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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1783/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Daniela Gulino Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Vitantonio Palmisani Controparte_1
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
dedotto che: con sentenza n. 371/2005, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato Controparte_1
l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e l'instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, condannando, per l'effetto,
essa datrice di lavoro alla riammissione in servizio nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3.5.2004 sino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
che, in ottemperanza alla
1 suddetta sentenza, ha effettuato il pagamento in favore Parte_1
della lavoratrice di € 20.805,13 lordi;
che, con sentenza n. 646/2018, la
Corte di Appello di Catania ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, quantificando il risarcimento dovuto in un'indennità onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre accessori di legge;
che quindi, in forza della riforma in appello del titolo esecutivo, la è CP_1
tenuta alla restituzione degli importi in eccedenza riscossi, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito in forza della sentenza di primo grado e quanto spettante in virtù delle statuizioni del giudice dell'appello; che la lavoratrice, pur diffidata, ha omesso la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Tanto premesso, la società ricorrente ha chiesto condannarsi la convenuta a rifondere la somma di € 12.734,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
si è costituita in giudizio, contestando i conteggi operati Controparte_1
da controparte, sul molteplice rilievo per cui: a) secondo quanto chiaramente statuito dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio alla CdA,
non vanno restituite le retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado (25.5.2005) e la riammissione in servizio
(8.9.2005), ammontanti a complessivi € 5.305,84, sicché il capitale da restituire è pari a € 15.499,29 (anziché € 20.805,13); b) nel calcolo della retribuzione globale di fatto non è stato computato il TFR, sicché
l'indennità risarcitoria dovuta è pari a € 13.226,22 (anziché € 8.201,48); c)
vanno restituite le somme effettivamente percepite al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, sicché va detratta l'ulteriore somma di
2 € 5.316,29; con la conseguenza che l'eccedenza lorda, pari a € 2.273,07
(15.499,29 - 13.226,22), è persino inferiore alle ritenute e trattenute (di €
5.316,29) e che, dunque, nulla va restituito a parte ricorrente, la quale va anzi condannata per lite temeraria.
, alla luce delle difese spiegate da controparte, ha da ultimo Parte_1
aderito alle censure sub a) e c), così riconoscendo che dall'importo da restituire vanno detratte le retribuzioni maturate tra la sentenza di primo grado e la riammissione in servizio, nonché le imposte e i contributi previdenziali, quindi, scomputando l'indennità risarcitoria (che ha riquantificato, al netto di Irpef e contributi, in € 8.450,88), ha ricalcolato la propria pretesa in € 2.415,55, comprensiva degli interessi legali maturati dal 20.9.2019 al 31.12.2024 (cfr. nota del 22.1.2025 e verbale d'udienza del 27.1.2025).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
E' pacifico che la lavoratrice è tenuta alla restituzione delle somme ricevute dalla società datrice in esecuzione della riformata sentenza di primo grado, detratta l'indennità risarcitoria riconosciutale dalla Corte
d'Appello.
Occorre preliminarmente quantificare, da un lato, il capitale indebitamente percepito dalla e, dall'altro, l'indennità risarcitoria a lei spettante, CP_1
onde appurare se vi sia eccedenza da riversare a . Parte_1
3 Ebbene, per quanto concerne il capitale da restituire, da ultimo le parti concordano sul fatto che non vadano ritenute indebite le retribuzioni comprese tra la pronuncia di primo grado (25.5.2005) e l'effettiva riammissione in servizio (8.9.2005), e così pure sul fatto che le ulteriori retribuzioni, dalla lavoratrice percepite al netto di imposte e contributi,
vadano parimenti rese al netto, e non al lordo.
Ciò su cui le parti ancora controvertono è la quantificazione delle retribuzioni nette in concreto erogate in esecuzione della sentenza di primo grado: in particolare, parte resistente sostiene di avere sofferto una tassazione Irpef al 27% (in luogo del 23% dedotto da ) e, dunque, Pt_1
una decurtazione per imposizione fiscale per € 3.765,37 (anziché per €
3.207,54). Nulla obietta, invece, in ordine alla quantificazione dei contributi previdenziali operata da nella misura di € 1.421,48, né sul totale Pt_1
delle retribuzioni lorde da restituire (€ 15.367,31).
A fronte della puntuale contestazione mossa da parte resistente, Pt_1
non ha dimostrato di avere corrisposto più alte retribuzioni nette (per effetto di una minore imposizione fiscale), sicché deve ritenersi che il totale delle retribuzioni indebitamente percepite dalla al netto di CP_1
imposte e contributi ammonti a € 10.180,46, anziché a € 10.738,29
(15.367,31 - 3.765,37 - 1.421,48).
Venendo alla indennità risarcitoria riconosciuta dalla Corte d'Appello, le parti controvertono sia sul suo ammontare (da ultimo quantificato da Pt_1
in € 8.450,88 e dalla resistente in € 11.992,68), sia sull'assoggettabilità o meno a tassazione e contribuzione previdenziale.
4 Relativamente al primo aspetto, si ritiene che l'indennità risarcitoria, parametrata alla “retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine” (30.6.2002), non debba ricomprendere il rateo mensile del
TFR.
Come più volte statuito dalla Corte di legittimità,
“la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il
lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosi
ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere
continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in
atto al momento della cessazione del rapporto - ad eccezione dei
compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli
aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale” (cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., sez. L., n. 6744/2022).
In ossequio al superiore principio, vanno indubbiamente considerati, tra gli emolumenti indicati nella busta paga in atti (all. 5 memoria di costituzione),
oltre alla retribuzione fissa (di € 1.227,79), i ratei di 13^ e 14^ (per complessivi € 204,64) e gli ANF (per € 261,32).
Vanno altresì ricompresi i premi di produzione (per € 44,67 e € 66,11), in quanto “compenso di carattere continuativo che si ricollega alle particolari modalità della prestazione in atto al momento della cessazione del rapporto, “dovendosi invece escludere i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese” (cfr., sul premio di produzione, Cass.
Civ., sez. L., n. 3787/2009; n. 2262/2007).
Non può essere considerato, invece il rateo del TFR (di € 193,25), trattandosi di emolumento retributivo “differito”, spettante in caso ed al momento della cessazione del rapporto. Nell'ipotesi che qui occupa, il rapporto di lavoro non è cessato, ed anzi è stato convertito a tempo
5 indeterminato, sicché, premesso che l'indennità risarcitoria oggetto di causa andrà computata ai fini del calcolo del TFR, aderendo alla impostazione suggerita da parte resistente (ossia includere il rateo TFR nella “retribuzione globale di fatto”) si otterrebbe un'indebita duplicazione dell'emolumento in parola.
La retribuzione globale di fatto, ammonta, dunque, a € 1.804,53
(1.227,79+204,64+261,32+44,67+66,11), e non già a € 1.997,78 (come asserito dalla lavoratrice, per effetto della inclusione del rateo TFR), né a
€ 1.408,48 (come dedotto da in seno all'ultimo prospetto conteggi). Pt_1
Moltiplicando detto importo per le sei mensilità riconosciute dalla Corte
d'appello, l'indennità risarcitoria va quantificata in € 10.827,18.
Si ritiene, poi, che tale indennità debba essere corrisposta senza decurtazione di sorta per imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. Invero, l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. n.
183/2010, prevista per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha natura risarcitoria, e non retributiva, in quanto percepita in assenza di una controprestazione lavorativa, quale danno emergente da perdita di chance
(la stabilizzazione in luogo della precarietà occupazionale sofferta dal lavoratore). Ne consegue che essa non va assoggettata a tassazione
Irpef, né a contribuzione Inps.
Tale somma va maggiorata degli accessori, ossia - per come statuito dalla
Corte d'Appello di Catania con la pronuncia n. 646/2018 - rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 24.5.2005 sino al saldo.
6 In definitiva, la somma spettante alla lavoratrice a titolo di indennità
risarcitoria (netta) è già di per sé (senza considerare gli accessori dovuti)
superiore a quella che ella deve restituire a a titolo di retribuzioni Pt_1
(nette) indebitamente percepite.
Di talché, operata la compensazione tra le reciproche poste di credito-
debito, deve concludersi che la nulla deve a . CP_1 Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna formulata dalla società
ricorrente.
Al contempo, non si ravvisano gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c., attesa la non manifesta infondatezza del ricorso e della mera opinabilità del diritto fatto valere da (cfr., sul punto, Cass. Civ., sez. L., n. 3464/2017). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
tenuto conto del valore della causa (scaglione sino a € 26.000,00), della non particolare complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) accertato che l'indennità risarcitoria che deve a Parte_1 CP_1
è pari a € 10.827,18, oltre accessori, e che le somme indebite
[...]
che quest'ultima deve restituire a ammontano a € 10.180,46, in Pt_1
7 rigetto del ricorso, dichiara che la resistente nulla deve alla società
ricorrente;
2) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
3) condanna a rifondere alla resistente le spese di Parte_1
lite, che si liquidano in € 2.800,00, oltre IVA CPA e spese generali al
15%, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 19.3.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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