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Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1977, n. 935
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Legge 23 dicembre 1977, n. 935
Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1977, n. 935
Versione
13 gennaio 1978
Art. 5.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1978
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