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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione Monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Mauri, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
Contro
, (P. Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bovio, giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato
- OPPOSTA
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di opposizione, chiedendone l'integrale accoglimento.”.
Opposta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.5.2020 la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 472/2020, emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.308,39, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merce effettuata in suo favore dell'opposta, giusta fatture n.416 del 06.08.2018, n.420 del
28.08.2018, n.438 del 04.09.2018, poste alla base del ricorso monitorio.
Ha dedotto, in sintesi, l'opponente, a sostegno del proprio atto: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani, in favore di quello di Nola, avendo l'opponente uno stabilimento in Tufino;
ii)
l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della tutela monitoria, in assenza di contratto scritto tra le parti ed essendo il ricorso fondato soltanto su fatture e DDT contestati;
iii) che “la merce consegnata alla non era conforme e corrispondente a quanto richiesto e risultava invendibile”, con Parte_1
contestazione di ciò telefonicamente e a mezzo pec del 4.11.2019.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “A. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani e rimettere il giudizio innanzi al Tribunale di Nola competente territorialmente, nei modi e nei termini di legge;
C. revocare e/o annullare il D.I. opposto per inammissibilità dello stesso in quanto privo dei presupposti di legge;
D. In ogni caso ridurre congruamente la pretesa creditoria in virtù delle contestazioni al materiale consegnato ed alle precedenti richieste di restituzione dello stesso;
E. Vinte spese e competenze con ogni accessorio di legge e con attribuzione all'Avv. Maria Mauri antistatario.”
Con comparsa del 08.1.2021 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione: i) della competenza del Tribunale di
Trani ex artt. 1182, comma 3 e 20 c.p.c., trovando applicazione il foro del domicilio del creditore;
ii) della sussistenza dei requisiti per la tutela monitoria, risultando documentate le fatture e l'estratto autenticato del registro contabile;
iii) la fondatezza della pretesa creditoria, comprovata dalla produzione dei DDT con attestazione di consegna e alla luce delle avverse generiche e tardive contestazioni, nonché della sussistenza di atto ricognitivo riconducibile all'opponente a mezzo pec del
21.1.2019.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia all'On.le Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta:
1. Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Trani del 12/3/2020 Num. 472/2020 (N. 1297/2020 R.g.) confermandone le statuizioni, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'avvenuta ricognizione di debito da parte della debitrice opponente in virtù comunicazione a mezzo pec del
21/1/2019 versata in atti, valevole agli effetti dell'art. 1988 c.c.; in via gradata, accertare e condannare la società al pagamento dell'importo di € 13.308,39 o di quell'altra, maggiore o Parte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Spese ed accessori tutti di giudizio come per legge”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 6.2.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso indicato in epigrafe, e discussione orale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
---------
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. L'eccezione preliminare di incompetenza.
In primo luogo, deve dichiararsi l'inammissibilità della formulata eccezione di incompetenza territoriale, non avendo la parte opponente contestato specificamente l'applicabilità di tutti i criteri concorrenti previsti (nella specie, nulla avendo dedotto in ordine al criterio del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione di cui all'art. 20 cod. proc. civ.), come era suo onere fare (v. di recente, cfr. Cass. Civ., sez. VI, 28/01/2022, n. 2548 e Cass. ord. 12156/2021) restando dunque definitivamente fissato il collegamento indicato dall'opposta-ricorrente, con correlata competenza territoriale del giudice adito.
Per non dire – ma ciò lo si rileva soltanto ad abundantiam – che nei rapporti di vendita, come nel caso di specie, nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, il luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., ove il pagamento non avvenga alla consegna, coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. sul punto Cass. Civ., sez. II , 30/06/2023 , n. 18544; Cass. n.
1716/2022; Cass. Civ. n. 19894/2020; Cass. civ. n. 32692/2019), sicché appare sussistente la competenza di codesto Tribunale ex art. 20 c.p.c.-
2. Le eccezioni relative alla fase monitoria.
In secondo luogo, devono essere respinte le eccezioni relative alla fase monitoria (id est: carenza dei presupposti della certezza e liquidità del credito).
In secondo luogo, devono respingersi le censure articolate dall'opponente e relative all'asserita insussistenza dei presupposti per l'ottenimento della tutela monitoria, per la semplice ragione che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (cfr., di recente, sul punto, Cass. Civ., sez. VI , 14/07/2022 , n. 22253; Cass. civ. , sez. II , 15/12/2021 , n. 40110; Cass. civ. , sez. VI ,
09/11/2021 , n. 32792).
3. Il merito.
Venendo, dunque, alla verifica, nel giudizio di cognizione, della fondatezza della pretesa dell'opposta, occorre anzitutto premettere, in punto di diritto che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (e, dunque, nel giudizio di opposizione,
l'opposto, avente posizione di attore in senso sostanziale), deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (id est: l'opponente) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. civ. n. 13533 del 2001).
L'applicazione al presente giudizio di tali coordinate giuridiche ed ermeneutiche conduce al rigetto della spiegata opposizione, dovendo ritenersi comprovato il credito dell'opposta.
Quest'ultima, infatti, ha dato prova del titolo alla base della propria pretesa, costituito dalla sussistenza di un rapporto di compravendita di merce intercorso tra le parti e stipulato verbalmente o in via fattuale (stante il principio di libertà delle forme: art. 1325-1350 cod. civ.), comprovato dall'allegazione delle fatture emesse per la consegna della merce in favore dell'opponente, nonché dalla produzione dei documenti di trasporto (cfr. doc. D di cui al fascicolo dell'opposta), sottoscritti per ricezione dal vettore, con rilievo in termini di liberazione del venditore, ex art. 1510 cod. civ. (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. VI , 22/09/2020 , n. 19719; Cass. civ. sez. II, 24/07/2014, n.16961; Cass. Civ. , sez. III , 30/01/2014 , n. 2084).
Del resto, la stessa opponente, nel formulare l'eccezione sull'esistenza di vizi, ha espressamente ammesso di aver ricevuto la merce (“la merce consegnata…”), così dovendo ritenersi definitivamente acclarata la prova del rapporto.
Dal canto suo, l'opponente, non ha dato prova di aver adempiuto all'obbligazione su di essa gravante, né ha mosso specifiche contestazioni sul prezzo pattuito, limitandosi, in buona sostanza, ad una del tutto generica allegazione di vizi, non meglio specificati, che avrebbero comportato la non vendibilità della merce.
La genericità della contestazione preclude ogni vaglio sul punto, non raggiungendo il livello minimo di “allegazione” incombente su colui che vuole sollevare un'eccezione o una difesa ed appare in ogni caso smentita dalla stessa documentazione offerta dall'opponente: nello specifico, si vuole far riferimento alla pec del 21.1.2019 (doc. denominato “corrispondenza”, fasc. opponente), nella quale la stessa opponente, a fronte delle richieste di pagamento pervenute dall'opposta per i titoli di cui è causa, nulla ha rilevato in ordine a presunti vizi della merce, rappresentando esclusivamente “problemi di liquidità” e di calo delle vendite. Mentre nella successiva pec del 4.11.2019 ha fatto riferimento esclusivamente alla circostanza che la merce non era “vendibile” e che era a disposizione per essere ritirata, senza alcun accenno a presunti vizi. Con la conseguenza che il credito vantato dall'opposta, in assenza di prova di fatti estintivi, deve ritenersi comprovato e che l'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da
5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella ridotti del
50 % per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione dell'assenza della fase di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2235/2020, Parte_1
coì provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 472/2020 emesso dal Tribunale di Trani.
2. condanna l'opponente a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale al difensore,
[...]
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così è deciso in Trani, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione Monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Mauri, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
Contro
, (P. Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bovio, giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato
- OPPOSTA
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di opposizione, chiedendone l'integrale accoglimento.”.
Opposta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.5.2020 la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 472/2020, emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.308,39, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merce effettuata in suo favore dell'opposta, giusta fatture n.416 del 06.08.2018, n.420 del
28.08.2018, n.438 del 04.09.2018, poste alla base del ricorso monitorio.
Ha dedotto, in sintesi, l'opponente, a sostegno del proprio atto: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani, in favore di quello di Nola, avendo l'opponente uno stabilimento in Tufino;
ii)
l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della tutela monitoria, in assenza di contratto scritto tra le parti ed essendo il ricorso fondato soltanto su fatture e DDT contestati;
iii) che “la merce consegnata alla non era conforme e corrispondente a quanto richiesto e risultava invendibile”, con Parte_1
contestazione di ciò telefonicamente e a mezzo pec del 4.11.2019.
Ha concluso, dunque, richiedendo di: “A. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani e rimettere il giudizio innanzi al Tribunale di Nola competente territorialmente, nei modi e nei termini di legge;
C. revocare e/o annullare il D.I. opposto per inammissibilità dello stesso in quanto privo dei presupposti di legge;
D. In ogni caso ridurre congruamente la pretesa creditoria in virtù delle contestazioni al materiale consegnato ed alle precedenti richieste di restituzione dello stesso;
E. Vinte spese e competenze con ogni accessorio di legge e con attribuzione all'Avv. Maria Mauri antistatario.”
Con comparsa del 08.1.2021 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione: i) della competenza del Tribunale di
Trani ex artt. 1182, comma 3 e 20 c.p.c., trovando applicazione il foro del domicilio del creditore;
ii) della sussistenza dei requisiti per la tutela monitoria, risultando documentate le fatture e l'estratto autenticato del registro contabile;
iii) la fondatezza della pretesa creditoria, comprovata dalla produzione dei DDT con attestazione di consegna e alla luce delle avverse generiche e tardive contestazioni, nonché della sussistenza di atto ricognitivo riconducibile all'opponente a mezzo pec del
21.1.2019.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia all'On.le Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta:
1. Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Trani del 12/3/2020 Num. 472/2020 (N. 1297/2020 R.g.) confermandone le statuizioni, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; 2. accertare e dichiarare l'avvenuta ricognizione di debito da parte della debitrice opponente in virtù comunicazione a mezzo pec del
21/1/2019 versata in atti, valevole agli effetti dell'art. 1988 c.c.; in via gradata, accertare e condannare la società al pagamento dell'importo di € 13.308,39 o di quell'altra, maggiore o Parte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Spese ed accessori tutti di giudizio come per legge”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 6.2.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso indicato in epigrafe, e discussione orale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
---------
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. L'eccezione preliminare di incompetenza.
In primo luogo, deve dichiararsi l'inammissibilità della formulata eccezione di incompetenza territoriale, non avendo la parte opponente contestato specificamente l'applicabilità di tutti i criteri concorrenti previsti (nella specie, nulla avendo dedotto in ordine al criterio del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione di cui all'art. 20 cod. proc. civ.), come era suo onere fare (v. di recente, cfr. Cass. Civ., sez. VI, 28/01/2022, n. 2548 e Cass. ord. 12156/2021) restando dunque definitivamente fissato il collegamento indicato dall'opposta-ricorrente, con correlata competenza territoriale del giudice adito.
Per non dire – ma ciò lo si rileva soltanto ad abundantiam – che nei rapporti di vendita, come nel caso di specie, nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, il luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., ove il pagamento non avvenga alla consegna, coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. sul punto Cass. Civ., sez. II , 30/06/2023 , n. 18544; Cass. n.
1716/2022; Cass. Civ. n. 19894/2020; Cass. civ. n. 32692/2019), sicché appare sussistente la competenza di codesto Tribunale ex art. 20 c.p.c.-
2. Le eccezioni relative alla fase monitoria.
In secondo luogo, devono essere respinte le eccezioni relative alla fase monitoria (id est: carenza dei presupposti della certezza e liquidità del credito).
In secondo luogo, devono respingersi le censure articolate dall'opponente e relative all'asserita insussistenza dei presupposti per l'ottenimento della tutela monitoria, per la semplice ragione che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (cfr., di recente, sul punto, Cass. Civ., sez. VI , 14/07/2022 , n. 22253; Cass. civ. , sez. II , 15/12/2021 , n. 40110; Cass. civ. , sez. VI ,
09/11/2021 , n. 32792).
3. Il merito.
Venendo, dunque, alla verifica, nel giudizio di cognizione, della fondatezza della pretesa dell'opposta, occorre anzitutto premettere, in punto di diritto che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (e, dunque, nel giudizio di opposizione,
l'opposto, avente posizione di attore in senso sostanziale), deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (id est: l'opponente) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. civ. n. 13533 del 2001).
L'applicazione al presente giudizio di tali coordinate giuridiche ed ermeneutiche conduce al rigetto della spiegata opposizione, dovendo ritenersi comprovato il credito dell'opposta.
Quest'ultima, infatti, ha dato prova del titolo alla base della propria pretesa, costituito dalla sussistenza di un rapporto di compravendita di merce intercorso tra le parti e stipulato verbalmente o in via fattuale (stante il principio di libertà delle forme: art. 1325-1350 cod. civ.), comprovato dall'allegazione delle fatture emesse per la consegna della merce in favore dell'opponente, nonché dalla produzione dei documenti di trasporto (cfr. doc. D di cui al fascicolo dell'opposta), sottoscritti per ricezione dal vettore, con rilievo in termini di liberazione del venditore, ex art. 1510 cod. civ. (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. VI , 22/09/2020 , n. 19719; Cass. civ. sez. II, 24/07/2014, n.16961; Cass. Civ. , sez. III , 30/01/2014 , n. 2084).
Del resto, la stessa opponente, nel formulare l'eccezione sull'esistenza di vizi, ha espressamente ammesso di aver ricevuto la merce (“la merce consegnata…”), così dovendo ritenersi definitivamente acclarata la prova del rapporto.
Dal canto suo, l'opponente, non ha dato prova di aver adempiuto all'obbligazione su di essa gravante, né ha mosso specifiche contestazioni sul prezzo pattuito, limitandosi, in buona sostanza, ad una del tutto generica allegazione di vizi, non meglio specificati, che avrebbero comportato la non vendibilità della merce.
La genericità della contestazione preclude ogni vaglio sul punto, non raggiungendo il livello minimo di “allegazione” incombente su colui che vuole sollevare un'eccezione o una difesa ed appare in ogni caso smentita dalla stessa documentazione offerta dall'opponente: nello specifico, si vuole far riferimento alla pec del 21.1.2019 (doc. denominato “corrispondenza”, fasc. opponente), nella quale la stessa opponente, a fronte delle richieste di pagamento pervenute dall'opposta per i titoli di cui è causa, nulla ha rilevato in ordine a presunti vizi della merce, rappresentando esclusivamente “problemi di liquidità” e di calo delle vendite. Mentre nella successiva pec del 4.11.2019 ha fatto riferimento esclusivamente alla circostanza che la merce non era “vendibile” e che era a disposizione per essere ritirata, senza alcun accenno a presunti vizi. Con la conseguenza che il credito vantato dall'opposta, in assenza di prova di fatti estintivi, deve ritenersi comprovato e che l'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da
5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella ridotti del
50 % per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione dell'assenza della fase di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2235/2020, Parte_1
coì provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 472/2020 emesso dal Tribunale di Trani.
2. condanna l'opponente a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale al difensore,
[...]
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così è deciso in Trani, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto