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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.336/2022 RGN
TRA
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Persona_1
Vincenzo e dall'avv. Marisa Franca Costelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Castelcivita
(SA) alla via Aldo Moro n.
7- appellanti
E
in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Carmela Malandrino- Affari Legali Territoriali Sud- ed elettivamente domiciliato presso la Filiale delle di Salerno alla via Paradiso di CP_1
Pastena – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/3/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che le fossero condannate a Controparte_1
corrispondere la differenza dovuta pari alla somma di €58.424,74, a titolo di differenza, ovvero a corrispondere la diversa maggiore o minore somma ritenuta corretta, unitamente agli interessi dalla richiesta all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione;
chiedevano, infine, alla luce della giurisprudenza ancora controversa e della complessità della materia, in caso di rigetto dell'appello, che le spese di lite fossero compensate;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'atto di appello veniva depositato da Persona_1
A seguito del decesso dell'appellante in corso di causa si costituivano in giudizio i suoi eredi mediante una comparsa di intervento volontario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 28 novembre 2024 e con ordinanza del 5 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui
2 all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al Tribunale di Salerno Persona_1 [...]
, in persona del lr pt, ed esponeva che aveva sottoscritto, in CP_1
data 3/2/1988 e 25/2/1988, due buoni fruttiferi serie P dell'importo di
£ 5.000.000 ciascuno e che, alla scadenza prevista, riceveva dall'ufficio postale di Castelcivita, in parziale adempimento, per ciascuno dei buoni una somma inferiore rispetto a quella derivante dal calcolo degli interessi di cui ai criteri indicati sul retro dei titoli.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento di € 58.424,74 a titolo di differenza tra quanto riscosso alla scadenza dei buoni e quanto ancora a lei spettante in base ai prospetti posti a tergo dei titoli, con la vittoria delle spese.
Le si costituivano chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda poiché ai buoni postali in oggetto andava applicato il DM
148/1986 che, in attuazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, aveva stabilito i rendimenti concretamente applicati.
3 Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava integralmente le spese.
Il giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
i buoni postali della serie P, come quelli oggetto di causa, erano espressamente compresi nell'intervento di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al DM del
Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 6 prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data dell'1/1/1987, si applicavano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie Q;
tale intervento di modifica era consentito dall'art. 173 del D.P.R.
29/3/1973 n. 156, vigente ed applicabile ai fatti di causa in quanto tale norma era stata abrogata dall'art. 7 del dlvo n. 284/1999, che, però,
aveva espressamente fatto salva la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
4 sulla base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in questione era possibile e prevedibile che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori subisse, medio tempore, variazioni migliorative o peggiorative rispetto al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali;
conseguentemente , in base all'art. 173 del DPR n.156/1973
modificato nel 1974, il DM del 13/6/1986 aveva generato una etero-
integrazione di fonte legale del rapporto tra il risparmiatore e
[...]
ex artt. 1374 e 1339 cc, con automatica sostituzione dei tassi di CP_1
interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel predetto DM del 13/6/1986.
depositava atto di appello avverso la predetta Persona_1
sentenza e a seguito del decesso dell'appellante si sostituivano in giudizio i suoi eredi.
Gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse confuso la fattispecie di cui all'art. 5 del DM 13/6/1986 con quella di cui all'art. 6, che avrebbe trovato fonte nell'art. 173 del DPR
29/3/1973 n. 156 e affermavano che secondo l'articolo indicato le
5 variazioni dei tassi di interesse avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti di quelli già
emessi in precedenza.
Secondo la prospettazione degli appellanti l'art. 6 del DM del
1986 trovava la sua fonte nell'art.173 DPR 156/1973 e interveniva dopo la sottoscrizione, mentre l'art.5 interveniva prima della sottoscrizione.
Con quest'ultimo articolo era stato autorizzato l'uso di moduli obsoleti per riciclarli, ma disponendo che dovessero essere disposti idonei adattamenti per la parificazione ai moduli Q.
