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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 3455/2024 R.G.
* * *
Oggi 11/03/2025 h. 16.08 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. GERBI EMANUELA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e discute la causa richiamano il contratto di garanzia
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3455/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Asti alla via Buozzi n. 17 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Emanuela Gerbi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]alla strada Andezeno n. 33 CP_1
Parte convenuta n.c.
Oggetto: richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione al garante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra , C.F. CP_1
, nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
(TO) in Strada Andezeno n. 33, al pronto pagamento in favore del Sig. Parte_1
della complessiva somma di € 15.560,03 o la verior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., co. IV, dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese di lite”. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento (senza esito positivo) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Competenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati”
(Cass. civ., Sez. VI-III, 9 marzo 2023, n. 6982; Id., Sez. VI-I, 14 giugno 2019, n. 16077, secondo cui “non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale”).
Da ciò consegue la possibilità di convenire in giudizio il garante ex art. 18, comma primo,
c.p.c. nonostante l'immobile condotto in locazione dal garantito sia sito in Villanova d'Asti
(AT).
3. Giurisprudenza in tema di inadempimento contrattuale e contratto autonomo di garanzia.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Id., Sez.
III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. VI-III, 11 febbraio 2021, n. 3587, nonché Sezioni
Unite n. 13533 del 2001).
Con riferimento all'esecuzione del contratto di locazione si è chiarito che “a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato
- ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre
1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della
"mora debendi" a dolo o colpa grave del debitore” (cfr Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006,
n. 8418; Id., Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23257, nella quale si è sancito che “nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul "quantum", abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; qualora, invece, il conduttore chieda la verifica della rispondenza del canone contrattuale ai parametri legali, con riferimento ad un arco temporale consistente, deve applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che rimettono al giudice il compito di effettuare una valutazione discrezionale in ordine alla gravità dell'inadempimento”).
Con riferimento al c.d. contratto autonomo di garanzia, il Supremo Collegio ha spiegato che
“la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia” o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Cass. civ., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678, nonché Cass. civ.,
Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105, secondo cui “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
4. Fattispecie.
La difesa del locatore ha depositato i contratti di locazione regolarmente registrati stipulati con il sig. ed in relazione ai quali la convenuta ha assunto la qualità di Parte_2
garante ed ha quindi fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle conseguenti obbligazioni economiche relative al pagamento dei canoni di locazione che degli oneri accessori (cfr doc. 1 e 2, clausola 13), mentre la garante non si è costituita e non ha pertanto provato di aver pagato quanto richiesto.
Con riferimento agli oneri accessori, l'art. 13 sopra indicato prevedeva un importo “in via indicativa” di € 1.100,00 annui, ma con l'impegno al pagamento all'amministratore sulla base dei riparti e secondo le scadenze indicate dall'assemblea condominiale. La mera produzione della lettera di richiesta di pagamento da parte dell'amministratore (doc. 4) non
è tuttavia sufficiente per l'accoglimento della domanda in assenza della prova del previo pagamento di tali oneri da parte del locatore, con conseguente diritto di agire in rivalsa.
Le condizioni previste nel contratto non consentono la qualificazione della clausola alla stregua del contratto autonomo di garanzia come ipotizzato dalla difesa di parte ricorrente non essendo sufficiente l'utilizzo del termine “senza condizioni”; al contrario si ritiene che la garanzia assunta sia quella del fideiussore atteso il vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di condanna al pagamento della somma di €
6.630,00 (di cui euro 2.800,00 a titolo di canoni di locazione di novembre 2019, febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio e settembre 2020 per l'immobile sito al primo piano (euro
400,00 per 7 mensilità); euro 3.680 imputabili alle mensilità novembre 2020 – giugno 2021 per l'immobile sito al piano terra (euro 460,00 per 8 mensilità) oltre ancora euro 60,00 quale importo residuo non versato per la mensilità di luglio 2021 ed euro 1.840,00 imputabili alle mensilità agosto – novembre 2021 (euro 460,00 per 4 mensilità) nei confronti della garante convenuta, oltre al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. come richiesto.
Non si accoglie la restante parte della domanda poiché l'art. 13 del contratto di locazione limitava la garanzia al pagamento dei canoni, oneri accessori ed eventuali danni, e non lo estendeva alle eventuali spese di recupero del credito.
5. Spese lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le due fasi e minima per quella istruttoria e decisionale attesa la natura documentale della causa e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 6.630,00 a favore di parte ricorrente, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. dal 26 febbraio 2024 al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.608,00 per competenze professionali (di cui € 221,00 per fase di mediazione, € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 312,80 per spese (di cui €
48,80 per spese della procedura di mediazione), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 11 marzo 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 3455/2024 R.G.
* * *
Oggi 11/03/2025 h. 16.08 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. GERBI EMANUELA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e discute la causa richiamano il contratto di garanzia
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3455/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Asti alla via Buozzi n. 17 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Emanuela Gerbi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]alla strada Andezeno n. 33 CP_1
Parte convenuta n.c.
Oggetto: richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione al garante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra , C.F. CP_1
, nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
(TO) in Strada Andezeno n. 33, al pronto pagamento in favore del Sig. Parte_1
della complessiva somma di € 15.560,03 o la verior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., co. IV, dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese di lite”. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento (senza esito positivo) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Competenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati”
(Cass. civ., Sez. VI-III, 9 marzo 2023, n. 6982; Id., Sez. VI-I, 14 giugno 2019, n. 16077, secondo cui “non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale”).
Da ciò consegue la possibilità di convenire in giudizio il garante ex art. 18, comma primo,
c.p.c. nonostante l'immobile condotto in locazione dal garantito sia sito in Villanova d'Asti
(AT).
3. Giurisprudenza in tema di inadempimento contrattuale e contratto autonomo di garanzia.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Id., Sez.
III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. VI-III, 11 febbraio 2021, n. 3587, nonché Sezioni
Unite n. 13533 del 2001).
Con riferimento all'esecuzione del contratto di locazione si è chiarito che “a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato
- ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre
1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della
"mora debendi" a dolo o colpa grave del debitore” (cfr Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006,
n. 8418; Id., Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23257, nella quale si è sancito che “nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul "quantum", abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; qualora, invece, il conduttore chieda la verifica della rispondenza del canone contrattuale ai parametri legali, con riferimento ad un arco temporale consistente, deve applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che rimettono al giudice il compito di effettuare una valutazione discrezionale in ordine alla gravità dell'inadempimento”).
Con riferimento al c.d. contratto autonomo di garanzia, il Supremo Collegio ha spiegato che
“la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia” o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Cass. civ., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678, nonché Cass. civ.,
Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105, secondo cui “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
4. Fattispecie.
La difesa del locatore ha depositato i contratti di locazione regolarmente registrati stipulati con il sig. ed in relazione ai quali la convenuta ha assunto la qualità di Parte_2
garante ed ha quindi fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle conseguenti obbligazioni economiche relative al pagamento dei canoni di locazione che degli oneri accessori (cfr doc. 1 e 2, clausola 13), mentre la garante non si è costituita e non ha pertanto provato di aver pagato quanto richiesto.
Con riferimento agli oneri accessori, l'art. 13 sopra indicato prevedeva un importo “in via indicativa” di € 1.100,00 annui, ma con l'impegno al pagamento all'amministratore sulla base dei riparti e secondo le scadenze indicate dall'assemblea condominiale. La mera produzione della lettera di richiesta di pagamento da parte dell'amministratore (doc. 4) non
è tuttavia sufficiente per l'accoglimento della domanda in assenza della prova del previo pagamento di tali oneri da parte del locatore, con conseguente diritto di agire in rivalsa.
Le condizioni previste nel contratto non consentono la qualificazione della clausola alla stregua del contratto autonomo di garanzia come ipotizzato dalla difesa di parte ricorrente non essendo sufficiente l'utilizzo del termine “senza condizioni”; al contrario si ritiene che la garanzia assunta sia quella del fideiussore atteso il vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di condanna al pagamento della somma di €
6.630,00 (di cui euro 2.800,00 a titolo di canoni di locazione di novembre 2019, febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio e settembre 2020 per l'immobile sito al primo piano (euro
400,00 per 7 mensilità); euro 3.680 imputabili alle mensilità novembre 2020 – giugno 2021 per l'immobile sito al piano terra (euro 460,00 per 8 mensilità) oltre ancora euro 60,00 quale importo residuo non versato per la mensilità di luglio 2021 ed euro 1.840,00 imputabili alle mensilità agosto – novembre 2021 (euro 460,00 per 4 mensilità) nei confronti della garante convenuta, oltre al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. come richiesto.
Non si accoglie la restante parte della domanda poiché l'art. 13 del contratto di locazione limitava la garanzia al pagamento dei canoni, oneri accessori ed eventuali danni, e non lo estendeva alle eventuali spese di recupero del credito.
5. Spese lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le due fasi e minima per quella istruttoria e decisionale attesa la natura documentale della causa e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 6.630,00 a favore di parte ricorrente, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. dal 26 febbraio 2024 al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.608,00 per competenze professionali (di cui € 221,00 per fase di mediazione, € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 312,80 per spese (di cui €
48,80 per spese della procedura di mediazione), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 11 marzo 2025.
Il giudice
Ivana Peila