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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. e P.IVA ) con sede legale in Roma – Via della Giuliana n. 66, la cui Parte_1 P.IVA_1 totalità delle partecipazioni sociali e totalità dei relativi beni costituiti in azienda sono sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e dell'art. 240 bis c.p. con provvedimento del 6 giugno 2022 da parte del G.I.P presso il Tribunale Ordinario di Frosinone Dott.ssa Ida Logoluso nell'ambito del procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G. G.I.P. (doc. 1), successivamente precisato / integrato con provvedimento del 15 luglio 2022 da parte del medesimo G.I.P. (doc. 2), come risulta anche dalla visura camerale (doc. 3) in persona del Dott. (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], con studio in Roma – Via Tirso n. 26) n.q. di C.F._1 Amministratore Giudiziario (nominato con il suddetto provvedimento del 6 giugno 2022, doc. 1, come risulta anche dalla visura camerale , doc. 3), rappresentata e difesa ai fini del presente atto, giusta autorizzazione da parte del Tribunale Ordinario di Frosinone, G.I.P. Dott.ssa Ida Logoluso, del 19 settembre 2022 (doc. 4), giusta procura speciale alle liti allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc, dall' avv. Antonio Arduini (C.F.
del Foro di Frosinone e dall'avv. Carmelo Curcio (C.F. C.F._2
) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Antonio Arduini in Frosinone – Via Carlo Conti n. 11; OPPONENTE CONTRO corrente in 38121 Trento – Via Innsbruck n. 23, procuratore, consigliere e Controparte_1 amministratore delegato in carica nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso – giusta C.F._4 procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma cpc su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto Ricorso per decreto ingiuntivo dd. 28.06.2022 cui si riferisce con gli strumenti informatici previsti delle normative regolamentari del P.C.T. – dallo
[...] Avvocati (C.F. ), in persona dei soci Avv. Nicola Controparte_3 P.IVA_2 Giuliano (C.F. , Avv. Andrea Merler (C.F. e Avv. C.F._5 C.F._6
pagina 1 di 13 Nicola Tomasi (C.F. ), e presso la sede dello C.F._7 Controparte_3 C
– Società avvocati in 38122 Trento – Viale Rovereto n. 67 elettivamente domiciliato;
[...] OPPOSTA IN PUNTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
-precisa la propria conclusioni riportandosi (al netto della prima conclusione avente ad oggetto la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c.) a quelle contenute nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-insiste (per le ragioni già indicate in piena udienza e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) per l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta (ovvero, rispetto a tale domanda riconvenzionale, insiste su tutte le eccezioni pregiudiziali / preliminari già proposta contro la domanda principale da considerarsi estese alla domanda riconvenzionale, ovvero, in subordine, per il suo rigetto),
-insiste per l'ammissione di tutti i propri mezzi di prova da essa indicati nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e nella propria memoria ex art. 83 comma 6 n. 3 cpc e non ammessi. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
1)In via preliminare: rigettare l'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 508/2022, ai sensi dell'art. 649 cpc, per le ragioni indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022;
2)In via principale: rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione siccome inesistenti, inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto e, accertata e dichiarata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da nei confronti di nella misura e per le causali già proposte con Controparte_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, richiamate e precisate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 508/2022 del Tribunale di Trento o comunque, accertato e dichiarato che per i fatti, le causali e le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, è creditrice nei confronti di
[...] delle somme indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, Pt_1 condannare a pagare in favore di la somma di € 276.595,72, di cui € Parte_1 Controparte_1 275.301,61 in linea capitale, € 1.294,11 di spese notarili, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 dal dì del dovuto (scadenza delle singole fatture in linea capitale) sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia;
3)In via riconvenzionale: accertato e dichiarato, per i fatti, le causali e ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, che trasposervizi è creditrice nei confronti della della ulteriore somma di € 51.827,93, condannarsi la medesima al pagamento in favore di Parte_1 della somma pari ad € 51.827,93, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo.
4)con vittoria di spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tute occorrende.
5)In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc dd. 03.04.2023 di parte convenuta opposta non ammesse, e nello specifico: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, senza inversione dell'onere della prova ove non spettante: pagina 2 di 13 L. Vero che le scritture private con cessione dei crediti sub dc. 18 e 33 definiscono i rapporti creditori tra prossima alla chiusura, e fanno subentrare la nei rapporti Parte_3 CP_4 Pt_1 commerciali con Controparte_1 Si indicano quali testimoni sui capitoli 4, 5 e 6: residente in [...]
Chiesa Nuova 37; residente in [...]. Testimone_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 22.12.2022, il Tribunale di Trento, con decreto n. 508/2022 dd. 02.08.2022, provvisoriamente esecutivo e con dispensa dall'osservanza del termine ex art. 482 cpc, notificato il 04.08.2022, ingiungeva a di pagare immediatamente, in favore di Parte_1
la somma di € 276.595,72, oltre ad interessi e spese di procedure. Controparte_1
Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che in data 23.05.2021 Parte_1 aveva sottoscritto l'offerta commerciale di (v. doc. 2), che rinviava espressamente Controparte_1 alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), avente ad oggetto la gestione operativa, da parte della ricorrente in favore di delle tessere ed apparati per i transiti a pedaggio in Francia, tunnel Parte_1
Belgio, Spagna, Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e Traforo Italia – Francia (RE / Monte AN); 2) che aveva sempre provveduto alla fatturazione dei Controparte_1 transiti autostradali effettuati dall'ingiunta, inviando alla copia delle fatture e dei dettagli Parte_1 dei transiti effettuati (v. doc. 4); 3) che aveva immotivatamente omesso di pagare le fatture Parte_4 meglio indicate alle pagg.
3-4 del ricorso monitorio, per un importo complessivo di € 170.382,83 (v. docc. 5-16); 4) che era socio unico con la quota del 100% della società (v. Parte_1 Controparte_5 doc. 17); 5) che in forza della scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 18) si era impegnata, Parte_1 in solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di il debito Controparte_5 Controparte_1 della stessa espressamente riconosciuto da quest'ultima, di cui alle fatture meglio Controparte_5 indicate alle pagg.
4-5 del ricorso, per l'importo complessivo di € 45.903,48 (v. docc. da 19 a 32); 6) che in forza di ulteriore scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 33) si era impegnata, in Parte_1 solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di il debito Controparte_6 Controparte_1 della espressamente riconosciuto dalla stessa, di cui alle fatture meglio indicate alle Controparte_5 pagg.
5-6 del ricorso, per l'importo complessivo di € 14.013,30; 7) che con scrittura privata dd. 02.05.2022, scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), si era accollata il debito di Parte_1 CP_5 nei confronti di di cui alla fattura n. 15000297-22 dd. 29.12.2021 (v. doc. 50),
[...] Controparte_1 pari ad € 45.002,00, impegnandosi al pagamento in maniera dilazionata;
8) che non avendo Parte_1 provveduto al pagamento di quanto dovuto, vantava, nei confronti di un Controparte_1 Parte_5 credito complessivo di € 275.301,61, oltre ad interessi moratori della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
10.10.2022, notificato in pari data, chiedendo, in via preliminare, sospendere ex art. 649 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito “in favore del G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Frosinone”, dichiarare quindi la nullità dello stesso e comunque revocarlo;
in via pregiudiziale di rito subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ex art. 19 cpc o in alternativa del Tribunale di Frosinoneex20 cpc, con conseguente nullità o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, accertare e dichiarare pagina 3 di 13 l'inesistenza del credito azionato in sede monitorio o che comunque non era privato e ce quindi l'opponente nulla doveva all'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare a sostegno dell'opposizione e ad integrazione e parziale rettifica di Parte_1 quanto esposto in sede monitoria: 1) che come si evinceva dal doc. 18) fasc. monitorio, l'opponente, unitamente alla società aveva saldato gli asseriti debiti verso l'opposto mediante Controparte_5 cessione, in favore dello stesso, dei crediti che l'opponente vantava nei confronti della società
[...]
fino alla concorrenza di € 112.234, 01; 2) che come si evinceva dal doc. 33) fasc. Controparte_7 monitorio l'opponente, unitamente alla società aveva saldato i propri asseriti debiti Controparte_5 verso l'opposto mediante cessione, in favore dell'opposto, dei crediti che l'opponente vantava nei confronti della società 3) che l'opponente non conosceva né se il cessionario Controparte_7 aveva riscosso dal debitore ceduto i crediti cedutigli dalla Controparte_1 Controparte_7 cadente né se il cessionario aveva eventualmente tentato inutilmente di escutere il Parte_1 patrimonio del debitore ceduto;
di talché, in mancanza di prova in tal senso, si era verificata – in virtù dell'avvenuto pagamento mediante cessione dei suddetti crediti – l'estinzione, quantomeno parziale degli asseriti debiti per intervenuti pagamenti;
4) che, come si evinceva dai predetti documenti, “non vi era affatto stato un riconoscimento dei debiti da parte dell'opponente (né da parte di Controparte_5 bensì si era espressamente specificato (con riferimento a tutte le fatture ivi elencate, ed ovviamente, trattandosi per l'appunto di semplici fatture) che vi era “ampia riserva da parte di di Parte_1 ripetizione di indebito per somme eventualmente non dovute, come pattuito con gli accordi del 30.12.2020” (v. doc. 7) parte opponente)” 5) che con provvedimento dd. 06.06.2022 (v. doc. 1), integrato in data 15.07.2022 (v. doc. 2), il GIP presso il tribunale di Frosinone disponeva il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 co. 2 cpp e dell'art. 240 bis c.p. della totalità delle partecipazioni sociali nell'opponente e la totalità dei relativi beni costituiti in azienda;
6) che con il provvedimento dd. 06.06.2022 venivano nominati Amministratori Giudiziari dell'intera azienda dell'opponente, sottoposto a sequestro preventivo, il dott. e la dott.ssa e, a seguiti di Parte_2 Persona_1 rinuncia da parte di quest'ultima, rimaneva Amministratore Giudiziario il solo dott. Pt_2
In punto di diritto deduceva l'opponente: 1) l'incompetenza funzionale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone e, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo;
2) in via pregiudiziale di rito subordinata, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento ex art. 19 cpc o ex art. 20 cpc. in favore del Tribunale di Roma o del Tribunale di Frosinone;
3) l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
4) la compensazione della somma ingiunta con quanto ceduto da Parte_6
a pari a complessivi € 309.462,45, di talché nulla era dovuto a quest'ultima; 5) Controparte_1
l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia con riguardo alle fatture nn. 33678 e 15000297 dd. 29.12.2021; 6) l'idoneità delle fatture a costituire prova del credito. Costituitosi con comparsa priva di data, l'opposto esponeva: 1) che in data Controparte_1
23.05.2021 aveva sottoscritto l'offerta commerciale di (v. doc. 2), la Parte_1 Controparte_1 quale rinviava espressamente alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), avente ad oggetto la gestione operativa, da parte dell'opposta in favore di delle tessere ed apparati per i transiti Parte_1
a pedaggio in Francia, Tunnel Belgio, Spagna, Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e Traforo Italia - Francia (RE / Monte AN); 2) che aveva sempre Controparte_1 pagina 4 di 13 provveduto alla fatturazione dei transiti stradali effettuati da controparte, inviando alla stessa copia delle fatture e copia dei dettagli dei transiti effettuati (v. doc. 4), e ciò mediante un software professionale di gestione dei flussi di informazioni, che provvedeva a recepire i dati provenienti dai gestori delle tratte autostradali e dei trafori;
3) che aveva immotivatamente omesso di Parte_1 pagare le seguenti fatture per un importo complessivo di € 170.382,83: A) fattura n. 884-22 dd. 23.04.2022 per l'importo residuo di € 10.219,51 avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, sconti autostrade e costi di gestione, con scadenza al 02.06.2022 (v. doc. 5); B) fattura n. 4001270-22 dd. 23.04.2022 dell'importo di € 388,29, avente ad oggetto commissioni telepass Francia, con scadenza al 02.06.2022 (v. doc. 6); C) fattura n. 1000576-22 dd. 02.05.2022 dell'importo di € 45.684,83, avente ad oggetto pedaggi per transiti per il traforo Monte AN e RE ed anticipo commissione trafori, con scadenza all'11.06.2022 (v. doc. 7); D) fattura n. 1016-22 dd. 08.05.2022 dell'importo di € 20.181,52, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, con scadenza al 17.06.2022 (v. doc. 8); E) fattura n. 4001380-22 dd. 08.05.2022 dell'importo di € 393,94, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 17.06.2022 (v. doc. 9); F) fattura n. 4001623-22 dd. 23.05.2022 dell'importo di € 280,87, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 02.07.2022 (v. doc.11); H) fattura n. 1000630-22 dd. 02.06.2022 dell'importo di € 46.797,35, avente ad oggetto pedaggi per transiti per il traforo Monte AN e RE ed anticipo commissione trafori, con scadenza al 12.07.2022 (v. doc. 12); I) fattura n. 1267-22 dd. 08.06.2022 dell'importo di €16.450,40, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, con scadenza al 18.07.2022 (v. doc. 13); L) fattura n. 4001792-22 dd. 08.06.2022 dell'importo di € 321,12, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 18.07.2022 (v. doc. 14); M) fattura n. 1388 dd. 23.06.2022 dell'importo di € 14.983,48, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, sconti autostrade e costi di gestione, con scadenza al 02.08.2022 (v. doc. 15); N) fattura n. 4001820 dd. 23.06.2022 dell'importo di € 292,48, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 02.08.2022 (v. doc. 16); 4) che Parte_1 era socio unico con la quota del 100% della società corrente in Frosinone, come da Controparte_5 visura sub doc. 17); 5) che in forza di scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 8), si era Parte_1 impegnata in solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di Controparte_5 CP_1
il debito della stessa espressamente riconosciuto da quest'ultima, in ordine alle
[...] Controparte_5 fatture di seguito indicate per un importo complessivo di € 45.903,48: A) fattura n. 1521-20 dd. 03.11.2020 dell'importo residuo di € 11.874,94 (v. doc. 19), B) fattura n. 1959-20 dd. 08.11.2020 dell'importo di € 11.835,07 (v. doc. 20); C) fattura n. 1873-20 dd. 08.11.2020 dell'importo di € 245,46 (v. doc. 21); D) fattura n. 2052-20 dd. 23.11.2020 dell'importo di € 8.725,13 (v. doc. 22); E) fattura n. 1960-20 dd. 23.11.2020 dell'importo di € 319,35 (v. doc. 23; F) fattura n. 825-21 dd. 23.04.2021 dell'importo di € 172,19 (v. doc. 24); G) fattura n. 938-21 dd. 08.05.2021 dell'importo di € 5.703,90 (v. doc. 25); H) fattura n. 10000940-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 413,50 (v. doc. 26); I) fattura n. 1089-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 919,28 (v. doc. 27); L) fattura n. 952-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 4.342,06 (v. doc. 28); M) fattura n. 10000531-21 dd. 02.06.2021 dell'importo di € 208,35 (v. doc. 29); N) fattura n. 11001061-21 dd. 08.06.2021 dell'importo di € 85,80 (v.doc. 30); O) fattura n. 1237-21 dd. 08.06.2021 dell'importo di € 201,36 (v. doc. 31); P) fattura n. 1140-21 dd. 08.06.2021 per il minor importo di € 857,09 (v. doc. 32); 6) che in forza di ulteriore scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 33), si era impegnata in solido con a saldare in Parte_1 Controparte_5 maniera dilazionata, in favore di il debito della stessa Controparte_1 Controparte_5 pagina 5 di 13 espressamente riconosciuto dalla stessa, in ordine alle fatture di seguito indicate per un importo complessivo di € 14.013,30: A) fattura n. 1140-21 dd. 08.06.2021 per l'importo residuo di € 2.997,11 (v. doc. 34); B) fattura n. 1254-21 dd. 23.06.2021 dell'importo di € 3.035,43 (v. doc. 35); C) fattura n. 11000656-21 dd. 30.06.2021 dell'importo di €142,89 (v. doc. 36); D) fattura n. 1338-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 2.158,80 (v. doc.37); E) fattura n. 1439-21 dd. 23.07.2021 dell'importo di € 700,84 (v. doc. 38); F) fattura n. 11000895-21dd. 31.07.2021dell'importo di € 59,30 (v. doc.39); G) fattura n. 10001558-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 311,22 (v. doc. 40); H) fattura n. 1769-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 604,08 (v.doc. 41); I) fattura n. 1571-21 dd. 08.08.2021dell'importo di € 1.527,00 (v. doc. 42); 4) fattura n. 10001680-21 dd. 23.08.2021 dell'importo di € 82,64 (v. doc. 43); M) fattura n. 1901-21 del 23.08.2021 dell'importo di € 201,36 (v. doc. 44); N) fattura n. 1683-21 dd. 23.08.2021 dell'importo di € 118,46 (v. doc. 45); O) fattura n. 11000949-21 dd. 31.08.2021 dell'importo di € 34,12 (v. doc. 46); P) fattura n. 2269-21 dd. 08.11.2021 dell'importo di €1085,40 (v. doc. 47); Q) fattura n. 2386-21 dd. 23.11.2021 dell'importo di € 954,65 (v. doc. 48); 7) che con scrittura privata dd. 02.05.2022 scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), si era accollata Parte_1 il debito di nei confronti di di cui alla fattura n. 15000297-22 dd. Controparte_5 Controparte_1
29.12.2021 (v. doc. 50) pari ad € 45.002,00, impegnandosi al relativo pagamento in maniera dilazionata;
8) che nonostante i solleciti nullo era stato versato;
9) che alla data della comparsa di costituzione e risposta il credito complessivo vantato da in favore di Controparte_1 Parte_1 ammontante a complessivi €275.301,61, oltre interessi moratori con decorrenza dalle singole fatture al saldo effettivo, era rimasto impagato;
10) che al suddetto importo andavano aggiunti € 1.294,11, che aveva dovuto sostenere per l'autentica notarile (v. doc. 52); 11) che a conferma Controparte_1 dalla fondatezza della pretesa creditoria vantata produceva copia dell'offerta Controparte_1 commerciale sottoscritta dal debitore (v. doc. 2), estratto autentico del registro I.V.A. (v. doc. 51), copia delle relative fatture commerciali (v. docc. da 5 a 16), copia delle scritture private di riconoscimento di debito, assunzione dell'obbligazione in via solidale e promessa di pagamento dd. 20.04.2022 e dd. 02.05.2022 (v. docc. 18, 33 e 49), nonché copia delle relative fatture commerciali (v. docc. da 19) a 32); da 34) a 48); n. 50); 12) che con ricorso monitorio dd. 28.06.2022 CP_1 aveva dichiarato decaduta dal beneficio del termine concessole con le scritture private
[...] Parte_1 di cui ai docc. 18); 33), e 49) ex art. 1186 c.c. stante l'insolvenza della debitrice, la quale in ragione dei provvedimenti di sequestro, aventi ad oggetto i veicoli e gli immobili di sua proprietà, e di un pignoramento immobiliare, si era vista azzerare la propria garanzia patrimoniale;
13) che ai sensi dell'art. 7 bis delle Condizioni Generali di Contratto di (v. doc. 3), espressamente Controparte_1 richiamate nell'offerta commerciale sottoscritta (v. doc. 2) – oltre che in forza dell'art. 1186 c.c. – aveva facoltà, in caso di ritardo anche parziale o di un solo giorno nel pagamento di Controparte_1 qualsiasi somma da parte della cliente, di chiedere al pagamento immediato di tutte le somme contrattualmente dovute senza dilazione alcuna, ivi comprese le fatture emesse e per le quali non era ancora decorso il termine dilazionato per il pagamento;
14) che a seguito del ricorso monitorio anzidetto, il Tribunale di Trento emetteva il decreto ingiuntivo n. 588/2022, notificato il 04.08.2022 in forza del quale ingiungeva a il pagamento immediato, in favore dell'attuale opposta, della Parte_1 somma di € 276.595,72, oltre ad interessi e spese di procedura. Nel contestare recisamente e puntualmente la fondatezza delle eccezioni e comunque dei motivi di opposizione formulati da chiedeva, in sede di conclusioni, in via Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 13 preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in principalità, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque accertare che era creditrice nei CP_1 confronti di delle somme indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente a Parte_1 pagare in favore dell'opposta la somma di € 276.595,72, oltre interessi moratori, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che era creditrice Controparte_1 nei confronti di della ulteriore somma di € 51.827,93 in forza delle fatture rimaste Parte_1 impagate, successive al deposito del ricorso monitorio, indicate a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta, condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di tale somma, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 07.06.2023 il G.I. rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale e di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, nonché la richiesta di sospensione ex art. 649 cpc della comparsa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opponente, l'istanza ex art. 210 cpc la C.T.U. dedotte dall'opponente; ammetteva nei termini ivi indicati, le prove orali dedotte dall'opposta, abilitando parte opponente alla prova contraria diretta con i testi indicati. All'udienza dd. 29.09.2023 venivano assunti n. 3 testi di parte opposta. Con ordinanza in data 18.01.2024 il G.I. delegava ex art. 203 cpc il G.I. presso il Tribunale di Roma per l'assunzione e prova contraria del teste di parte opponente e dell'interrogatorio Testimone_2 formule del legale rappresentante dell'opponente, nonché il G.I. presso il Tribunale di Frosinone per l'assunzione a prova contraria dei testi di parte opponente e Parte_7 CP_8
Con ordinanza dd. 22.04.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 05.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, si appalesano infondate le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale del Tribunale di Trento e di incompetenza territoriale del medesimo in favore del Tribunale di Roma. Invero, quanto alla prima, formulata dall'opponente in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (v. pagg. 5-12), giova rammentare, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa, che l'art. 55 D.L.vo n. 159/2011 (Cod prevede che dopo il sequestro “non possono essere iniziate o CP_9 proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”. Ne consegue che ai sensi dell'art. 55 co. 3 D.Lvo n. 159/2011 è prevista la sospensione solo per i giudizi aventi ad oggetto il diritto di proprietà, ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, ma non per quelli concernenti accertamenti di crediti, che certo non comportano la circolazione dei beni oggetto di sequestro, esigenza tutelata dalla norma. Fermo restando, pertanto, che non si ravvisa alcun limite alle azioni di accertamento del credito e di condanna, ne trovano applicazione gli istituti della interruzione e della sospensione del processo, si appalesano del tutto inconferenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'opponente (v. pag. 11 atto di citazione) in quanto concernenti non tanto un'azione di accertamento pagina 7 di 13 e di condanna al pagamento di somme, quanto un procedimento cautelare avente ad oggetto una pretesa sui beni sottoposti a sequestro, e quindi attinenti a diritti di credito. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che dalle trascrizioni poste in essere al Registro Imprese (v. pag. 5 visura camerale – doc. 3) parte opponente) non si evince che il sequestro in questione Parte_1 fosse un sequestro antimafia o ad esso equiparato. Quanto alla seconda, formulata dall'opponente in sede di atto di citazione (v. pagg. 12-13), preme evidenziare che per un verso, ha omesso di contestare tutti i possibili criteri di competenza Parte_1 territoriale, e ciò alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. nn. 21989/2021, 24632/2020 e 3539/2014), il quale ritiene, in tal caso, l'eccezione de qua come non proposta. Per l'altro, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui “l'art. 13 indicato nell'offerta commerciale di cui al doc. 2, non indica il foro né l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia” (v. pag. 13 atto di citazione), l'offerta commerciale sottoscritta da (v. doc. 2) parte opposta) prevede espressamente che “… il cliente dichiara di aver preso Parte_1 visione, di conoscere, di accettare in ogni loro parte le Condizioni Generali di Contratto di
… ai quali la presente offerta fa espresso rinvio … che sono stati consegnati al Controparte_1
Consorziato…”. A ciò si aggiunga che nella parte riservata alla specifica approvazione delle clausole, si legge: “dichiara atto di aver letto, compreso ed approvato espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto di Trasposervizi S.r.l. (CGC), che dichiara di aver già ricevuto in copia, di conoscere e di accettare in ogni suo articolo…”. Ciò premesso, per quanto qui di interesse, l'art. 13 co. 3 delle CGC (v. doc. 3) parte opposta) prevede che “Per qualsiasi controversia tra ed il Cliente relativa all'interpretazione ad Controparte_1 esecuzione delle presenti CGC, nonché all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei rapporti contrattuali tra di essi instaurati a seguito della sottoscrizione dell'Offerta commerciale, anche dopo la cessazione degli stessi, è esclusivamente competente il Foro di Trento (TN) – Italia”. Non solo: la competenza territoriale del Tribunale di Trento sussiste anche in base al criterio del foro ove è sorta l'obbligazione (art. 20 cpc), e ciò in quanto ai sensi dell'art. 1326 c.c. il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'intervenuta accettazione della controparte, ovvero in Trento presso gli uffici della nonché al criterio del foro ove deve Controparte_1 eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cpc), ovvero presso la sede dell'opposta ai sensi dell'art. 1182 c.c., trattandosi di credito in parte determinato in base alle fatture azionate in sede monitoria, in parte determinabile in base a calcoli aritmetici sulla scorta delle pattuizioni contrattuali. In ogni caso, quanto al merito, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, preme evidenziare che parte opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni descritte nelle seguenti fatture: A) fatture sub docc. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 per complessivi € 170.382,83, relative a prestazioni svolte da in favore di B) fatture azionate in via riconvenzionale sub docc. 62, 63, Controparte_1 Parte_5
64, 65 e 66 per complessivi € 51.827,93; C) fatture emesse da nei confronti della Controparte_1 in forza delle scritture private dd. 20.04.2022 per € 45.903,48 (v. doc. 18), per € Controparte_5
14.013,30 (v. doc. 33) e dd. 02.05.2022 per € 45.002,00 (v. doc. 49). Pertanto, tale parte di credito, non contestata neppure in punto quantum, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 cpc. pagina 8 di 13 A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che quanto al credito vantato da nei confronti di CP_1
(v. punto c), si è formato giudicato, come si evince dal ricorso monitorio Controparte_5 Parte_8
(v. doc. 57), dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 509/2022 (v. doc. 57 bis) e del
[...] decreto di definitiva esecutorietà del Tribunale di Trento n. 1346/2022 (v. doc. 58). Ne consegue che tale parte di credito, di cui risulta debitore solidale, è oggetto di accertamento Parte_1 incontrovertibile. Preme sottolineare che parte opposta ha fornito prova documentale del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, producendo l'offerta commerciale sottoscritta da in data 23.05.2021 (v. doc. 2), Parte_9 che espressamente rinvia alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), in forza della quale veniva chiesta l'attivazione dei servizi di relativi alla gestione operativa delle tessere ed Controparte_1 apparati per i transiti a pedaggio in Francia, tunnel Belgio, Spagna Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e traforo Italia – Francia (RE – Monte AN). Sul punto vale richiamare quanto dichiarato dal teste du parte opposta, , il quale, in Testimone_3 relazione al cap. 2) parte opposta (“vero che le Condizioni generali di contratto di Controparte_1 sono state consegnate al cliente al momento della stipula del contratto”), ha riferito: “Vero. Parte_1
Lo so perché ero presente al momento della consegna, solitamente tratto io le trattative, e le condizioni generali vengono sempre mandate in concomitanza del contratto” e del teste di parte opposta
[...]
il quale, in relazione al cap. 2) cit., ha dichiarato: “Al momento dell'invio di Testimone_1 un'offerta commerciale a ciascun cliente viene automaticamente inviato anche il file relativo alle condizioni generali di contratto. Dato che i clienti accedono per forza almeno una volta l'anno alla loro area riservata per effettuare una procedura specifica, le condizioni generali erano disponibili in tale area riservata”. A conferma della fondatezza della pretesa creditoria vantata, ha altresì prodotto: A) Controparte_1 copia delle fatture insolute sub docc. 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 e 16 emesse dall'opposta per i servizi resi in favore di di cui all'offerta commerciale sottoscritta (v. doc. 2) cit.), Parte_1 unitamente ai dettagli dei transiti dalla stessa effettuati, registrati e resi disponibili dagli Enti gestori delle tratte autostradali e dei trafori (v. doc. 4); B) copia delle fatture sub docc. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 emesse da in relazione ai cui crediti, Controparte_1 come risulta dalla scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 18), e si erano Parte_1 Controparte_5 obbligate in solido a pagare quanto dovuto – debito riconosciuto dalla – in maniera Controparte_5 dilazionata mediante cessione di crediti per rimborsare delle accise pagate all'estero; C) copia delle fatture sub docc. 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 e 48 emesse da in Controparte_1 relazione ai cui crediti, come risulta dalla scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. docc. 33), e Parte_1 si erano obbligate in solido a pagare quanto dovuto – debito riconosciuto dalla CP_5 CP_5
– in maniera dilazionata mediante cessione dei crediti per rimborsi dell'IVA pagata all'estero; D)
[...] copia della fattura n. 15000297 dd. 29.12.2021 (v. doc. 50) pari ad € 45.002,00, avente ad oggetto somme dovute per interessi moratori, unitamente al foglio di calcolo di tali interessi moratori all'8% ex D.Lvo n. 231/2002 (v. doc. 59), aventi ad oggetto tutte le fatture scadute al 29.12.2021, emesse da e non pagate dalla (v. doc. 60), relative al periodo 22.02.2020 – Controparte_1 Controparte_5
29.12.2021. Tali ultime circostanze hanno trovato puntuale conferma nelle testimonianze rese da Testimone_1
e , entrambi dipendenti di (v. capp. 7), 8) e 9) parte opposta).
[...] Tes_4 Controparte_1 pagina 9 di 13 Sempre in relazione al credito sub D), preme evidenziare, come si evince dalla scrittura privata dd. 02.05.2022, scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), che la si riconosceva Controparte_5 espressamente debitrice nei confronti di e la si accollava detto debito Controparte_1 Parte_1 nei confronti dell'opposta, senza liberazione della obbligandosi a pagare quanto dovuto Controparte_5 in maniera dilazionata. E) copia delle fatture insolute sub docc. 62,63,64,65 e 66, azionate nel presente giudizio in via riconvenzionale, emesse da per i servizi resi in favore di di cui Controparte_1 Parte_1 all'offerta, a conferma degli stessi e di quanto dovuto, ha prodotto i dettagli dei transiti autostradali della stessa eseguiti. Circa le procedure di fatturazione e di notifica dei transiti effettuati, vale richiamare quanto dichiarato dai testi , e in relazione ai capp. 1) e 3) parte opposta. Tes_1 Tes_4 Tes_3
Inoltre ha prodotto prova documentale della situazione di insolvenza, che aveva Controparte_1 coinvolto sia che a far data dal giugno 2022, con sostanziale cessazione Parte_1 Controparte_5 dell'attività e conseguente azzeramento delle garanzie patrimoniali del debitore, e segnatamente: A) le ispezioni ipotecarie del contratto nazionale e le visure Aci Tra di Sagi S.p.A. (v. docc. 53 – 54 -55) le quali evidenziano trascrizioni pregiudizievoli di provvedimenti di sequestro e di pignoramento immobiliare sui beni di detta società, comprovando l'assenza di garanzie patrimoniali;
B) gli articoli di giornali pubblicati online e su testate locali (v. docc. 58 bis, 58 ter, 58 quater, 58 quinquies e 58 sexies), in cui si dà atto della sostanziale cessazione dell'attività della e della nel CP_10 Controparte_5 settore dell'autotrasporto a far data dal giugno 2022 a seguito del sequestro antimafia (v. doc. 1) parte opponente). In particolare in detti articoli si evidenzia il congelamento dell'intero patrimonio aziendale delle due società per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro. Quanto ai rapporti intercorrenti tra le due società, il teste ha confermato sia il cap. 5) (“Vero Tes_1 che e condividenìvano veicoli, apparati telepass, uffici operativi, logistica”), Controparte_5 Parte_1 riferendo che era un'altra società cliente di quindi sono a conoscenza Controparte_5 CP_1 delle dinamiche intercorse sia tra le due società tra loro, sia tra la e la Ho Controparte_5 CP_1 interloquito più volte, telefonicamente e via e – mail: i recapiti per le due società erano i medesimi”, che il cap. 6) (“vero che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 la e la hanno CP_4 Parte_1 cessato la propria attività nel settore dell'autotrasporto e hanno azzerato il numero dei pedaggi autostradali”), affermando che “Forse la anche qualche mese prima di giugno 2022. Ne sono CP_4
a conoscenza perché: 1) sono venuto a conoscenza delle procedure penale di sequestro delle due società, che ricordo benissimo fosse nel giugno 2022; 2) in qualità di legal manager dell'impresa ho eseguito l'introduzione dei rapporti contabili e contrattuali con e successivamente l'avvio CP_1 della fase giudiziale volta al recupero del credito nei confronti delle predette società”. Si noti altresì: A) che il teste di parte opponente, dipendente della :, ha confermato Pt_7 Parte_1 che “a giugno c'è stato un fermo dell'attività” (v. ud. 08.03.2024 Trib. Frosinone); B) che il teste CP_8 di parte opponente, dipendente della ha confermato che “c'è stato il sequestro e quindi è Controparte_5 stato tutto bloccato da giugno 2022” (v. ud. 08.03.2024 Trib. Frosinone); C) che in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante di ha dichiarato che “Col CP_11 Parte_1 sequestro sono rimaste tre persone su 50”, confermando così il crollo dell'operatività aziendale e del fatturato della società, e soggiungendo che, intervenuto il sequestro nel giugno 2022 con conseguente pagina 10 di 13 blocco dell'attività, tra agosto e settembre l'attività era stata riavviata, ancorchè a volumi minori e con attività ridotta all'estero, “poi il tentativo di riattivazione è terminato” (v. ud. 13.03.2024 Trib. Roma). Di contro si appalesano infondate le eccezioni formulate da parte opponente. In particolare, quanto all'eccezione di pagamento (v. pagg.
3-4 atto di citazione), preme evidenziare che la stessa si lascia apprezzare per la sua genericità e comunque non risulta suffragata da documentazione idonea a comprovare l'asserito avvenuto pagamento. Assume l'opponente che ha ricevuto due pagamenti in forza delle sentenze dd. Controparte_1
20.04.2022 (v. doc. 18) e 33) fasc. monitorio), con conseguente estinzione dei crediti vantati dalla stessa;
tuttavia con riguardo ai crediti relativi al recupero di IVA ed accise da parte del debitore ceduto in qualità di mandante di quest'ultima, non ha fornito specifica Controparte_12 Cont indicazione e prova dello stato dei recuperi di tali crediti futuri, omettendo di trasmettere a la documentazione contabile per svolgere le pratiche di rimborso dell'IVA ed accise estere (v. pag. 2 doc. 18) e pag. 2 doc. 33) fasc. monitorio). Sul punto va sottolineato che a seguito della sottoscrizione delle scritture dd. 20.04.2022 (v. docc. 18) e 33) cit.), le quali prevedevano in favore di debitore solidale della il pagamento Parte_5 CP_4 dilazionato di quanto dovuto da quest'ultima a mediante cessione dei crediti futuri Controparte_1 anzidetti, a causa di eventi pregiudiziali per i creditori avvenuti nel giugno 2022, tra cui il sequestro antimafia, con conseguente vincolo dell'intero compendio immobiliare dell'attuale opponente e di la si è trovata nell'impossibilità di eseguire il predetto pagamento Controparte_5 Parte_1 dilazionato mediante la cessione di crediti da IVA ed accise estere, che presuppongono evidentemente una continuità aziendale, venuta meno nel caso di specie. Tale stato di insolvenza, intesa quale situazione di dissesto economico, anche solo temporaneo, che renda verosimile l'impossibilità da parte del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ha indotto a dichiarare, mediante ricorso monitorio, l'opponente Controparte_1 decaduta dal beneficio del termine ex artt. 1186 c.c. e 7 bis delle Condizioni Generali di Contratto (v. doc. 3) parte opposta), concessale con le scritture dd. 20.04.2025 (v. docc. 18) e 33) cit.). Si rammenta che l'art. 7 bis cit. consente a di dichiarare decaduto dal beneficio del Controparte_1 termine il debitore in caso di omissione anche parziale o ritardo anche parziale nel pagamento di qualsiasi somma dovuta. A ciò si aggiunga che la cessione del credito pro solvendo in luogo del pagamento non comporta né l'immediata estinzione del credito, né l'immediata liberazione del debitore originario, posto che l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, del cui onere probatorio è gravato il cedente e non il cessionario (v. Cass. n. 15141/2022). D'altro canto, essendo venuti meno a seguito del sequestro penale antimafia e della sostanziale cessione dell'attività della e della i crediti futuri concernenti i rimborsi IVA Parte_1 Controparte_5 ed accise estere, il credito maturato nei confronti del debitore originario è pienamente ed immediatamente esigibile, stante l'evidente inesistenza del credito ceduto. Quanto all'eccezione di compensazione, essa si appalesa inammissibile e comunque infondata. Invero, se sotto il primo profilo essa appare del tutto generica, non avendo parte opponente individuato né l'an né il quantum dei crediti ai fini della compensazione, sotto il secondo profilo non è suscettibile di accoglimento in quanto, per un verso, trattasi di creditori futuri (IVA ed accise estere) che
[...] Cont e maturavano nei confronti di , ceduti a in forza delle Pt_1 Controparte_5 Controparte_1 pagina 11 di 13 scritture sub docc. 18), 33) e 49) fasc. monitorio, di talchè non sussiste alcun controcredito di parte opponente nei confronti di idoneo ad essere posto in compensazione. Per l'altro, Controparte_1 trattandosi di crediti futuri, e quindi non certi, liquidi ed esigibili, l'eccezione de qua è priva di pregio. Ad ogni buon conto si rammenta che in ordine ai crediti di cui alle scritture sub docc. 18),33) e 49) cit. non è stata sollevata alcuna contestazione (v. supra). Quanto alla somma di € 45.002,00 di cui alla fattura n. 15000297 dd. 29.12.2021 per interessi moratori (v. doc. 50) parte opposta), oggetto di riconoscimento di debito da parte della e di Controparte_5 accollo del debito da parte di (v. docc. 49) parte opposta), essa deve ritenersi dovuta in Parte_1 quanto detta fattura è stata azionata da in sede monitoria nel procedimento nei Controparte_1 confronti di (v. doc. 57), a cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 509/2022 Controparte_5 definitivamente esecutivo (v. docc. 57 bis) e 58) parte opposta). A ciò si aggiunga che, come si evince dal foglio di calcolo sub doc. 59) parte opposta, CP_1
in accordo con e ha provveduto a quantificare gli interessi moratori al
[...] Controparte_5 Parte_1 tasso dell'8% ex D.Lvo n. 231/2002 su tutte le fatture scadute al 29.12.2021 e non pagate dalla (v. doc. 60) parte opposta), concedendo ad entrambe le società una riduzione dei Controparte_5 maggiori interessi dovuti. Per le ragioni anzidette non può certo attribuirsi natura usuraria agli interessi anzidetti. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di pagamento di detta somma mediante cessione degli sconti “trafori” 2022, e ciò in quanto la quantificazione operata dalle parti nell'importo di € 63.633,90 rappresenta una mera stima pro futuro, fondata sul “giro d'affari dei transiti trafori” (v. scrittura privata sub doc. 49), interrotto o quantomeno drasticamente ridotto sin dal maggio / giugno 2022 a causa del blocco dell'attività della determinato dal sequestro. Parte_1
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da l'opponente ne ha dedotto Controparte_1
“l'inammissibilità, anche nonostante l'ultimo orientamento di legittimità (Cass. 9633/2022), poiché in ogni caso tale domanda si riferisce a un asserito credito ulteriore e successivo, e quindi un diverso bene della vita e non è connessa per incompatibilità alla domanda originariamente proposta…” (v. note d'udienza dd. 01.02.2023 momoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 03.03.2023). In realtà trattasi di eccezione priva di pregio, laddove si consideri: A) che con tale domanda si è chiesta la condanna di al pagamento di un ulteriore credito di relativo a fatture Parte_1 Controparte_1 emesse dalla stessa successivamente al ricorso monitorio ed attinente alla medesima vicenda dedotta in giudizio e allo stesso bene della vita;
B) che la domanda de qua presenta i medesimi causa petendi, titolo contrattuale e petitum della domanda introdotta con ricorso monitorio, risultando difforme solo in punto quantum, di talchè risulta pienamente giustificato il ricorso al “simultaneus processus”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-in via riconvenzionale, accerta e dichiara che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] della ulteriore somma di € 51.827,93 e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento in favore Pt_1 di della somma di € 51.827,93, oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 -condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 23.002,00, di cui € 22.457,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase conclusiva) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 10.06.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. e P.IVA ) con sede legale in Roma – Via della Giuliana n. 66, la cui Parte_1 P.IVA_1 totalità delle partecipazioni sociali e totalità dei relativi beni costituiti in azienda sono sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e dell'art. 240 bis c.p. con provvedimento del 6 giugno 2022 da parte del G.I.P presso il Tribunale Ordinario di Frosinone Dott.ssa Ida Logoluso nell'ambito del procedimento n. 1650/21 R.G.N.R. e n. 711/22 R.G. G.I.P. (doc. 1), successivamente precisato / integrato con provvedimento del 15 luglio 2022 da parte del medesimo G.I.P. (doc. 2), come risulta anche dalla visura camerale (doc. 3) in persona del Dott. (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], con studio in Roma – Via Tirso n. 26) n.q. di C.F._1 Amministratore Giudiziario (nominato con il suddetto provvedimento del 6 giugno 2022, doc. 1, come risulta anche dalla visura camerale , doc. 3), rappresentata e difesa ai fini del presente atto, giusta autorizzazione da parte del Tribunale Ordinario di Frosinone, G.I.P. Dott.ssa Ida Logoluso, del 19 settembre 2022 (doc. 4), giusta procura speciale alle liti allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc, dall' avv. Antonio Arduini (C.F.
del Foro di Frosinone e dall'avv. Carmelo Curcio (C.F. C.F._2
) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Antonio Arduini in Frosinone – Via Carlo Conti n. 11; OPPONENTE CONTRO corrente in 38121 Trento – Via Innsbruck n. 23, procuratore, consigliere e Controparte_1 amministratore delegato in carica nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso – giusta C.F._4 procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma cpc su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto Ricorso per decreto ingiuntivo dd. 28.06.2022 cui si riferisce con gli strumenti informatici previsti delle normative regolamentari del P.C.T. – dallo
[...] Avvocati (C.F. ), in persona dei soci Avv. Nicola Controparte_3 P.IVA_2 Giuliano (C.F. , Avv. Andrea Merler (C.F. e Avv. C.F._5 C.F._6
pagina 1 di 13 Nicola Tomasi (C.F. ), e presso la sede dello C.F._7 Controparte_3 C
– Società avvocati in 38122 Trento – Viale Rovereto n. 67 elettivamente domiciliato;
[...] OPPOSTA IN PUNTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
-precisa la propria conclusioni riportandosi (al netto della prima conclusione avente ad oggetto la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c.) a quelle contenute nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-insiste (per le ragioni già indicate in piena udienza e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) per l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta (ovvero, rispetto a tale domanda riconvenzionale, insiste su tutte le eccezioni pregiudiziali / preliminari già proposta contro la domanda principale da considerarsi estese alla domanda riconvenzionale, ovvero, in subordine, per il suo rigetto),
-insiste per l'ammissione di tutti i propri mezzi di prova da essa indicati nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e nella propria memoria ex art. 83 comma 6 n. 3 cpc e non ammessi. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
1)In via preliminare: rigettare l'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 508/2022, ai sensi dell'art. 649 cpc, per le ragioni indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022;
2)In via principale: rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione siccome inesistenti, inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto e, accertata e dichiarata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da nei confronti di nella misura e per le causali già proposte con Controparte_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, richiamate e precisate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 508/2022 del Tribunale di Trento o comunque, accertato e dichiarato che per i fatti, le causali e le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, è creditrice nei confronti di
[...] delle somme indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, Pt_1 condannare a pagare in favore di la somma di € 276.595,72, di cui € Parte_1 Controparte_1 275.301,61 in linea capitale, € 1.294,11 di spese notarili, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 dal dì del dovuto (scadenza delle singole fatture in linea capitale) sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia;
3)In via riconvenzionale: accertato e dichiarato, per i fatti, le causali e ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 23.12.2022, che trasposervizi è creditrice nei confronti della della ulteriore somma di € 51.827,93, condannarsi la medesima al pagamento in favore di Parte_1 della somma pari ad € 51.827,93, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo.
4)con vittoria di spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tute occorrende.
5)In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc dd. 03.04.2023 di parte convenuta opposta non ammesse, e nello specifico: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, senza inversione dell'onere della prova ove non spettante: pagina 2 di 13 L. Vero che le scritture private con cessione dei crediti sub dc. 18 e 33 definiscono i rapporti creditori tra prossima alla chiusura, e fanno subentrare la nei rapporti Parte_3 CP_4 Pt_1 commerciali con Controparte_1 Si indicano quali testimoni sui capitoli 4, 5 e 6: residente in [...]
Chiesa Nuova 37; residente in [...]. Testimone_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 22.12.2022, il Tribunale di Trento, con decreto n. 508/2022 dd. 02.08.2022, provvisoriamente esecutivo e con dispensa dall'osservanza del termine ex art. 482 cpc, notificato il 04.08.2022, ingiungeva a di pagare immediatamente, in favore di Parte_1
la somma di € 276.595,72, oltre ad interessi e spese di procedure. Controparte_1
Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che in data 23.05.2021 Parte_1 aveva sottoscritto l'offerta commerciale di (v. doc. 2), che rinviava espressamente Controparte_1 alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), avente ad oggetto la gestione operativa, da parte della ricorrente in favore di delle tessere ed apparati per i transiti a pedaggio in Francia, tunnel Parte_1
Belgio, Spagna, Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e Traforo Italia – Francia (RE / Monte AN); 2) che aveva sempre provveduto alla fatturazione dei Controparte_1 transiti autostradali effettuati dall'ingiunta, inviando alla copia delle fatture e dei dettagli Parte_1 dei transiti effettuati (v. doc. 4); 3) che aveva immotivatamente omesso di pagare le fatture Parte_4 meglio indicate alle pagg.
3-4 del ricorso monitorio, per un importo complessivo di € 170.382,83 (v. docc. 5-16); 4) che era socio unico con la quota del 100% della società (v. Parte_1 Controparte_5 doc. 17); 5) che in forza della scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 18) si era impegnata, Parte_1 in solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di il debito Controparte_5 Controparte_1 della stessa espressamente riconosciuto da quest'ultima, di cui alle fatture meglio Controparte_5 indicate alle pagg.
4-5 del ricorso, per l'importo complessivo di € 45.903,48 (v. docc. da 19 a 32); 6) che in forza di ulteriore scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 33) si era impegnata, in Parte_1 solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di il debito Controparte_6 Controparte_1 della espressamente riconosciuto dalla stessa, di cui alle fatture meglio indicate alle Controparte_5 pagg.
5-6 del ricorso, per l'importo complessivo di € 14.013,30; 7) che con scrittura privata dd. 02.05.2022, scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), si era accollata il debito di Parte_1 CP_5 nei confronti di di cui alla fattura n. 15000297-22 dd. 29.12.2021 (v. doc. 50),
[...] Controparte_1 pari ad € 45.002,00, impegnandosi al pagamento in maniera dilazionata;
8) che non avendo Parte_1 provveduto al pagamento di quanto dovuto, vantava, nei confronti di un Controparte_1 Parte_5 credito complessivo di € 275.301,61, oltre ad interessi moratori della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
10.10.2022, notificato in pari data, chiedendo, in via preliminare, sospendere ex art. 649 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito “in favore del G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Frosinone”, dichiarare quindi la nullità dello stesso e comunque revocarlo;
in via pregiudiziale di rito subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ex art. 19 cpc o in alternativa del Tribunale di Frosinoneex20 cpc, con conseguente nullità o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, accertare e dichiarare pagina 3 di 13 l'inesistenza del credito azionato in sede monitorio o che comunque non era privato e ce quindi l'opponente nulla doveva all'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare a sostegno dell'opposizione e ad integrazione e parziale rettifica di Parte_1 quanto esposto in sede monitoria: 1) che come si evinceva dal doc. 18) fasc. monitorio, l'opponente, unitamente alla società aveva saldato gli asseriti debiti verso l'opposto mediante Controparte_5 cessione, in favore dello stesso, dei crediti che l'opponente vantava nei confronti della società
[...]
fino alla concorrenza di € 112.234, 01; 2) che come si evinceva dal doc. 33) fasc. Controparte_7 monitorio l'opponente, unitamente alla società aveva saldato i propri asseriti debiti Controparte_5 verso l'opposto mediante cessione, in favore dell'opposto, dei crediti che l'opponente vantava nei confronti della società 3) che l'opponente non conosceva né se il cessionario Controparte_7 aveva riscosso dal debitore ceduto i crediti cedutigli dalla Controparte_1 Controparte_7 cadente né se il cessionario aveva eventualmente tentato inutilmente di escutere il Parte_1 patrimonio del debitore ceduto;
di talché, in mancanza di prova in tal senso, si era verificata – in virtù dell'avvenuto pagamento mediante cessione dei suddetti crediti – l'estinzione, quantomeno parziale degli asseriti debiti per intervenuti pagamenti;
4) che, come si evinceva dai predetti documenti, “non vi era affatto stato un riconoscimento dei debiti da parte dell'opponente (né da parte di Controparte_5 bensì si era espressamente specificato (con riferimento a tutte le fatture ivi elencate, ed ovviamente, trattandosi per l'appunto di semplici fatture) che vi era “ampia riserva da parte di di Parte_1 ripetizione di indebito per somme eventualmente non dovute, come pattuito con gli accordi del 30.12.2020” (v. doc. 7) parte opponente)” 5) che con provvedimento dd. 06.06.2022 (v. doc. 1), integrato in data 15.07.2022 (v. doc. 2), il GIP presso il tribunale di Frosinone disponeva il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 co. 2 cpp e dell'art. 240 bis c.p. della totalità delle partecipazioni sociali nell'opponente e la totalità dei relativi beni costituiti in azienda;
6) che con il provvedimento dd. 06.06.2022 venivano nominati Amministratori Giudiziari dell'intera azienda dell'opponente, sottoposto a sequestro preventivo, il dott. e la dott.ssa e, a seguiti di Parte_2 Persona_1 rinuncia da parte di quest'ultima, rimaneva Amministratore Giudiziario il solo dott. Pt_2
In punto di diritto deduceva l'opponente: 1) l'incompetenza funzionale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone e, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo;
2) in via pregiudiziale di rito subordinata, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento ex art. 19 cpc o ex art. 20 cpc. in favore del Tribunale di Roma o del Tribunale di Frosinone;
3) l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
4) la compensazione della somma ingiunta con quanto ceduto da Parte_6
a pari a complessivi € 309.462,45, di talché nulla era dovuto a quest'ultima; 5) Controparte_1
l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia con riguardo alle fatture nn. 33678 e 15000297 dd. 29.12.2021; 6) l'idoneità delle fatture a costituire prova del credito. Costituitosi con comparsa priva di data, l'opposto esponeva: 1) che in data Controparte_1
23.05.2021 aveva sottoscritto l'offerta commerciale di (v. doc. 2), la Parte_1 Controparte_1 quale rinviava espressamente alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), avente ad oggetto la gestione operativa, da parte dell'opposta in favore di delle tessere ed apparati per i transiti Parte_1
a pedaggio in Francia, Tunnel Belgio, Spagna, Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e Traforo Italia - Francia (RE / Monte AN); 2) che aveva sempre Controparte_1 pagina 4 di 13 provveduto alla fatturazione dei transiti stradali effettuati da controparte, inviando alla stessa copia delle fatture e copia dei dettagli dei transiti effettuati (v. doc. 4), e ciò mediante un software professionale di gestione dei flussi di informazioni, che provvedeva a recepire i dati provenienti dai gestori delle tratte autostradali e dei trafori;
3) che aveva immotivatamente omesso di Parte_1 pagare le seguenti fatture per un importo complessivo di € 170.382,83: A) fattura n. 884-22 dd. 23.04.2022 per l'importo residuo di € 10.219,51 avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, sconti autostrade e costi di gestione, con scadenza al 02.06.2022 (v. doc. 5); B) fattura n. 4001270-22 dd. 23.04.2022 dell'importo di € 388,29, avente ad oggetto commissioni telepass Francia, con scadenza al 02.06.2022 (v. doc. 6); C) fattura n. 1000576-22 dd. 02.05.2022 dell'importo di € 45.684,83, avente ad oggetto pedaggi per transiti per il traforo Monte AN e RE ed anticipo commissione trafori, con scadenza all'11.06.2022 (v. doc. 7); D) fattura n. 1016-22 dd. 08.05.2022 dell'importo di € 20.181,52, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, con scadenza al 17.06.2022 (v. doc. 8); E) fattura n. 4001380-22 dd. 08.05.2022 dell'importo di € 393,94, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 17.06.2022 (v. doc. 9); F) fattura n. 4001623-22 dd. 23.05.2022 dell'importo di € 280,87, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 02.07.2022 (v. doc.11); H) fattura n. 1000630-22 dd. 02.06.2022 dell'importo di € 46.797,35, avente ad oggetto pedaggi per transiti per il traforo Monte AN e RE ed anticipo commissione trafori, con scadenza al 12.07.2022 (v. doc. 12); I) fattura n. 1267-22 dd. 08.06.2022 dell'importo di €16.450,40, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, con scadenza al 18.07.2022 (v. doc. 13); L) fattura n. 4001792-22 dd. 08.06.2022 dell'importo di € 321,12, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 18.07.2022 (v. doc. 14); M) fattura n. 1388 dd. 23.06.2022 dell'importo di € 14.983,48, avente ad oggetto pedaggi transito in Francia, sconti autostrade e costi di gestione, con scadenza al 02.08.2022 (v. doc. 15); N) fattura n. 4001820 dd. 23.06.2022 dell'importo di € 292,48, avente ad oggetto le commissioni Telepass Francia, con scadenza al 02.08.2022 (v. doc. 16); 4) che Parte_1 era socio unico con la quota del 100% della società corrente in Frosinone, come da Controparte_5 visura sub doc. 17); 5) che in forza di scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 8), si era Parte_1 impegnata in solido con a saldare in maniera dilazionata, in favore di Controparte_5 CP_1
il debito della stessa espressamente riconosciuto da quest'ultima, in ordine alle
[...] Controparte_5 fatture di seguito indicate per un importo complessivo di € 45.903,48: A) fattura n. 1521-20 dd. 03.11.2020 dell'importo residuo di € 11.874,94 (v. doc. 19), B) fattura n. 1959-20 dd. 08.11.2020 dell'importo di € 11.835,07 (v. doc. 20); C) fattura n. 1873-20 dd. 08.11.2020 dell'importo di € 245,46 (v. doc. 21); D) fattura n. 2052-20 dd. 23.11.2020 dell'importo di € 8.725,13 (v. doc. 22); E) fattura n. 1960-20 dd. 23.11.2020 dell'importo di € 319,35 (v. doc. 23; F) fattura n. 825-21 dd. 23.04.2021 dell'importo di € 172,19 (v. doc. 24); G) fattura n. 938-21 dd. 08.05.2021 dell'importo di € 5.703,90 (v. doc. 25); H) fattura n. 10000940-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 413,50 (v. doc. 26); I) fattura n. 1089-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 919,28 (v. doc. 27); L) fattura n. 952-21 dd. 23.05.2021 dell'importo di € 4.342,06 (v. doc. 28); M) fattura n. 10000531-21 dd. 02.06.2021 dell'importo di € 208,35 (v. doc. 29); N) fattura n. 11001061-21 dd. 08.06.2021 dell'importo di € 85,80 (v.doc. 30); O) fattura n. 1237-21 dd. 08.06.2021 dell'importo di € 201,36 (v. doc. 31); P) fattura n. 1140-21 dd. 08.06.2021 per il minor importo di € 857,09 (v. doc. 32); 6) che in forza di ulteriore scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 33), si era impegnata in solido con a saldare in Parte_1 Controparte_5 maniera dilazionata, in favore di il debito della stessa Controparte_1 Controparte_5 pagina 5 di 13 espressamente riconosciuto dalla stessa, in ordine alle fatture di seguito indicate per un importo complessivo di € 14.013,30: A) fattura n. 1140-21 dd. 08.06.2021 per l'importo residuo di € 2.997,11 (v. doc. 34); B) fattura n. 1254-21 dd. 23.06.2021 dell'importo di € 3.035,43 (v. doc. 35); C) fattura n. 11000656-21 dd. 30.06.2021 dell'importo di €142,89 (v. doc. 36); D) fattura n. 1338-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 2.158,80 (v. doc.37); E) fattura n. 1439-21 dd. 23.07.2021 dell'importo di € 700,84 (v. doc. 38); F) fattura n. 11000895-21dd. 31.07.2021dell'importo di € 59,30 (v. doc.39); G) fattura n. 10001558-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 311,22 (v. doc. 40); H) fattura n. 1769-21 dd. 08.08.2021 dell'importo di € 604,08 (v.doc. 41); I) fattura n. 1571-21 dd. 08.08.2021dell'importo di € 1.527,00 (v. doc. 42); 4) fattura n. 10001680-21 dd. 23.08.2021 dell'importo di € 82,64 (v. doc. 43); M) fattura n. 1901-21 del 23.08.2021 dell'importo di € 201,36 (v. doc. 44); N) fattura n. 1683-21 dd. 23.08.2021 dell'importo di € 118,46 (v. doc. 45); O) fattura n. 11000949-21 dd. 31.08.2021 dell'importo di € 34,12 (v. doc. 46); P) fattura n. 2269-21 dd. 08.11.2021 dell'importo di €1085,40 (v. doc. 47); Q) fattura n. 2386-21 dd. 23.11.2021 dell'importo di € 954,65 (v. doc. 48); 7) che con scrittura privata dd. 02.05.2022 scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), si era accollata Parte_1 il debito di nei confronti di di cui alla fattura n. 15000297-22 dd. Controparte_5 Controparte_1
29.12.2021 (v. doc. 50) pari ad € 45.002,00, impegnandosi al relativo pagamento in maniera dilazionata;
8) che nonostante i solleciti nullo era stato versato;
9) che alla data della comparsa di costituzione e risposta il credito complessivo vantato da in favore di Controparte_1 Parte_1 ammontante a complessivi €275.301,61, oltre interessi moratori con decorrenza dalle singole fatture al saldo effettivo, era rimasto impagato;
10) che al suddetto importo andavano aggiunti € 1.294,11, che aveva dovuto sostenere per l'autentica notarile (v. doc. 52); 11) che a conferma Controparte_1 dalla fondatezza della pretesa creditoria vantata produceva copia dell'offerta Controparte_1 commerciale sottoscritta dal debitore (v. doc. 2), estratto autentico del registro I.V.A. (v. doc. 51), copia delle relative fatture commerciali (v. docc. da 5 a 16), copia delle scritture private di riconoscimento di debito, assunzione dell'obbligazione in via solidale e promessa di pagamento dd. 20.04.2022 e dd. 02.05.2022 (v. docc. 18, 33 e 49), nonché copia delle relative fatture commerciali (v. docc. da 19) a 32); da 34) a 48); n. 50); 12) che con ricorso monitorio dd. 28.06.2022 CP_1 aveva dichiarato decaduta dal beneficio del termine concessole con le scritture private
[...] Parte_1 di cui ai docc. 18); 33), e 49) ex art. 1186 c.c. stante l'insolvenza della debitrice, la quale in ragione dei provvedimenti di sequestro, aventi ad oggetto i veicoli e gli immobili di sua proprietà, e di un pignoramento immobiliare, si era vista azzerare la propria garanzia patrimoniale;
13) che ai sensi dell'art. 7 bis delle Condizioni Generali di Contratto di (v. doc. 3), espressamente Controparte_1 richiamate nell'offerta commerciale sottoscritta (v. doc. 2) – oltre che in forza dell'art. 1186 c.c. – aveva facoltà, in caso di ritardo anche parziale o di un solo giorno nel pagamento di Controparte_1 qualsiasi somma da parte della cliente, di chiedere al pagamento immediato di tutte le somme contrattualmente dovute senza dilazione alcuna, ivi comprese le fatture emesse e per le quali non era ancora decorso il termine dilazionato per il pagamento;
