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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. VILLANI FRANCESCO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Nonché contro
CP_2 con l'avv. LANZILAO ANDREA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 05.04.2024 e ritualmente notificato, il sig.
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Brindisi – Parte_1
CP_ Sezione Lavoro, ed chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “1) preliminarmente sospendere la efficacia del preavviso di fermo amministrativo minacciato sull'autovettura ROVER RANGE VELAR 2.0 D I4 Tg. FL 393XW sussistendo CP_5
giusti e gravi motivi;
2) dichiarare e riconoscere la nullità ed inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito n. 31420210001477689000 assertivamente notificato da sede di Brindisi in CP_3
data 24.11.2021 e n. 31420220002146767000 assertivamente notificato da sede di Brindisi in CP_3
data 1.9.2022; 3) dichiarare e riconoscere che a far data dal 24.7.2019 ha Parte_1 cancellato la propria iscrizione alla Camera di Commercio con la qualifica di artigiano, dandone contestuale comunicazione anche ad , Inail ed;
4) conseguentemente Controparte_4 CP_3
dichiarare e riconoscere che i contributi richiesti con gli avvisi di addebito mai notificati, in ogni caso non sono dovuti e, per l'effetto annullarli;
5) in ogni caso dichiarare e riconoscere la nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto sprovvisto di qualunque motivazione e privo dei requisiti richiesti dall'art. 86 e 77 del DPR 602/73; 6) condannare e/o Controparte_4
alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Francesco Villani CP_3
anticipatario”.
In particolare, il ricorrente, a sostegno della spiegata domanda, adduceva l'inesistenza degli Ava presupposti al preavviso di fermo.
Si costituivano i convenuti deducendo ognuno come ai rispettivi scritti difensivi.
CP_ In particolare, chiedeva cessarsi la materia del contendere così argomentando: “Gli avvisi de quo, per contributi dovuti alla gestione artigiani nella quale il ricorrente è stato iscritto da agosto
2000 a luglio 2020, sono stati in realtà notificati (docc. 1 – 4). Tuttavia, a seguito della retrodatazione della cancellazione al 24.07.2019, si è provveduto ad effettuare l'annullamento totale degli avvisi di addebito opposti (docc. 5 – 7).”
Sospesa l'esecutorietà del provvedimento impugnato, all'udienza odierna le parti deducevano come da verbale e il giudice all'esito decideva come da dispositivo.
***
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
Nel caso di specie, avendo le parti concordemente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, le spese di lite vista la condotta delle parti possono esser compensate integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa le spese di lite tra le parti.
Brindisi, 27/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio