Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1958, n. 215
Articolo 2
Versione
15 aprile 1958
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spol, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.
Entrata in vigore il 15 aprile 1958