Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spol, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spol, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.