Articolo 2 della Legge 30 luglio 1952, n. 1117
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 settembre 1952
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 3 settembre 1952