Gli uffici postali non potevano variare il tenore dei BPF conformi ad un DM già in dotazione non sussistendo una norma imperativa che lo prevedesse, essendo l'art 5 una norma amministrativa .
Proprio l'art.173 del codice postale imponeva che, al di fuori del caso della variazione dei rendimenti intervenuta dopo la sottoscrizione dei buoni, il rimborso doveva avvenire sulla base della tabella sul retro dei buoni.
Secondo la sent Cass. sez. un. n.13979/2007 il tenore del titolo non poteva essere variato e l'ufficio postale non poteva rappresentare
6 al risparmiatore rendimenti che già al momento della sottoscrizione erano diversi da quelli in vigore;
in tale evenienza sussisteva la responsabilità dell'ufficio postale perché doveva essere rispettata l'apparentia iuris.
Mentre la combinazione dell'art 6 DM 13/6/1986 – art 173
codice postale dava luogo a norme imperative direttamente applicabile ex art.1339 cc, l'art. 5 era un norma soltanto amministrativa che non poteva implicare l'innesto di interessi diversi da quelli risultanti dal buono.
Se presso le poste di Castelcivita erano ancora in uso i buoni serie P dopo due anni l'emissione di quelli della serie Q, la responsabilità derivante dall'uso dei buoni obsoleti non poteva che ricadere sulle che era responsabile ai sensi degli CP_1
artt.1218 cc , 1337 cc e 2043 cc.
A sostegno di quanto dedotto gli appellanti richiamavano una decisione del Collegio di Coordinamento dell' Arbitro Bancario e
Finanziario del mese di aprile del 2002 e una decisone del 3/4/2022
dell'Arbitro Bancario di Roma.
7 Le si costituivano e chiedevano il rigetto CP_1
dell'appello affermando che:
in relazione al contenzioso in questione era intervenuta la sent.
Cass. sez. un. n 3963/2019 e la sent. Corte Costituzionale n.26/20;
in virtù di quanto stabilito dall'art. 173 del DPR n.156/1973 ,
modificato con DL n.460/1974 convertito nella L. n.588/1974, i saggi d'interesse sui BFP erano soggetti a variazioni sia in aumento che in diminuzione e potevano essere estese ad una o più delle precedenti serie;
per effetto dell'art. 6 del DM del 13/6/1986, pubblicato su GU
148 del 28/6/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera Q, tutti i buoni vigenti e appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30/6/1986 erano stati considerati rimborsati ed il relativo montante (capitale + interesse), maturato dalla data di emissione all'1/1/1987, era da considerarsi convertito in titoli della serie Q, serie per la quale erano stati stabiliti dei rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già circolanti;
dette variazioni, decise dal Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, erano state rese note
8 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero con modalità
idonee a tutelare il risparmiatore e, comunque, a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana;
il DM 19/12/2000, pubblicato sulla GU n. 300 del 27/12/2000,
disciplinante la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, aveva fatto salva la regolamentazione del DPR n 156/73 relativamente ai rapporti in essere e sorti sotto la sua vigenza;
il DM 13/6/86 aveva determinato quali fossero i rendimenti netti dei titoli in questione e, in particolare, quelli emessi dall'1/1/1986;
i BFP non avevano natura di titoli di credito, ma di meri titoli di legittimazione per cui ad essi non era applicabile l'art. 1992 Ic cc che prevede che al portatore sia dovuto l'importo e l'applicazione delle clausole espressamente indicati nel titolo;
ciò comportava che, anche nelle ipotesi in cui le stampigliature dei tassi di interesse non fossero conformi alla disciplina imperativa applicabile per legge ad una certa e determinata emissione di buoni postali, la prevalenza andava comunque assicurata alle condizioni fissate dalla norma per quella
9 specifica serie, a nulla rilevando diverse indicazioni letterali di natura convenzionale oppure anche erroneamente apposte sul buono fruttifero;
chiariva, altresì, che il potere riservato alle fonti ministeriali di variare il regime di rendimento originariamente previsto per buoni già emessi dava luogo ad un fenomeno d'integrazione extratestuale del contenuto ai sensi dell'art 1339 cc e che, pertanto, non sussisteva alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-
risparmiatore poiché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla
Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di buoni, presso gli uffici postali, erano idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti;
a sostegno dell'assoluta ed evidente legittimità del suo comportamento, la parte appellata richiamava la nota del 29/1/2018
prot. DT 7100 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei buoni della serie Q,
aveva ritenuto non sussistere alcun dubbio sul fatto che l'ufficio postale si fosse comportato nel rispetto delle norme.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
10 Va premesso che il contenzioso riguarda il tasso di interesse da riconoscere a due buoni postali fruttiferi di £ sottoscritti in data e appartenenti alla serie P secondo quanto dedotto dagli appellanti.
Questi hanno lamentato che gli interessi corrisposti non corrispondessero a quelli indicati nei buoni.
Il rigetto della domanda è conseguito in primis all'applicazione dell'art.173 codice postale.
Nel primo e nel terzo comma di tale articolo era statuito che:
le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi
sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie,
emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie;
gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano
stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
11 Tale normativa è stata abrogata dal dlvo 284/1999 ma per i rapporti già esauriti si applica la disciplina previgente (cfr.sent.Corte
Cost.n.333/2003).
Conformemente a tale normativa è stato ritenuto che i buoni postali fruttiferi siano dei titoli di legittimazione, ossia siano dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e che come tali, a norma dell'art. 2002 cc non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Ciò implica che ai buoni postali non si applicano i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità e tanto è vero ciò
che per i buoni opera il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973 , il quale implica che il creditore soggiace alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
infatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".
12 Secondo gli appellanti il meccanismo di etero-integrazione di cui all'art.1339 cc potrebbe valere solo per l'art.6 del DM 13/6/1986 e non per l'art. 5 dello stesso decreto.
Va premesso che con il suddetto decreto veniva disposta l'emissione dei BPF serie Q.
Sulla base dell'art.5 veniva detto che:
sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai
buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli
verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente
serie "P" emessi dal 1° luglio 1986;
per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due
timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Sulla base dell'art.6 veniva affermato che:
sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie
precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla
data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i
13 saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie
"Q";
per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30
giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data;
i buoni di cui al primo comma del presente articolo
beneficieranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere
dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal
1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella
allegata al presente decreto;
gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del
rimborso dei buoni.
Leggendo le due norme è chiaro che con la prima sono stati equiparati i BPF serie P alla serie Q e con la successiva sono stati indicati i tassi di interesse della serie Q e l'applicabilità degli stessi anche alle serie precedenti, ivi compresa la serie P, sulla base del meccanismo di etero- integrazione di cui all'art.173 DPR 156/1973.
Non può interpretarsi la norma nel senso di dire che la prima è
norma solo amministrativa e la seconda imperativa per la sostituzione
14 automatica della clausola, in quanto con l'art.5 è stato affermata l'equiparazione delle serie P alla Q con conseguente applicabilità
dell'etero-integrazione ad entrambe le serie.
Il discorso va comunque effettuato in primis sulla base dell'analisi dei buoni postali fruttiferi oggetto del contenzioso.
Dalla visione di tali buoni emerge che recavano in origine la lettera P, che tale lettera veniva sbarrata con la penna e sostituita con la lettera Q, che i tassi di interessi dovevano essere quelli della lettera P,
ma recavano una sovrascrittura con timbro in cui si leggeva “ i tassi sono suscettibili di variazioni a norma di legge;
l'ammontare degli interessi è oggetto delle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione” .
Proprio dall'esame dei buoni può dirsi che gli stessi erano in tutto equiparati alla serie Q e con la predetta sovrascrittura chi sottoscriveva i buoni era perfettamente a conoscenza del meccanismo dell'etero-
integrazione ex art.173 DPR n.256/1973.
Gli appellanti hanno cercato di sostenere che in virtù della sent.
Cass. sez. un.13979/ 2007 potesse darsi prevalenza a quanto risultante dal buono rispetto a quanto applicabile mediante l'etero-integrazione.
15 A prescindere dal fatto che in tale sentenza è stato comunque ribadito che il buono postale non è un titolo di credito, ma un titolo di legittimazione, la fattispecie in esame era del tutto diversa.
Nel contenzioso oggetto di tale sentenza erano le a CP_1
contestare la liquidazione degli interessi che aveva effettuato in relazione a buoni postali fruttiferi serie sottoscritti nel 1986 e riscossi dopo otto anni sostenendo che in virtù di un decreto del DM del 1984
gli interessi che aveva riconosciuto presupponevano una durata di nove anni e non di otto anni.
Nella sentenza delle Sezioni Unite si delineava un termine di
scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era
differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un
decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei
titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto
(come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto
contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già
stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla "AA"),
ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una
stampigliatura di una sigla diversa sui titoli ("AB-AA"), i quali
16 dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di
scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato
ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza
(cfr.sent.Cass.n.24715/2024).
Chiaramente si trattava di situazioni diverse e, in particolare, le pretendevano che fosse applicato un DM antecedente e non CP_1
successivo all'emissione del buono postale fruttifero.
Gli appellanti hanno infine richiamato due decisioni una del
Collegio di Coordinamento e l'altra dell'Arbitro Bancario di Roma che sono fonti subordinate che non si ispirano ai principi espressi dalla sent. Cass. sez. un.n.3963/2019.
La prima richiama il contenuto della sent Cass sez un
13979/2007 che come appena affermato non va interpretata secondo quanto prospettato dagli appellanti.
La seconda fonte concerne un'altra questione che non riguarda specificamente il presente contenzioso ed è compendiata nella seguente massima: la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie
"Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti
17 cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità
preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa (cfr.
sent. Cass. n. 4384/2022, sent. Cass. n.4748/2022; sent. Cass.
n.4751/2022; sent. Cass. n.4763/2022) (cfr.sent.Cass.n.24715/2024).
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 52.001,00 E-
260.000,00 E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per gli appellanti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
18 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in E 6078,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13-
comma 1 quater DPR 115/2002.
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.336/2022 RGN
TRA
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Persona_1
Vincenzo e dall'avv. Marisa Franca Costelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Castelcivita
(SA) alla via Aldo Moro n.
7- appellanti
E
in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Carmela Malandrino- Affari Legali Territoriali Sud- ed elettivamente domiciliato presso la Filiale delle di Salerno alla via Paradiso di CP_1
Pastena – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/3/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che le fossero condannate a Controparte_1
corrispondere la differenza dovuta pari alla somma di €58.424,74, a titolo di differenza, ovvero a corrispondere la diversa maggiore o minore somma ritenuta corretta, unitamente agli interessi dalla richiesta all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione;
chiedevano, infine, alla luce della giurisprudenza ancora controversa e della complessità della materia, in caso di rigetto dell'appello, che le spese di lite fossero compensate;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'atto di appello veniva depositato da Persona_1
A seguito del decesso dell'appellante in corso di causa si costituivano in giudizio i suoi eredi mediante una comparsa di intervento volontario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 28 novembre 2024 e con ordinanza del 5 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui
2 all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al Tribunale di Salerno Persona_1 [...]
, in persona del lr pt, ed esponeva che aveva sottoscritto, in CP_1
data 3/2/1988 e 25/2/1988, due buoni fruttiferi serie P dell'importo di
£ 5.000.000 ciascuno e che, alla scadenza prevista, riceveva dall'ufficio postale di Castelcivita, in parziale adempimento, per ciascuno dei buoni una somma inferiore rispetto a quella derivante dal calcolo degli interessi di cui ai criteri indicati sul retro dei titoli.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento di € 58.424,74 a titolo di differenza tra quanto riscosso alla scadenza dei buoni e quanto ancora a lei spettante in base ai prospetti posti a tergo dei titoli, con la vittoria delle spese.
Le si costituivano chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda poiché ai buoni postali in oggetto andava applicato il DM
148/1986 che, in attuazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, aveva stabilito i rendimenti concretamente applicati.
3 Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava integralmente le spese.
Il giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
i buoni postali della serie P, come quelli oggetto di causa, erano espressamente compresi nell'intervento di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al DM del
Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 6 prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data dell'1/1/1987, si applicavano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie Q;
tale intervento di modifica era consentito dall'art. 173 del D.P.R.
29/3/1973 n. 156, vigente ed applicabile ai fatti di causa in quanto tale norma era stata abrogata dall'art. 7 del dlvo n. 284/1999, che, però,
aveva espressamente fatto salva la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
4 sulla base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in questione era possibile e prevedibile che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori subisse, medio tempore, variazioni migliorative o peggiorative rispetto al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali;
conseguentemente , in base all'art. 173 del DPR n.156/1973
modificato nel 1974, il DM del 13/6/1986 aveva generato una etero-
integrazione di fonte legale del rapporto tra il risparmiatore e
[...]
ex artt. 1374 e 1339 cc, con automatica sostituzione dei tassi di CP_1
interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel predetto DM del 13/6/1986.
depositava atto di appello avverso la predetta Persona_1
sentenza e a seguito del decesso dell'appellante si sostituivano in giudizio i suoi eredi.
Gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse confuso la fattispecie di cui all'art. 5 del DM 13/6/1986 con quella di cui all'art. 6, che avrebbe trovato fonte nell'art. 173 del DPR
29/3/1973 n. 156 e affermavano che secondo l'articolo indicato le
5 variazioni dei tassi di interesse avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti di quelli già
emessi in precedenza.
Secondo la prospettazione degli appellanti l'art. 6 del DM del
1986 trovava la sua fonte nell'art.173 DPR 156/1973 e interveniva dopo la sottoscrizione, mentre l'art.5 interveniva prima della sottoscrizione.
Con quest'ultimo articolo era stato autorizzato l'uso di moduli obsoleti per riciclarli, ma disponendo che dovessero essere disposti idonei adattamenti per la parificazione ai moduli Q.
Gli uffici postali non potevano variare il tenore dei BPF conformi ad un DM già in dotazione non sussistendo una norma imperativa che lo prevedesse, essendo l'art 5 una norma amministrativa .
Proprio l'art.173 del codice postale imponeva che, al di fuori del caso della variazione dei rendimenti intervenuta dopo la sottoscrizione dei buoni, il rimborso doveva avvenire sulla base della tabella sul retro dei buoni.
Secondo la sent Cass. sez. un. n.13979/2007 il tenore del titolo non poteva essere variato e l'ufficio postale non poteva rappresentare
6 al risparmiatore rendimenti che già al momento della sottoscrizione erano diversi da quelli in vigore;
in tale evenienza sussisteva la responsabilità dell'ufficio postale perché doveva essere rispettata l'apparentia iuris.
Mentre la combinazione dell'art 6 DM 13/6/1986 – art 173
codice postale dava luogo a norme imperative direttamente applicabile ex art.1339 cc, l'art. 5 era un norma soltanto amministrativa che non poteva implicare l'innesto di interessi diversi da quelli risultanti dal buono.
Se presso le poste di Castelcivita erano ancora in uso i buoni serie P dopo due anni l'emissione di quelli della serie Q, la responsabilità derivante dall'uso dei buoni obsoleti non poteva che ricadere sulle che era responsabile ai sensi degli CP_1
artt.1218 cc , 1337 cc e 2043 cc.
A sostegno di quanto dedotto gli appellanti richiamavano una decisione del Collegio di Coordinamento dell' Arbitro Bancario e
Finanziario del mese di aprile del 2002 e una decisone del 3/4/2022
dell'Arbitro Bancario di Roma.
7 Le si costituivano e chiedevano il rigetto CP_1
dell'appello affermando che:
in relazione al contenzioso in questione era intervenuta la sent.
Cass. sez. un. n 3963/2019 e la sent. Corte Costituzionale n.26/20;
in virtù di quanto stabilito dall'art. 173 del DPR n.156/1973 ,
modificato con DL n.460/1974 convertito nella L. n.588/1974, i saggi d'interesse sui BFP erano soggetti a variazioni sia in aumento che in diminuzione e potevano essere estese ad una o più delle precedenti serie;
per effetto dell'art. 6 del DM del 13/6/1986, pubblicato su GU
148 del 28/6/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera Q, tutti i buoni vigenti e appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30/6/1986 erano stati considerati rimborsati ed il relativo montante (capitale + interesse), maturato dalla data di emissione all'1/1/1987, era da considerarsi convertito in titoli della serie Q, serie per la quale erano stati stabiliti dei rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già circolanti;
dette variazioni, decise dal Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, erano state rese note
8 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero con modalità
idonee a tutelare il risparmiatore e, comunque, a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana;
il DM 19/12/2000, pubblicato sulla GU n. 300 del 27/12/2000,
disciplinante la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, aveva fatto salva la regolamentazione del DPR n 156/73 relativamente ai rapporti in essere e sorti sotto la sua vigenza;
il DM 13/6/86 aveva determinato quali fossero i rendimenti netti dei titoli in questione e, in particolare, quelli emessi dall'1/1/1986;
i BFP non avevano natura di titoli di credito, ma di meri titoli di legittimazione per cui ad essi non era applicabile l'art. 1992 Ic cc che prevede che al portatore sia dovuto l'importo e l'applicazione delle clausole espressamente indicati nel titolo;
ciò comportava che, anche nelle ipotesi in cui le stampigliature dei tassi di interesse non fossero conformi alla disciplina imperativa applicabile per legge ad una certa e determinata emissione di buoni postali, la prevalenza andava comunque assicurata alle condizioni fissate dalla norma per quella
9 specifica serie, a nulla rilevando diverse indicazioni letterali di natura convenzionale oppure anche erroneamente apposte sul buono fruttifero;
chiariva, altresì, che il potere riservato alle fonti ministeriali di variare il regime di rendimento originariamente previsto per buoni già emessi dava luogo ad un fenomeno d'integrazione extratestuale del contenuto ai sensi dell'art 1339 cc e che, pertanto, non sussisteva alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-
risparmiatore poiché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla
Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di buoni, presso gli uffici postali, erano idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti;
a sostegno dell'assoluta ed evidente legittimità del suo comportamento, la parte appellata richiamava la nota del 29/1/2018
prot. DT 7100 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei buoni della serie Q,
aveva ritenuto non sussistere alcun dubbio sul fatto che l'ufficio postale si fosse comportato nel rispetto delle norme.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
10 Va premesso che il contenzioso riguarda il tasso di interesse da riconoscere a due buoni postali fruttiferi di £ sottoscritti in data e appartenenti alla serie P secondo quanto dedotto dagli appellanti.
Questi hanno lamentato che gli interessi corrisposti non corrispondessero a quelli indicati nei buoni.
Il rigetto della domanda è conseguito in primis all'applicazione dell'art.173 codice postale.
Nel primo e nel terzo comma di tale articolo era statuito che:
le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi
sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie,
emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie;
gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano
stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
11 Tale normativa è stata abrogata dal dlvo 284/1999 ma per i rapporti già esauriti si applica la disciplina previgente (cfr.sent.Corte
Cost.n.333/2003).
Conformemente a tale normativa è stato ritenuto che i buoni postali fruttiferi siano dei titoli di legittimazione, ossia siano dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e che come tali, a norma dell'art. 2002 cc non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Ciò implica che ai buoni postali non si applicano i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità e tanto è vero ciò
che per i buoni opera il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973 , il quale implica che il creditore soggiace alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
infatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".
12 Secondo gli appellanti il meccanismo di etero-integrazione di cui all'art.1339 cc potrebbe valere solo per l'art.6 del DM 13/6/1986 e non per l'art. 5 dello stesso decreto.
Va premesso che con il suddetto decreto veniva disposta l'emissione dei BPF serie Q.
Sulla base dell'art.5 veniva detto che:
sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai
buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli
verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente
serie "P" emessi dal 1° luglio 1986;
per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due
timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Sulla base dell'art.6 veniva affermato che:
sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie
precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla
data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i
13 saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie
"Q";
per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30
giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data;
i buoni di cui al primo comma del presente articolo
beneficieranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere
dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal
1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella
allegata al presente decreto;
gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del
rimborso dei buoni.
Leggendo le due norme è chiaro che con la prima sono stati equiparati i BPF serie P alla serie Q e con la successiva sono stati indicati i tassi di interesse della serie Q e l'applicabilità degli stessi anche alle serie precedenti, ivi compresa la serie P, sulla base del meccanismo di etero- integrazione di cui all'art.173 DPR 156/1973.
Non può interpretarsi la norma nel senso di dire che la prima è
norma solo amministrativa e la seconda imperativa per la sostituzione
14 automatica della clausola, in quanto con l'art.5 è stato affermata l'equiparazione delle serie P alla Q con conseguente applicabilità
dell'etero-integrazione ad entrambe le serie.
Il discorso va comunque effettuato in primis sulla base dell'analisi dei buoni postali fruttiferi oggetto del contenzioso.
Dalla visione di tali buoni emerge che recavano in origine la lettera P, che tale lettera veniva sbarrata con la penna e sostituita con la lettera Q, che i tassi di interessi dovevano essere quelli della lettera P,
ma recavano una sovrascrittura con timbro in cui si leggeva “ i tassi sono suscettibili di variazioni a norma di legge;
l'ammontare degli interessi è oggetto delle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione” .
Proprio dall'esame dei buoni può dirsi che gli stessi erano in tutto equiparati alla serie Q e con la predetta sovrascrittura chi sottoscriveva i buoni era perfettamente a conoscenza del meccanismo dell'etero-
integrazione ex art.173 DPR n.256/1973.
Gli appellanti hanno cercato di sostenere che in virtù della sent.
Cass. sez. un.13979/ 2007 potesse darsi prevalenza a quanto risultante dal buono rispetto a quanto applicabile mediante l'etero-integrazione.
15 A prescindere dal fatto che in tale sentenza è stato comunque ribadito che il buono postale non è un titolo di credito, ma un titolo di legittimazione, la fattispecie in esame era del tutto diversa.
Nel contenzioso oggetto di tale sentenza erano le a CP_1
contestare la liquidazione degli interessi che aveva effettuato in relazione a buoni postali fruttiferi serie sottoscritti nel 1986 e riscossi dopo otto anni sostenendo che in virtù di un decreto del DM del 1984
gli interessi che aveva riconosciuto presupponevano una durata di nove anni e non di otto anni.
Nella sentenza delle Sezioni Unite si delineava un termine di
scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era
differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un
decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei
titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto
(come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto
contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già
stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla "AA"),
ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una
stampigliatura di una sigla diversa sui titoli ("AB-AA"), i quali
16 dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di
scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato
ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza
(cfr.sent.Cass.n.24715/2024).
Chiaramente si trattava di situazioni diverse e, in particolare, le pretendevano che fosse applicato un DM antecedente e non CP_1
successivo all'emissione del buono postale fruttifero.
Gli appellanti hanno infine richiamato due decisioni una del
Collegio di Coordinamento e l'altra dell'Arbitro Bancario di Roma che sono fonti subordinate che non si ispirano ai principi espressi dalla sent. Cass. sez. un.n.3963/2019.
La prima richiama il contenuto della sent Cass sez un
13979/2007 che come appena affermato non va interpretata secondo quanto prospettato dagli appellanti.
La seconda fonte concerne un'altra questione che non riguarda specificamente il presente contenzioso ed è compendiata nella seguente massima: la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie
"Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti
17 cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità
preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa (cfr.
sent. Cass. n. 4384/2022, sent. Cass. n.4748/2022; sent. Cass.
n.4751/2022; sent. Cass. n.4763/2022) (cfr.sent.Cass.n.24715/2024).
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 52.001,00 E-
260.000,00 E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per gli appellanti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
18 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in E 6078,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13-
comma 1 quater DPR 115/2002.
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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