico equilibrato”, “ripolarizzazione nei limiti”, per l'effetto restando accertata la sussistenza di mera
“ipertensione sintomatica” con attribuzione di II classe funzionale NYHA in rapporto alla sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente in sede di anamnesi, senza prescrivere un successivo monitoraggio della paziente né la stessa ha prodotto documentazione attestante un peggioramento del quadro clinico de quo. Nessun documento presente in atti attesta una compromissione dell'organo cardiaco, per cui le doglianze mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale riguardo l'apparato cardiocircolatorio si palesano privano di pregio giuridico.
Quanto all'assunta inappropriata valutazione dell'incidenza invalidante delle ulteriori patologie lamentate in ricorso, va rilevato che in atti non si rinviene alcuna certificazione che consenta di ravvisare la dedotta gravità dello stato depressivo né sussiste in atti documentazione attestante una storia clinica della paziente presa in carico da uno specialista.
Pagina 4 Dal che il giudizio espresso dal CTU sulla scorta delle risultanze della visita neurologica del
24.04.2018 va mandato esente da censura.
Dal punto di vista neuromuscolare e scheletrico, poi, il CTU ha appurato che la
“Deambulazione autonoma con ausilio di bastone”, così come sono “autonomi i passaggi posturali”, specificando che “Non (sussistono) deficit dell'equilibrio e della coordinazione motoria. La postura ortostatica è mantenuta autonomamente senza instabilità. Andatura regolare. Atteggiata in lieve flessione anteriore”, per quanto si registra “dolore e limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e rotazione dx e sin”.
Alla luce di tali evidenze, il CTU ha ascritto le patologie in parola nella fattispecie della
“paraparesi con deficit di forza lievo” per la quale è prevista dal codice 7334 una incidenza invalidante che oscilla tra il 31% e il 40% senza che parte ricorrente abbia prodotto documentazione attestante una instabilità nella deambulazione o nel mantenimento della postura che potrebbe dar spazio per ravvisare un “deficit di forza medio” né, invero, nel prospettare le proprie divergenze valutative abbia specificato la devianza in cui sia incorso il
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa era tenuta ad indicare, o l'omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In considerazione di quanto precede, le censure avanzate dalla parte ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico di per sé solo insufficiente per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, atteso che il giudizio di opposizione non può risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, il giudizio medico legale espresso dal CTU si configura immune da vizi logici e perciò resta fatto proprio da questo giudice e, per l'effetto, il ricorrente va dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 %, a far data dal mese di maggio
2024, ciò implicando il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo le domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Pagina 5 ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 67% a far data dal mese di dicembre 2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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