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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2389/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 10.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Rosa. attrice-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 mandataria della (CF/P.IVA: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino. P.IVA_2 convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22.5.2023 con cui, su istanza della le veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento, in solido con il sig. , della complessiva Controparte_3 somma di € 14.300,59, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 60118892 stipulato dal sig. in data 17.11.2009 con la allora Controparte_3 [...]
garantito tanto da fideiussione Controparte_4 specifica, quanto da fideiussione omnibus, entrambe sottoscritte rispettivamente in data 17.11.2009 ed in data 5.7.2007 dall'odierna opponente.
La sig.ra ha eccepito: -l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché Pt_1 notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; -la nullità del decreto opposto per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010; -la carenza di legittimazione attiva della società opposta;
-la vessatorietà e nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c.; -l'indeterminatezza delle condizioni del finanziamento;
-l'incertezza del credito ingiunto e l'insufficienza di prove contabili;
-la carenza dei requisisti di legge in capo alla la Controparte_1 quale non risulterebbe iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. degli intermediari per l'esercizio dei servizi di riscossione di crediti ceduti. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e conclusione: – In via principale dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.. – In via subordinata dichiarare inammissibile e/o improcedibile ogni richiesta avanzata dalla società opposta e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. – Nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e quindi dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...]
la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni Controparte_2 avversa domanda ed eccezione e, previa concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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3. Con riferimento all'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, è incontestato, oltre che provato per tabulas, che lo stesso sia stato notificato in data 10.10.2023, dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia. Va in ogni caso considerato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006). Ne consegue che il decreto ingiuntivo impugnato, pur essendo stato notificato oltre i termini, non pregiudica l'accertamento da parte del giudice circa l'esistenza del
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credito vantato dalla parte opposta e la fondatezza delle difese fatte valere in giudizio dalla parte opponente.
4. Passando quindi ad analizzare nel merito la pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta, giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). La parte opposta ha prodotto il contratto di prestito chirografario sottoscritto dal debitore principale sig. nonché la fideiussione omnibus e la Controparte_3 fideiussione specifica sottoscritte dalla sig.ra (doc. n. 4 fasc. Parte_1 monitorio) Quest'ultima ha eccepito, tra l'altro, la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole contenute nelle richiamate fideiussioni attraverso le quali viene operata la deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Ha quindi invocato la decadenza del creditore essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla menzionata norma codicistica entro i quali costui avrebbe dovuto azionare la garanzia, da far decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine o dalla messa in mora del debitore. Ciò posto, va in primo luogo chiarito che non è conferente il richiamo operato dall'opposta al principio per cui “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c.” (Cass., sez. I, sent. n. 16836/2015). Andando ad analizzare la motivazione di una delle pronunce che per prime hanno sancito detto principio (Cass. civ., Sez. III, 24/03/1994, n. 2827) si evince che la ratio decidendi sottesa è fondata sulla deroga implicita alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. che ad avviso dei Giudici di legittimità è insita nella pattuizione dell'estensione di efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto. Ebbene, l'eccezione di nullità articolata dall'opponente presuppone proprio che ci si interroghi sulla validità di tale deroga, indipendentemente dal fatto che questa sia esplicita o implicita. Tanto premesso, va chiarito innanzitutto che non vi sono motivi per dubitare della qualifica di consumatore della sig.ra non essendovi prova che Parte_1 la stessa abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano all'impresa esercitata dal debitore principale sig. , considerato che il contratto di finanziamento stipulato da Controparte_3 quest'ultimo presenta la dicitura di “prestito chirografario a imprese”.
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Si rammenta infatti che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 27/02/2023, n.5868) “La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, . Per_1
Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito.” Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente con la deroga all'art. 1957 comma 1 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro CP_4 deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore allorquando la stessa non risulti essere stata oggetto di specifica trattativa (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/09/2023, n. 27558). Nel caso in disamina non vi è prova che le clausole in oggetto siano state inserite nelle fideiussioni azionate a seguito di espressa trattativa. Deve pertanto ritenersi nulla, la clausola di cui all'art. 6 dei contratti in parola, ove è stata pattuita la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo in base al quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, “di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
” Conseguentemente, ciò comporta l'automatica inserzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1339 e 1419 comma 2 c.c., della previsione legale che prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue
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istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate. A tal proposito occorre rammentare che la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di imporre al creditore l'avvio di sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, sicché la giurisprudenza ritiene che il termine
“istanza” vada riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n.1724; Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24296). Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cassazione civile sez. II, 14/01/1997, n.283; nello stesso senso v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/08/2023, n. 25197). Ciò posto, occorre tenere conto del fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo – indirizzato anche al debitore principale- è stato depositato in data 17.5.2023 dunque ben oltre il termine semestrale sancito dall'art. 1957 c.c. che va fatto decorrere da quando è intervenuta la risoluzione del rapporto e la decadenza dal beneficio del termine che dalla disamina dell'estratto ex art. 50 TUB si ritiene possa essere individuata nella data del 20.3.2014. Ne deriva che l'opposta deve essere dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di proporre istanza di pagamento nei confronti della garante sig.ra in relazione alla quale la domanda di pagamento promossa Parte_1 dalla va rigettata, ciò rendendo superflua la disamina delle ulteriori Controparte_1 doglianze articolate dall'opponente. La soluzione non cambierebbe anche laddove, assecondando le deduzione di parte opposta, si volesse qualificare le garanzie in oggetto quali “contratti autonomi di garanzia”.
Se è vero, da un lato, che “in caso di impegno del fideiussore a pagare al creditore "a semplice richiesta scritta", per impedire la decadenza di cui al richiamato art. 1957 cod. civ., è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33470); dall'altro lato va evidenziato che le due diffide di pagamento trasmesse al debitore principale versate in atti dall'opposta del 7.5.2021 e del 25.10.2021 non solo risultano tardive rispetto alla data di decadenza del beneficio del termine per come sopra individuata, ma non vi è nemmeno prova che le relative raccomandate siano state effettivamente inviate non avendo la parte prodotto la ricevuta di spedizione o l'avviso di ricevimento.
5. L'esistenza del contrasto giurisprudenziale esistente sulla vessatorietà dell'art. 1957 c.c. giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA ai sensi dell'art. 644 c.p.c. l'inefficacia nei confronti di del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 22.5.2023;
RIGETTA le domande formulate dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
Castrovillari, 10/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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