Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14027-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 14027/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Valentina
Li Mandri, in sostituzione dell'Avv. Angelo Vassallo per DO RO.
Nessuno presente per il Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e in particolare evidenzia che il calcolo in essa contenuta è stato erroneamente formulato con la tabella unica e non con le tabelle del Tribunale di Milano di cui si chiede tener conto. chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14027/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
DO RO ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Angelo Vassallo ( per procura allegata all'atto Email_1
di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara
( alermo.it) per procura generale alle liti Email_2 CP_1
del 4 maggio 2021 (Rep. n. 13) allegata alla comparsa di costituzione e ri-
sposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
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Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento in favore di DO RO della complessiva somma di € 27.038,20, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra DO
RO e il e condanna quest'ultimo, in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi €
3.156,59, di cui € 363,33 per spese, ed € 2.793,26 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, DO RO ha chiesto la condanna del Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni – quantificati nella complessiva
[...]
somma di € 40.122,50 poi emendato a € 37.376,38 – da lui subiti in di-
pendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 21 agosto 2020, CP_1
intorno alle ore 18.30 circa, quando l'attore “mentre percorreva a piedi la
via Paruta al civico 14/b ( all'altezza della farmacia (dalla quale CP_1
stava uscendo), cadeva rovinosamente per terra a causa di un dissesto del
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marciapiede causato, presumibilmente, dalla crescita delle radici di un al-
bero esistente esattamente in prossimità dell'accaduto”, riportando lesioni personali.
❖❖❖
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di proce-
dibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 6,
produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del
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bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
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danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 21 agosto 2020 e le condizioni (potenzialmente pericolo-
se) del marciapiede di Via Paruta, a CP_1
E invero, la teste, (da considerarsi attendibile in quan- Testimone_1
to priva di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in cau-
sa), ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che “L'incidente è avvenuto ad agosto di 2 o 3 anni
fa. Dopo le 18:00, mi trovavo in macchina con mia sorella in Via Paruta,
avevamo posteggiato vicino la Farmacia. Mentre eravamo ancora in mac-
china abbiamo visto un signore che uscendo dalla farmacia cadeva improv-
visa-mente a terra. Siamo subito accorse in suo aiuto e volevamo aiutarlo
ad alzarsi, ma lui non ha voluto perché dolente. Abbiamo chiamato il 118
perché non si poteva alzare da terra. Preciso che quando mi sono avvicina-
ta al signore per soccorrerlo ho visto che il marciapiede era tutto dissestato
a causa delle radici di un albero lì presente sulle quali il signor RO è in-
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ciampato … Il dissesto non era percepibile perché le radici erano coperte
dalle foglie dell'albero. Il dissesto non era segnalato.” [cfr. verbale di udienza del
12 luglio 2024].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite alla teste ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto del marciapiede di via Paruta, a [cfr. pro- CP_1
duzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_1
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie del marciapiede si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A.
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Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“frattura pertrocanterica destra”) refertate all'attore presso il Pronto Soc-
corso dell'Ospedale “G. F. Ingrassia” di in data 21 agosto 2020 CP_1
[cfr. relazione del C.T.U. dott. , pag. 6]. Persona_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (era un pomeriggio di agosto con un'ottima visibilità garantita dalla piena luce naturale: cfr. immagini fotografiche, in atti),
e che l'attore stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ri-
dotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la pre-
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senza dell'insidia ed evitare la caduta anche e soprattutto in considera- zione della conoscenza dello stato di generalizzato dissesto della rete stra-
dale (che se da una parte non può certamente esonerare del tutto l'Ente
convenuto da responsabilità, dall'altra impone all'utente dalla strada una maggiore attenzione), deve essere individuato un concorso di responsabi-
lità dell'attore nella causazione dell'evento.
Nel valutare la condotta di parte attrice, però, “non si può non tenere in
considerazione l'età del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un
acume particolare è richiesto a una persona giovane o di media età,
l'ordinamento de-ve avere una minor pretesa nei confronti di una persona
anziana” (Trib. Napoli, 22/7/2021 n. 6775).
Pertanto, nella fattispecie in esame - ritenendo che il dissesto presente sul marciapiede non sia stato un ostacolo immediatamente percepibile dall'attore in considerazione dell'età dello stesso al momento del sinistro
(76 anni) - il concorso di responsabilità di DO RO in ordine alla causazione dell'evento deve essere limitato nella misura del 30%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
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Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della stra- Controparte_1
da teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della lo-
ro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate in occasione della caduta del 21 agosto 2020 han-
no provocato a DO RO una inabilità temporanea assoluta di 30
giorni e una inabilità temporanea parziale di 80 giorni (di cui 20 giorni al
75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al 50% e 40 al 25%) e, infine,
un danno biologico permanente pari al 13% dell'integrità psico-fisica tota-
le, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni
(che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [cfr. relazione peritale cit., pag. 6
e 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
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legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel
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pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
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solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 13% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (76 anni), la somma complessiva di €
31.151,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.833,93, da moltiplicare per il grado di invalidità (13) e per il coefficiente
(0,625) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.475,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 38.626,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da DO RO in conseguenza dell'incidente.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 30%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 27.038,20 per il danno non patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma
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che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni
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suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a DO RO - al cui pagamento deve essere condannato il
– ammonta a € 27.038,20, oltre interessi, da calco- Controparte_1
larsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data
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della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
27.038,20) rispetto a quello richiesto in citazione (€
40.122,50/37.376,38), appare equo a questo giudice compensare in ra-
gione di 1/3 le spese processuali tra l'attore e il e Controparte_1
condannare quest'ultimo al pagamento dei restanti 2/3.
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), i parametri minimi in
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considerazione del grado di complessità della controversia, aumentato del
10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“atti depositati … redatti
con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la frui-
zione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'inter-
no dell'atto e dei documenti allegati …”).
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attore
– vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_1
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 27 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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