Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 04/05/2026, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14008 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA ON, MI AL, IU HI, TA PA AN, LO OD e DR SS, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Falco e Federico Acocella, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Falco in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale Dell’Amministrazione e Fondazione Scuola Beni Culturali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LD NT, IA UI AD, IA RO, LE SI, SA US, ST TT, GI DI, FR IO, AN EN, ON NO, CE ME, DE AT, RA BO, ST LI, LU MA, MA CI, TI D’IO, IP MM, ZI AN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della nota del Ministero della Cultura prot. n. 0037023-P del 4/11/2024 recante il rigetto L’atto di invito e diffida, inoltrato dalle ricorrenti a mezzo pec in data 28/10/2024, volto a richiedere al medesimo Ministero della Cultura l’adozione di ogni atto per disporre la immissione in ruolo delle ricorrenti, nei rispettivi ruoli dirigenziali, quali soggetti utilmente collocati nell’elenco di cui al D.D. n. 1451/2024;
2. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi compresi, se ed in quanto possa occorrere:
3. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 29/10/2024 n.1637 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di Direzione del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, già conferito all’ arch. LD VALENTE con decreto direttoriale rep. n. 1003 del 15 settembre 2021, con scadenza prevista in data 19 settembre 2024, prorogato fino al 30 ottobre 2024 con decreto rep. n. 1366 del 17 settembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
4. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1759 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, già conferito all’arch. ST BARTOLINI con decreto direttoriale rep. n. 1348 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
5. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1756 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, già conferito alla dott.ssa DE GONZATO con decreto direttoriale rep. n. 1353 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
6. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1755 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di Direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, già conferito all’ arch. IA UI LADDAGO con decreto direttoriale rep. n. 1337 del 10 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
7. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1764 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, già conferito all’ arch. IA CARLOROSI con decreto direttoriale rep. n. 1349 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
8. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 06/11/2024 n. 1713 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, già conferito all’ arch. SA IE con decreto direttoriale rep. n. 900 del 6 agosto 2021 con scadenza prevista in data 31 agosto 2024, prorogato fino al 31 ottobre 2024 con decreto rep. n. 1265 del 26 agosto 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024;
9. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 06/11/2024 n.1712 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, già conferito all’ arch. ST TI con decreto direttoriale rep. n. 848 del 29 luglio 2021, con scadenza prevista in data 31 agosto 2024, prorogato fino al 31 ottobre 2024 con decreto rep. n. 1266 del 26 agosto 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024;
10. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n. 1762 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, già conferito alla dott.sa RA BONAUDO, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
11. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1763 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, conferito all’ arch. GI CACUDI con decreto direttoriale rep. n. 1377 del 12 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
12. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1757 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, conferito all’ arch. FR RICCIO con decreto direttoriale rep. n. 1370 del 12 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
13. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1752 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, conferito alla dott.ssa LU TOMAY con decreto direttoriale rep. n. 1351 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
14. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1754 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, conferito all’ arch. AN ARGENTI con decreto direttoriale rep. n. 1372 del 12 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
15. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1760 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, conferito all’arch. ON STOCHINO con decreto direttoriale rep. n. 1362 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
16. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 13/11/2024 n.1761 con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, conferito all’arch. LE TESI con decreto direttoriale rep. n. 1346 L’11 novembre 2021, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, è stato allo stesso prorogato fino al 31 marzo 2025;
17. del Decreto della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura del 05/09/2024 n. 875, mai pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I Organizzazione e funzionamento, nell’ambito della Direzione generale Archivi, già conferito alla Dott.ssa MA SCIRI, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
18. del Decreto della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura del 29/10/2024 n. 1155, mai pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la RI, sono state avocate dal Direttore Generale e da questi contestualmente delegate al dott. CE MEGALIZZI, quale funzionario delegato;
19. del Decreto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura n.934 del 05/11/2024 con il quale ai sensi e per gli effetti L’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024 e art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, nelle more L’espletamento della procedura volta al conferimento L’incarico di direzione dei Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale musei nazionali Emilia Romagna, sono avocate e delegate al dott. TI D’ORAZIO, già direttore della Galleria Nazionale L’IA (nominato ex art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 con decreto della Direzione Generale Musei del 28/12/2023 n. 1256), dal 5 novembre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al Direttore dei Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale musei nazionali Emilia Romagna;
20. del Decreto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura n.935 del 05/11/2024, con il quale, ai sensi e per gli effetti L’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024 e art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, nelle more L’espletamento della procedura volta al conferimento L’incarico di direzione dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali Basilicata, sono avocate e delegate al dott. IP DEMMA, già Direttore del Parco Archeologico di IB (nominato ex art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 con decreto della Direzione Generale Musei n. 725 del 30.10.2020 e prorogato per ulteriori quattro anni con decreto della stessa Direzione Generale n. 918 del 31.10.2024) dal 9 novembre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali Basilicata;
21. del Decreto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura n.932 del 05/11/2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti L’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024 e art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 nelle more L’espletamento della procedura volta al conferimento L’incarico di direzione della Direzione regionale musei nazionali RI, sono avocate e delegate al dott. ZI SUDANO, già Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio RI (nominato ex art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 con decreto della Direzione Generale Musei del 28/12/2023 n. 1259) dal 5 novembre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore della Direzione regionale musei nazionali RI.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 gennaio 2025, per l’annullamento:
1. del Decreto della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura del 27/11/2024 n. 1339 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura in data 31.12.2024, con il quale ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I Organizzazione e funzionamento, nell’ambito della Direzione generale Archivi, già conferito alla Dott.ssa MA SCIRI e prorogato al 31.12.2024, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2025;
2. di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo ed in particolare ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti:
3. della nota del Ministero della Cultura prot. n. 0037023-P del 4/11/2024 recante il rigetto L’atto di invito e diffida, inoltrato dalle ricorrenti a mezzo pec in data 28/10/2024, volto a richiedere al medesimo Ministero della Cultura l’adozione di ogni atto per disporre la immissione in ruolo delle ricorrenti, nei rispettivi ruoli dirigenziali, quali soggetti utilmente collocati nell’elenco di cui al D.D. n. 1451/2024;
4. del Decreto della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura del 05/09/2024 n. 875, mai pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I Organizzazione e funzionamento, nell’ambito della Direzione generale Archivi, già conferito alla Dott.ssa MA SCIRI, è stato alla stessa prorogato fino al 31.12.2024;
5. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 maggio 2025, per l’annullamento:
1. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 370 del 26/03/2025 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, già conferito all’arch. ST BARTOLINI con D.D. n. 1348/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato con scadenza prevista in data 31/3/2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
2. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, già conferito alla dott.ssa DE GONZATO con D.D. n. 1353/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
3. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, già conferito alla dott.ssa IA UI LADDAGO con D.D. n. 1337/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
4. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 376 del 26/3/2025 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, già conferito all’arch. LE TESI con D.D. n. 1346/2021 2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato allo stesso ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
5. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, già conferito all’ arch. IA CARLOROSI con D.D. n. 1349/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
6. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, già conferito alla dott.sa RA BONAUDO, con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
7. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, già conferito all’ arch. GI CACUDI con decreto direttoriale rep. n. 1377/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
8. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 381 del 26/3/2025 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, conferito all’ arch. FR RICCIO con D.D. n. 1370/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
9. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 375 del 26/3/2025 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata, conferito alla dott.ssa LU TOMAY con D.D. 1351/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
10. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 368 del 26/3/2025 pubblicato su sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura con il quale, ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, conferito all’ arch. AN ARGENTI con D.D. 1372/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
11. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, già conferito all’arch. ON STOCHINO con D.D. n. 1362/2021 con scadenza prevista in data 14 novembre 2024, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
12. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 230 del 5/3/2025 pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, già in precedenza conferito all’arch. FR OM con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024, è stato alla stessa nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
13. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto ed Arezzo, già in precedenza conferito all’arch. Gabriele NANNETTI con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024, è stato allo stesso nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
14. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 228 del 5/3/2025 pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana L’Aquila, già in precedenza conferito all’arch. ST TI con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024 poi prorogato fin al 31/3/2025, è stato alla stessa nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
15. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la per la provincia di Rieti, già in precedenza conferito all’arch. SA IE con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024 poi prorogato fin al 31/3/2025, è stato alla stessa nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
16. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 238 del 6/3/2025 pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, già in precedenza conferito all’arch. TA AR con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024, è stato alla stessa nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
17. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi del combinato disposto L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe) - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Cosenza, già in precedenza conferito all’arch. PA AURINO con scadenza prevista in data 31 dicembre 2024, è stato alla stessa nuovamente conferito fino al 31/12/2025;
18. del Decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura numero e data sconosciuti perché, benché ritualmente emesso, non è stato pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente del medesimo Ministero della Cultura, con il quale - ai sensi L’articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio IV – Circolazione, già in precedenza conferito alla dott.ssa AN BISAGLIA con scadenza prevista in data 23 gennaio 2025 e successivamente prorogato al 31 marzo 2025, è stato alla stessa ulteriormente prorogato fino al 30/6/2025;
19. di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo ed in particolare ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti: 20. della nota del Ministero della Cultura prot. n. 0037023-P del 4/11/2024 recante il rigetto L’atto di invito e diffida, inoltrato dalle ricorrenti a mezzo pec in data 28/10/2024, volto a richiedere al medesimo Ministero della Cultura l’adozione di ogni atto per disporre la immissione in ruolo delle ricorrenti, nei rispettivi ruoli dirigenziali, quali soggetti utilmente collocati nell’elenco di cui al D.D. n. 1451/2024; 21. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi compresi, se ed in quanto possa occorrere.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2025, per l’annullamento:
1. del Decreto D.G. Ministero della Cultura n. 4341 del 7 agosto 2025, con il quale il Ministero della cultura ha indetto una selezione pubblica per il conferimento L’incarico di direttore dei seguenti musei autonomi di livello dirigenziale non generale: - Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei nazionale Friuli-Venezia IU; - Complesso monumentale della Pilotta; - Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna; - Musei nazionali di Lucca; - Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma; - Parco archeologico L’Appia Antica; - Villa Adriana e Villa D'Este; - Ville monumentali della Tuscia; - AL Reale di Napoli; - Musei nazionali del Vomero;
- Musei e parchi archeologici di Capri; - Parco archeologico di Ercolano; - Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia; - Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;
2. della nota del Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale prot. n. 3482 del 5 agosto 2025, richiamata nel provvedimento sub 1, con cui si chiede di avviare le attività per la pubblicazione urgente del bando per la procedura di selezione pubblica volto al conferimento degli incarichi dirigenziale;
3. di tutti gli atti citati nel provvedimento sub 1;
4. di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo ed in particolare ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti:
5. della nota del Ministero della Cultura prot. n. 0037023-P del 4/11/2024 recante il rigetto L’atto di invito e diffida, inoltrato dalle ricorrenti a mezzo pec in data 28/10/2024, volto a richiedere al medesimo Ministero della Cultura l’adozione di ogni atto per disporre la immissione in ruolo delle ricorrenti, nei rispettivi ruoli dirigenziali, quali soggetti utilmente collocati nell’elenco di cui al D.D. n. 1451/2024;
6. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. UI Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il 23 dicembre 2024, le odierne ricorrenti, premesso di aver preso parte al “ Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei ”, bandito con Decreto del Presidente della Scuola Nazionale L’Amministrazione del 15 novembre 2021, e di essere risultate all’esito dello stesso idonee non vincitrici e dunque iscritte nell’elenco previsto dall’art. 24, comma 10, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (sul quale v. infra ), hanno impugnato il riscontro negativo, di cui alla nota prot. n. 0037023-P del 4 novembre 2024 del Ministero della Cultura, alla diffida inviata in data 28 ottobre 2024, unitamente agli atti L’amministrazione resistente con cui quest’ultima ha provveduto, rispettivamente a: 1) prorogare fino al 31 marzo 2025 incarichi dirigenziali a soggetti in precedenza nominati ai sensi L’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 2) avocare e contestualmente delegare a funzionari e/o dirigenti, “ sino al completamento della procedura di individuazione del nuovo dirigente titolare ”, incarichi dirigenziali.
1.1. Il gravame è affidato a due motivi.
1.2. Con il primo (rubricato “ Sulla illegittimità della nota ministeriale prot. n. 37023-P: Violazione e falsa applicazione L’art. 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Violazione dei principi di economicità, efficienza, buona amministrazione e buon andamento L’azione amministrativa ex art. 2 Legge 241/1990 e art. 97 della Costituzione – Violazione del principio di par condicio e di concorsualità nell’assegnazione di posizioni dirigenziali nel pubblico impiego – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, motivazione contraddittoria ed illogica – Sviamento ” e articolato in quattro sottoparagrafi, così rubricati: “ Sulla posizione soggettiva delle ricorrenti e sul buon andamento della p.a. ”; “ Sulla illegittimità della nota ministeriale prot. n. 37023-p: sulla presunta carenza di posizioni dirigenziali disponibili ”; “ Sulle esigenze amministrative attuali e sulle eventuali specializzazioni richieste ”; “ Conclusioni ”), le ricorrenti contestano, in primis , il passaggio della nota del 4 novembre 2024 ove si legge che “ non è riconosciuto agli idonei un diritto soggettivo, ma solo una posizione di interesse allo scorrimento della graduatoria ”, deducendo che, alla stregua del richiamato art. 24, comma 10, secondo periodo, del D.L. 104/2020 (ove si prevede, in particolare, da un lato, che “ Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti ” e che “ Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco ”), la « posizione soggettiva delle ricorrenti – con riferimento alla pretesa vantata L’immissione in ruolo presso il Ministero – se non assurge a vero e proprio “diritto soggettivo”, quanto meno si qualifica quale interesse legittimo particolarmente differenziato e qualificato derivante dal peculiare elenco in cui sono inserite ex Decreto MIC n. 145/2024 e dall’applicazione L’art. 24 co. 10 L. 104/2020 che riconosce alle ricorrenti una posizione meritevole di tutela in via preminente e privilegiata, rispetto ad altre posizioni soggettive equivalenti, in presenza della condizione ivi prevista, ossia la necessità per il MIC di coprire posizioni dirigenziali vacanti successivamente alla formazione L’elenco di cui al DD 145/2024 ossia dal 22/8/2024 » (così il gravame a p. 18).
1.2.1. Con il medesimo mezzo, si censura il passaggio della suddetta nota del 4 novembre 2024, nella parte in cui si afferma che “ si sottolinea che su una dotazione organica di n.198 dirigenti di II fascia, il numero di incarichi attribuiti, ad oggi, è quasi saturo ”, osservandosi, per un verso, che “ la pianta organica attuale del MIC prevede 183 incarichi dirigenziali ricoperti a fronte di 198 unità previste dalla Pianta Organica con una conseguente vacanza di 15 unità ” (cfr. p. 22 del ricorso) e lamentandosi, per l’altro verso, che “ a far data dal 5/11/2024, ha conferito incarichi dirigenziali a mezzo L’illegittimo ricorso sia alla proroga di incarichi conferiti ex art. 19 comma 6 D.Lgs. 165/2001 che alla delega della gestione ordinaria degli Istituti museali, saturando scientemente e artatamente le posizioni dirigenziali disponibili ” (cfr. p. 23 del ricorso).
1.2.2. Da ultimo, con il motivo in esame, si impugna il passaggio della già richiamata nota del 4 novembre 2024, nella parte in cui si afferma che “ il Ministero della cultura è al centro di una imponente riorganizzazione che vede la nascita di un nuovo Dicastero con modello dipartimentale che, comporterà, la nascita e/o la differente distribuzione di uffici e servizi che potranno richiedere competenze differenti alla nuova classe dirigenziale, tanto da dover ricorrere allo scorrimento di diverse graduatorie riguardanti, probabilmente, anche profili tecnici inerenti differenti specializzazioni ”, gravandosi le ricorrenti del difetto di motivazione di tale provvedimento, anche sulla scorta L’osservazione secondo cui la riforma organizzativa del Ministero della Cultura, avviata con il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024, non prevedrebbe la necessità per il suddetto Ministero di acquisire competenze diverse da quelle maturate dalle ricorrenti all’esito del percorso formativo seguito all’esito del corso concorso di cui supra .
1.3. Con il secondo (rubricato “ Sui decreti di proroga degli incarichi dirigenziali ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 e sui decreti di avocazione e delega di funzioni dirigenziali ex 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001: Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 6 e 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del D.P.C.M. n. 57/2024 – Violazione L’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 104/2020 – Violazione dei amministrazione principi e di economicità, buona buon andamento L’azione amministrativa ex art. 2 legge 241/1990 e art. 97 della Costituzione – Violazione del principio di par condicio e di concorsualità nell’assegnazione di posizioni dirigenziali nel pubblico impiego – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento – Sviamento ”), si deduce l’illegittimità dei conferimenti di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ovvero dei provvedimenti di avocazione e delega dei suddetti incarichi, sia perché violativi “ dei più elementari canoni di legalità, buona amministrazione e buon andamento ex art. 1 Legge 241/1990 e art. 97 della Cost. nonché per evidente disparità di trattamento ai danni delle ricorrenti ”, sia in quanto illegittimamente derogatori del principio costituzionale di accesso concorsuale al pubblico impiego.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 16 gennaio 2025, le ricorrenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, articolando i medesimi motivi proposti con il ricorso principale.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura si sono costituiti in resistenza il 21 gennaio 2025.
4. L’istanza cautelare proposta con il ricorso principale è stata respinta con ordinanza del 7 febbraio 2025, riformata, all’esito del gravame ex art. 62 c.p.a. interposto dalle ricorrenti, da Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7736.
5. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il Collegio ha preso atto della rinuncia delle ricorrenti all’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 aprile 2025 e depositato il 5 maggio 2025, le ricorrenti hanno impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, sulla scorta dei medesimi mezzi proposti con il ricorso principale.
7. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti (affidato a due mezzi contraddistinti dalla seguente, analoga, rubrica: “ Violazione e falsa applicazione L’art. 24, comma 10, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Violazione dei principi economicità, efficienza, buona amministrazione e buon andamento L’azione amministrativa ex art. 2 legge 241/1990 e art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, motivazione contraddittoria ed illogica – Sviamento ”), notificato e depositato il 2 settembre 2025, le ricorrenti hanno impugnato il Decreto D.G. del Ministero della Cultura n. 4341 del 7 agosto 2025, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento L’incarico di direttore di 14 musei autonomi di livello dirigenziale non generale, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, lamentando che tale decreto violerebbe il richiamato art. 24, comma 10, del D.L. n. 104/2020, il quale avrebbe statuito, ad avviso delle ricorrenti, un preciso ed inderogabile obbligo per il Ministero della Cultura di utilizzare l’elenco ivi previsto fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, con espresso divieto di indizione di “nuovi concorsi” prima del “completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco”.
8. Con atto depositato il 26 novembre 2025, tre delle odierne ricorrenti (e segnatamente, NA ON, MI AL e TA PA AN), premettendo di essere state assunte a tempo indeterminato quali dirigenti di ruolo dal Ministero della Cultura, hanno chiesto di dichiarare nei loro confronti la cessazione della materia del contendere.
9. L’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 è stata rinviata al 10 febbraio 2026, onde consentire il rispetto dei termini di legge per la trattazione del terzo ricorso per motivi aggiunti.
10. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile inammissibilità, ovvero improcedibilità, dei ricorsi proposti.
11. Va dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione delle ricorrenti indicate al paragrafo 8, in ragione L’intervenuta stipulazione del contratto di lavoro con l’amministrazione resistente.
12. Va, poi, dichiarata l’improcedibilità parziale del ricorso principale, con riguardo agli atti indicati con i numeri da 3 a 17 L’epigrafe, in quanto trattasi di proroghe di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del sesto comma L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, fino a date ricomprese tra il 31 dicembre 2024 e il 31 marzo 2025, ampiamente decorse al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
12.1. Del pari improcedibili sono, per le medesime ragioni, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto proroghe di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del sesto comma L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 fino a date ricomprese tra il 31 marzo 2025 e il 31 dicembre 2025.
13. Ciò posto, debbono essere condivisi i rilievi delle ricorrenti di cui alla memoria L’8 gennaio 2026 in ordine all’ammissibilità del ricorso principale, anche tenendo conto della mancata contestazione degli stessi, ad opera delle amministrazioni costituite, ai sensi L’art. 64 c.p.a.
13.1. Va a questo riguardo rammentato che il ricorso collettivo consente ad una pluralità di soggetti di adire il giudice amministrativo, invocando l’annullamento di uno stesso atto amministrativo, purché vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e non vi sia un conflitto di interessi tra i ricorrenti; quest’ultima condizione va valutata alla luce L’utilità che i ricorrenti intendono perseguire con il petitum giurisdizionale e con l’eventuale successiva attività amministrativa di esecuzione del decisum (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 344).
13.2. Con riferimento all’atto introduttivo del presente giudizio ricorrono entrambi i requisiti di cui alla giurisprudenza appena richiamata, in quanto tutte le ricorrenti, sebbene inserite in diverse graduatorie all’esito del “ Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei ” (e, correlativamente, in distinte sezioni L’elenco di cui all’art. 24, comma 10, D.L. 104/2020) vantavano il medesimo interesse all’immissione in ruolo, affinché operasse nei loro confronti “il diritto all’incarico dirigenziale” di cui discorre l’art. 1, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2024, n. 332, recante “ Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali ”, opponendosi al reperimento, ad opera L’amministrazione, di personale da destinare a incarichi dirigenziali senza previamente attingere all’elenco di cui all’art. 24, comma 10 del già richiamato D.L. 104/2020.
13.3. Può prescindersi dall’approfondire il problema L’ammissibilità del ricorso collettivo in relazione al terzo ricorso per motivi aggiunti, attesa l’infondatezza, nel merito, dello stesso, per le ragioni che saranno chiarite nel prosieguo.
14. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
14.1. Sebbene in relazione al diverso problema del rapporto tra scorrimento della graduatoria e indizione di nuovo concorso, sia consolidato l’orientamento secondo cui l’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle stesse, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei – vantando l’idoneo non vincitore in un concorso pubblico una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione – è in ogni caso del pari pacifico che la preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto all’indizione di un nuovo concorso (nel caso di specie peraltro preclusa dall’espressa previsione del più volte richiamato art. 24, comma 10, del D.L. 104/2020) recede in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855).
14.2. Si ritiene, a questo riguardo, che la necessità di evidenziare la presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico operi a fortiori allorché l’amministrazione si determini al conferimento di incarichi dirigenziali in deroga al principio, applicabile anche alla dirigenza pubblica, L’accesso al pubblico impiego mediante concorso (cfr., in relazione alla “ illegittimità delle prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi, elusive degli obblighi L’amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico ”, sebbene con riferimento ad altra amministrazione, ma stabilendo principi che si ritengono, nondimeno, applicabili anche al caso in esame, Cons. Stato, Sez. VII, 7 dicembre 2023, n. 10627).
14.3. In questa prospettiva, occorre considerare che l’ordinanza resa, nel presente giudizio, in sede cautelare all’esito L’appello ex art. 62 c.p.a. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 1195) ha stabilito che “ il ricorso di primo grado è meritevole di approfondimento laddove deduce l’illegittimità L’atto impugnato in principalità per travisamento di fatto, avuto riguardo al fatto che potrebbe essere confermata la persistenza di posti vacanti di livello dirigenziale non generale, che dovrebbero essere coperti mediante scorrimento della graduatoria di cui sopra, nonché per violazione del principio di buon andamento, difetto di motivazione e sviamento in relazione al continuo ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali, che non appare, in esito al sommario esame proprio della fase cautelare, chiaramente giustificato ”.
14.4. Anche a voler prescindere dal mancato deposito di scritti difensivi, ad opera del Ministero della Cultura, a seguito di tale ordinanza, atti in ipotesi, a corroborare un diverso avviso, va rilevato che, a fronte della previsione della tabella A allegata al D.P.C.M. n. 57/2024 (recante “ Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance ”), che prevede una Dotazione di Dirigenti di livello dirigenziale non generale pari a n. 198, l’amministrazione si è limitata a opporre che il numero di incarichi assegnati “ è quasi saturo ” (ma senza individuare il numero delle scoperture, anche mediante contestazione del numero, pari a 15, allegato in giudizio dalle ricorrenti, ai quali debbono essere aggiunte le funzioni attribuite mediante le proroghe degli incarichi di cui al sesto comma L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001), ovvero che “ il Ministero della cultura è al centro di una imponente riorganizzazione che vede la nascita di un nuovo Dicastero con modello dipartimentale che, comporterà, la nascita e/o la differente distribuzione di uffici e servizi che potranno richiedere competenze differenti alla nuova classe dirigenziale tanto da dover ricorrere allo scorrimento di diverse graduatorie riguardanti, probabilmente, anche profili tecnici inerenti differenti specializzazioni ”, senza, però, al contempo chiarire dove allignerebbe l’incompatibilità tra le competenze possedute dalle ricorrenti e quelle per converso richieste dal Ministero all’esito o in pendenza della sua riorganizzazione, ovvero esplicitare le ragioni del contestuale e massiccio (sia in termini quantitativi che temporali, discorrendosi di proroghe che si sono articolate per un periodo maggiore di un anno) ricorso all’attribuzione, ovvero proroga, di incarichi ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, ossia a una facoltà subordinata a limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli L’amministrazione.
14.5. In ragione della fondatezza del motivo in esame, sussiste l’obbligo L’amministrazione di rideterminarsi sulla diffida delle ricorrenti del 28 ottobre 2024, chiarendo, in relazione alla posizione delle tre per le quali non è intervenuta la cessazione della materia del contendere, la consistenza dei posti vacanti di livello dirigenziale non generale e individuando le ragioni, a fronte delle specifiche competenze acquisite all’esito del corso-concorso da queste superato, nonché dei fabbisogni determinatisi a seguito della riorganizzazione di cui al D.P.C.M. 57/2024, della preferenza per converso accordata al conferimento e alla proroga di incarichi ai sensi L’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001.
15. Le censure di cui al secondo motivo del ricorso principale debbono ritenersi assorbite, giacché, al netto di quanto osservato al paragrafo 12 circa la parziale improcedibilità del ricorso principale, i provvedimenti di cui ai n. da 18 a 21 del ricorso riguardano la copertura temporanea di funzioni dirigenziali, nelle more L’attribuzione dei relativi incarichi; attribuzione sulla quale il Ministero dovrà fornire i chiarimenti di cui al paragrafo che precede in conseguenza L’accoglimento del primo mezzo del ricorso principale.
16. Il terzo ricorso per motivi aggiunti, le cui censure, in ragione della loro connessione, possono essere congiuntamente esaminate, non è meritevole di accoglimento.
16.1. Nelle premesse del Decreto n. 4341 del 7 agosto 2025, viene richiamato l’art. 14 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
16.1.1. Detto articolo stabilisce che gli incarichi relativi ai “ poli museali e [a] gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale ”, “ possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura ”.
16.2. Le ricorrenti non contestano la riconducibilità dei “ musei autonomi di livello dirigenziale non generale ” di cui al decreto impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, che in ogni caso è documentata ex actis alla stregua del disposto L’art. 24 del D.P.C.M. 57/2024, ma sostengono che l’indizione della procedura de qua sarebbe violativa del più volte richiamato art. 24, comma 10, del D.L. 104/2020, nella parte in cui vieta al Ministero di bandire nuovi concorsi fino al completo assorbimento degli iscritti all’elenco ivi previsto (nel quale le ricorrenti per le quali non è intervenuta la cessazione della materia del contendere risultano iscritte a far data dall’emanazione del Decreto D.G. n. 1451 del 22 agosto 2024: doc. 10 allegato al ricorso).
16.3. Ritiene il Collegio che, in disparte il profilo della natura concorsuale o meno della procedura ex D.L. 83/2014 (condivisibilmente affermata da Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677, per converso esclusa da Cass. civ., Sez. un., 18 gennaio 2019, n. 1413), il più volte richiamato art. 24 del D.L. 104/2020, in particolare al comma 5, riferisca il termine “concorso” non già all’attribuzione degli incarichi dirigenziali, ma all’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, sicché non può ritenersi preclusivo della previsione di una procedura ex art. 14 D.L. 83/2014, qual è quella gravata con il terzo ricorso per motivi aggiunti in esame.
16.4. In ogni caso, per quanto stabilito dalla già citata pronuncia n. 677/2018 del Consiglio di Stato, l’art. 14 del D.L. n. 83 del 2014 ha previsto una procedura concorsuale speciale per la nomina dei dirigenti dei musei di maggiore importanza, ammettendo che le relative assunzioni possano avvenire anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: pur non derogando al fondamentale principio per il quale, in base alla disposizione di legge da ultimo richiamata, solo sulla base di una “ esplicita motivazione ”, l’amministrazione può conferire l’incarico dirigenziale “ a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli L’amministrazione ”, il richiamato art. 14 struttura tale esplicita motivazione non ancorandola a un atto anteriore all’indizione della selezione, ma alle valutazioni, sia di merito assoluto che comparative, da effettuare doverosamente all’interno del procedimento previsto dall’art. 14, dovendo la commissione, nel corso delle procedure di selezione pubblica da questo previste, motivatamente valutare se sia il caso di conferire l’incarico dirigenziale non al personale L’amministrazione (di per sé aventi eminenti qualità), ma ai candidati “esterni” risultati evidentemente ancor più meritevoli.
16.4.1. Ne consegue che anche ove le ricorrenti che non hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere fossero state inserite nel ruolo dei dirigenti al momento in cui è stata indetta la procedura di cui al Decreto D.G. n. 4341 del 7 agosto 2025, queste ultime non avrebbero avuto comunque titolo per dolersi della decisione del Ministero di indire la procedura de qua : a maggior ragione, deve ritenersi non meritevole di accoglimento il ricorso dalle stesse proposto nella qualità di soggetti solo interessati all’inserimento e non già inseriti nel ruolo dirigenziale de quo , ma esclusivamente nell’elenco di cui al più volte richiamato art. 24, comma 10, del D.L. 104/2020.
16.5. Per le ragioni che precedono, il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere dunque respinto.
17. In conclusione (ferma restando la cessazione della materia del contendere intervenuta nei confronti di tre delle sei ricorrenti originarie), il ricorso principale è parzialmente fondato, dovendo per il resto essere dichiarato, come il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, improcedibile. Viceversa, il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
18. La reciproca soccombenza, nonché la complessità e la novità delle questioni trattate, giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti delle ricorrenti NA ON, MI AL e TA PA AN;
- accoglie parzialmente il ricorso principale, dichiarandolo per il resto improcedibile ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dichiara improcedibili il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- respinge il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
FR Santoro Cayro, Primo Referendario
UI Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| UI Edoardo Fiorani | LL NG |
IL SEGRETARIO