Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
Ordinanza presidenziale 10 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. TAR Umbria, sentenza 24 marzo 2026, n. 124https://www.eius.it/articoli/ · 7 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04470/2025REG.PROV.COLL.
N. 03590/2024 REG.RIC.
N. 03670/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3590 del 2024, proposto da MA AL NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Repice, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
IA D'OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazareno Saitta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di PE, Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria - Vibo Valentia, non costituiti in tale giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3670 del 2024, proposto da Comune di PE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
IA D'OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazareno Saitta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
MA AL NN, non costituito in tale giudizio;
entrambi i ricorsi per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione seconda), pubblicata in data 6 marzo 2024, n. 346, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA D'OR e di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dalla difesa della sig.ra IA D'RE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con separati ricorsi al T.a.r. per la Calabria la signora IA D'OR, ha chiesto l’annullamento:
- quanto al ricorso colà iscritto con n. 819 del 2021, del provvedimento dirigenziale 8 marzo 2021 prot. n. 109480, emesso dalla Regione Calabria, di revoca di autorizzazione sismica in sanatoria;
- quanto al ricorso colà iscritto al n. 1550 del 2021, del provvedimento 15 giugno 2021 prot. n. 11430 emesso dal Comune di PE, di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione di un soppalco.
1.1. In quelle sedi si costituivano per resistere la Regione Calabria e il Comune di PE, quanto al ricorso n. 819 del 2021 (nel quale interveniva ad opponendum anche MA AL NN), e il Comune di PE quanto al ricorso n. 1550 del 2021.
1.2. Dette iniziative giudiziarie rinvengono la propria genesi in una vicenda alquanto risalente e complessa, che ha già visto contrapporsi le posizioni delle odierne parti processuali.
1.2.1. In estrema sintesi deve evidenziarsi che la signora D’OR è proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio storico denominato Palazzo “Toraldo”, sito in PE, Via Lepanto n. 2 (riportato in catasto al foglio 4, part. 12 sub 9, graffata alla part. 14 sub 13, cat. A/2, classe 1); il signor NN, invece, è proprietario dell’unità immobiliare sita in PE, sempre alla via Lepanto n. 2 (distinta catastalmente al foglio n. 4, particella 14, sub. 17), ubicata al primo piano del medesimo “Palazzo Toraldo”.
1.2.2. Il signor NN, nel tempo, ha presentato vari esposti incentrati sul fatto che, agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, nell’unità soprastante alla sua proprietà (dunque, in quella della D’OR) non vi era altro che un sottotetto inabitabile (c.d. colombaia); che nel 1984 tale sottotetto era stato trasformato in un appartamento abitabile e che le opere necessarie per la detta trasformazione avevano provocato un importante aumento dei carichi permanenti sul solaio comune, danneggiando il proprio appartamento e la facciata esterna.
1.2.3. A seguito di tali doglianze, l’amministrazione comunale di PE aveva avviato il procedimento di accertamento di violazioni edilizie ed urbanistiche operate dalla signora D’OR, concluso con l’adozione, da parte del Comune di PE, di un’ordinanza di demolizione (la n. 31/2019), basata sul presupposto dell’illegittimo mutamento a civile abitazione (mediante la realizzazione di tramezzi divisori e di un massetto nel vano disimpegno, la demolizione di parte del tetto di copertura originario e la realizzazione di un soppalco) della destinazione d’uso dell’originaria soffitta non abitabile, con conseguente aumento della superficie utile, e sul fatto che tutti gli interventi realizzati richiedessero il permesso di costruire, il nulla-osta soprintendentizio e l’autorizzazione sismica.
A quel punto era stata proposta una precedente iniziativa giudiziaria della D’OR, avverso l’ordinanza di demolizione n. 31/2019, che aveva visto il T.a.r. calabrese (cfr. sentenza n. 1573/2020) accogliere il ricorso, sull’assunto che, nella specie, non ricorresse alcun mutamento della destinazione d’uso (da originaria soffitta non abitabile a civile abitazione) e che le opere edilizie realizzate non avrebbero richiesto il permesso di costruire.
Quest’ultima sentenza, tuttavia, è stata oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato (cfr. sentenza, sez. VI, n. 10341/2022), che ha giudicato fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica al NN, pure in quel giudizio intervenuto in primo grado ad opponendum facendo valere la propria qualità di controinteressato.
1.2.4. Occorre anche evidenziare che, anteriormente al detto giudizio, la signora IA D'OR aveva presentato SCIA in sanatoria per regolarizzare la realizzazione di un soppalco nell’abitazione di sua proprietà, rispetto alla quale il Comune di PE aveva adottato il provvedimento prot. 8196 del 9 maggio 2019 recante, oltre al diniego della SCIA in sanatoria, anche l’ordine di “rimozione di tutti gli effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della SCIA presentata” (provvedimento che risulta non essere stato impugnato); atto al quale aveva fatto poi seguito la già citata ordinanza di demolizione del 31 ottobre 2019 n. 31 (che invece ha formato oggetto del giudizio di cui al punto che precede).
1.2.5. Va pure evidenziato che, nella pendenza di quel contenzioso, la signora D’OR aveva chiesto e ottenuto, dalla Regione Calabria, l’autorizzazione sismica in sanatoria prot. n. 99022 del 5 marzo 2020, relativa proprio al descritto intervento di realizzazione di un soppalco; autorizzazione che, tuttavia, la Regione, previa emanazione della nota prot. n. 9079 del 13 gennaio 2021 di avvio del relativo procedimento, ha poi revocato ex art. 21- quinquies legge n. 241 del 1990 (con il provvedimento n. 109480/2021, oggetto del richiamato giudizio T.a.r. n. 819 del 2021 di cui si discute nell’odierno giudizio), una volta appresa, tramite il contributo istruttorio del competente Ufficio del Comune di PE, la sussistenza di una rilevata difformità (in termini di altezze, impronta planimetrica e piani funzionali) tra lo stato reale dei luoghi e la situazione evidenziata nell’istanza di autorizzazione della D’OR.
1.3. Venendo ora al presente giudizio, va evidenziato, come già accennato, che con il ricorso al T.a.r. iscritto al n. 819 del 2021, la D’OR ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo atto regionale (la revoca, in data 8 marzo 2021 prot. n. 109480, dell’autorizzazione sismica in sanatoria); in tale sede ha lamentato: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 legge n. 241 del 1990, nonché un eccesso di potere per ritenuto difetto di motivazione della reiezione della memoria partecipativa dimessa in data 9 febbraio 2021; - la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21- nonies legge n. 241 del 1990 nonché un profilo di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria (deducendo che il provvedimento di autotutela risultava emesso in assenza di previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti); - la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e per travisamento dei fatti (rilevando che il provvedimento regionale aveva recepito quanto affermato dal Comune di PE -con le note prot. n. 18597 del 2 novembre 2020 e prot. n. 20364 di data 1 dicembre 2020- in ordine al fatto che gli interventi oggetto dell’autorizzazione sismica in sanatoria non rientrerebbero nel regime degli interventi locali e che la rappresentazione geometrica dell’edificio oggetto di autorizzazione sismica non sarebbe coerente con lo stato di fatto in termini di altezza, impronta planimetrica e piani funzionali; invece, secondo la D’OR, l’intervento de quo agitur rientrava a pieno titolo fra i cd. interventi locali ed il progetto risultava del tutto coerente con la realtà).
1.3.1. In tale giudizio si sono costituiti sia la Regione (confutando nel merito le censure di parte ricorrente) che il Comune di PE (quest’ultimo eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso, sia per l’omessa impugnazione dei provvedimenti presupposto -le citate note prot. n. 18597 del 2 novembre 2020 e prot. n. 20364 di data 1 dicembre 2020-, sia per l’omessa notifica del ricorso al sig. NN, soggetto controinteressato; nel merito affermando che le opere realizzate nella specie non rientrano tra le cd. opere minori nonché per il fatto che la realizzazione del soppalco avrebbe alterato la sagoma ed il prospetto dell’immobile, chiedendone la reiezione anche per essere stata omessa a suo tempo l’impugnazione del provvedimento comunale prot. n. 8196 del 9 maggio 2019 di rimozione dei lavori effettuati sulla base di SCIA in sanatoria).
1.3.2. Nel medesimo giudizio il sig. NN ha proposto intervento volontario ad opponendum , affermando la propria qualità di controinteressato (in considerazione della vicinitas fra l’immobile di sua proprietà e quello della ricorrente) ed eccependo per tale motivo l’inammissibilità del ricorso, in conseguenza della mancata notifica dello stesso ad un litisconsorte necessario; nel merito, l’interveniente ha contrastato le argomentazioni della ricorrente e sostenuto la legittimità del provvedimento regionale di revoca.
1.4. Nella pendenza del descritto giudizio T.a.r. n. 819/2021 r.g., la sig.ra D’OR ha poi proposto un ulteriore ricorso a quel Tribunale calabrese (rubricato al n. 1550/2021 r.g.) impugnando il sopravvenuto provvedimento del 15 giugno 2021 prot. n. 11430, emesso dal Comune di PE, concernente il rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa alla realizzazione del soppalco interno (diniego fondato sul rilievo che, da un lato, l’istanza avrebbe costituito mera riproposizione della SCIA in sanatoria n. 6881 del 19 aprile 2019, già rigettata con il provvedimento n. 8196 del 9 maggio 2019; dall’altro lato, che le opere oggetto della richiesta risultavano interessate da una ordinanza di demolizione, la n. 31 del 28 ottobre 2019, nonché dal provvedimento regionale 8 marzo 2021 prot. n. 109480 di annullamento dell’autorizzazione sismica in sanatoria).
1.4.1. A sostegno di quest’ultimo ricorso la D’OR eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, lett. b), legge n. 241 del 1990 nonché l’eccesso di potere determinato da carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria e travisamento dei fatti (in particolare, sosteneva l’irrilevanza ostativa del provvedimento n. 8196 del 9 maggio 2019 in quanto assorbito dall’ordinanza di demolizione n. 31 del 28 ottobre 2019, che risultava a sua volta, ratione temporis, annullata dal medesimo Tribunale calabrese, mentre il provvedimento di ritiro dell’autorizzazione sismica in sanatoria risultava viziato dai profili eccepiti con il ricorso di cui al citato giudizio n. 819/2021 r.g., e ancora sub iudice) .
1.4.2. Il comune di PE si costituiva anche nel descritto ulteriore giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.5. Il T.a.r. calabrese, dopo aver riunito i due giudizi appena descritti, disponeva c.t.u. e poi un supplemento della stessa, pervenendo infine alla decisione delle controversie con la sentenza in epigrafe indicata.
1.5.1. Con tale decisione il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità, e aderendo alle risultanze della c.t.u. (secondo le quali l’intervento eseguito dalla D’OR rientra nel perimetro dei cd. “interventi locali” ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 8.4.1 del d.m. 17 gennaio 2018, i quali non risultano richiedere autorizzazione sismica) ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso avverso l’atto regionale di revoca dell’autorizzazione sismica in sanatoria, ravvisando la ricorrenza del lamentato difetto di istruttoria e travisamento dei fatti atteso che le opere realizzate dalla D’OR dovevano includersi tra i c.d. “interventi locali” che non necessitano affatto di autorizzazione sismica; sicchè la sua revoca si presentava illegittima in quanto basata su presupposto errato (l’estraneità dell’eseguito al genus degli interventi locali).
1.5.2. Giudicava altresì fondato il ricorso iscritto al n. 1550 del 2021, quello avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. 11430 del 15 giugno 2021) emesso dal Comune di PE, attesa l’erroneità degli argomenti posti a fondamento del diniego medesimo (sia in ordine alla pretesa sovrapponibilità dell’istanza alla precedente SCIA, sia in merito alla asserita necessità di autorizzazione sismica).
2. Avverso detta decisione sono stati proposti i due autonomi ricorsi in appello di cui all’intestazione.
2.1. Con un primo gravame, iscritto presso questo Consiglio con in n.r.g. 3590 del 2024, MA AL NN ha articolato i seguenti motivi di appello:
2.1.1. Error in iudicando et in procedendo per avere il primo giudice illegittimamente respinto la questione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado proposti dalla signora IA D’OR, perché non notificati al controinteressato - litisconsorte necessario, in violazione degli artt. 41 co. 2 e 27 c.p.a.; al proposito richiama la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 10341/2022, resa inter partes , che ha già riconosciuto la sua qualità di controinteressato nel precedente giudizio definito con la citata sentenza n. 1573/2020 del T.a.r. calabrese.
2.1.2. Error in procedendo ed in iudicando con riferimento alla eccepita inammissibilità dei ricorsi al T.a.r. Calabria nn. 819/2021 e 1550/2021 per omessa impugnazione dei provvedimenti presupposti.
2.1.3. Erroneità della sentenza impugnata per omessa ed errata valutazione di un fatto sopravvenuto: la richiamata sentenza del Cons. Stato n. 10341 del 2022; violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2021.
2.1.4. Erroneità’ della sentenza impugnata per vizio della motivazione; violazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
2.1.5. Erroneità della sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze processuali e della c.t.u. nonché per omessa valutazione di un fatto decisivo (difetto, nella documentazione in atti, del calcolo delle tensioni richiesto al progettista dalla norma NTC18 per verificare l’effettiva portata degli incrementi di carico in fondazione, che per legge deve essere inferiore al 10%).
2.1.6. L’appellante ha anche chiesto la sospensione cautelare della sentenza impugnata; istanza che poi ha formato oggetto di rinuncia.
2.1.7. Si è costituita l’appellata IA D'OR, contrastando il gravame in maniera diffusa e analitica, riproponendo comunque i motivi giudicati assorbiti dal T.a.r. .
2.2. Con un secondo gravame, iscritto presso questo Consiglio con in n.r.g. 3670 del 2024, il Comune di PE ha impugnato la sentenza in questione articolando i seguenti motivi di appello:
2.2.1 Error in procedendo et in iudicando; inammissibilità di entrambi i ricorsi di primo grado per carenza di interesse e/o per omessa impugnazione di provvedimenti presupposti e lesivi; violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c: in sostanza si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità formulata in primo grado avente ad oggetto l’omessa impugnazione delle note del Responsabile dell’Area Tecnica comunale 2 novembre 2020 prot. n. 18597 e 1 dicembre 2020 prot. n. 20364 nonché l’omessa impugnazione del diniego di SCIA di cui al provvedimento comunale prot. n.8196 del 9 maggio 2019 .
2.2.2. Error in procedendo et in iudicando; inammissibilità di entrambi i ricorsi di primo grado per omessa notifica al controinteressato; violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
2.2.3. Error in iudicando; violazione e falsa applicazione del d.m. 17.1.2018, della l.r. Calabria n. 37/2015, del regolamento regionale n.15/2016 e dell’art. 19 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 31 comma 3 e 36 comma 1 dpr n.380/2001; inapplicabilità del principio tempus regit actum .
2.2.4. Il Comune appellante ha anche proposto domanda di sospensione della sentenza impugnata, poi anch’essa rinunciata.
2.2.5. Pure in tale giudizio si è costituita la signora D'OR, contrastando analiticamente il gravame e producendo documentazione sopravvenuta ritenuta utile.
2.2.6. Si è costituita anche la Regione Calabria assumendo posizione adesiva a quella del Comune appellante.
2.3. In entrambi i giudizi gli appellanti hanno poi depositato memorie difensive insistendo sui rispettivi assunti; l’appellata D’OR ha replicato con memorie depositate in data 15 aprile 2025.
3. Sulle difese e conclusioni in atti, entrambi i giudizi sono stati trattenuti in decisione all’udienza del 6 maggio 2025.
4. Preliminarmente occorre disporre, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., la riunione delle due impugnazioni avverso la medesima sentenza.
5. Gli appelli sono fondati alla luce del dirimente e assorbente profilo di cui infra .
6. Secondo le medesime coordinate ermeneutiche già affermate da questo Consiglio nella precedente sentenza resa inter partes , la n. 10341 del 2022, a definizione del contenzioso proposto, sempre da IA D'OR, avverso l’ordinanza del Comune di PE n. 31/2019 con cui si ordinava la demolizione delle opere ivi considerate (illegittima trasformazione a civile abitazione – mediante la realizzazione di tramezzi divisori e di un massetto nel vano disimpegno, la demolizione di parte del tetto di copertura originario e la realizzazione di un soppalco – di locali originariamente destinati a soffitta non abitabile, con conseguente aumento della superficie utile, in assenza di permesso di costruire, nulla-osta soprintendentizio e autorizzazione sismica), il proprietario dell’appartamento sottostante a quello interessato dai lavori, sig. MA AL NN, deve ritenersi controinteressato anche nel presente giudizio, e quindi litisconsorte necessario pretermesso, sicchè risulta fondato il motivo di appello con il quale entrambi gli appellanti denunciano l’inammissibilità dei ricorsi di prime cure per la mancata notifica al controinteressato.
6.1. Com’è noto l’art. 41, comma 2, c.p.a. prescrive che il ricorso sia notificato “ ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge ”.
6.2. Nella specie non coglie nel segno la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, secondo il quale, nei due ricorsi al T.a.r. in questione, il NN non poteva ritenersi controinteressato.
A fondamento di tale affermazione il Tribunale, partendo dal rilievo (astrattamente condivisibile) secondo cui “ la posizione di controinteressato nel giudizio amministrativo va riconosciuta sulla base della simultanea sussistenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato dall’indicazione nominativa del soggetto nel testo del provvedimento impugnato, che ne determina una agevole individuazione, ed uno di carattere sostanziale, consistente nell'esistenza in capo ad un soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, che sorge in virtù del fatto che il provvedimento impugnato attribuisce o garantisce in capo a tale soggetto un bene della vita, così che questi ha interesse al mantenimento nella realtà giuridica di detto atto ” è poi giunto ad escludere, in capo al NN la qualità di controinteressato sulla base dei seguenti rilievi:
i) “ nell’impugnato provvedimento regionale prot. n. 109480 in data 8 marzo 2021 di revoca dell’autorizzazione sismica in sanatoria il NN viene menzionato nelle premesse dell’atto solo con riferimento alla produzione di documentazione relativa ad un diverso provvedimento oggetto di un diverso giudizio, e quindi con modalità che non valgono ad integrare l’indicazione nominativa idonea ad identificare un soggetto come controinteressato, in quanto detta indicazione non deve essere ricercata indagando nel contenuto di altri provvedimenti. Infatti, come chiarito in giurisprudenza, sul piano formale il controinteressato deve essere agevolmente individuabile (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 novembre 2019, n. 7836), il che esclude l’idoneità a tal fine di una indicazione quale quella contenuta nel provvedimento regionale in rassegna ”;
ii) “ dall’altro lato neppure sussiste l’elemento di carattere sostanziale, posto che il provvedimento regionale censurato non attribuisce all’interventore un bene della vita, limitandosi a sottrarlo alla ricorrente. Con riferimento a tale aspetto, va considerato che il mero requisito della vicinitas non è ritenuto sufficiente in giurisprudenza a radicare in capo ad un soggetto un interesse che lo legittimi (all’impugnazione, e quindi) alla partecipazione ad un giudizio, occorrendo insieme ad esso l’ulteriore requisito della dimostrazione di un pregiudizio concreto ed effettivo a carico del soggetto (T.A.R. Genova, sez. I, sent. 15 dicembre 2022 n. 1087/2022). E nel caso che qui occupa, l’interveniente non ha concretamente ed univocamente dimostrato che l’eliminazione dalla realtà giuridica dell’autorizzazione sismica in sanatoria precedentemente rilasciata in favore della ricorrente gli arrechi un vantaggio tale da attribuirgli un interesse a difendere il provvedimento che l’ha disposta, anche perché se così fosse avrebbe dovuto a suo tempo insorgere avverso il rilascio di detta autorizzazione. In realtà, come evidenziato, il provvedimento regionale impugnato incide soltanto sulla posizione giuridica della ricorrente, sottraendole un vantaggio ”.
6.3. A ben vedere, ad avviso del Collegio, nessuna di tali considerazioni può essere condivisa.
In primo luogo, la ricostruzione in fatto sopra operata evidenzia come il presente contenzioso costituisca, nella sostanza, una mera prosecuzione di quello che l’ha preceduto, atteso che l’ordinanza di demolizione del Comune di PE n. 31/2019 riguardava i medesimi interventi ricompresi nell’oggetto al quale si riferiscono anche i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.
Appaiono dunque del tutto astratte le riflessioni del primo giudice quanto alla non facile individuabilità, da parte della ricorrente, del soggetto controinteressato, il quale, oltre ad essere il proprietario del piano sottostante a quello della D’OR, è anche colui che da anni avversa le iniziative edilizie in questione ed era, anche al momento della proposizione dei due giudizi in questione, controparte processuale in un giudizio relativo a provvedimento amministrativo volto alla eliminazione degli stessi abusi di causa.
Ma soprattutto, il NN figura espressamente menzionato nel provvedimento di autotutela regionale, come l’autore della segnalazione da cui ha preso avvio il procedimento amministrativo di secondo grado; ed è pure evocato, seppure in maniera solo implicita, nel diniego di permesso di costruire, posto che l’amministrazione comunale ha definito la richiesta di quel PdC come mera riproposizione, sotto artate spoglie, della medesima istanza già respinta con provvedimento comunale n. 8196 del 9 maggio 2019, e relativo alle stesse opere già oggetto dell’ordinanza di demolizione comunale n. 31/2019: provvedimenti, questi ultimi -entrambi- rispetto ai quali l’interesse, conforme e qualificato, del NN (direttamente danneggiato dagli abusi), al pari del ruolo dallo stesso rivestito nei relativi procedimenti amministrativi (ai quali aveva dato impulso), non può certo ritenersi, anche in considerazione del pregresso contenzioso inter partes , ignoto alla D’OR.
Il NN è dunque un controinteressato in senso formale, alla luce delle considerazioni appena esposte.
Ma, come detto, è anche un controinteressato in senso sostanziale, in quanto gli abusi sono relativi a proprietà immediatamente sovrastante alla sua, e la rimozione dei provvedimenti impugnati esplica effetti negativi diretti e immediati nella sua sfera giuridica.
Nella fattispecie i lavori effettuati dall’originaria ricorrente, valutati come abusivi anche dall’amministrazione, si assume che aggravino il carico sulle fondamenta e sui solai, oltre che sulla comune facciata, sicché è evidente che la rimozione del provvedimento regionale in autotutela (relativo all’autorizzazione sismica), al pari della eliminazione del diniego di PdC in sanatoria, non farebbero altro che cristallizzare la situazione di danno lamentata dal NN e legittimare la permanenza di opere che il controinteressato giudica, anche sulla base di ampio supporto tecnico e documentale, perniciose per la statica dell’antico palazzo avente struttura in antica muratura portante.
In definitiva, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questo Consiglio (cfr. ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 1260), secondo cui per radicare la condizione di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario nell'azione di annullamento) non può ritenersi sufficiente la c.d. vicinitas - pur potendo essa integrare il presupposto fattuale della legittimazione ad agire che, nella materia edilizia, è infatti riconosciuta a "chiunque" - occorrendo invece la sussistenza di una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) del terzo menzionato nell'atto per aver dato impulso con la sua denunzia al procedimento sanzionatorio; menzione e lesione che, nella fattispecie, appaiono evidenti al Collegio e certamente percepibili da parte della D’OR al momento della proposizione dei ricorsi al T.a.r. di cui si discute.
7. Gli appelli riuniti devono, quindi, essere accolti sotto questo assorbente profilo, mentre non residua interesse alla decisione delle ulteriori questioni poste (o riproposte) dalle parti.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate a fronte della peculiarità del caso e del concreto dipanarsi nel tempo della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO