TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2309/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) l'8 aprile 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Borghi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 14 aprile 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Panciroli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellarano (RE), Via Chiaviche n.
35
- convenuta - con l'intervento del
1 di 9 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- accertare e dichiarare che il figlio , in relazione Persona_1 all'età, al titolo di studio ed al contratto di lavoro, in apprendistato,
8.1.2024, ha la capacità di procurarsi autonomamente i mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento ed alle proprie esigenze, e per l'effetto- a modifica di quanto stabilito con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2021 del 4.5.2021- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuti il contributo di mantenimento e le spese straordinarie gravanti sul ricorrente per il figlio con Per_1 decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento, accertare e dichiarare che il figlio ha raggiunto la parziale Per_1 autosufficienza economica e per l'effetto- a modifica della sentenza
559/2021- ridurre il contributo di mantenimento a carico del ricorrente nella misura non superiore alla somma mensile di €
150,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
Con vittoria del compenso e delle spese legali.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Accertare e dichiarare infondata si in fatto che in diritto la domanda proposta da per tutti i motivi esposti nel presente Parte_1
2 di 9 atto e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento (e spese straordinarie) poste a carico del padre in favore del figlio . Persona_1
In subordine
Nel denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale, in attesa che possa essere completato il progetto formativo di apprendistato di dichiarare dovuto da Persona_1
un contributo di mantenimento per il figlio Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di Euro
250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie o in quella diversa misura ritenuta di giustizia decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in ragione della natura strettamente alimentare della contribuzione.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite oltre ad accessori come per legge previsti.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 Controparte_1 genitori di , nato il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 559/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29 aprile 2021, che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, per quanto qui ancora rileva, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, ha chiesto la revoca del suddetto Parte_1 obbligo contributivo sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
3. si è costituita con comparsa depositata in Controparte_1 data 5 novembre 2024, ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea
3 di 9 e, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio ad € 250,00 al mese.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è fondata.
La controversia verte sulla condizione di indipendenza economica del figlio , dedotta dal padre, che per questo motivo ha Per_1 chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio,
e contestata invece dalla madre.
Com'è noto, la norma di riferimento per il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente è l'art. 337 septies c.c. il quale, al comma 1, prevede che «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che l'assegno «è versato direttamente all'avente diritto», salvo diversa determinazione del giudice.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del principio di autoresponsabilità e del concetto di capacità lavorativa, intesa come idoneità al reddito e adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi,
4 di 9 senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. 32529/2018).
Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020 e Cass.
27904/2021).
Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro (Cass. 18785/2021).
A tal fine, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica (in relazione alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, comunque compatibile con le condizioni economiche dei genitori), all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa (anche in relazione alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria
5 di 9 specializzazione) nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 38366/2021, Cass.
5088/2018, Cass. 12952/2016).
A riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. 12952/2016,
Cass. 12477/2004).
Infine, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il genitore che chieda la cessazione dell'obbligo al mantenimento è sufficiente che alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta facendo valere, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la mancata attivazione del figlio maggiorenne nel reperimento di una occupazione adeguata (Cass. 5088/2018), mentre il genitore che si opponga a tale domanda è tenuto provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non solo la mancanza di indipedenza economica da parte del figlio maggiorenne (che è la precondizione del diritto preteso) ma l'incolpevolezza di quest'ultimo per il mancato raggiungimento di tale condizione, e cioè che il figlio medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria
6 di 9 preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 38366/2021 e Cass.
17183/2020).
Nel caso di specie, , che oggi ha 21 anni, dopo essersi Per_1 diplomato nel 2023 presso l'Istituto Galvani-Iodi di Reggio Emilia con indirizzo odontotecnico ed avere lavorato a tempo determinato per quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 2023) presso la Stoma
s.n.c., da gennaio 2024 risulta svolgere attività di apprendistato come odontotecnico presso la medesima azienda per la durata di 54 mesi e con retribuzione media di € 1.315,33 al mese (cfr. buste paga sub docc. 8 e 30 dell'attore, da cui si evince che nei mesi da gennaio a ottobre 2024 la retribuzione netta è stata complessivamente pari ad €
13.155,33).
A riguardo, la S.C. ha affermato che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato
(caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (cfr. Cass.
407/2007).
7 di 9 Muovendo da tali presupposti di fatto, e dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, deve ritenersi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica: egli, infatti, ha in corso un rapporto di apprendistato della durata di quattro anni e mezzo e da quasi un anno percepisce una retribuzione adeguata al suo titolo di studi, coerente col percorso formativo scolastico, non modesta e pienamente in linea con quella praticata nell'attuale mercato, la cui entità è tale da assicurargli un'autosufficienza economica.
Va dunque revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento (ordinario e straordinario) del figlio in quanto economicamente autosufficiente. Per_1
La revoca dev'essere disposta con decorrenza dalla proposizione della domanda, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015).
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio e introduttiva ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione e decisionale dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, atteso che è stata depositata soltanto una memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c. e non sono stati redatti scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 559/2021 resa dal Tribunale medesimo in data 29 aprile 2021:
1. revoca l'obbligo a carico di di contribuire Parte_1 al mantenimento (ordinario e straordinario) per il figlio , Per_1
8 di 9 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla domanda;
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2309/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) l'8 aprile 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Borghi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 14 aprile 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Panciroli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellarano (RE), Via Chiaviche n.
35
- convenuta - con l'intervento del
1 di 9 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- accertare e dichiarare che il figlio , in relazione Persona_1 all'età, al titolo di studio ed al contratto di lavoro, in apprendistato,
8.1.2024, ha la capacità di procurarsi autonomamente i mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento ed alle proprie esigenze, e per l'effetto- a modifica di quanto stabilito con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2021 del 4.5.2021- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuti il contributo di mantenimento e le spese straordinarie gravanti sul ricorrente per il figlio con Per_1 decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento, accertare e dichiarare che il figlio ha raggiunto la parziale Per_1 autosufficienza economica e per l'effetto- a modifica della sentenza
559/2021- ridurre il contributo di mantenimento a carico del ricorrente nella misura non superiore alla somma mensile di €
150,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
Con vittoria del compenso e delle spese legali.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Accertare e dichiarare infondata si in fatto che in diritto la domanda proposta da per tutti i motivi esposti nel presente Parte_1
2 di 9 atto e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento (e spese straordinarie) poste a carico del padre in favore del figlio . Persona_1
In subordine
Nel denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale, in attesa che possa essere completato il progetto formativo di apprendistato di dichiarare dovuto da Persona_1
un contributo di mantenimento per il figlio Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di Euro
250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie o in quella diversa misura ritenuta di giustizia decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in ragione della natura strettamente alimentare della contribuzione.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite oltre ad accessori come per legge previsti.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 Controparte_1 genitori di , nato il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 559/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29 aprile 2021, che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, per quanto qui ancora rileva, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, ha chiesto la revoca del suddetto Parte_1 obbligo contributivo sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
3. si è costituita con comparsa depositata in Controparte_1 data 5 novembre 2024, ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea
3 di 9 e, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio ad € 250,00 al mese.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è fondata.
La controversia verte sulla condizione di indipendenza economica del figlio , dedotta dal padre, che per questo motivo ha Per_1 chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio,
e contestata invece dalla madre.
Com'è noto, la norma di riferimento per il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente è l'art. 337 septies c.c. il quale, al comma 1, prevede che «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che l'assegno «è versato direttamente all'avente diritto», salvo diversa determinazione del giudice.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del principio di autoresponsabilità e del concetto di capacità lavorativa, intesa come idoneità al reddito e adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi,
4 di 9 senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. 32529/2018).
Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020 e Cass.
27904/2021).
Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro (Cass. 18785/2021).
A tal fine, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica (in relazione alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, comunque compatibile con le condizioni economiche dei genitori), all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa (anche in relazione alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria
5 di 9 specializzazione) nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 38366/2021, Cass.
5088/2018, Cass. 12952/2016).
A riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. 12952/2016,
Cass. 12477/2004).
Infine, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il genitore che chieda la cessazione dell'obbligo al mantenimento è sufficiente che alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta facendo valere, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la mancata attivazione del figlio maggiorenne nel reperimento di una occupazione adeguata (Cass. 5088/2018), mentre il genitore che si opponga a tale domanda è tenuto provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non solo la mancanza di indipedenza economica da parte del figlio maggiorenne (che è la precondizione del diritto preteso) ma l'incolpevolezza di quest'ultimo per il mancato raggiungimento di tale condizione, e cioè che il figlio medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria
6 di 9 preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 38366/2021 e Cass.
17183/2020).
Nel caso di specie, , che oggi ha 21 anni, dopo essersi Per_1 diplomato nel 2023 presso l'Istituto Galvani-Iodi di Reggio Emilia con indirizzo odontotecnico ed avere lavorato a tempo determinato per quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 2023) presso la Stoma
s.n.c., da gennaio 2024 risulta svolgere attività di apprendistato come odontotecnico presso la medesima azienda per la durata di 54 mesi e con retribuzione media di € 1.315,33 al mese (cfr. buste paga sub docc. 8 e 30 dell'attore, da cui si evince che nei mesi da gennaio a ottobre 2024 la retribuzione netta è stata complessivamente pari ad €
13.155,33).
A riguardo, la S.C. ha affermato che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato
(caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (cfr. Cass.
407/2007).
7 di 9 Muovendo da tali presupposti di fatto, e dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, deve ritenersi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica: egli, infatti, ha in corso un rapporto di apprendistato della durata di quattro anni e mezzo e da quasi un anno percepisce una retribuzione adeguata al suo titolo di studi, coerente col percorso formativo scolastico, non modesta e pienamente in linea con quella praticata nell'attuale mercato, la cui entità è tale da assicurargli un'autosufficienza economica.
Va dunque revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento (ordinario e straordinario) del figlio in quanto economicamente autosufficiente. Per_1
La revoca dev'essere disposta con decorrenza dalla proposizione della domanda, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015).
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio e introduttiva ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione e decisionale dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, atteso che è stata depositata soltanto una memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c. e non sono stati redatti scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 559/2021 resa dal Tribunale medesimo in data 29 aprile 2021:
1. revoca l'obbligo a carico di di contribuire Parte_1 al mantenimento (ordinario e straordinario) per il figlio , Per_1
8 di 9 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla domanda;
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
9 di 9