Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1001/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di invalidità"; promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, C.F. 1 و giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 19.04.2024 nel marzo 2019 già riconosciuto invalido con percentuale dell'80%, ridotta al 75% in sede di revisione nel dicembre 2020 - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del successivo verbale di revisione del 15.05.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva ulteriormente ridotto la percentuale di invalidità al 46%, inidonea a fondare il rivendicato diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 63%, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi da quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “Ritardo mentale di grado medio con Aprassia ideomotoria;
Pseudoafachia bilaterale;
Esiti di frattura scomposta mandibolare” - patologie alle quali ha partitamente assegnato le percentuali di invalidità del 65%, del 10% e del 20% - e che al colloquio il periziato ha evidenziato “difficoltà relazionali, non riesce a compiere attività ludiche o espletamento di passatempi. Discalculia. Necessita di logopedia per difficoltà di linguaggio;
(...) tono dell'umore disforico e fortemente influenzato dalla riduzione delle capacità mentali: tende ad evitare domande o problemi che possono metterlo in difficoltà - evidenza di balbuzie. Riesce a compiere attività lavorative semplici ma con la presenza costante di un tutor;
(...) è in grado di provvedere in autonomia all'igiene personale ed a vestirsi/spogliarsi anche se non sempre in modo ordinato. Presenza di aprassia ideativa-associativa ed in particolare ideo-motoria agli arti inferiori per cui periziando non riesce a guidare la macchina per incoordinazione dei piedi", l'ausiliario ha infatti esposto che, previa applicazione della formula riduzionistica, la riduzione permanente della capacità lavorativa del Pt 1 va stimata in misura pari al 75% a far data dalla impugnata revisione, posto che “il CTU non ha tenuto conto degli esiti della frattura mandibolare mentre la commissione ha anche sottostimato il ritardo mentale", concludendo quindi che il ricorrente va riconosciuto "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/81 e art. 9 L. 509/88) percentuale 75 %” ed "ha quindi diritto a percepire l'Assegno mensile di Invalidità" a far data dal 15.05.2023 (cfr. relazione depositata il 09.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che Parte 1 è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata prestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell' CP_2 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1001/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che Parte 1 è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo con decorrenza dal 15.05.2023; condanna l' CP_2 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell' CP_2 le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 22 maggio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella