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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2024
CORTE di APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere rel.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, lette le note depositate dalle parti
OSSERVA
1.) Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica - pronunciando su due ricorsi, riuniti, diretti (entrambi) alla nomina giudiziale di un
Amministratore (uno) del “ ”, sito in Controparte_1 Parte_1
Porto Recanati, ex art. 1129 I comma c.c. e (l'altro) del bene comune
(piscina) collocato all'interno del complesso condominiale – rilevato che, in base alle allegazioni dei ricorrenti ed alla documentazione prodotta risultava comprovato che “l'assemblea (ripetutamente chiamata negli ultimi anni a detto incombente) non è stata in grado di nominare un amministratore” e considerato che i condomini erano più di otto, ha nominato il Dott.
[...] quale amministratore del Condominio “Paradiso Azzurro”, sito in Per_1
Porto Recanati, Vale Scarfiotti, e del bene comune denominato “
[...]
”, collocato all'interno del citato complesso condominiale;
nulla Parte_2 ha disposto in ordine alle spese, stante la natura non contenziosa del procedimento.
2.) Hanno proposto reclamo avverso tale provvedimento Persona_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
lamentando: Parte_11
Pagina 1 - la nullità del decreto, perché emesso dal Tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale, come previsto dagli art. 737 e segg. c.p.c. per tutti i procedimenti camerali;
- il difetto di motivazione in ordine alla scelta del nominativo che non appare legittimo né opportuno tenuto conto del fatto che il dott. “è Per_1 evidentemente divisivo, causa dello stallo nella nomina secondo le maggioranze di legge dell'Amministratore di condominio”;
- che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la documentazione dalla quale emerge il disappunto dei condomini - tra i quali gli odierni ricorrenti-reclamanti - sull'operato del dott. situazione che Per_1 avrebbe dovuto indurre a valutare lo stallo dell'Assemblea nella nomina dell'Amministratore nonostante la reiterazione delle riunioni che hanno avuto tutte lo stesso risultato e cioè la mancata nomina per mancanza del quorum deliberativo.
Hanno quindi chiesto in accoglimento del reclamo, di “nominare un amministratore giudiziario per il sito Controparte_2 in Porto Recanati, e per il bene comune piscina denominata “ Parte_2
” collocata all'interno del citato complesso condominiale, allo stato privo
[...] di Amministratore, salvo il facente funzioni sino alla sostituzione del Dott.
[...]
con esclusione della persona di quest'ultimo”. Per_1
3.) Si è costituito il Dott. che ha contestato il reclamo Persona_1 rilevando che:
- nulla è stato mai notificato al medesimo, amministratore in carica, né ai condomini, con evidente compressione e alterazione della dialettica processuale, seppur nell'ambito della volontaria giurisdizione;
- egli è stato nominato e confermato per l'anno 2024/2025 nel corso dell'assemblea ordinaria del 10 agosto 2024 quando hanno votato a favore del medesimo n. 413,52 millesimi su 713,53 presenti in assemblea: all'esito della votazione, l'Assemblea non ha rilevato né dichiarato il difetto del quorum deliberativo ed il Dott. ha espressamente accettato la nomina Persona_1 indicando i propri dati in base a quanto prescritto dall'art. 1129 II comma c.c.;
Pagina 2 - in tale contesto l'Assemblea, pur in assenza del quorum deliberativo, ha confermato e deliberato la nomina dell'Amministratore e qualora “i condòmini assenti o dissenzienti, o gli stessi odierni reclamanti, avessero voluto contestare l'esito della votazione e l'accettazione della nomina, avrebbero dovuto necessariamente impugnare il verbale, chiedendone l'annullamento per difetto del quorum nel termine di decadenza di 30 giorni. Ciò non è avvenuto.
In difetto di impugnativa, la delibera con la nomina del Dott. è da Per_1 ritenersi valida e comunque definitivamente convalidata”.
Ne consegue, ad avviso del reclamato, che il ricorso depositato dai ricorrenti per la nomina dell'amministratore è da ritenersi inammissibile, per difetto dei presupposti.
Osserva altresì il che i reclamanti, in sostanza, si dolgono del fatto Per_1 che il Tribunale adito per la nomina dell'amministratore abbia confermato l'incarico all'attuale amministratore in carica, Dott. e quindi la Persona_1 loro richiesta è finalizzata non tanto a superare la asserita inerzia della
Assemblea nella nomina di un amministratore (a cui ha provveduto il
Tribunale), quanto a far revocare quello attualmente in carica (sia che a tal fine si consideri valida la nomina dell'assemblea in data 10 agosto 2024, sia che si consideri la recente nomina giudiziale, ritenuta non opportuna), provvedimento che, tuttavia, esula dall'oggetto del presente procedimento, essendo necessario instaurare un diverso giudizio contenzioso, caratterizzato da un regolare contraddittorio, ove occorre dimostrare ed accertare la ricorrenza delle gravi irregolarità gestorie, contemplate dall'articolo 1129, comma 11 c.c.
Il reclamato ha infine evidenziato la prudente scelta del Tribunale che, con lodevole lungimiranza, ha confermato e ratificato la nomina in capo all'attuale amministratore, Dott. evitando di creare – laddove la scelta Persona_1 fosse ricaduta altrove – l'insorgere di inevitabili dissidi fra condòmini e una situazione di totale stallo gestorio, tenuto conto del fatto che nonostante le complessità connaturate alla gestione di una struttura condominiale di 217 appartamenti e di una piscina in comproprietà fra solo alcuni di questi, il Dott. ha sempre gestito la cosa comune, e, nel corso degli ultimi anni, ha Per_1
Pagina 3 sempre ottenuto il placet ed il consenso della maggioranza dei condomini presenti in assemblea, come risulta dalla documentazione allegata dalla controparte, mentre l'iniziativa intrapresa da nove condomini di contestare tale scelta e di sovvertire la volontà espressa dalla maggioranza non giova affatto alla gestione e alla vita del . CP_1
Ha quindi concluso chiedendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore Giudiziario, e quindi del presente reclamo;
nel merito, ove ritenuto ammissibile il ricorso inizialmente proposto e il presente reclamo, di confermare e ratificare la nomina dell'amministratore Dott. disposta dal Tribunale con Persona_1
l'ordinanza reclamata.
4.) Va anzitutto rilevato che è fondata la eccezione di nullità del decreto impugnato, sollevata dai reclamanti, atteso che tale provvedimento risulta emesso dal Tribunale in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, come prescritto dalle disposizioni che regolano il procedimento camerale (art. 737 e segg. c.p.c.), applicabile in caso di nomina dell'amministratore della cosa comune e del condominio (artt. 1105 e 1129
c.c), di cui si discute nella fattispecie in esame.
5.) La nullità del decreto impone quindi di esaminare la domanda di nomina dell'amministratore proposta dai ricorrenti e ribadita dai reclamanti in questa sede, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti.
A tale riguardo va rilevato che, come si evince dalla documentazione prodotta, in data 10.8.2024 l'assemblea dei condomini è stata convocata al fine di provvedere alla nomina dell'amministratore per l'anno 2024/2025 (v. verbale di assemblea, punto n. 5 dell'ordine del giorno).
Dal contenuto del verbale di assemblea risulta che:
-il dott. ha rinnovato la propria candidatura quale Persona_1 amministratore, indicando il compenso;
- hanno votato a favore del sig. 413,52 millesimi su 713,53 Persona_1 presenti in assemblea e, per l'altro candidato, sig. , 278,78 Per_3 millesimi;
Pagina 4 - all'esito della votazione il ha accettato l'incarico e, ai fini Per_1 dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 1129 II comma c.c., ha comunicato i propri dati professionali e personali;
Sebbene dal contenuto del verbale non emerga una espressa delibera sul punto, le circostanze delineate inducono a ritenere che l'assemblea - pur in assenza del quorum deliberativo evidenziato dai reclamanti - abbia inteso nominare, quale amministratore, il Dott. i condomini, infatti, dopo la Per_1 votazione e l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo (che aveva ricevuto il maggior numero di preferenze), non hanno rilevato alcunché in ordine alla votazione, al quorum deliberativo né in merito alle dichiarazioni del il quale, come esplicitamente riportato nel verbale, ha accettato Per_1
l'incarico e contestualmente ha comunicato i propri dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo dello studio indicato quale luogo in cui si trovano i registri, nonché i giorni e gli orari di apertura dello studio), così come prescritto dall'art. 1129 II comma c.c..
In tale contesto si ritiene che, qualora i condòmini assenti o dissenzienti, o gli odierni reclamanti, avessero voluto contestare l'esito della votazione e l'accettazione della nomina, avrebbero dovuto impugnare il verbale assembleare (per es. per difetto del quorum): pertanto, in mancanza di impugnazione, la nomina del Dott. avvenuta in data 10.8.2024, per Per_1
l'anno 2024-2025, in seguito alla votazione a favore del medesimo ed alla accettazione dell'incarico da parte dello stesso, deve ritenersi valida ed efficace.
Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi depositati innanzi al Tribunale, in mancanza dei presupposti per procedere alla nomina di un amministratore in via giudiziale.
6) Giova infine, evidenziare, sotto diverso profilo, che le ulteriori circostanze che giustificherebbero, secondo i reclamanti, la nomina di una persona diversa dal Dott. esulano dall'oggetto del presente procedimento, dovendo Per_1 eventualmente costituire oggetto di un diverso giudizio, diretto ad accertare i presupposti per la revoca dell'amministratore.
Pagina 5 7) In merito alle spese della presente fase si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (seguito dal Tribunale ed in questa sede non contestato dalle parti) secondo cui il provvedimento camerale il procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio, con l'effetto che, con riguardo ad esso, non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Cass. civ. n. 20916/2024 ed altre citate in motivazione): pertanto nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul reclamo proposto da
, , Persona_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
avverso il provvedimento emesso in data Parte_10 Parte_11
12.12.2024 dal Tribunale di Macerata, all'esito dei procedimenti riuniti n.
3822/2024 V.G. e n. 3862/2024 V.G., così provvede:
-dichiara la nullità del decreto impugnato;
- dichiara inammissibili i ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Macerata.
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
Pagina 6
CORTE di APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere rel.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, lette le note depositate dalle parti
OSSERVA
1.) Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica - pronunciando su due ricorsi, riuniti, diretti (entrambi) alla nomina giudiziale di un
Amministratore (uno) del “ ”, sito in Controparte_1 Parte_1
Porto Recanati, ex art. 1129 I comma c.c. e (l'altro) del bene comune
(piscina) collocato all'interno del complesso condominiale – rilevato che, in base alle allegazioni dei ricorrenti ed alla documentazione prodotta risultava comprovato che “l'assemblea (ripetutamente chiamata negli ultimi anni a detto incombente) non è stata in grado di nominare un amministratore” e considerato che i condomini erano più di otto, ha nominato il Dott.
[...] quale amministratore del Condominio “Paradiso Azzurro”, sito in Per_1
Porto Recanati, Vale Scarfiotti, e del bene comune denominato “
[...]
”, collocato all'interno del citato complesso condominiale;
nulla Parte_2 ha disposto in ordine alle spese, stante la natura non contenziosa del procedimento.
2.) Hanno proposto reclamo avverso tale provvedimento Persona_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
lamentando: Parte_11
Pagina 1 - la nullità del decreto, perché emesso dal Tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale, come previsto dagli art. 737 e segg. c.p.c. per tutti i procedimenti camerali;
- il difetto di motivazione in ordine alla scelta del nominativo che non appare legittimo né opportuno tenuto conto del fatto che il dott. “è Per_1 evidentemente divisivo, causa dello stallo nella nomina secondo le maggioranze di legge dell'Amministratore di condominio”;
- che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la documentazione dalla quale emerge il disappunto dei condomini - tra i quali gli odierni ricorrenti-reclamanti - sull'operato del dott. situazione che Per_1 avrebbe dovuto indurre a valutare lo stallo dell'Assemblea nella nomina dell'Amministratore nonostante la reiterazione delle riunioni che hanno avuto tutte lo stesso risultato e cioè la mancata nomina per mancanza del quorum deliberativo.
Hanno quindi chiesto in accoglimento del reclamo, di “nominare un amministratore giudiziario per il sito Controparte_2 in Porto Recanati, e per il bene comune piscina denominata “ Parte_2
” collocata all'interno del citato complesso condominiale, allo stato privo
[...] di Amministratore, salvo il facente funzioni sino alla sostituzione del Dott.
[...]
con esclusione della persona di quest'ultimo”. Per_1
3.) Si è costituito il Dott. che ha contestato il reclamo Persona_1 rilevando che:
- nulla è stato mai notificato al medesimo, amministratore in carica, né ai condomini, con evidente compressione e alterazione della dialettica processuale, seppur nell'ambito della volontaria giurisdizione;
- egli è stato nominato e confermato per l'anno 2024/2025 nel corso dell'assemblea ordinaria del 10 agosto 2024 quando hanno votato a favore del medesimo n. 413,52 millesimi su 713,53 presenti in assemblea: all'esito della votazione, l'Assemblea non ha rilevato né dichiarato il difetto del quorum deliberativo ed il Dott. ha espressamente accettato la nomina Persona_1 indicando i propri dati in base a quanto prescritto dall'art. 1129 II comma c.c.;
Pagina 2 - in tale contesto l'Assemblea, pur in assenza del quorum deliberativo, ha confermato e deliberato la nomina dell'Amministratore e qualora “i condòmini assenti o dissenzienti, o gli stessi odierni reclamanti, avessero voluto contestare l'esito della votazione e l'accettazione della nomina, avrebbero dovuto necessariamente impugnare il verbale, chiedendone l'annullamento per difetto del quorum nel termine di decadenza di 30 giorni. Ciò non è avvenuto.
In difetto di impugnativa, la delibera con la nomina del Dott. è da Per_1 ritenersi valida e comunque definitivamente convalidata”.
Ne consegue, ad avviso del reclamato, che il ricorso depositato dai ricorrenti per la nomina dell'amministratore è da ritenersi inammissibile, per difetto dei presupposti.
Osserva altresì il che i reclamanti, in sostanza, si dolgono del fatto Per_1 che il Tribunale adito per la nomina dell'amministratore abbia confermato l'incarico all'attuale amministratore in carica, Dott. e quindi la Persona_1 loro richiesta è finalizzata non tanto a superare la asserita inerzia della
Assemblea nella nomina di un amministratore (a cui ha provveduto il
Tribunale), quanto a far revocare quello attualmente in carica (sia che a tal fine si consideri valida la nomina dell'assemblea in data 10 agosto 2024, sia che si consideri la recente nomina giudiziale, ritenuta non opportuna), provvedimento che, tuttavia, esula dall'oggetto del presente procedimento, essendo necessario instaurare un diverso giudizio contenzioso, caratterizzato da un regolare contraddittorio, ove occorre dimostrare ed accertare la ricorrenza delle gravi irregolarità gestorie, contemplate dall'articolo 1129, comma 11 c.c.
Il reclamato ha infine evidenziato la prudente scelta del Tribunale che, con lodevole lungimiranza, ha confermato e ratificato la nomina in capo all'attuale amministratore, Dott. evitando di creare – laddove la scelta Persona_1 fosse ricaduta altrove – l'insorgere di inevitabili dissidi fra condòmini e una situazione di totale stallo gestorio, tenuto conto del fatto che nonostante le complessità connaturate alla gestione di una struttura condominiale di 217 appartamenti e di una piscina in comproprietà fra solo alcuni di questi, il Dott. ha sempre gestito la cosa comune, e, nel corso degli ultimi anni, ha Per_1
Pagina 3 sempre ottenuto il placet ed il consenso della maggioranza dei condomini presenti in assemblea, come risulta dalla documentazione allegata dalla controparte, mentre l'iniziativa intrapresa da nove condomini di contestare tale scelta e di sovvertire la volontà espressa dalla maggioranza non giova affatto alla gestione e alla vita del . CP_1
Ha quindi concluso chiedendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore Giudiziario, e quindi del presente reclamo;
nel merito, ove ritenuto ammissibile il ricorso inizialmente proposto e il presente reclamo, di confermare e ratificare la nomina dell'amministratore Dott. disposta dal Tribunale con Persona_1
l'ordinanza reclamata.
4.) Va anzitutto rilevato che è fondata la eccezione di nullità del decreto impugnato, sollevata dai reclamanti, atteso che tale provvedimento risulta emesso dal Tribunale in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, come prescritto dalle disposizioni che regolano il procedimento camerale (art. 737 e segg. c.p.c.), applicabile in caso di nomina dell'amministratore della cosa comune e del condominio (artt. 1105 e 1129
c.c), di cui si discute nella fattispecie in esame.
5.) La nullità del decreto impone quindi di esaminare la domanda di nomina dell'amministratore proposta dai ricorrenti e ribadita dai reclamanti in questa sede, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti.
A tale riguardo va rilevato che, come si evince dalla documentazione prodotta, in data 10.8.2024 l'assemblea dei condomini è stata convocata al fine di provvedere alla nomina dell'amministratore per l'anno 2024/2025 (v. verbale di assemblea, punto n. 5 dell'ordine del giorno).
Dal contenuto del verbale di assemblea risulta che:
-il dott. ha rinnovato la propria candidatura quale Persona_1 amministratore, indicando il compenso;
- hanno votato a favore del sig. 413,52 millesimi su 713,53 Persona_1 presenti in assemblea e, per l'altro candidato, sig. , 278,78 Per_3 millesimi;
Pagina 4 - all'esito della votazione il ha accettato l'incarico e, ai fini Per_1 dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 1129 II comma c.c., ha comunicato i propri dati professionali e personali;
Sebbene dal contenuto del verbale non emerga una espressa delibera sul punto, le circostanze delineate inducono a ritenere che l'assemblea - pur in assenza del quorum deliberativo evidenziato dai reclamanti - abbia inteso nominare, quale amministratore, il Dott. i condomini, infatti, dopo la Per_1 votazione e l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo (che aveva ricevuto il maggior numero di preferenze), non hanno rilevato alcunché in ordine alla votazione, al quorum deliberativo né in merito alle dichiarazioni del il quale, come esplicitamente riportato nel verbale, ha accettato Per_1
l'incarico e contestualmente ha comunicato i propri dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo dello studio indicato quale luogo in cui si trovano i registri, nonché i giorni e gli orari di apertura dello studio), così come prescritto dall'art. 1129 II comma c.c..
In tale contesto si ritiene che, qualora i condòmini assenti o dissenzienti, o gli odierni reclamanti, avessero voluto contestare l'esito della votazione e l'accettazione della nomina, avrebbero dovuto impugnare il verbale assembleare (per es. per difetto del quorum): pertanto, in mancanza di impugnazione, la nomina del Dott. avvenuta in data 10.8.2024, per Per_1
l'anno 2024-2025, in seguito alla votazione a favore del medesimo ed alla accettazione dell'incarico da parte dello stesso, deve ritenersi valida ed efficace.
Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi depositati innanzi al Tribunale, in mancanza dei presupposti per procedere alla nomina di un amministratore in via giudiziale.
6) Giova infine, evidenziare, sotto diverso profilo, che le ulteriori circostanze che giustificherebbero, secondo i reclamanti, la nomina di una persona diversa dal Dott. esulano dall'oggetto del presente procedimento, dovendo Per_1 eventualmente costituire oggetto di un diverso giudizio, diretto ad accertare i presupposti per la revoca dell'amministratore.
Pagina 5 7) In merito alle spese della presente fase si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (seguito dal Tribunale ed in questa sede non contestato dalle parti) secondo cui il provvedimento camerale il procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio, con l'effetto che, con riguardo ad esso, non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Cass. civ. n. 20916/2024 ed altre citate in motivazione): pertanto nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul reclamo proposto da
, , Persona_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
avverso il provvedimento emesso in data Parte_10 Parte_11
12.12.2024 dal Tribunale di Macerata, all'esito dei procedimenti riuniti n.
3822/2024 V.G. e n. 3862/2024 V.G., così provvede:
-dichiara la nullità del decreto impugnato;
- dichiara inammissibili i ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Macerata.
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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