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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7540 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanni Cigliola (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto alla via De Email_1
Cesare, n. 18, presso lo studio del difensore Avv. Giovanni Cigliola parte appellante CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] parti appellate contumaci OGGETTO: regolamentazione delle spese di lite – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 13.3.2025, l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con le quali si è riportato ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
e evocando in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1 opponevano il decreto ingiuntivo n. 1120/2020, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del predetto opposto della complessiva somma di € 4.800,00 (di cui € 2.400,00 a titolo di rimborso di pari importo mutuato ed € 2.400,00 a titolo di clausola penale per mancato rispetto del relativo termine di pagamento), il tutto oltre interessi, spese ed accessori di lite. Esponevano in dettaglio:
che controparte aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sulla
Tribunale di Taranto
scorta della scrittura privata conclusa tra le parti il 24.7.2013, atto nel quale, attestandosi il ricevimento della somma di € 2.400,00 dal essi si erano obbligati alla restituzione di tale importo in Pt_1 favore del mutuante entro il termine di 50 giorni, pena il pagamento di
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo;
che controparte aveva omesso di riferire che le parti avevano concluso, con intento novativo, una successiva scrittura privata in data 02.10.2013, nella quale essi si erano riconosciuti debitori di di € 4.800,00, somma che comprendeva il Parte_1 pagamento di € 2.400,00 ricevuto contestualmente alla stipulazione della precedente scrittura e l'ulteriore importo di € 2.400,00 che l'opposto si era obbligato ad erogare in loro favore;
che in forza di tale scrittura privata del 02.10.2013, l'opposto aveva agito in giudizio in separata sede giudiziaria ottenendo un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e dichiarato definitivamente esecutivo, sulla scorta del quale aveva promosso un'esecuzione mobiliare presso terzi conclusasi con l'assegnazione della somma di € 2.400,00 in favore del creditore procedente;
che, pertanto, il credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di causa era già estinto;
che la clausola penale prevista nella scrittura privata sottesa all'emissione del titolo monitorio, era nulla, in quanto tendente a mascherare la concessione di un prestito avente natura usuraria, per il quale avevano già promosso denuncia querela per il reato di usura aggravato dello stato di bisogno;
che in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opposto doveva essere condannato al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua condotta delittuosa penalmente rilevante. Pertanto, concludevano per la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa domanda Parte_1 ed insistendo nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo. Segnatamente esponeva:
che la scrittura privata conclusa in data 02.10.2013, non avendo contenuto novativo, confermava il credito portato nel decreto ingiuntivo oggetto di causa;
che non vi era alcuna nullità nel contratto di mutuo in questione, in
Tribunale di Taranto
quanto le parti avevano liberamente convenuto, in caso di ritardo nel rimborso delle somme mutuate, il pagamento di una clausola penale e non il riconoscimento di interessi usurari;
che il versamento della complessiva somma di € 4.800,00 in favore degli opponenti era comprovato per iscritto;
che l'azione esecutiva citata dagli opponenti si era conclusa in modo infruttuoso, senza recuperare in tutto o in parte il credito che ne era oggetto;
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto aveva disposto l'archiviazione della denuncia querela contro di lui promossa dagli opponenti;
che la domanda riconvenzionale era infondata e non meritevole di accoglimento. All'esito di un'istruttoria documentale, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando che la definizione della vertenza costituiva ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio. Avverso tale pronuncia ha promosso appello , limitando Parte_1 le sue censure al solo capo relativo alle spese. A fondamento del gravame, ha esposto:
che la compensazione delle spese di lite stabilita dal Giudice di Pace violava il principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., in quanto questi, a fronte del pieno rigetto dell'opposizione, avrebbe dovuto condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite;
che la compensazione delle spese di lite va disposta nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c., fattispecie non ricorrenti nel caso di specie Gli appellati, sebbene ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
2) Sul motivo d'appello. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di
Tribunale di Taranto
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha addotto alcun valido motivo per giustificare la compensazione delle spese di lite: la previsione secondo cui la definizione della vertenza costituisce ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio, appare una mera formula di stile non idonea a supportare tale scelta decisoria. Per altro verso, tenuto conto del rigetto dell'opposizione, non sono ravvisabili né le specifiche ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., né gravi ed ulteriori ragioni per una eventuale compensazione delle spese di lite. Ed invero:
la fattispecie ha ad oggetto un mutuo tra privati, materia, questa, già da tempo ampiamente trattata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
nelle more del giudizio di primo grado non è intervenuta alcuna mutazione normativa e giurisprudenziale adottata nella decisione dal giudice di prime cure;
nel caso di specie non sono ravvisabili altre peculiarità tali da giustificare la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure. Pertanto, in definitiva, in accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese di lite stabilita nella sentenza impugnata, va riformata: nel caso in esame non vi è stata soccombenza reciproca delle parti;
inoltre, non è rilevabile né l'assoluta novità delle questioni trattate, né un mutamento della giurisprudenza, né tanto meno la sussistenza di “altri gravi ed eccezionali ragioni”; ragion per cui, quanto stabilito dal Giudice di Pace non è condivisibile.
Tribunale di Taranto
Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione del canonico principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento delle spese del primo grado di lite. Tali spese vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei valori minimi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia.
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto anche in tal caso della lieve difficoltà della lite, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto di fatto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
per l'effetto, condanna le medesime parti appellate al pagamento in solido in favore dell'appellante delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 18/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
Tribunale di Taranto
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanni Cigliola (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto alla via De Email_1
Cesare, n. 18, presso lo studio del difensore Avv. Giovanni Cigliola parte appellante CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] parti appellate contumaci OGGETTO: regolamentazione delle spese di lite – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 13.3.2025, l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con le quali si è riportato ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
e evocando in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1 opponevano il decreto ingiuntivo n. 1120/2020, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del predetto opposto della complessiva somma di € 4.800,00 (di cui € 2.400,00 a titolo di rimborso di pari importo mutuato ed € 2.400,00 a titolo di clausola penale per mancato rispetto del relativo termine di pagamento), il tutto oltre interessi, spese ed accessori di lite. Esponevano in dettaglio:
che controparte aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sulla
Tribunale di Taranto
scorta della scrittura privata conclusa tra le parti il 24.7.2013, atto nel quale, attestandosi il ricevimento della somma di € 2.400,00 dal essi si erano obbligati alla restituzione di tale importo in Pt_1 favore del mutuante entro il termine di 50 giorni, pena il pagamento di
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo;
che controparte aveva omesso di riferire che le parti avevano concluso, con intento novativo, una successiva scrittura privata in data 02.10.2013, nella quale essi si erano riconosciuti debitori di di € 4.800,00, somma che comprendeva il Parte_1 pagamento di € 2.400,00 ricevuto contestualmente alla stipulazione della precedente scrittura e l'ulteriore importo di € 2.400,00 che l'opposto si era obbligato ad erogare in loro favore;
che in forza di tale scrittura privata del 02.10.2013, l'opposto aveva agito in giudizio in separata sede giudiziaria ottenendo un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e dichiarato definitivamente esecutivo, sulla scorta del quale aveva promosso un'esecuzione mobiliare presso terzi conclusasi con l'assegnazione della somma di € 2.400,00 in favore del creditore procedente;
che, pertanto, il credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di causa era già estinto;
che la clausola penale prevista nella scrittura privata sottesa all'emissione del titolo monitorio, era nulla, in quanto tendente a mascherare la concessione di un prestito avente natura usuraria, per il quale avevano già promosso denuncia querela per il reato di usura aggravato dello stato di bisogno;
che in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opposto doveva essere condannato al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua condotta delittuosa penalmente rilevante. Pertanto, concludevano per la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa domanda Parte_1 ed insistendo nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo. Segnatamente esponeva:
che la scrittura privata conclusa in data 02.10.2013, non avendo contenuto novativo, confermava il credito portato nel decreto ingiuntivo oggetto di causa;
che non vi era alcuna nullità nel contratto di mutuo in questione, in
Tribunale di Taranto
quanto le parti avevano liberamente convenuto, in caso di ritardo nel rimborso delle somme mutuate, il pagamento di una clausola penale e non il riconoscimento di interessi usurari;
che il versamento della complessiva somma di € 4.800,00 in favore degli opponenti era comprovato per iscritto;
che l'azione esecutiva citata dagli opponenti si era conclusa in modo infruttuoso, senza recuperare in tutto o in parte il credito che ne era oggetto;
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto aveva disposto l'archiviazione della denuncia querela contro di lui promossa dagli opponenti;
che la domanda riconvenzionale era infondata e non meritevole di accoglimento. All'esito di un'istruttoria documentale, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando che la definizione della vertenza costituiva ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio. Avverso tale pronuncia ha promosso appello , limitando Parte_1 le sue censure al solo capo relativo alle spese. A fondamento del gravame, ha esposto:
che la compensazione delle spese di lite stabilita dal Giudice di Pace violava il principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., in quanto questi, a fronte del pieno rigetto dell'opposizione, avrebbe dovuto condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite;
che la compensazione delle spese di lite va disposta nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c., fattispecie non ricorrenti nel caso di specie Gli appellati, sebbene ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
2) Sul motivo d'appello. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di
Tribunale di Taranto
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha addotto alcun valido motivo per giustificare la compensazione delle spese di lite: la previsione secondo cui la definizione della vertenza costituisce ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio, appare una mera formula di stile non idonea a supportare tale scelta decisoria. Per altro verso, tenuto conto del rigetto dell'opposizione, non sono ravvisabili né le specifiche ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., né gravi ed ulteriori ragioni per una eventuale compensazione delle spese di lite. Ed invero:
la fattispecie ha ad oggetto un mutuo tra privati, materia, questa, già da tempo ampiamente trattata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
nelle more del giudizio di primo grado non è intervenuta alcuna mutazione normativa e giurisprudenziale adottata nella decisione dal giudice di prime cure;
nel caso di specie non sono ravvisabili altre peculiarità tali da giustificare la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure. Pertanto, in definitiva, in accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese di lite stabilita nella sentenza impugnata, va riformata: nel caso in esame non vi è stata soccombenza reciproca delle parti;
inoltre, non è rilevabile né l'assoluta novità delle questioni trattate, né un mutamento della giurisprudenza, né tanto meno la sussistenza di “altri gravi ed eccezionali ragioni”; ragion per cui, quanto stabilito dal Giudice di Pace non è condivisibile.
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Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione del canonico principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento delle spese del primo grado di lite. Tali spese vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei valori minimi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia.
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto anche in tal caso della lieve difficoltà della lite, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto di fatto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
per l'effetto, condanna le medesime parti appellate al pagamento in solido in favore dell'appellante delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 18/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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