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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 23444/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23444/2021 promossa da:
La , ( CF-P.IVA ), con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CP_1
NA De CO (C.F. ) ed AN NG (CF C.F._1
) le quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. C.F._2
ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al numero di fax Email_1
081 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe Pt_1
Parte n. 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile pagina 1 di 10 alle liti per notar di Frattaminore del 5.09.2019, Rep. N.42728 Racc. 16316 Per_1
registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data Pt_1
OPPONENTE
contro
P.IVA , corrente in Quarto Controparte_2 P.IVA_2
(Na) alla via Don G. M. Russolillo n.14, in persona del suo titolare e legale rappresentante, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
, elettivamente domiciliata in alla via Duomo n.348 C.F._3 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Gerardi (C.F. ) che La C.F._4
rappresenta e difende
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1-10-2021 l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5938/21, notificato il 27-7-
2021, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.977,32,
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di lavori di fornitura e posa in opera pagina 2 di 10 di inferriate, recinzioni e cancelli pedonali e carrabili presso il P.O. “G.Capilupi” di
Capri.
La ricorrente ditta deduceva che, una volta terminati i Controparte_2
lavori, emetteva la fattura n.
5-16 del 30-1-2026, che, tuttavia, non veniva pagata dalla Pubblica Amministrazione.
Avverso il provvedimento monitorio de quo spiegava opposizione l' Parte_1
, deducendo che la documentazione allegata nella fase monitoria non avesse
[...]
adeguato valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Inoltre, eccepiva che l'importo ingiunto, in ogni caso, non fosse né certo, né liquido, né
esigibile, in quanto l'affidamento alla ditta ricorrente dei lavori di fornitura e posa in opera di cui si chiedeva il pagamento, così come relazionato dal competente Direttore
Amministrativo del P.O. con nota prot. n. 205454 del 09.09.21, Parte_2
necessitava comunque, nel rispetto della normativa vigente, per il suo perfezionarsi,
di apposito provvedimento deliberativo, promanante dal legale rappresentante dell unico soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà della Pt_3
stessa. Trattasi, infatti, come emerge dalla suddetta relazione istruttoria prot. n.
205454/21, di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/06,
per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, per i quali è intervenuta lettera contratto del Direttore Amministrativo del p.o. di Capri, che, tuttavia, andava comunque Pt_4
recepita, ratificata e formalizzata con l'adozione della delibera di affidamento lavori,
pagina 3 di 10 che, per l'appunto, perfeziona giuridicamente l'affidamento stesso ed in assenza della quale l'affidamento è da ritenersi improduttivo di effetti.
Parte L assumeva, quindi, che essendo mancata, nella fattispecie de qua, la detta delibera di affidamento lavori, nessuna pretesa creditoria potesse essere avanzata dalla ditta opposta.
In data 24-1-2022 si costituiva in giudizio parte opposta, resistendo all'opposizione e chiedendo confermarsi il provvedimento monitorio de quo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Parte In via subordinata, la ricorrente domandava la condanna dell' al pagamento di un indennizzo ex art.2041 cc, stante la diminuzione patrimoniale subita dalla ditta
Parte
e il correlativo vantaggio patrimoniale ricevuto dall per effetto CP_2
dell'esecuzione dei lavori da parte della stessa.
Con ordinanza in data 16.2.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6
cpc; all'esito degli stessi, non avendo le parti articolato istanze istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo de quo essenzialmente sulla base di due rilievi: la documentazione allegata nella fase monitoria non rivestirebbe adeguato valore probatorio nella presente fase oppositiva;
inoltre, essendo mancata la pagina 4 di 10 Parte delibera di affidamento lavori da parte del legale rappresentante dell non si sarebbe perfezionato l'iter procedimentale di affidamento lavori in oggetto, con la conseguenza che nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla opposta nei
Parte confronti della resistente
Quanto alla prima censura svolta dall'opponente, si osserva che la stessa appare infondata.
Giova ricordare che in base ai principi affermati dalla Suprema Corte, nel caso di inadempimento, il creditore che agisca con l'azione di risoluzione, con l'azione di adempimento ovvero di risarcimento del danno ha l'onere di provare la fonte, legale o negoziale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, se previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà, invece, quest'ultima che dovrà
fornire prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite
n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per pagina 5 di 10 paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sin dalla fase monitoria la ricorrente non si è
limitata a depositare atti di formazione unilaterale (quale la fattura), ma ha anche prodotto la lettera-contratto prot.377/DA del 19-10-2025, nonché il certificato di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori, con il quale quest'ultimo attestava che i lavori eseguiti dalla ditta potevano Controparte_2
considerarsi ultimati alla data del 11-1-2016 in tempo utile, e il certificato di regolare esecuzione del 18.1.2016, con il quale il DL attestava che i lavori de quibus corrispondevano a quelli previsti dall'ordine prot. 377/DA del 19-10-2015, che gli stessi erano stati regolarmente eseguiti e liquidava il credito in favore dell'impresa per un totale di euro 13.915,84, oltre IVA.
Sulla base della documentazione in atti può, dunque, dirsi che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Parte D'altra parte, l' non ha specificamente contestato l'esecuzione dei lavori da parte della opposta, né la qualità delle prestazioni eseguite dalla medesima.
pagina 6 di 10 Neppure ha contestato il quantum rivendicato dall'appaltatrice, solo negando l'effettiva instaurazione di un vincolo contrattuale tra le parti, giuridicamente rilevante, a causa della mancata adozione della delibera di affidamento lavori da parte del legale
Parte rappresentante dell
Ebbene, osserva il Tribunale che la censura di parte opponente appare infondata.
Ed invero, è pacifico tra le parti - oltrechè risultante per tabulas (v.lettera-contratto prot.n.377/DA del 19-10-2015) - che trattavasi, nella specie, di lavori commissionati
Parte dall alla ditta appaltatrice per un importo inferiore a euro 40.000,00 (lavori per euro 13.915,84, oltre iva).
La lettera suindicata, contenente l'ordine di lavori e forniture, fu trasmessa dalla
Direzione Amministrativa del P.O. “G.Capilupi” di Capri, facente parte dell
[...]
, alla ditta esecutrice in data 19/10/2015. Di conseguenza, la Parte_1
disposizione normativa applicabile al caso di specie è costituita dall'art. 125 comma 8
ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006, trattandosi pacificamente di lavori di valore inferiore ad € 40.000,00. L'art.125 comma 8 ultimo periodo DL.vo n.163/2006 così
recitava: “Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Pertanto, nell'affidamento diretto alla ditta , l'unico adempimento da CP_2
rispettare era rappresentato da quanto previsto dalla norma citata, ovvero da una determinazione del responsabile del procedimento amministrativo, sufficiente ad pagina 7 di 10 esprimere la volontà dell'Amministrazione e ad impegnarla contrattualmente con la controparte privata.
Nel caso di specie, come evidenziato, l'attribuzione dell'incarico all'impresa è avvenuta sulla base di una missiva che appare redatta e sottoscritta dal Direttore Amministrativo
del P.O. e dal RUP p.i. Alfonso e successivamente restituita con firma e timbro CP_3
per accettazione dell'impresa appaltatrice.
Correttamente, peraltro, nella lettera si faceva esplicito riferimento all'art. 125 comma 8
ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006, quale norma disciplinante gli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000,00.
Pertanto, nessun ulteriore provvedimento o adempimento amministrativo appariva esser necessario al fine di perfezionare giuridicamente l'affidamento dell'incarico alla ditta
, emergendo dal chiaro tenore letterale della norma che per i lavori di CP_2
importo inferiore a euro 40.000,00 era consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ciò che è avvenuto nel caso di specie mediante la lettera-contratto prot.377/DA del 19-10-2015, firmata dal responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione dalla impresa appaltatrice.
D'altra parte, nella stessa lettera è espressamente affermato che “Il presente ordine costituisce contratto e dovrà essere restituito con firma e timbro per accettazione del legale rappresentante dell'impresa”.
pagina 8 di 10 Pertanto, anche a voler ritenere che nella fattispecie in esame, andasse comunque adottata una delibera di affidamento lavori da parte del legale rappresentante
Parte dell che recepisse la detta lettera-contratto, resta, in ogni caso, il dato di fatto che con la sottoscrizione per accettazione, da parte dell'impresa appaltatrice, della suddetta lettera di affidamento lavori, proveniente dal Responsabile del Procedimento,
in conformità a quanto disposto dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del DL.vo n.163/2006, si è perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti, idoneo a determinare il sorgere tra le stesse dei reciproci obblighi, ivi compreso l'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori.
La delibera di affidamento dei lavori, invocata dall'ingiunta, in quanto diretta a recepire e ratificare l'accordo suindicato, non può, dunque, essere ritenuta influente ai fini del perfezionamento del contratto, non richiedendo l'art.125 comma 8 succitato altro adempimento - ai fini dell'insorgere del vincolo contrattuale tra le parti - al di fuori dell'affidamento dei lavori da parte del responsabile del procedimento, ciò che è
avvenuto nel caso di specie.
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore anticipatario. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5938/21,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta Parte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario,.
Napoli, 24/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23444/2021 promossa da:
La , ( CF-P.IVA ), con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CP_1
NA De CO (C.F. ) ed AN NG (CF C.F._1
) le quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. C.F._2
ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al numero di fax Email_1
081 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe Pt_1
Parte n. 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile pagina 1 di 10 alle liti per notar di Frattaminore del 5.09.2019, Rep. N.42728 Racc. 16316 Per_1
registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data Pt_1
OPPONENTE
contro
P.IVA , corrente in Quarto Controparte_2 P.IVA_2
(Na) alla via Don G. M. Russolillo n.14, in persona del suo titolare e legale rappresentante, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
, elettivamente domiciliata in alla via Duomo n.348 C.F._3 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Gerardi (C.F. ) che La C.F._4
rappresenta e difende
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1-10-2021 l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5938/21, notificato il 27-7-
2021, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.977,32,
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di lavori di fornitura e posa in opera pagina 2 di 10 di inferriate, recinzioni e cancelli pedonali e carrabili presso il P.O. “G.Capilupi” di
Capri.
La ricorrente ditta deduceva che, una volta terminati i Controparte_2
lavori, emetteva la fattura n.
5-16 del 30-1-2026, che, tuttavia, non veniva pagata dalla Pubblica Amministrazione.
Avverso il provvedimento monitorio de quo spiegava opposizione l' Parte_1
, deducendo che la documentazione allegata nella fase monitoria non avesse
[...]
adeguato valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Inoltre, eccepiva che l'importo ingiunto, in ogni caso, non fosse né certo, né liquido, né
esigibile, in quanto l'affidamento alla ditta ricorrente dei lavori di fornitura e posa in opera di cui si chiedeva il pagamento, così come relazionato dal competente Direttore
Amministrativo del P.O. con nota prot. n. 205454 del 09.09.21, Parte_2
necessitava comunque, nel rispetto della normativa vigente, per il suo perfezionarsi,
di apposito provvedimento deliberativo, promanante dal legale rappresentante dell unico soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà della Pt_3
stessa. Trattasi, infatti, come emerge dalla suddetta relazione istruttoria prot. n.
205454/21, di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/06,
per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, per i quali è intervenuta lettera contratto del Direttore Amministrativo del p.o. di Capri, che, tuttavia, andava comunque Pt_4
recepita, ratificata e formalizzata con l'adozione della delibera di affidamento lavori,
pagina 3 di 10 che, per l'appunto, perfeziona giuridicamente l'affidamento stesso ed in assenza della quale l'affidamento è da ritenersi improduttivo di effetti.
Parte L assumeva, quindi, che essendo mancata, nella fattispecie de qua, la detta delibera di affidamento lavori, nessuna pretesa creditoria potesse essere avanzata dalla ditta opposta.
In data 24-1-2022 si costituiva in giudizio parte opposta, resistendo all'opposizione e chiedendo confermarsi il provvedimento monitorio de quo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Parte In via subordinata, la ricorrente domandava la condanna dell' al pagamento di un indennizzo ex art.2041 cc, stante la diminuzione patrimoniale subita dalla ditta
Parte
e il correlativo vantaggio patrimoniale ricevuto dall per effetto CP_2
dell'esecuzione dei lavori da parte della stessa.
Con ordinanza in data 16.2.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6
cpc; all'esito degli stessi, non avendo le parti articolato istanze istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo de quo essenzialmente sulla base di due rilievi: la documentazione allegata nella fase monitoria non rivestirebbe adeguato valore probatorio nella presente fase oppositiva;
inoltre, essendo mancata la pagina 4 di 10 Parte delibera di affidamento lavori da parte del legale rappresentante dell non si sarebbe perfezionato l'iter procedimentale di affidamento lavori in oggetto, con la conseguenza che nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla opposta nei
Parte confronti della resistente
Quanto alla prima censura svolta dall'opponente, si osserva che la stessa appare infondata.
Giova ricordare che in base ai principi affermati dalla Suprema Corte, nel caso di inadempimento, il creditore che agisca con l'azione di risoluzione, con l'azione di adempimento ovvero di risarcimento del danno ha l'onere di provare la fonte, legale o negoziale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, se previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà, invece, quest'ultima che dovrà
fornire prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite
n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per pagina 5 di 10 paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sin dalla fase monitoria la ricorrente non si è
limitata a depositare atti di formazione unilaterale (quale la fattura), ma ha anche prodotto la lettera-contratto prot.377/DA del 19-10-2025, nonché il certificato di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori, con il quale quest'ultimo attestava che i lavori eseguiti dalla ditta potevano Controparte_2
considerarsi ultimati alla data del 11-1-2016 in tempo utile, e il certificato di regolare esecuzione del 18.1.2016, con il quale il DL attestava che i lavori de quibus corrispondevano a quelli previsti dall'ordine prot. 377/DA del 19-10-2015, che gli stessi erano stati regolarmente eseguiti e liquidava il credito in favore dell'impresa per un totale di euro 13.915,84, oltre IVA.
Sulla base della documentazione in atti può, dunque, dirsi che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Parte D'altra parte, l' non ha specificamente contestato l'esecuzione dei lavori da parte della opposta, né la qualità delle prestazioni eseguite dalla medesima.
pagina 6 di 10 Neppure ha contestato il quantum rivendicato dall'appaltatrice, solo negando l'effettiva instaurazione di un vincolo contrattuale tra le parti, giuridicamente rilevante, a causa della mancata adozione della delibera di affidamento lavori da parte del legale
Parte rappresentante dell
Ebbene, osserva il Tribunale che la censura di parte opponente appare infondata.
Ed invero, è pacifico tra le parti - oltrechè risultante per tabulas (v.lettera-contratto prot.n.377/DA del 19-10-2015) - che trattavasi, nella specie, di lavori commissionati
Parte dall alla ditta appaltatrice per un importo inferiore a euro 40.000,00 (lavori per euro 13.915,84, oltre iva).
La lettera suindicata, contenente l'ordine di lavori e forniture, fu trasmessa dalla
Direzione Amministrativa del P.O. “G.Capilupi” di Capri, facente parte dell
[...]
, alla ditta esecutrice in data 19/10/2015. Di conseguenza, la Parte_1
disposizione normativa applicabile al caso di specie è costituita dall'art. 125 comma 8
ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006, trattandosi pacificamente di lavori di valore inferiore ad € 40.000,00. L'art.125 comma 8 ultimo periodo DL.vo n.163/2006 così
recitava: “Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Pertanto, nell'affidamento diretto alla ditta , l'unico adempimento da CP_2
rispettare era rappresentato da quanto previsto dalla norma citata, ovvero da una determinazione del responsabile del procedimento amministrativo, sufficiente ad pagina 7 di 10 esprimere la volontà dell'Amministrazione e ad impegnarla contrattualmente con la controparte privata.
Nel caso di specie, come evidenziato, l'attribuzione dell'incarico all'impresa è avvenuta sulla base di una missiva che appare redatta e sottoscritta dal Direttore Amministrativo
del P.O. e dal RUP p.i. Alfonso e successivamente restituita con firma e timbro CP_3
per accettazione dell'impresa appaltatrice.
Correttamente, peraltro, nella lettera si faceva esplicito riferimento all'art. 125 comma 8
ultimo periodo del d.lgs. n. 163/2006, quale norma disciplinante gli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000,00.
Pertanto, nessun ulteriore provvedimento o adempimento amministrativo appariva esser necessario al fine di perfezionare giuridicamente l'affidamento dell'incarico alla ditta
, emergendo dal chiaro tenore letterale della norma che per i lavori di CP_2
importo inferiore a euro 40.000,00 era consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ciò che è avvenuto nel caso di specie mediante la lettera-contratto prot.377/DA del 19-10-2015, firmata dal responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione dalla impresa appaltatrice.
D'altra parte, nella stessa lettera è espressamente affermato che “Il presente ordine costituisce contratto e dovrà essere restituito con firma e timbro per accettazione del legale rappresentante dell'impresa”.
pagina 8 di 10 Pertanto, anche a voler ritenere che nella fattispecie in esame, andasse comunque adottata una delibera di affidamento lavori da parte del legale rappresentante
Parte dell che recepisse la detta lettera-contratto, resta, in ogni caso, il dato di fatto che con la sottoscrizione per accettazione, da parte dell'impresa appaltatrice, della suddetta lettera di affidamento lavori, proveniente dal Responsabile del Procedimento,
in conformità a quanto disposto dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del DL.vo n.163/2006, si è perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti, idoneo a determinare il sorgere tra le stesse dei reciproci obblighi, ivi compreso l'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori.
La delibera di affidamento dei lavori, invocata dall'ingiunta, in quanto diretta a recepire e ratificare l'accordo suindicato, non può, dunque, essere ritenuta influente ai fini del perfezionamento del contratto, non richiedendo l'art.125 comma 8 succitato altro adempimento - ai fini dell'insorgere del vincolo contrattuale tra le parti - al di fuori dell'affidamento dei lavori da parte del responsabile del procedimento, ciò che è
avvenuto nel caso di specie.
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore anticipatario. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5938/21,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta Parte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario,.
Napoli, 24/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 10 di 10