Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 11440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11440 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07059/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7059 del 2021, proposto da
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità e per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'istanza inviata a mezzo pec in data 8.6.2021, con la quale il ricorrente ha chiesto di porre in essere tutte le iniziative per assumere impegni di spese, liquidare ed in ogni caso per avviare e concludere il procedimento necessario ad ottenere il pagamento in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere della somma di euro 3.693.632,40, riconosciuta con il D.P.C.M. del 10.03.2017, e, in ogni caso, a porre in essere tutte le attività necessarie e propedeutiche al rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari ai sensi della l. n. 392 del 1941;
nonché per l'ottemperanza
alla sentenza n. 7756/2019 emessa dal TA LA di Roma in data 21.5.2019 e pubblicata in data 14.6.2019, con la quale è stato l'annullato il D.P.C.M. del 10.3.2017 nella parte in cui prevedeva il pagamento nei confronti del Comune di S. Maria C.V. della somma di euro 3.693.632,40 in 30 rate annuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha agito per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'istanza inviata a mezzo pec in data 8.6.2021, con la quale il ricorrente ha chiesto di porre in essere tutte le iniziative per assumere impegni di spese, liquidare ed in ogni caso per avviare e concludere il procedimento necessario ad ottenere il pagamento in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere della somma di euro 3.693.632,40, riconosciuta con il D.P.C.M. del 10.03.2017, e, in ogni caso, a porre in essere tutte le attività necessarie e propedeutiche al rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari ai sensi della l. n. 392 del 1941, chiedendo altresì l'ottemperanza alla sentenza n. 7756/2019 del TA LA, Roma, con la quale è stato l'annullato il D.P.C.M. del 10.3.2017 nella parte in cui prevedeva il pagamento nei confronti del Comune di S. Maria C.V. della somma di euro 3.693.632,40 in 30 rate annuali.
Il Comune ricorrente ha dedotto di avere provveduto a fare fronte alle spese di funzionamento e manutenzione degli uffici giudiziari aventi sede nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 392/1941, che poneva a carico del Comune ospitante l’onere di provvedere al pagamento di tali spese con l’espressa previsione, però, che lo Stato avrebbe proceduto al loro rimborso mediante il riconoscimento di un contributo stanziato annualmente; le modalità di calcolo di tale rimborso nonché la tempistica dei pagamenti erano poi disciplinate dal d.P.R. n. 187 del 4.5.1998.
Tuttavia il Comune ricorrente, a fronte di una spesa complessiva sostenuta nel corso degli anni 2011 - 2015 per complessivi € 19.875.396,47, si era visto riconoscere dallo Stato acconti per soli € 4.225.804,16; per far fronte alla situazione di ritardo nei rimborsi determinatasi nei confronti della generalità dei comuni a far data dal primo settembre 2015 era stato quindi previsto il passaggio delle spese previste dall’art. 1 della l. 392/41 a carico del Ministero della Giustizia (in virtù dell’art. 1 comma 526 della l. n. 190/2014) e il successivo avvio di una procedura di definitiva determinazione e liquidazione delle spettanze dei Comuni sedi di Uffici giudiziari per le spese sopra indicate fino a tutto agosto 2015, i cui contenuti erano stati trasfusi nel D.P.C.M. 10.3.2017, che aveva determinato in € 10.000.000,00 la somma da destinare, per ciascun anno dal 2017 al 2046, al rimborso delle spese sostenute dai Comuni sedi di Uffici Giudiziari ai sensi della richiamata l. n. 392 del 1941; il contributo destinato al Comune di Santa Maria Capua Vetere ammontava a complessivi € 3.179.094,99, da corrispondere in 30 rate annuali da € 105.969,83.
Con ricorso R.G. n. 8293/2017, proposto innanzi a questo Tribunale, il Comune di Santa Maria Capua Vetere aveva impugnato il citato d.P.C.M., nella parte in cui l’Amministrazione aveva ritenuto di riconoscere, a titolo di spese di giustizia, il solo importo di € 3.179.094,99 a fronte dei circa 15.000.000,00 milioni effettivamente spesi, rateizzando il rimborso, e aveva subordinato l’effettiva liquidazione di tale somma alla rinuncia del contenzioso pendente.
Con sentenza n. 7756/2019, pubblicata il 14.06.2019, il TA aveva parzialmente accolto il gravame e, segnatamente: aveva rigettato il primo motivo di ricorso ritenendo che “il principio di corrispondenza tra esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da una parte, e disponibilità di risorse, dall’altro, è, …, non assoluto ma tendenziale”, respingendo la censura relativa alla quantificazione del contributo; aveva accolto il secondo motivo concernente la dilazione del contributo; aveva accolto, infine, il terzo motivo, rilevando come la decisione di subordinare l’erogazione del contributo alla previa rinuncia alle azioni giudiziarie era lesiva del diritto di difesa.
Con tale pronuncia è stato, quindi, annullato il richiamato DPCM nella parte in cui stabiliva che: a) l’importo riconosciuto al Comune sarebbe stato corrisposto in 30 rate annuali; b) tale importo sarebbe stato liquidato solo previa rinuncia al contenzioso pendente.
Il Comune ricorrente aveva proposto appello al Consiglio di Stato al fine di vedere accolta anche la censura relativa alla quantificazione del contributo, ed il ricorso era pendente.
Nelle more, il Comune aveva diffidato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere tutte le iniziative per concludere il procedimento per il pagamento in favore del Comune di Santa Maria C.V. della somma di € 3.693.632,40 riconosciuta con il D.P.C.M. del 10.03.2017; in ogni caso, a porre in essere tutte le attività necessarie e propedeutiche al rimborso delle spese sostenute dall’Ente per il funzionamento degli Uffici Giudiziaria ai sensi della l. n. 392 del 1941.
Tale diffida era rimasta senza riscontro.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure.
1.violazione degli art. 3, 4, 23, 41 e 97 della Costituzione. Violazione degli art. 2 e 3 della l. n. 241/90.
A fronte della richiesta della ricorrente volta ad ottenere il pagamento del contributo stanziato dal d.P.C.M. del 10.03.2017 in un’unica soluzione e non dilazionato in 30 anni, come statuito con la citata sentenza del TAR LA n. 7756/2019, sussisteva in capo alle Amministrazioni resistenti un preciso obbligo di provvedere, in quanto il decreto aveva riconosciuto al Comune di S. Maria C.V. un contributo di € 3.179.094,99 e, con la sentenza n. 7757/2019, tale decreto era stato annullato, sia nella parte in cui prevedeva che la corresponsione del contributo stesso dovesse avvenire in 30 rate annuali, sia nella parte in cui subordinava l’erogazione del medesimo contributo alla rinuncia a tutte le azioni giudiziarie intraprese dall’Ente.
2. violazione degli art. 3, 4, 23, 41 e 97 della Costituzione. Violazione degli art. 2 e 3 della l. n. 241/90.
Le Amministrazioni resistenti, inoltre, erano tenute a dare esecuzione al giudicato conformando la situazione di fatto con quella di diritto.
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso originario il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha impugnato il d.P.C.M. 10 marzo 2017, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato i Comuni beneficiari del riparto del fondo istituito ai sensi dell’art. 1, commi 438 e 439, l. 11 dicembre 2016, n. 232, e, nella Tabella D, determinato gli importi spettanti ai Comuni indicati nel relativo elenco.
Con sentenza 14 giugno 2019, n. 7756, la sez. I del TA LA ha rigettato i motivi relativi alla quantificazione della quota del fondo destinata al Comune ricorrente, mentre ha accolto i motivi riguardanti l’illegittimità della riferita condizione della rinuncia ad esperire azioni contro lo Stato per il pagamento dei contributi nonché quelli articolati avverso la contestata rateizzazione.
Quindi, con il presente ricorso il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza di conclusione del procedimento necessario ad ottenere il pagamento in favore del Comune della somma di euro 3.693.632,40, riconosciuta con il D.P.C.M. del 10.03.2017, parzialmente annullato, e la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 7756/2019.
Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a far valere una pretesa fondata su un d.P.C.M. annullato, per effetto di pronunce confermate anche all’esito dell’appello, con efficacia erga omnes , e comunque l’infondatezza dello stesso, tenuto conto del fatto che il Ministero della Giustizia aveva provveduto all’erogazione delle somme dovute sulla base delle proprie competenze per il periodo 1.01.2015 - 31.08.2015, ultimo periodo di vigenza della normativa sul rimborso delle spese ai Comuni.
Deve premettersi, in merito, che l’art. 1, comma 1, della legge n. 392 del 1941, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1941, sono obbligatorie per i comuni “… 2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici”.
Il comma 2 del medesimo articolo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 526, lettera a), della legge 190/2014, stabilisce poi che “A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari”.
Con riferimento alle spese sostenute fino al 31 agosto 2015, trova dunque applicazione l’art. 2 della legge n. 392/1941, a norma del quale “Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 2, “I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno”.
Il procedimento per la liquidazione del contributo è disciplinato dal d.P.R. n. 187/1998, il cui articolo 1, al comma 1, coerentemente con la previsione di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 392/1941, dispone che “Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno …”.
L’art. 2 del detto d.P.R., al comma 1, stabilisce che “Il contributo […] è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre”.
I successivi due commi del medesimo articolo stabiliscono poi che la rata in acconto sia erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, e che la rata a saldo sia determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
Ai sensi dell’art. 2-bis del detto d.P.R., introdotto dall’art. 1 del d.P.R. 61/2014, “Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario”.
L’importo, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, avrebbe dovuto essere determinato “sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario”, secondo una metodologia di quantificazione definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il sistema così delineato prevedeva dunque un anticipo delle spese da parte dei Comuni sede degli uffici giudiziari e la successiva corresponsione di un contributo (e dunque non di un rimborso integrale), la determinazione del quale era affidata al Ministero della giustizia, nell’ambito di uno stanziamento dato, il cui importo risultava correlato alle spese anticipate dall’ente locale o, successivamente, ai costi standard corrispondenti ai singoli uffici.
La descritta disciplina è stata ritenuta conforme alle previsioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali e al principio di buon andamento dell’amministrazione dalla Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 150/1986, sulla base di argomentazioni che la Corte di cassazione civile, con recente pronuncia, ha ritenuto non “incrinat[e] dalle successive modifiche apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali” tenuto conto, in particolare, “della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale” (Cassazione civile, sezioni unite, n. 15151/2015, cit.), con conseguente infondatezza della questione di costituzionalità prospettata.
Nello stesso senso si è espresso il giudice amministrativo che ha rilevato come “Il principio di corrispondenza tra esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da una parte, e disponibilità di risorse, dall’altra, è, in conclusione, non assoluto, ma tendenziale” (TA LA, Roma, sez. I, 13 luglio 2017, n. 8368 e 9 aprile 2019, n. 4581).
In tale quadro è intervenuta la legge di bilancio 2017, n. 232/2016, che, al comma 438, ha stabilito che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047”.
Al successivo comma 439, la legge n. 232/2016 ha poi disposto che “I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.P.C.M. 10.3.2017 che ha determinato, in via definitiva, il contributo spettante a tutti i Comuni sedi di Uffici giudiziari in relazione ai costi sostenuti sino al mese di agosto 2015 per il mantenimento di detti uffici.
Tale d.P.C.M., tuttavia, è stato annullato in sede giurisdizionale dal TAR, con la sentenza n. 7756/2019, in considerazione del fatto che la competenza a provvedere in materia è radicata in capo al Ministro della Giustizia, nel rispetto dei criteri di competenza contenuti nella legge n. 392/1941, i quali non hanno subito abrogazione ad opera di norme primarie; tale statuizione è stata confermata all’esito dell’appello al Consiglio di Stato.
Del resto, il Ministero della Giustizia ha già provveduto, con decreti adottati di volta in volta e non impugnati, a determinare le somme dovute sulla base delle proprie competenze fino alla data del 31.8.2015, ultimo periodo di vigenza della normativa sul rimborso delle spese ai Comuni.
E’ dunque evidente che, secondo le statuizioni oggetto di giudicato, non sussiste un obbligo del Ministero della Giustizia, attuale e concreto, di determinarsi con riferimento alla entità del contributo dovuto per gli anni dal 2009 al 2015, anche considerato che, secondo il quadro normativo sopra delineato, i Comuni non sono titolari di un diritto all’integrale rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento degli uffici giudiziari, poiché il contributo statale è comunque collegato all’entità degli stanziamenti di bilancio.
Va ulteriormente precisato, al riguardo, che, come già osservato dalla Sezione nella sentenza n. 8621/2022, anche a voler riconoscere che scopo del d.P.C.M. 10 marzo 2017 non fosse solo quello di determinare in via definitiva il contributo dovuto in relazione alle spese sostenute nell’anno 2015, ma anche quello di riconoscere somme a copertura delle spese sostenute dai Comuni negli anni precedenti, ulteriori rispetto a quelle già determinate con i decreti ministeriali nel frattempo adottati ai sensi del d.P.R. n. 187/98, ebbene, in relazione a tale possibile finalità il d.P.C.M. 10 marzo 2017 non aveva, in ogni caso, alcuna copertura normativa.
L’art. 3, comma 4, del d.P.C.M. del 10 marzo 2017 stabiliva, infatti, che “Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e' attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.”
I commi 438 e 439 della L. n. 232/2016, sopra citati, prevedevano, a loro volta, unicamente l’istituzione di un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», le cui modalità di riparto erano disciplinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Nella norma primaria, dunque, non vi era una chiara previsione del potere, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di distribuire ai Comuni, sede di uffici giudiziari, ulteriori somme rispetto a quelle già determinate con i decreti ministeriali ricordati al precedente paragrafo 18, ed in generale la norma non prevedeva che il «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali» potesse essere utilizzato per erogare il contributo previsto dalla l. n. 392/41: proprio la mancata coordinazione tra la disciplina contenuta nella l. 392/41 e le previsioni sopra riportate ha indotto la Sezione ad affermare che, in mancanza di abrogazione della l. n. 392/41, la competenza a determinare ed erogare il contributo in questione continuava a far capo al Ministero della Giustizia, evidentemente – soggiunge qui il Collegio - attingendo ai fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della Giustizia e non al «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali».
Il fatto che i commi 438 e 439, dell’art. 1 della l. n. 232/2016, sui quali soltanto si fondava la previsione (annullata) di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.C.M. 10 marzo 2017, nulla dicano in ordine alla possibilità di riconoscere ai Comuni ulteriori somme a titolo di contributo ex l. n. 392/41, non consente di evincere l’intenzione del legislatore di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad altro Ministero o organo dello Stato, il potere di riconoscere ai Comuni, sede di uffici giudiziari, alcuna somma a titolo di contributo ex l. n. 392/41, ulteriore rispetto a quelle già determinate con i decreti ministeriali sopra menzionati, decreti che – si ricorda – sono stati adottati ai sensi del d.P.R. n. 187/98, il cui art. 1, prevede che “Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno …”.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza il d.P.C.M. 10 marzo 2017 “si pone al fuori dell’ordinario procedimento di contribuzione alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari delineato dalla Legge n. 392 del 1941 e dal D.P.R. n. 187 del 1998, costituendo piuttosto attuazione della legge finanziaria per l’anno 2017 (L. n. 232/2016), che ha previsto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, demandando a successivi DPCM l’individuazione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto dello stesso. Il DPCM 10 marzo 2017, che attribuisce ai comuni una quota del fondo, tenendo conto delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici giudiziari e dei contributi già erogati dallo Stato, “a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai Comuni fino al 31 agosto 2015”, non opera alcun riconoscimento del debito, ma si limita ad attribuire una quota del fondo ai comuni a titolo di concorso supplementare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari” (Cons. Stato, n. 3664 del 2024).
Pertanto, essendo pacifico che il Ministero della Giustizia ha già adempiuto all’obbligo di determinare il contributo dovuto a saldo dei costi sostenuti fino a tutto il 2015, e considerato che non esiste una norma primaria che preveda la necessità di implementare il contributo ex l. n. 392/41 già determinato in via definitiva con i decreti del Ministro della Giustizia succedutisi nel corso degli anni, non può ritenersi sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Va quindi affermata l’insussistenza dell’obbligo, per il Ministero della Giustizia, di rideterminarsi, nuovamente, sul contributo medesimo.
Quanto, poi, alla domanda di ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 7756/2017, deve evidenziarsi che, in analoga fattispecie, il Consiglio di Stato ha affermato che “il d.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato annullato dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenze 25 gennaio 2021, nn. 718 - 729) per incompetenza della Presidenza del Consiglio a disporre in materia; si è di conseguenza determinato – come chiarito dal Consiglio di Stato nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 - un effetto conformativo rappresentato esclusivamente dalla preclusione a provvedere per l’organo che ha emesso l’atto stesso.
Le sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 hanno ancora chiarito che, quanto all’ambito oggettivo dell’annullamento, le pronunce hanno determinato l’annullamento del d.P.C.M. 10 marzo 2017 nella sua interezza e non soltanto relativamente alla parte in cui esso determina le somme da assegnare ai ricorrenti Comuni di Rimini, Nuoro e Perugia; quanto all’ambito soggettivo, il giudicato ha valore erga omnes, e non limitato alle sole parti dei relativi giudizi. Come chiarito con la sentenza della sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6317, il d.P.C.M. 10 marzo 2017 ha natura di “atto amministrativo generale … nella parte in cui ha previsto i criteri di attribuzione, applicabili per determinare gli importi spettanti ai Comuni”; ha invece natura di “atto plurimo scindibile” quanto alla allegata Tabella D, nel quale indica gli specifici importi da erogare al singolo ente. Approfondendo la parte della sentenza n. 6317 del 2019 sulla natura del d.P.C.M. le sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 hanno chiarito che si tratta di un atto generale ed astratto, in quanto determina i criteri non con riguardo ad un determinato Comune, ma rispetto a tutta la categoria di questi enti, e che si tratti altresì di un atto che innova l’ordinamento giuridico, in quanto come si è detto sopra è attuativo di una norma di legge, ovvero dei commi 438 e 439 dell’art. 1, l. n. 232 del 2016. L’atto pertanto va qualificato come regolamento, con l’immediata conseguenza che il suo annullamento giurisdizionale ha efficacia erga omnes. Dalla natura regolamentare del decreto il Consiglio di Stato ha tratto la conseguenza che anche l’annullamento della allegata Tabella D ha efficacia erga omnes, essendo illogico mantenere l’efficacia nell’ordinamento di un’assegnazione di fondi basata su criteri che più non esistono e immediatamente conseguente all’applicazione di quei criteri” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2667 del 19 marzo 2024).
Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha anche specificato che è inammissibile l’azione di ottemperanza con riferimento alla sentenza che ha annullato il d.P.C.M. 10.3.2017, poiché “L’annullamento giurisdizionale (per incompetenza) del d.P.C.M. 10 marzo 2017 ha, infatti, portata retroattiva e tale sopravvenienza impedisce, in punto di fatto prima ancora che di diritto, di poter eseguire la sentenza ordinando il pagamento della somma prevista, a favore del Comune in quanto sede di Ufficio giudiziario, da un regolamento che non esiste più nel mondo giuridico; ne consegue l’irrilevanza della circostanza che la sentenza del TA LA (non appellata), che ha annullato il d.P.C.M., è del 31 maggio 2019 (n. 6927), di qualche giorno precedente quella (7 giugno 2019, n. 7408) che ha annullato, con efficacia erga omnes, il d.P.C.M. 10 marzo 2017; irrilevante è, altresì, il rilievo che le somme che servirebbero ad eseguire il giudicato sono presenti in un Fondo dedicato, previsto dall’art. 1, comma 438, l. 11 dicembre 2016, n. 232, atteso che l’annullamento retroattivo del d.P.C.M. 10 marzo 2017 ha fatto venire meno il titolo che è alla base dell’obbligazione”.
Tali considerazioni devono essere in questa sede integralmente recepite, giacché il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7283/2024, depositata in data 28.8.2024, pronunciandosi sull’appello avverso la sentenza oggetto di ottemperanza in questa sede, in continuità con i suoi precedenti ha ritenuto che l’annullamento del d.P.C.M. ha efficacia erga omnes , con le conseguenze sopra descritte.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La novità e la peculiarità della questione controversa comportano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO