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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 182 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tertenia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e contro
(c.f. , (c.f. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), fu , CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1
usucapione del fabbricato sito nel Comune di Tertenia (Nu) alla via Diaz n. 19 e distinto al catasto fabbricato al foglio 15 particella 5520, cat. A/2 classe 3 consistenza 8,5 vani e del terreno sito nel pagina 1 di 5 Comune di Tertenia (Nu) in loc. “Perucci” e distinto al catasto terreni al foglio 10 particella 197 di ha
1 are 24 ca 90; conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili in capo al sig. per effetto dell'intervenuta Parte_1
usucapione ventennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse del convenuto costituito (comparsa di costituzione):
“ , come sopra rappresentato e difeso, nulla eccepisce ed oppone, per cui aderendo Controparte_1
alla domanda, dichiara e conclude affinché venga accolta la domanda della stessa parte attorea, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà dell'immobile per cui è causa”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito nella via Diaz n. 19 del Comune di
Tertenia, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 15, particella 5520 e del terreno, sito in località “Perucci” del Comune di Tertenia, distinto al Catasto Terreni al Foglio 10 particella 197.
L'attore ha dedotto di avere occupato ed utilizzato l'immobile adibito ad abitazione principale, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1997, di aver curato la manutenzione ordinaria e di aver sostenuto le spese relative alle utenze;
di avere provveduto alla manutenzione straordinaria attraverso la realizzazione di lavori di ristrutturazione quali il ripristino del tetto e il riposizionamento delle tegole, il rifacimento della facciata, il completamento del piano mansardato e la sostituzione delle grondaie.
Inoltre, l'attore ha dedotto di essere nel possesso del terreno sopra indicato – delimitato da siepi naturali e muretti a secco -, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1997, di aver provveduto alla cura e alla manutenzione periodica, di averlo coltivato mettendovi a dimora un vigneto e impiantando degli alberi da frutta.
Si è costituito in giudizio , il quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della Controparte_1
domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 2 gennaio 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Sul fabbricato distinto in catasto al Foglio 15 particella 5520.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando il fabbricato oggetto di domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza dell'11 dicembre 2024). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura interna dell'immobile specificando che l'abitazione si compone di due piani: un piano terra in cui si trovano quattro stanze, un bagno, una scala che conduce al piano superiore e un piano primo in cui si trovano 4-5 camere da letto e un bagno.
Entrambi i testi hanno confermato i lavori di ristrutturazione interni ed esterni ed in particolare il teste incaricato dall'attore a svolgere gli interventi di manutenzione sull'immobile, ha precisato che i Tes_2 lavori hanno riguardato il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei pluviali, l'impermeabilizzazione pagina 3 di 5 del tetto, la sostituzione di tegole e della copertura del pergolato.
L'immobile come specificato dai testi e confina, per il teste con la via Diaz, con Tes_1 Tes_2 Tes_1
il vico Diaz, con la proprietà degli eredi , con la proprietà degli eredi e con la proprietà Per_2 Per_3
degli eredi di per il teste confina con la via Diaz, con il vico Diaz, con la proprietà Persona_4 Tes_2
Per_ degli eredi , con la proprietà degli eredi e con la proprietà . Per_2 Per_3
Sul terreno distinto in catasto al Foglio 10 particella 197.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2 rese all'udienza dell'11 dicembre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con muretti a secco per due Testimone_1 Tes_2
lati (teste per tre lati (teste e per il resto da rovi. I testi hanno precisato che il terreno Tes_1 Tes_2
confina con la proprietà con la proprietà eredi con la proprietà e con un Per_6 Tes_1 Persona_7
terreno della Chiesa.
Entrambi i testi hanno confermato che il vigneto era stato messo a dimora dal padre dell'attore e che quest'ultimo ha proseguito nella coltivazione, impiantando anche alberi da frutto;
inoltre, che lo stesso si occupa della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e, che lo concede -quattro-cinque mesi all'anno - per uso pascolo al teste circostanza Tes_1
confermata anche dal teste Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del fabbricato e del terreno sin dalla fine degli anni Novanta e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di vicinato (teste ), Testimone_1
ovvero quale incaricato allo svolgimento di lavori agricoli o sul fabbricato (teste ). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del fabbricato e del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al pagina 4 di 5 convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che il convenuto si è costituiti senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. , proprietario del fabbricato sito in Tertenia, distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati al Foglio 15, particella 5520 e proprietario del terreno distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al Foglio 10, particella 197, qualità seminativo;
2) spese compensate riguardo al convenuto costituito;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 182 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tertenia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e contro
(c.f. , (c.f. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), fu , CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1
usucapione del fabbricato sito nel Comune di Tertenia (Nu) alla via Diaz n. 19 e distinto al catasto fabbricato al foglio 15 particella 5520, cat. A/2 classe 3 consistenza 8,5 vani e del terreno sito nel pagina 1 di 5 Comune di Tertenia (Nu) in loc. “Perucci” e distinto al catasto terreni al foglio 10 particella 197 di ha
1 are 24 ca 90; conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili in capo al sig. per effetto dell'intervenuta Parte_1
usucapione ventennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse del convenuto costituito (comparsa di costituzione):
“ , come sopra rappresentato e difeso, nulla eccepisce ed oppone, per cui aderendo Controparte_1
alla domanda, dichiara e conclude affinché venga accolta la domanda della stessa parte attorea, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà dell'immobile per cui è causa”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito nella via Diaz n. 19 del Comune di
Tertenia, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 15, particella 5520 e del terreno, sito in località “Perucci” del Comune di Tertenia, distinto al Catasto Terreni al Foglio 10 particella 197.
L'attore ha dedotto di avere occupato ed utilizzato l'immobile adibito ad abitazione principale, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1997, di aver curato la manutenzione ordinaria e di aver sostenuto le spese relative alle utenze;
di avere provveduto alla manutenzione straordinaria attraverso la realizzazione di lavori di ristrutturazione quali il ripristino del tetto e il riposizionamento delle tegole, il rifacimento della facciata, il completamento del piano mansardato e la sostituzione delle grondaie.
Inoltre, l'attore ha dedotto di essere nel possesso del terreno sopra indicato – delimitato da siepi naturali e muretti a secco -, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1997, di aver provveduto alla cura e alla manutenzione periodica, di averlo coltivato mettendovi a dimora un vigneto e impiantando degli alberi da frutta.
Si è costituito in giudizio , il quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della Controparte_1
domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 2 gennaio 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Sul fabbricato distinto in catasto al Foglio 15 particella 5520.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando il fabbricato oggetto di domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza dell'11 dicembre 2024). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura interna dell'immobile specificando che l'abitazione si compone di due piani: un piano terra in cui si trovano quattro stanze, un bagno, una scala che conduce al piano superiore e un piano primo in cui si trovano 4-5 camere da letto e un bagno.
Entrambi i testi hanno confermato i lavori di ristrutturazione interni ed esterni ed in particolare il teste incaricato dall'attore a svolgere gli interventi di manutenzione sull'immobile, ha precisato che i Tes_2 lavori hanno riguardato il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei pluviali, l'impermeabilizzazione pagina 3 di 5 del tetto, la sostituzione di tegole e della copertura del pergolato.
L'immobile come specificato dai testi e confina, per il teste con la via Diaz, con Tes_1 Tes_2 Tes_1
il vico Diaz, con la proprietà degli eredi , con la proprietà degli eredi e con la proprietà Per_2 Per_3
degli eredi di per il teste confina con la via Diaz, con il vico Diaz, con la proprietà Persona_4 Tes_2
Per_ degli eredi , con la proprietà degli eredi e con la proprietà . Per_2 Per_3
Sul terreno distinto in catasto al Foglio 10 particella 197.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2 rese all'udienza dell'11 dicembre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con muretti a secco per due Testimone_1 Tes_2
lati (teste per tre lati (teste e per il resto da rovi. I testi hanno precisato che il terreno Tes_1 Tes_2
confina con la proprietà con la proprietà eredi con la proprietà e con un Per_6 Tes_1 Persona_7
terreno della Chiesa.
Entrambi i testi hanno confermato che il vigneto era stato messo a dimora dal padre dell'attore e che quest'ultimo ha proseguito nella coltivazione, impiantando anche alberi da frutto;
inoltre, che lo stesso si occupa della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e, che lo concede -quattro-cinque mesi all'anno - per uso pascolo al teste circostanza Tes_1
confermata anche dal teste Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del fabbricato e del terreno sin dalla fine degli anni Novanta e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di vicinato (teste ), Testimone_1
ovvero quale incaricato allo svolgimento di lavori agricoli o sul fabbricato (teste ). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del fabbricato e del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al pagina 4 di 5 convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che il convenuto si è costituiti senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. , proprietario del fabbricato sito in Tertenia, distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati al Foglio 15, particella 5520 e proprietario del terreno distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al Foglio 10, particella 197, qualità seminativo;
2) spese compensate riguardo al convenuto costituito;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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