14) che a seguito del ricorso monitorio anzidetto, il Tribunale di Trento emetteva il decreto ingiuntivo n. 588/2022, notificato il 04.08.2022 in forza del quale ingiungeva a il pagamento immediato, in favore dell'attuale opposta, della Parte_1 somma di € 276.595,72, oltre ad interessi e spese di procedura. Nel contestare recisamente e puntualmente la fondatezza delle eccezioni e comunque dei motivi di opposizione formulati da chiedeva, in sede di conclusioni, in via Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 13 preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in principalità, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque accertare che era creditrice nei CP_1 confronti di delle somme indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente a Parte_1 pagare in favore dell'opposta la somma di € 276.595,72, oltre interessi moratori, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che era creditrice Controparte_1 nei confronti di della ulteriore somma di € 51.827,93 in forza delle fatture rimaste Parte_1 impagate, successive al deposito del ricorso monitorio, indicate a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta, condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di tale somma, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 07.06.2023 il G.I. rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale e di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, nonché la richiesta di sospensione ex art. 649 cpc della comparsa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opponente, l'istanza ex art. 210 cpc la C.T.U. dedotte dall'opponente; ammetteva nei termini ivi indicati, le prove orali dedotte dall'opposta, abilitando parte opponente alla prova contraria diretta con i testi indicati. All'udienza dd. 29.09.2023 venivano assunti n. 3 testi di parte opposta. Con ordinanza in data 18.01.2024 il G.I. delegava ex art. 203 cpc il G.I. presso il Tribunale di Roma per l'assunzione e prova contraria del teste di parte opponente e dell'interrogatorio Testimone_2 formule del legale rappresentante dell'opponente, nonché il G.I. presso il Tribunale di Frosinone per l'assunzione a prova contraria dei testi di parte opponente e Parte_7 CP_8
Con ordinanza dd. 22.04.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 05.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, si appalesano infondate le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale del Tribunale di Trento e di incompetenza territoriale del medesimo in favore del Tribunale di Roma. Invero, quanto alla prima, formulata dall'opponente in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (v. pagg. 5-12), giova rammentare, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa, che l'art. 55 D.L.vo n. 159/2011 (Cod prevede che dopo il sequestro “non possono essere iniziate o CP_9 proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”. Ne consegue che ai sensi dell'art. 55 co. 3 D.Lvo n. 159/2011 è prevista la sospensione solo per i giudizi aventi ad oggetto il diritto di proprietà, ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, ma non per quelli concernenti accertamenti di crediti, che certo non comportano la circolazione dei beni oggetto di sequestro, esigenza tutelata dalla norma. Fermo restando, pertanto, che non si ravvisa alcun limite alle azioni di accertamento del credito e di condanna, ne trovano applicazione gli istituti della interruzione e della sospensione del processo, si appalesano del tutto inconferenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'opponente (v. pag. 11 atto di citazione) in quanto concernenti non tanto un'azione di accertamento pagina 7 di 13 e di condanna al pagamento di somme, quanto un procedimento cautelare avente ad oggetto una pretesa sui beni sottoposti a sequestro, e quindi attinenti a diritti di credito. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che dalle trascrizioni poste in essere al Registro Imprese (v. pag. 5 visura camerale – doc. 3) parte opponente) non si evince che il sequestro in questione Parte_1 fosse un sequestro antimafia o ad esso equiparato. Quanto alla seconda, formulata dall'opponente in sede di atto di citazione (v. pagg. 12-13), preme evidenziare che per un verso, ha omesso di contestare tutti i possibili criteri di competenza Parte_1 territoriale, e ciò alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. nn. 21989/2021, 24632/2020 e 3539/2014), il quale ritiene, in tal caso, l'eccezione de qua come non proposta. Per l'altro, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui “l'art. 13 indicato nell'offerta commerciale di cui al doc. 2, non indica il foro né l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia” (v. pag. 13 atto di citazione), l'offerta commerciale sottoscritta da (v. doc. 2) parte opposta) prevede espressamente che “… il cliente dichiara di aver preso Parte_1 visione, di conoscere, di accettare in ogni loro parte le Condizioni Generali di Contratto di
… ai quali la presente offerta fa espresso rinvio … che sono stati consegnati al Controparte_1
Consorziato…”. A ciò si aggiunga che nella parte riservata alla specifica approvazione delle clausole, si legge: “dichiara atto di aver letto, compreso ed approvato espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto di Trasposervizi S.r.l. (CGC), che dichiara di aver già ricevuto in copia, di conoscere e di accettare in ogni suo articolo…”. Ciò premesso, per quanto qui di interesse, l'art. 13 co. 3 delle CGC (v. doc. 3) parte opposta) prevede che “Per qualsiasi controversia tra ed il Cliente relativa all'interpretazione ad Controparte_1 esecuzione delle presenti CGC, nonché all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei rapporti contrattuali tra di essi instaurati a seguito della sottoscrizione dell'Offerta commerciale, anche dopo la cessazione degli stessi, è esclusivamente competente il Foro di Trento (TN) – Italia”. Non solo: la competenza territoriale del Tribunale di Trento sussiste anche in base al criterio del foro ove è sorta l'obbligazione (art. 20 cpc), e ciò in quanto ai sensi dell'art. 1326 c.c. il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'intervenuta accettazione della controparte, ovvero in Trento presso gli uffici della nonché al criterio del foro ove deve Controparte_1 eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cpc), ovvero presso la sede dell'opposta ai sensi dell'art. 1182 c.c., trattandosi di credito in parte determinato in base alle fatture azionate in sede monitoria, in parte determinabile in base a calcoli aritmetici sulla scorta delle pattuizioni contrattuali. In ogni caso, quanto al merito, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, preme evidenziare che parte opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni descritte nelle seguenti fatture: A) fatture sub docc. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 per complessivi € 170.382,83, relative a prestazioni svolte da in favore di B) fatture azionate in via riconvenzionale sub docc. 62, 63, Controparte_1 Parte_5
64, 65 e 66 per complessivi € 51.827,93; C) fatture emesse da nei confronti della Controparte_1 in forza delle scritture private dd. 20.04.2022 per € 45.903,48 (v. doc. 18), per € Controparte_5
14.013,30 (v. doc. 33) e dd. 02.05.2022 per € 45.002,00 (v. doc. 49). Pertanto, tale parte di credito, non contestata neppure in punto quantum, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 cpc. pagina 8 di 13 A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che quanto al credito vantato da nei confronti di CP_1
(v. punto c), si è formato giudicato, come si evince dal ricorso monitorio Controparte_5 Parte_8
(v. doc. 57), dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 509/2022 (v. doc. 57 bis) e del
[...] decreto di definitiva esecutorietà del Tribunale di Trento n. 1346/2022 (v. doc. 58). Ne consegue che tale parte di credito, di cui risulta debitore solidale, è oggetto di accertamento Parte_1 incontrovertibile. Preme sottolineare che parte opposta ha fornito prova documentale del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, producendo l'offerta commerciale sottoscritta da in data 23.05.2021 (v. doc. 2), Parte_9 che espressamente rinvia alle condizioni generali di contratto (v. doc. 3), in forza della quale veniva chiesta l'attivazione dei servizi di relativi alla gestione operativa delle tessere ed Controparte_1 apparati per i transiti a pedaggio in Francia, tunnel Belgio, Spagna Austria, Belgio, Germania (servizio Arianna 2), Svizzera e traforo Italia – Francia (RE – Monte AN). Sul punto vale richiamare quanto dichiarato dal teste du parte opposta, , il quale, in Testimone_3 relazione al cap. 2) parte opposta (“vero che le Condizioni generali di contratto di Controparte_1 sono state consegnate al cliente al momento della stipula del contratto”), ha riferito: “Vero. Parte_1
Lo so perché ero presente al momento della consegna, solitamente tratto io le trattative, e le condizioni generali vengono sempre mandate in concomitanza del contratto” e del teste di parte opposta
[...]
il quale, in relazione al cap. 2) cit., ha dichiarato: “Al momento dell'invio di Testimone_1 un'offerta commerciale a ciascun cliente viene automaticamente inviato anche il file relativo alle condizioni generali di contratto. Dato che i clienti accedono per forza almeno una volta l'anno alla loro area riservata per effettuare una procedura specifica, le condizioni generali erano disponibili in tale area riservata”. A conferma della fondatezza della pretesa creditoria vantata, ha altresì prodotto: A) Controparte_1 copia delle fatture insolute sub docc. 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 e 16 emesse dall'opposta per i servizi resi in favore di di cui all'offerta commerciale sottoscritta (v. doc. 2) cit.), Parte_1 unitamente ai dettagli dei transiti dalla stessa effettuati, registrati e resi disponibili dagli Enti gestori delle tratte autostradali e dei trafori (v. doc. 4); B) copia delle fatture sub docc. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 emesse da in relazione ai cui crediti, Controparte_1 come risulta dalla scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. doc. 18), e si erano Parte_1 Controparte_5 obbligate in solido a pagare quanto dovuto – debito riconosciuto dalla – in maniera Controparte_5 dilazionata mediante cessione di crediti per rimborsare delle accise pagate all'estero; C) copia delle fatture sub docc. 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 e 48 emesse da in Controparte_1 relazione ai cui crediti, come risulta dalla scrittura privata dd. 20.04.2022 (v. docc. 33), e Parte_1 si erano obbligate in solido a pagare quanto dovuto – debito riconosciuto dalla CP_5 CP_5
– in maniera dilazionata mediante cessione dei crediti per rimborsi dell'IVA pagata all'estero; D)
[...] copia della fattura n. 15000297 dd. 29.12.2021 (v. doc. 50) pari ad € 45.002,00, avente ad oggetto somme dovute per interessi moratori, unitamente al foglio di calcolo di tali interessi moratori all'8% ex D.Lvo n. 231/2002 (v. doc. 59), aventi ad oggetto tutte le fatture scadute al 29.12.2021, emesse da e non pagate dalla (v. doc. 60), relative al periodo 22.02.2020 – Controparte_1 Controparte_5
29.12.2021. Tali ultime circostanze hanno trovato puntuale conferma nelle testimonianze rese da Testimone_1
e , entrambi dipendenti di (v. capp. 7), 8) e 9) parte opposta).
[...] Tes_4 Controparte_1 pagina 9 di 13 Sempre in relazione al credito sub D), preme evidenziare, come si evince dalla scrittura privata dd. 02.05.2022, scambiata via PEC tra le parti (v. doc. 49), che la si riconosceva Controparte_5 espressamente debitrice nei confronti di e la si accollava detto debito Controparte_1 Parte_1 nei confronti dell'opposta, senza liberazione della obbligandosi a pagare quanto dovuto Controparte_5 in maniera dilazionata. E) copia delle fatture insolute sub docc. 62,63,64,65 e 66, azionate nel presente giudizio in via riconvenzionale, emesse da per i servizi resi in favore di di cui Controparte_1 Parte_1 all'offerta, a conferma degli stessi e di quanto dovuto, ha prodotto i dettagli dei transiti autostradali della stessa eseguiti. Circa le procedure di fatturazione e di notifica dei transiti effettuati, vale richiamare quanto dichiarato dai testi , e in relazione ai capp. 1) e 3) parte opposta. Tes_1 Tes_4 Tes_3
Inoltre ha prodotto prova documentale della situazione di insolvenza, che aveva Controparte_1 coinvolto sia che a far data dal giugno 2022, con sostanziale cessazione Parte_1 Controparte_5 dell'attività e conseguente azzeramento delle garanzie patrimoniali del debitore, e segnatamente: A) le ispezioni ipotecarie del contratto nazionale e le visure Aci Tra di Sagi S.p.A. (v. docc. 53 – 54 -55) le quali evidenziano trascrizioni pregiudizievoli di provvedimenti di sequestro e di pignoramento immobiliare sui beni di detta società, comprovando l'assenza di garanzie patrimoniali;
B) gli articoli di giornali pubblicati online e su testate locali (v. docc. 58 bis, 58 ter, 58 quater, 58 quinquies e 58 sexies), in cui si dà atto della sostanziale cessazione dell'attività della e della nel CP_10 Controparte_5 settore dell'autotrasporto a far data dal giugno 2022 a seguito del sequestro antimafia (v. doc. 1) parte opponente). In particolare in detti articoli si evidenzia il congelamento dell'intero patrimonio aziendale delle due società per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro. Quanto ai rapporti intercorrenti tra le due società, il teste ha confermato sia il cap. 5) (“Vero Tes_1 che e condividenìvano veicoli, apparati telepass, uffici operativi, logistica”), Controparte_5 Parte_1 riferendo che era un'altra società cliente di quindi sono a conoscenza Controparte_5 CP_1 delle dinamiche intercorse sia tra le due società tra loro, sia tra la e la Ho Controparte_5 CP_1 interloquito più volte, telefonicamente e via e – mail: i recapiti per le due società erano i medesimi”, che il cap. 6) (“vero che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 la e la hanno CP_4 Parte_1 cessato la propria attività nel settore dell'autotrasporto e hanno azzerato il numero dei pedaggi autostradali”), affermando che “Forse la anche qualche mese prima di giugno 2022. Ne sono CP_4
a conoscenza perché: 1) sono venuto a conoscenza delle procedure penale di sequestro delle due società, che ricordo benissimo fosse nel giugno 2022; 2) in qualità di legal manager dell'impresa ho eseguito l'introduzione dei rapporti contabili e contrattuali con e successivamente l'avvio CP_1 della fase giudiziale volta al recupero del credito nei confronti delle predette società”. Si noti altresì: A) che il teste di parte opponente, dipendente della :, ha confermato Pt_7 Parte_1 che “a giugno c'è stato un fermo dell'attività” (v. ud. 08.03.2024 Trib. Frosinone); B) che il teste CP_8 di parte opponente, dipendente della ha confermato che “c'è stato il sequestro e quindi è Controparte_5 stato tutto bloccato da giugno 2022” (v. ud. 08.03.2024 Trib. Frosinone); C) che in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante di ha dichiarato che “Col CP_11 Parte_1 sequestro sono rimaste tre persone su 50”, confermando così il crollo dell'operatività aziendale e del fatturato della società, e soggiungendo che, intervenuto il sequestro nel giugno 2022 con conseguente pagina 10 di 13 blocco dell'attività, tra agosto e settembre l'attività era stata riavviata, ancorchè a volumi minori e con attività ridotta all'estero, “poi il tentativo di riattivazione è terminato” (v. ud. 13.03.2024 Trib. Roma). Di contro si appalesano infondate le eccezioni formulate da parte opponente. In particolare, quanto all'eccezione di pagamento (v. pagg.
3-4 atto di citazione), preme evidenziare che la stessa si lascia apprezzare per la sua genericità e comunque non risulta suffragata da documentazione idonea a comprovare l'asserito avvenuto pagamento. Assume l'opponente che ha ricevuto due pagamenti in forza delle sentenze dd. Controparte_1
20.04.2022 (v. doc. 18) e 33) fasc. monitorio), con conseguente estinzione dei crediti vantati dalla stessa;
tuttavia con riguardo ai crediti relativi al recupero di IVA ed accise da parte del debitore ceduto in qualità di mandante di quest'ultima, non ha fornito specifica Controparte_12 Cont indicazione e prova dello stato dei recuperi di tali crediti futuri, omettendo di trasmettere a la documentazione contabile per svolgere le pratiche di rimborso dell'IVA ed accise estere (v. pag. 2 doc. 18) e pag. 2 doc. 33) fasc. monitorio). Sul punto va sottolineato che a seguito della sottoscrizione delle scritture dd. 20.04.2022 (v. docc. 18) e 33) cit.), le quali prevedevano in favore di debitore solidale della il pagamento Parte_5 CP_4 dilazionato di quanto dovuto da quest'ultima a mediante cessione dei crediti futuri Controparte_1 anzidetti, a causa di eventi pregiudiziali per i creditori avvenuti nel giugno 2022, tra cui il sequestro antimafia, con conseguente vincolo dell'intero compendio immobiliare dell'attuale opponente e di la si è trovata nell'impossibilità di eseguire il predetto pagamento Controparte_5 Parte_1 dilazionato mediante la cessione di crediti da IVA ed accise estere, che presuppongono evidentemente una continuità aziendale, venuta meno nel caso di specie. Tale stato di insolvenza, intesa quale situazione di dissesto economico, anche solo temporaneo, che renda verosimile l'impossibilità da parte del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ha indotto a dichiarare, mediante ricorso monitorio, l'opponente Controparte_1 decaduta dal beneficio del termine ex artt. 1186 c.c. e 7 bis delle Condizioni Generali di Contratto (v. doc. 3) parte opposta), concessale con le scritture dd. 20.04.2025 (v. docc. 18) e 33) cit.). Si rammenta che l'art. 7 bis cit. consente a di dichiarare decaduto dal beneficio del Controparte_1 termine il debitore in caso di omissione anche parziale o ritardo anche parziale nel pagamento di qualsiasi somma dovuta. A ciò si aggiunga che la cessione del credito pro solvendo in luogo del pagamento non comporta né l'immediata estinzione del credito, né l'immediata liberazione del debitore originario, posto che l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, del cui onere probatorio è gravato il cedente e non il cessionario (v. Cass. n. 15141/2022). D'altro canto, essendo venuti meno a seguito del sequestro penale antimafia e della sostanziale cessione dell'attività della e della i crediti futuri concernenti i rimborsi IVA Parte_1 Controparte_5 ed accise estere, il credito maturato nei confronti del debitore originario è pienamente ed immediatamente esigibile, stante l'evidente inesistenza del credito ceduto. Quanto all'eccezione di compensazione, essa si appalesa inammissibile e comunque infondata. Invero, se sotto il primo profilo essa appare del tutto generica, non avendo parte opponente individuato né l'an né il quantum dei crediti ai fini della compensazione, sotto il secondo profilo non è suscettibile di accoglimento in quanto, per un verso, trattasi di creditori futuri (IVA ed accise estere) che
[...] Cont e maturavano nei confronti di , ceduti a in forza delle Pt_1 Controparte_5 Controparte_1 pagina 11 di 13 scritture sub docc. 18), 33) e 49) fasc. monitorio, di talchè non sussiste alcun controcredito di parte opponente nei confronti di idoneo ad essere posto in compensazione. Per l'altro, Controparte_1 trattandosi di crediti futuri, e quindi non certi, liquidi ed esigibili, l'eccezione de qua è priva di pregio. Ad ogni buon conto si rammenta che in ordine ai crediti di cui alle scritture sub docc. 18),33) e 49) cit. non è stata sollevata alcuna contestazione (v. supra). Quanto alla somma di € 45.002,00 di cui alla fattura n. 15000297 dd. 29.12.2021 per interessi moratori (v. doc. 50) parte opposta), oggetto di riconoscimento di debito da parte della e di Controparte_5 accollo del debito da parte di (v. docc. 49) parte opposta), essa deve ritenersi dovuta in Parte_1 quanto detta fattura è stata azionata da in sede monitoria nel procedimento nei Controparte_1 confronti di (v. doc. 57), a cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 509/2022 Controparte_5 definitivamente esecutivo (v. docc. 57 bis) e 58) parte opposta). A ciò si aggiunga che, come si evince dal foglio di calcolo sub doc. 59) parte opposta, CP_1
in accordo con e ha provveduto a quantificare gli interessi moratori al
[...] Controparte_5 Parte_1 tasso dell'8% ex D.Lvo n. 231/2002 su tutte le fatture scadute al 29.12.2021 e non pagate dalla (v. doc. 60) parte opposta), concedendo ad entrambe le società una riduzione dei Controparte_5 maggiori interessi dovuti. Per le ragioni anzidette non può certo attribuirsi natura usuraria agli interessi anzidetti. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di pagamento di detta somma mediante cessione degli sconti “trafori” 2022, e ciò in quanto la quantificazione operata dalle parti nell'importo di € 63.633,90 rappresenta una mera stima pro futuro, fondata sul “giro d'affari dei transiti trafori” (v. scrittura privata sub doc. 49), interrotto o quantomeno drasticamente ridotto sin dal maggio / giugno 2022 a causa del blocco dell'attività della determinato dal sequestro. Parte_1
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da l'opponente ne ha dedotto Controparte_1
“l'inammissibilità, anche nonostante l'ultimo orientamento di legittimità (Cass. 9633/2022), poiché in ogni caso tale domanda si riferisce a un asserito credito ulteriore e successivo, e quindi un diverso bene della vita e non è connessa per incompatibilità alla domanda originariamente proposta…” (v. note d'udienza dd. 01.02.2023 momoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 03.03.2023). In realtà trattasi di eccezione priva di pregio, laddove si consideri: A) che con tale domanda si è chiesta la condanna di al pagamento di un ulteriore credito di relativo a fatture Parte_1 Controparte_1 emesse dalla stessa successivamente al ricorso monitorio ed attinente alla medesima vicenda dedotta in giudizio e allo stesso bene della vita;
B) che la domanda de qua presenta i medesimi causa petendi, titolo contrattuale e petitum della domanda introdotta con ricorso monitorio, risultando difforme solo in punto quantum, di talchè risulta pienamente giustificato il ricorso al “simultaneus processus”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-in via riconvenzionale, accerta e dichiara che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] della ulteriore somma di € 51.827,93 e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento in favore Pt_1 di della somma di € 51.827,93, oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 -condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 23.002,00, di cui € 22.457,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase conclusiva) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 10.06.2025 Dott. M. Morandini
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