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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 09/12/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47-1/2025
Procedimento Unitario LO AS
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
premesso
Visto il ricorso depositato in data 01.12.2025 nell'interesse del sig. OR
VA, finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Sentito il Giudice relatore;
Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv.
PO NI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
Rilevato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento per obbligazioni fiscali e contributive conseguenti in massima parte allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario dagli esordi e fino all'anno di cessazione di tale attività nel 2022;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, non potendo assumere rilievo ai fini di cui all'art. 270, comma 1 CCII la precedente domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal sig. VA e dichiarata inammissibile con sentenza n.
59/2025 dd. 02.04.2025 della Corte d'Appello di Trento;
Rilevato che si ritengono soddisfatti nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di OR VA (C.F. ) C.F._1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura il dott. Michele
Cuccaro;
3. nomina liquidatore della procedura il già nominato OCC avv. PO
NI;
4. ordina, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale,
a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di Euro 600,00 da versare con cadenza mensile per 12 mensilità e per i successivi tre anni, somma che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 272, comma 3, CCII;
11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Rovereto, 04/12/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro
Procedimento Unitario LO AS
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
premesso
Visto il ricorso depositato in data 01.12.2025 nell'interesse del sig. OR
VA, finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Sentito il Giudice relatore;
Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv.
PO NI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
Rilevato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento per obbligazioni fiscali e contributive conseguenti in massima parte allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario dagli esordi e fino all'anno di cessazione di tale attività nel 2022;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, non potendo assumere rilievo ai fini di cui all'art. 270, comma 1 CCII la precedente domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal sig. VA e dichiarata inammissibile con sentenza n.
59/2025 dd. 02.04.2025 della Corte d'Appello di Trento;
Rilevato che si ritengono soddisfatti nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di OR VA (C.F. ) C.F._1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura il dott. Michele
Cuccaro;
3. nomina liquidatore della procedura il già nominato OCC avv. PO
NI;
4. ordina, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale,
a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di Euro 600,00 da versare con cadenza mensile per 12 mensilità e per i successivi tre anni, somma che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 272, comma 3, CCII;
11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Rovereto, 04/12/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro